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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3504 /2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3504/2020 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. GIACONI LUCA
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: Controparte_1
[...] (C.F. ), con l'avv. FIASCHI CARLA P.IVA_1
VIA ROMA 67 56126 PISA;
C.F._2
) VIA ROMA 67 Controparte_2 C.F._3
56126 PISA;
) VIA CP_3 C.F._4
AMENDOLA 5 58100 GROSSETO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 17/7/2024 con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 11/11/2024, che devono intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29/9/2020, la parte attrice ha citato in giudizio l' (di seguito Controparte_1
per accertare la responsabilità della convenuta per le CP_4
prestazioni sanitarie svolte non correttamente e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per complessivi euro 51.000,00 allegando quanto segue.
A seguito della diagnosi di piastrinopenia immunomediata, la parte attrice si sottoponeva alle prescritte cure farmacologiche, per le quali veniva ricoverata presso l' in Controparte_1
più occasioni, a partire da maggio 2014, fino all'intervento chirurgico di splenectomia laparoscopica, eseguito in data 9/10/2014.
A causa dei persistenti dolori post-operatori, veniva Parte_1
sottoposta ad ulteriori accertamenti e ad una rinnovata terapia farmacologica, cui faceva seguito un secondo intervento chirurgico di revisione dell'emostasi, eseguito d'urgenza in data 22/10/2014.
Veniva dimessa in buone condizioni generali in data 15/11/2014.
Ad oggi, la parte attrice continua a lamentare dolori all'addome, si sottopone a periodici controlli per monitorare il proprio stato di salute e lamenta, a seguito dell'operazione, la presenza di una vistosa cicatrice xifo-pubica, tale da aver compromesso il proprio stile di vita e il rapporto con gli altri.
Con la comunicazione prot. 35430 del 9/6/2016, l' declinava CP_5
la richiesta di risarcimento presentata dalla parte attrice, alla quale seguiva l'esito negativo del tentativo di mediazione.
2 La parte attrice ha concluso, pertanto, per l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell' per imperizia e negligenza CP_4
nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di splenectomia e la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.
A fondamento della propria pretesa, la parte attrice ha prodotto la documentazione sanitaria e l'esito della consulenza del proprio medico legale, dalla quale emergerebbe l'esecuzione non corretta dell'intervento di splenectomia laparoscopica, e la conseguente sindrome aderenziale peritoneo-viscerale e viscero-viscerale, nonché la necessità di un secondo intervento riparatore, che ha determinato un complessivo indebolimento della parete addominale.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, allegando l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte da parte dei sanitari e deducendo che le complicanze sopravvenute all'intervento di splenectomia non fossero evitabili, benché trattate tempestivamente.
La parte convenuta ha concluso, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali delle parti, la consulenza tecnica d'ufficio e la prova testimoniale.
La domanda risarcitoria di parte attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari dell'Azienda USL
Toscana Nord Ovest.
La natura della responsabilità della struttura sanitaria, in conformità a quanto disposto dalla legge cd. EL CO (l. n. 24/2017) e degli orientamenti giurisprudenziali da questa recepiti, è di tipo contrattuale. E invero, trova la sua fonte nel contratto atipico di
3 spedalità che si perfeziona sulla base dell'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera, che assume – insieme all'obbligazione di cura e accertamento diagnostico – il preciso obbligo di salvaguardia e tutela del paziente nel corso della degenza presso di essa (cfr. ex multis Cass. n. 10832/2010, Cass. n. 22818/2021).
La fattispecie deve, pertanto, sussumersi nella responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c., rispetto alla quale la ripartizione dell'onere probatorio è stata precisata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha distinto la disciplina delle azioni volte ad ottenere il risarcimento dell'inadempimento di obbligazioni di facere professionale. In tali casi, grava sul creditore che agisce in giudizio l'onere di provare il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento dell'obbligazione e il danno-evento (Cass., III sez. civ., 11/11/2019 n. 28991 e 28992). Di contro, incombe sul debitore- struttura sanitaria l'onere di dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi siano stati causati da un evento inevitabile o imprevedibile
(Cass., n. 25288/2020).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di spedalità tra la paziente e la struttura ospedaliera è pacifica, poiché non contestata e provata dalla documentazione in atti.
Quanto ai profili di aggravamento della situazione patologica sofferta dalla parte attrice, ai comportamenti omissivi o illeciti dei sanitari e al nesso di causalità con i danni lamentati, devono adeguatamente valutarsi le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, che integralmente si condividono, in quanto supportate da ragionamento logico e privo di omissioni, anche tenuto conto delle
4 puntuali repliche articolate rispetto alle osservazioni dei c.t.p., e tenuto conto dell'ampia bibliografia citata in perizia.
I consulenti tecnici hanno considerato idonea la scelta dei sanitari quanto alla tecnica operatoria della splenectomia laparoscopica, come risposta alla grave piastrinopenia, refrattaria alla terapia farmacologica.
A parere dei consulenti, l'intervento è stato eseguito correttamente e nel rispetto delle tecniche chirurgiche più aggiornate. Nella gestione del post-operatorio non si registrano, inoltre, ritardi o carenze significativi, dal momento che la paziente è stata seguita con puntuali controlli ecografici, radiologici ed ematochimici e consulenze specialistiche.
Tuttavia, la grave complicanza emorragica che portò alla laparotomia in urgenza deve essere ricondotta, alla stregua del criterio del più probabile che non, alla precedente splenectomia.
In particolare, ritengono i consulenti d'ufficio che il sanguinamento del ramo della gastrica sinistra debba essere ascritto alla non perfetta sezione-coagulazione del legamento gastro-lineare (p. 37 consulenza tecnica d'ufficio). Di contro, l'ipotesi prospettata dai consulenti di parte convenuta, secondo i quali la causa dell'emorragia risiede nel versamento del succo pancreatico, è ancor meno probabile (p. 43), per le ragioni analiticamente illustrate in perizia e che in questa sede possono ritenersi integralmente richiamate.
Si deve ritenere, pertanto, che la parte convenuta non abbia fornito la prova liberatoria dell'intervento di un fattore esterno, estraneo alla propria sfera soggettiva, di per sé inevitabile e comunque imprevedibile, e per effetto del quale si è verificato l'evento dannoso.
5 Dalla consulenza tecnica emerge, infatti, la condotta alternativa conforme a leges artis che avrebbe consentito di evitare il grave sanguinamento, ovvero l'impiego di clip metalliche o il più ampio uso di Hem-O-Lock o punti di sutura. L'imperfetta emostasi ha determinato, pertanto, l'emorragia, cui è stato necessario far fronte con un secondo intervento laparotomico, con sutura dei vasi sanguinanti.
Per quanto attiene alla grande cicatrice xifo-pubica riportata dalla paziente a seguito dell'intervento, i consulenti d'ufficio osservano come parte del prolungamento in alto dell'incisione, in eccesso di circa 4 cm, non fosse comunque necessario, ed abbia determinato evidente pregiudizio estetico, anche in relazione all'età della paziente.
Quanto ai dolori addominali riferiti dalla parte attrice, si può concludere, ancora una volta in adesione a quanto chiarito dai periti, che residui una sindrome aderenziale di entità maggiore rispetto a quella che comunque si sarebbe verificata come esito normale della splenectomia.
Alla luce delle risultanze della consulenza, pertanto, il danno patito da si esprime in un periodo di inabilità temporanea Parte_1
pari a giorni 18 di inabilità totale, giustificati dal prolungarsi del ricovero ospedaliero;
giorni 15 di inabilità parziale al 50% e ulteriori giorni 15 di inabilità parziale al 25%; mentre i postumi permanenti sono pari al 10% di riduzione della integrità psicofisica permanente.
Per quanto attiene alla domanda di accertamento del danno non patrimoniale avanzata dalla parte attrice, preme richiamare la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità in punto di
6 duplicazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute.
In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento per i pregiudizi dinamico- relazionali (c.d. danno esistenziale;
cfr. Cass. Sez. III ord. 27/3/2018
n. 7513)
In punto di personalizzazione del danno, invece, il superamento in via equitativa della liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari è consentita solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari (ex plurimis Cass. Ord. 31/05/2019
n. 15084), specificamente allegate e provate dalla parte danneggiata.
La parte attrice ha riportato, a seguito degli interventi di cui è causa, una cicatrice xifo-pubica di 34 cm con ampio cheloide, della quale non
è provata la necessità, nelle effettive caratteristiche di ampiezza, da parte convenuta.
Dalle dichiarazioni testimoniali (udienza del 4/10/2023) risulta che, per effetto della cicatrice, la parte attrice ha modificato le proprie abitudini di vita, evitando di mostrare l'addome in pubblico, come era solita fare nella stagione estiva, prima dell'intervento, e sottoponendosi ad un ciclo di fisioterapia.
