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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6039 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43624 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 09/01/2025 e vertente
TRA
(C. F. , P. iva Parte_1 P.IVA_1
), in persona del l.r.p.t. P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. MAIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come in Indirizzo Telematico, giusta delega in atti;
Attore/Opponente
E
(C.F. e P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_3
del l.r.p.t.
Rappresentata e difesa dall'Avv. BARALE ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via LEONE XIII, nr. 464, per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Somministrazione. CONCLUSIONI
All'udienza del 09/01/2025 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 6734/2022 (R.G.
22022/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 20.04.2022, con il quale è stato ingiunto alla Società il pagamento, in Parte_2
favore della della somma di € Parte_3
18.202,81, oltre interessi e spese di procedura, dovuta in forza di nr. 3 Fatture n.
100045077 del 16/11/2021 per € 3.123,20; nr. 400046928 del 26/11/2021 per €
7.082,10 e nr. 400048411 del 07/12/2021 per € 7.027,20, Iva Inclusa, emesse a fronte della fornitura di gasolio per autotrazione.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Previa ogni più opportuna declaratoria del caso, 1. Non concedersi, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto n. 6734/2022 (RG n. 22022/2022) emesso il 13.04.2022 e pubblicato in data 20.04.2022 dal Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott. Renato Castaldo, atteso che
l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 Cod. Proc. Civ. 2.
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere concessa la provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 Cod. Proc. Civ., sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ex art. 649
Cod. Proc. Civ. ricorrendone i presupposti.
3. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il decreto ingiuntivo quivi impugnato ed opposto inefficace, nullo ed illegittimo ex artt. 633 e sgg. Cod. Proc.Civ. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO In ragione di quanto richiesto in via preliminare, previa ogni più opportuna declaratoria, Voglia l'Ill.mo
Giudicante 4. Accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale, giusta documentazione in atti
e per quanto in narrativa esposto, per grave inadempimento contrattuale addebitabile e riconducibile esclusivamente a fatto e colpa di e per l'effetto Controparte_1
5. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa che nulla è dovuto alla Società da parte di in relazione Controparte_1 Parte_1 agli importi di cui alle fatture monitoriamente azionate e pertanto, 6. Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il Decreto Ingiuntivo n. .
6734/2022 (RG n. 22022/2022) emesso il 13.04.2022 e pubblicato in data 20.04.2022 dal
Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott. Renato Castaldo, in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, 7.
Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza
o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto. IN VIA SUBORDINATA 8. In ragione di quanto richiesto in via preliminare ed in via principale, previa ogni più opportuna declaratoria, Voglia l'Ill.mo Giudicante, 9.
Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale esposto, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria all'esito del giudizio e comunque e sempre previa consegna di tutti i Documenti Di Trasporto di cui in narrativa sottesi e prodromici al materiale in esame. IN OGNI CASO 10. Mandare assolta Parte_1
da qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti di parte
[...]
attrice/opponente, originata dai fatti per cui è causa. 11. Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio.”
Quale unico motivo di opposizione, pur non disconoscendo i due Ordini di Acquisto del 3.11.2021 e dell'11.11.2021, allegati al ricorso monitorio, ha dedotto l'insussistenza del debito a fronte della mancata produzione dei relativi DTT.
Si è tempestivamente costituita la che ha, Controparte_1
preliminarmente, dedotto che il credito vantato traeva origine da un riconoscimento del credito, ritenuto che, successivamente ad un sollecito di pagamento, la società opponente aveva inoltrato la copia della disposizione di contabile, attestante il pagamento e recante la causale “SALDO FT. 45077 16/11/2021 FT. 46628
26/11/2021 FT.48411 07/12/2021”, unitamente ad un messaggio di “scuse per il ritardo”. Ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma: 1) in via preliminare, disporre l'anticipazione di udienza nel termine più breve possibile;
2) in via preliminare, dato atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che comunque sussiste idonea documentazione a pieno sostegno delle pretesa creditoria, concedere immediatamente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva per
l'importo ingiunto;
3) nel merito, respingere, in quanto infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi confermare in toto il provvedimento opposto ed in ogni caso condannare
l'opponente al pagamento a favore del convenuto dell'importo di € 18.202,81, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 ed oltre alle spese;
4) in punto spese, condannare l'opponente al pagamento dei compensi delle spese tutte del presente giudizio, oltre alla maggiorazione del
30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (in quanto “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”); 5) in relazione all'art. 96 c.p.c., condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, rimettendosi sin d'ora alla piena discrezionalità del Giudicante quanto alla quantificazione della somma da liquidarsi. Con Vittoria delle spese”.
