Articolo 1894 del Codice civile
Articolo 1893Articolo 1895
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19 aprile 1942
Art. 1894.

(Assicurazione in nome o per conto di terzi).

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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