Le conseguenze lamentate dalla parte attrice sono qualificate come danno non patrimoniale e hanno fondamento medico-legale nell'intervento di cui è causa, rispetto al quale il pregiudizio estetico è una conseguenza in larga misura fisiologica.
7 Si ritiene, pertanto, anche alla luce della giurisprudenza appena richiamata, che la voce di danno non patrimoniale, relativa ai pregiudizi dinamico-relazionali sofferti, rientri nella quantificazione del danno permanente alla salute, tenuto altresì conto della circostanza che, verosimilmente, una significativa cicatrice sarebbe comunque conseguita all'effettuazione dell'intervento.
Tanto premesso, la liquidazione del danno segue i seguenti criteri.
Tenuto conto dei valori indicati all'interno delle tabelle elaborate dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano, da ultimo con riferimento all'anno 2024 (cfr. giurisprudenza di legittimità consolidata, fin da Cass. 12408/2011), e dell'età della persona danneggiata al momento dell'intervento (anni 29), si ottiene la somma di euro 25.830,75 (euro 22.467,00 a titolo di invalidità permanente, oltre euro 3.363,75 a titolo di invalidità temporanea), sulla quale, tenuto conto dell'anno di approvazione delle tabelle di riferimento, non compete rivalutazione.
Rientrano, tra le spese sopportate dall'attrice, le spese di competenza del proprio consulente medico legale per euro 610,00 (doc. n. 8), le spese corrisposte all'Organismo di Conciliazione di Pisa aventi ad oggetto la Mediazione Obbligatoria per euro 48,80 (cfr. doc. n. 8) e le spese sostenute per le prestazioni rese dalla fisioterapista per euro
142,00 (doc. n. 12), su tali esborsi compete, invece, la rivalutazione, da calcolarsi sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, decorrenti dalla data dei singoli esborsi al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
8 Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità dell' e la Controparte_1
condanna al pagamento in favore di di euro Parte_1
25.830,75, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi, dalla data del deposito della sentenza al saldo ed € 880,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo e oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, dalla data del deposito della sentenza al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 1.071,00 per spese, euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico della parte convenuta soccombente le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 6/2/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
9
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3504 /2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3504/2020 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. GIACONI LUCA
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: Controparte_1
[...] (C.F. ), con l'avv. FIASCHI CARLA P.IVA_1
VIA ROMA 67 56126 PISA;
C.F._2
) VIA ROMA 67 Controparte_2 C.F._3
56126 PISA;
) VIA CP_3 C.F._4
AMENDOLA 5 58100 GROSSETO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 17/7/2024 con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 11/11/2024, che devono intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29/9/2020, la parte attrice ha citato in giudizio l' (di seguito Controparte_1
per accertare la responsabilità della convenuta per le CP_4
prestazioni sanitarie svolte non correttamente e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per complessivi euro 51.000,00 allegando quanto segue.
A seguito della diagnosi di piastrinopenia immunomediata, la parte attrice si sottoponeva alle prescritte cure farmacologiche, per le quali veniva ricoverata presso l' in Controparte_1
più occasioni, a partire da maggio 2014, fino all'intervento chirurgico di splenectomia laparoscopica, eseguito in data 9/10/2014.
A causa dei persistenti dolori post-operatori, veniva Parte_1
sottoposta ad ulteriori accertamenti e ad una rinnovata terapia farmacologica, cui faceva seguito un secondo intervento chirurgico di revisione dell'emostasi, eseguito d'urgenza in data 22/10/2014.
Veniva dimessa in buone condizioni generali in data 15/11/2014.
Ad oggi, la parte attrice continua a lamentare dolori all'addome, si sottopone a periodici controlli per monitorare il proprio stato di salute e lamenta, a seguito dell'operazione, la presenza di una vistosa cicatrice xifo-pubica, tale da aver compromesso il proprio stile di vita e il rapporto con gli altri.
Con la comunicazione prot. 35430 del 9/6/2016, l' declinava CP_5
la richiesta di risarcimento presentata dalla parte attrice, alla quale seguiva l'esito negativo del tentativo di mediazione.
2 La parte attrice ha concluso, pertanto, per l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell' per imperizia e negligenza CP_4
nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di splenectomia e la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.