All'esito della prima udienza di comparizione, è stata concessa la provvisoria esecuzione e assegnati i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.; ritenuta la causa meramente documentale è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 19 gennaio 2024, sostituito il giudice con la sottoscritta, l'udienza è stata rinviata per esperire un tentativo di conciliazione all'udienza del 4 giugno 2024, in cui il l.r.p.t della società opponente non ha partecipato. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ove è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio e che il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva, si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Ciò detto, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla Controparte_1
deriva dagli Ordini di Acquisto nr. 03741/2021 del 03/011/2021 e n.
[...]
03841/2021 del 11/11/2021 (Doc. 15 Fascicolo Opposta), dai cartellini contalitri dello scarico merce (All. 16 Fascicolo Opposta), nonché dalla distinta del bonifico e relativa email (All.ti 17 e 18 Fascicolo Opposta). Va rilevato che, le contestazioni mosse dall'odierna opponente, in particolar modo al messaggio di scuse e alla distinta di bonifico, non hanno minato la natura di ricognizione di debito di tale documentazione, atteso che non è stato disconosciuto né l'indirizzo email, né il contenuto del messaggio e che, prima del presente giudizio alcuna contestazione è stata sollevata in ordine alla
-presunta- mancata fornitura, nonostante gli ordinativi di carburante. Va, peraltro confermata l'ordinanza istruttoria che ha ritenuto inammissibili le prove orali articolate -tutte dirette a provare il presunto inadempimento del fornitore- in assenza di un principio di prova documentale -come, ad esempio un sollecito precedente all'introduzione del giudizio di opposizione.
Nel merito, si osserva, preliminarmente, che la ricognizione di debito, disciplinata dall'art. 1988 c.c., ha per oggetto rapporti giuridici ovvero opinioni o valutazioni e comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, non avendo dunque, anche quando sia titolata perché contenente l'indicazione della causa debendi, valore confessorio. Sicché, anche nell'ipotesi di ricognizione di debito titolata vige la regola - stabilita dall'ultima parte dell'art. 1988 c.c. - secondo cui il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa.
Più dettagliatamente, la Suprema Corte ha affermato che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione, ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575 del
11/12/2000).
Va premesso che, come sopra detto, la richiesta di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto è basata sulla documentazione sopra evidenziata, il cui contenuto non è stato espressamente disconosciuto dall'opponente.
Nella mail proveniente dalla posta della società ( ), oltre alle scuse per Email_1
il ritardo nel pagamento, si rinviene un espresso riconoscimento del debito nei confronti della fornitrice, infatti viene allegata una contabile di pagamento alla cui causale si legge: “SALDO FT.45077 16/11/2021 FT. 46628 26/11/2021 FT.48411
07/12/2021”. Di contro è priva di riscontro l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c.
L'istituto disciplinato dall'art. 1988 c.c., si ribadisce, è un'astrazione processuale della causa debendi, tale per cui il destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto;
l'efficacia vincolante dello stesso viene meno, però, qualora il debitore dimostri in giudizio che il rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo allo stesso rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr., ex multis, Cass., sez. I, sent. n.
20689/2016; Cass., sez. III, sent. n. 11332/2009). Deve essere rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 CPC non essendo emerso ictu oculi che la condotta processuale della parte opponente sia stata improntata a mala fede o colpa grave.
Per quanto detto, accertato il relativo diritto, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
A seguito della soccombenza, l'opponente va condannato alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese processuali, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M
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Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6734/2022 (Rg
22022/2022), emesso dal Tribunale di Roma il 20 aprile 2022, per i motivi di cui in narrativa;
condanna in persona del l.r.p.t. alla Parte_1
rifusione, in favore della delle spese Controparte_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma li 22.04.2024
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni