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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
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in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2578 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2019, promosso da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. MARIA LAURA FICOLA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE contro
AVV. ALESSANDRO RAVANI (C.F. ) C.F._2
DIFENSORE: Avv. MASSIMILIANO PAITA ed in proprio
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
C.F. – P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ANGELO EMANUELE TUBOLINO
DOMICILIO ELETTO: come in atti
TERZA CHIAMATA
e contro
AVV. C.F. )) Controparte_2 C.F._3
DIFENSORE: in proprio
DOMICILIO ELETTO: come in atti
TERZA CHIAMATA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: responsabilità civile professionale dell'avvocato.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 22/10/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I.
1 che, assunta riserva in data 23.10.2024 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 08/11/2024 con cui ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 08/11/2024, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 07/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 27/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 31/01/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
2 Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, premesso che: in data 25/07/2017 conferiva procura Parte_1 all'Avv. Alessandro Ravani al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.
932/2017 emesso dal Tribunale di Siena, con cui gli veniva ingiunto, in qualità di fideiussore della Società il pagamento della somma Parte_2
pari ad Euro 112.336,77 oltre ad interessi legali e spese della fase monitoria. Instauratosi il giudizio n. 2729/2017 R.G. davanti al Tribunale di Siena, avente ad oggetto l'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, l'avvocato Alessandro Ravani non ottemperava all'ordine del Giudice di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e non presenziava alle successive udienze. Con sentenza del 19/09/2018, l'opposizione proposta veniva dichiarata improcedibile, a causa del comportamento negligente del legale. In esecuzione forzata della sentenza l'attore subiva la procedura esecutiva immobiliare n. 106/2018
R.G.E.I. del Tribunale di Massa e, al fine di evitare la vendita forzata di quanto ivi pignorato, addiveniva ad una soluzione transattiva con la creditrice per la somma pari ad
Euro 45.000,00, oltre ad Euro 12.000,00 di spese professionali. L'attore allegava altresì di aver subito una segnalazione press la Centrale rischi della Banca d'Italia e che l'altro fideiussore, trovatosi in una posizione del tutto analoga, aveva concluso Persona_1 un accordo transattivo con la Compagnia di Assicurazioni dell'Avv. Ravani.
Il sig. deduceva specificamente in giudizio la responsabilità professionale dell'Avv. Pt_1
Ravani per non aver instaurato il procedimento di mediazione e per non aver comunicato al suo cliente (sig. , quando ancora erano pendenti i termini per l'appello, la Pt_1 pronuncia della conseguente sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'attore allegava, ulteriormente e specificamente, che il danno subito era conseguenza diretta dell'omissione del legale e che, se l'avvocato avesse tenuto un comportamento diligente, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe avuto con ragionevole probabilità esito favorevole, non solo per le ragioni esplicitate nell'opposizione, ma anche per i seguenti motivi: a) la fideiussione era nulla, poiché conforme allo schema di contratto elaborato dalle associate all'ABI (tra cui anche la MPS L&F) nell'ottobre del 2002, dichiarato lesivo della concorrenza dalla Banca d'Italia con parere del 20/04/2015, trattandosi inoltre di nullità rilevabile d'ufficio; b) la garanzia fideiussoria era stata escussa in violazione dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
In forza di tali premesse, chiedeva: accertata la responsabilità professionale dell'Avv.
Alessandro Ravani, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi
3 per come quantificati in atti ovvero nella diversa misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Parte convenuta, AVV. ALESSANDRO RAVANI, si costituiva in giudizio prendendo atto della “dichiarazione d'improcedibilità del giudizio d'opposizione al provvedimento monitorio, radicato dinnanzi al Tribunale di Siena per conto del sig. , a seguito Parte_1
della mancata instaurazione, nei termini di legge, della procedura di mediazione dinnanzi ad un Organismo accreditato, tant'è che la ricostruzione tratteggiata dalla collega Maria
Laura Ficola non può che trovare condivisione da parte del convenuto” ed ammettendo le
“vicissitudini giudiziarie occorse al sig. scaturenti da un errore professionale Parte_1 del professionista, tant'è che l'esecuzione immobiliare, radicata dinnanzi al Tribunale di
Massa, promossa da MPS è la diretta conseguenza della mancata instaurazione, dinnanzi all'Organismo di mediazione, del giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo”.