A fondamento della propria pretesa, la parte attrice ha prodotto la documentazione sanitaria e l'esito della consulenza del proprio medico legale, dalla quale emergerebbe l'esecuzione non corretta dell'intervento di splenectomia laparoscopica, e la conseguente sindrome aderenziale peritoneo-viscerale e viscero-viscerale, nonché la necessità di un secondo intervento riparatore, che ha determinato un complessivo indebolimento della parete addominale.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, allegando l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte da parte dei sanitari e deducendo che le complicanze sopravvenute all'intervento di splenectomia non fossero evitabili, benché trattate tempestivamente.
La parte convenuta ha concluso, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali delle parti, la consulenza tecnica d'ufficio e la prova testimoniale.
La domanda risarcitoria di parte attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari dell'Azienda USL
Toscana Nord Ovest.
La natura della responsabilità della struttura sanitaria, in conformità a quanto disposto dalla legge cd. EL CO (l. n. 24/2017) e degli orientamenti giurisprudenziali da questa recepiti, è di tipo contrattuale. E invero, trova la sua fonte nel contratto atipico di
3 spedalità che si perfeziona sulla base dell'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera, che assume – insieme all'obbligazione di cura e accertamento diagnostico – il preciso obbligo di salvaguardia e tutela del paziente nel corso della degenza presso di essa (cfr. ex multis Cass. n. 10832/2010, Cass. n. 22818/2021).
La fattispecie deve, pertanto, sussumersi nella responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c., rispetto alla quale la ripartizione dell'onere probatorio è stata precisata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha distinto la disciplina delle azioni volte ad ottenere il risarcimento dell'inadempimento di obbligazioni di facere professionale. In tali casi, grava sul creditore che agisce in giudizio l'onere di provare il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento dell'obbligazione e il danno-evento (Cass., III sez. civ., 11/11/2019 n. 28991 e 28992). Di contro, incombe sul debitore- struttura sanitaria l'onere di dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi siano stati causati da un evento inevitabile o imprevedibile
(Cass., n. 25288/2020).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di spedalità tra la paziente e la struttura ospedaliera è pacifica, poiché non contestata e provata dalla documentazione in atti.
Quanto ai profili di aggravamento della situazione patologica sofferta dalla parte attrice, ai comportamenti omissivi o illeciti dei sanitari e al nesso di causalità con i danni lamentati, devono adeguatamente valutarsi le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, che integralmente si condividono, in quanto supportate da ragionamento logico e privo di omissioni, anche tenuto conto delle
4 puntuali repliche articolate rispetto alle osservazioni dei c.t.p., e tenuto conto dell'ampia bibliografia citata in perizia.
I consulenti tecnici hanno considerato idonea la scelta dei sanitari quanto alla tecnica operatoria della splenectomia laparoscopica, come risposta alla grave piastrinopenia, refrattaria alla terapia farmacologica.
A parere dei consulenti, l'intervento è stato eseguito correttamente e nel rispetto delle tecniche chirurgiche più aggiornate. Nella gestione del post-operatorio non si registrano, inoltre, ritardi o carenze significativi, dal momento che la paziente è stata seguita con puntuali controlli ecografici, radiologici ed ematochimici e consulenze specialistiche.
Tuttavia, la grave complicanza emorragica che portò alla laparotomia in urgenza deve essere ricondotta, alla stregua del criterio del più probabile che non, alla precedente splenectomia.
In particolare, ritengono i consulenti d'ufficio che il sanguinamento del ramo della gastrica sinistra debba essere ascritto alla non perfetta sezione-coagulazione del legamento gastro-lineare (p. 37 consulenza tecnica d'ufficio). Di contro, l'ipotesi prospettata dai consulenti di parte convenuta, secondo i quali la causa dell'emorragia risiede nel versamento del succo pancreatico, è ancor meno probabile (p. 43), per le ragioni analiticamente illustrate in perizia e che in questa sede possono ritenersi integralmente richiamate.
Si deve ritenere, pertanto, che la parte convenuta non abbia fornito la prova liberatoria dell'intervento di un fattore esterno, estraneo alla propria sfera soggettiva, di per sé inevitabile e comunque imprevedibile, e per effetto del quale si è verificato l'evento dannoso.
5 Dalla consulenza tecnica emerge, infatti, la condotta alternativa conforme a leges artis che avrebbe consentito di evitare il grave sanguinamento, ovvero l'impiego di clip metalliche o il più ampio uso di Hem-O-Lock o punti di sutura. L'imperfetta emostasi ha determinato, pertanto, l'emorragia, cui è stato necessario far fronte con un secondo intervento laparotomico, con sutura dei vasi sanguinanti.
