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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 12.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3895/2022 R.G.
TRA
(P.IVA , in persona del rapp.te, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Roccarainola (NA) Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Arena
E
, C.F. , elett.te dom.to in Nola (NA) Controparte_1 C.F._1 alla Piazza Santorelli n. 20 presso lo studio dell'avv. Lucia Casaburo, C.F.
, dalla quale è rapp.to e difeso C.F._2
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.7.2022, la società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2022, con cui le era intimato il pagamento della somma di € 1.071,62 a titolo di TFR, oltre spese di lite.
In questa sede ha evidenziato che con pagamenti del 6.4.2022 e del 22.4.2022 era corrisposta la retribuzione del marzo 2022, comprensiva dell'intero tfr maturato. Ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del l risarcimento del danno per la temerarietà della lite. CP_1
Si è costituito il non cointestando l'avvenuto pagamento, ma CP_1 rilevando la propria buona fede.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Va rammentato, in via di premessa, che il potere cognitivo del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si limita a un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo senza il contraddittorio dell'altra parte (così di recente Cass. civ., sez. VI-3,
1 ordinanza n. 14473 del 28/05/2019) ed ancora che, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, seppur bifasico, ha carattere unitario (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), in ossequio al principio “di non dispersione della prova”, i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono intendersi ricompresi nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione (Cass. SSUU 14475/2015).
In virtù del principio affermato dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza di merito ha ritenuto finanche superflua la regolarizzazione della produzione di documenti già suscettibili di acquisizione al fascicolo elettronico e in effetti nella disponibilità del giudice tenuto ad esaminarli, il quale può (deve) legittimamente accedervi in via telematica (Trib. Bologna n. 2709/2017).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo era emesso il 19.7.2022 e notificato all'istante il 21.7.2022 e l'opposizione iscritta il 25.7.2022. Venendo al merito, l'opposizione è fondata. La parte opponente ha allegato e documentato il pagamento dell'importo (pari a
€ 2.453,58) di cui alla busta paga del marzo 2022, comprensiva del tfr maturato sino al 31.12.2021 (e azionato con il ricorso monitorio sulla scorta della CU
2022) e della quota di tfr dell'anno 2022; il tutto mediante due bonifici del 6.4.2022 e del 22.4.2022, antecedentemente al deposito dell'istanza monitoria. Ne discende, pertanto, l'insussistenza della pretesa del con CP_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società, alla luce della condotta del lavoratore, ha altresì chiesto la condanna di quest'ultimo per lite temeraria. Come noto, la previsione dell'art 96 comma 1 c.p.c è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria.
Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013).
Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U,
Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007).
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo
(entità del danno sofferto).
2 Orbene, nel caso in esame, ritiene il Tribunale difetti la prova dell'elemento soggettivo. Ciò in quanto nella causale dei pagamenti citati si fa generico riferimento alla retribuzione del marzo 2022 e non v'è la prova della consegna della busta paga (come detto, la procedura monitoria era attivata sulla scorta della CU 2022).
Del resto, risulta documentato l'inoltro di una pec alla società in data 9.5.2022 con oggetto “Pagamento tfr e danno biologico”, per cui una eventuale risposta chiarificatrice della società avrebbe potuto evitare l'odierno procedimento.
Per le medesime ragioni appare equo compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 109 del 2022 e compensa le spese di lite.
Nola, 12.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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