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12 aprile 2025
12 aprile 2025
Art. 1. 1. L' articolo 2407 del codice civile e' sostituito dal seguente:
« Art. 2407 (Responsabilita'). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale e' esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L'azione di responsabilita' verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si e' verificato il danno ».
« Art. 2407 (Responsabilita'). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale e' esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L'azione di responsabilita' verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si e' verificato il danno ».
Commentari • 5
- 1. L’art. 2407 c.c.: il limite al danno risarcibile e la responsabilità dei sindaci dopo la l. 35/2025https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
Legge 14 marzo 2025, n. 35 recante "Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale" L. 35/2025 (testo GU) Sebbene di portata assai rilevante sul piano delle conseguenze risarcitorie della responsabilità dei sindaci, la riforma dell'art. 2407 c.c. (operata dall'art. 1 co. 1 l. 14 marzo 2025, n. 35, che ha integralmente sostituto la disposizione con altra di nuovo conio) non sembra destinata a produrre effetti sul versante penale. Sintetizzando all'estremo, il tratto maggiormente significativo (l'altro essendo rappresentato da un diverso regime di prescrizione dell'azione risarcitoria) è costituito dalla soppressione del …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 4717Provvedimento: […] La vigente formulazione dell'art. 2407 c.c. detta un'esplicita norma sul punto, in quanto fa coincidere il dies a quo con il deposito della relazione dei sindaci concernente il bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno, ma tale previsione non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto si tratta di un'innovazione introdotta dall'art. 1 della legge n. 35/2025, entrata in vigore in data 12.4.2025 e dunque successivamente ai fatti oggetto di causa (sull'inapplicabilità della riforma della responsabilità dei sindaci ai fatti anteriori cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, 4 luglio 2025, n. 3443 e 19 luglio 2025, n. 3726).Leggi di più...
- art. 146 l. fall.·
- responsabilità amministratori·
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