Per quanto attiene alla grande cicatrice xifo-pubica riportata dalla paziente a seguito dell'intervento, i consulenti d'ufficio osservano come parte del prolungamento in alto dell'incisione, in eccesso di circa 4 cm, non fosse comunque necessario, ed abbia determinato evidente pregiudizio estetico, anche in relazione all'età della paziente.
Quanto ai dolori addominali riferiti dalla parte attrice, si può concludere, ancora una volta in adesione a quanto chiarito dai periti, che residui una sindrome aderenziale di entità maggiore rispetto a quella che comunque si sarebbe verificata come esito normale della splenectomia.
Alla luce delle risultanze della consulenza, pertanto, il danno patito da si esprime in un periodo di inabilità temporanea Parte_1
pari a giorni 18 di inabilità totale, giustificati dal prolungarsi del ricovero ospedaliero;
giorni 15 di inabilità parziale al 50% e ulteriori giorni 15 di inabilità parziale al 25%; mentre i postumi permanenti sono pari al 10% di riduzione della integrità psicofisica permanente.
Per quanto attiene alla domanda di accertamento del danno non patrimoniale avanzata dalla parte attrice, preme richiamare la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità in punto di
6 duplicazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute.
In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento per i pregiudizi dinamico- relazionali (c.d. danno esistenziale;
cfr. Cass. Sez. III ord. 27/3/2018
n. 7513)
In punto di personalizzazione del danno, invece, il superamento in via equitativa della liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari è consentita solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari (ex plurimis Cass. Ord. 31/05/2019
n. 15084), specificamente allegate e provate dalla parte danneggiata.
La parte attrice ha riportato, a seguito degli interventi di cui è causa, una cicatrice xifo-pubica di 34 cm con ampio cheloide, della quale non
è provata la necessità, nelle effettive caratteristiche di ampiezza, da parte convenuta.
Dalle dichiarazioni testimoniali (udienza del 4/10/2023) risulta che, per effetto della cicatrice, la parte attrice ha modificato le proprie abitudini di vita, evitando di mostrare l'addome in pubblico, come era solita fare nella stagione estiva, prima dell'intervento, e sottoponendosi ad un ciclo di fisioterapia.
Le conseguenze lamentate dalla parte attrice sono qualificate come danno non patrimoniale e hanno fondamento medico-legale nell'intervento di cui è causa, rispetto al quale il pregiudizio estetico è una conseguenza in larga misura fisiologica.
7 Si ritiene, pertanto, anche alla luce della giurisprudenza appena richiamata, che la voce di danno non patrimoniale, relativa ai pregiudizi dinamico-relazionali sofferti, rientri nella quantificazione del danno permanente alla salute, tenuto altresì conto della circostanza che, verosimilmente, una significativa cicatrice sarebbe comunque conseguita all'effettuazione dell'intervento.
Tanto premesso, la liquidazione del danno segue i seguenti criteri.
Tenuto conto dei valori indicati all'interno delle tabelle elaborate dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano, da ultimo con riferimento all'anno 2024 (cfr. giurisprudenza di legittimità consolidata, fin da Cass. 12408/2011), e dell'età della persona danneggiata al momento dell'intervento (anni 29), si ottiene la somma di euro 25.830,75 (euro 22.467,00 a titolo di invalidità permanente, oltre euro 3.363,75 a titolo di invalidità temporanea), sulla quale, tenuto conto dell'anno di approvazione delle tabelle di riferimento, non compete rivalutazione.
Rientrano, tra le spese sopportate dall'attrice, le spese di competenza del proprio consulente medico legale per euro 610,00 (doc. n. 8), le spese corrisposte all'Organismo di Conciliazione di Pisa aventi ad oggetto la Mediazione Obbligatoria per euro 48,80 (cfr. doc. n. 8) e le spese sostenute per le prestazioni rese dalla fisioterapista per euro
142,00 (doc. n. 12), su tali esborsi compete, invece, la rivalutazione, da calcolarsi sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, decorrenti dalla data dei singoli esborsi al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
8 Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità dell' e la Controparte_1
condanna al pagamento in favore di di euro Parte_1
25.830,75, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi, dalla data del deposito della sentenza al saldo ed € 880,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo e oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, dalla data del deposito della sentenza al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 1.071,00 per spese, euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico della parte convenuta soccombente le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 6/2/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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