Chiedeva: “Accertare e dichiarare che parte convenuta ha errato nell'assolvimento del mandato professionale non avendo instaurato, nei termini di legge, il giudizio
d'opposizione al provvedimento monitorio dinnanzi ad un Organismo di Mediazione e di riflesso, il Tribunale di Siena, correttamente, ha dichiarato la domanda improcedibile, in conseguenza di ciò, Voglia condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, sedente in Bologna (BO), 45 a manlevare il convenuto dal pagamento delle somme richieste o liquidate a favore di parte attrice”. Con vittoria di spese nei confronti del terzo chiamato.
Parte terza chiamata, si costituiva eccependo: Controparte_1
1) la nullità dell'atto di citazione per mancanza di procura alle liti;
2) che il comportamento negligente dei professionisti non era stato cagione del danno lamentato dall'attore, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo non aveva probabilità di essere accolta poiché i motivi proposti (incompetenza territoriale e nullità del contratto di finanziamento per applicazione dei tassi usurari) erano, secondo una valutazione prognostica, infondati: infatti la relazione peritale di parte sulla usurarietà degli interessi allegata nel presente giudizio è successiva di due anni rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo e la mancata contestazione degli estratti conto da parte del debitore principale implica che il fideiussore non possa proporre contestazioni agli stessi;
3) che la garanzia assicurativa sarebbe inoperante ai sensi dell'art. 1900 c.c. a causa delle condotte gravemente negligenti dei professionisti;
4) che il diritto dell'avv. Ravani alla garanzia assicurativa si sarebbe estinto o ridotto, ai sensi degli artt. 1913 e 2952 c.c., per non aver denunciato tempestivamente il sinistro;
4 5) che l'Avv. la quale aveva ricevuto mandato congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dall'Avv. Ravani, sarebbe corresponsabile unitamente a quest'ultimo: pertanto la stessa dovrebbe essere chiamata a rispondere a tenere indenne l'assicurazione per la sua quota di responsabilità.
Chiedeva: in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per difetto di procura alle liti;
nel merito, in via principale, dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1900 c.c.; in via subordinata, dichiarare la perdita o riduzione della garanzia assicurativa, ai sensi degli artt. 1915 c.c, in relazione all'art. 1913 c.c.; in via ulteriormente subordinata, dichiarare la concorrente responsabilità dell'Avv. e, per Controparte_2
l'effetto, condannarla a tenere indenne/manlevare/rimborsare di quanto la CP_1 stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere in favore dell'attore, con vittoria di spese di giudizio.
Parte terza chiamata, Avv. si costituiva eccependo: 1) Controparte_2
l'insussistenza di alcun rapporto di garanzia tra e l'Avv. 2) CP_1 CP_2
l'insussistenza dei presupposti per la surroga ex art. 1916 c.c., in quanto l'Avv. CP_2
non sarebbe incorsa in alcun tipo di responsabilità, avendo rimesso il mandato in data
06/04/2018 ed essendo tale rimessione immediatamente efficacie poiché il sig. on Pt_1
sarebbe rimasto senza assistenza, avendo comunque continuato ad avvalersi dell'assistenza dell'Avv. Ravani. Chiedeva la autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione per la responsabilità professionale, dichiarando poi, in data
14/09/2021, di rinunciarvi. Chiedeva: in via preliminare, dichiarare nulla ed irrituale la chiamata del terzo per violazione dell'art. 106 c.p.c.; nel merito, rigettare la domanda di in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite. CP_1
OSSERVA
La responsabilità professionale dell'Avv. Alessandro Ravani.
Ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché
i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Detta norma enuncia il principio di non contestazione, il quale “solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito”
(Cass.16028/2023).
Detto principio trova applicazione solo nel caso in cui l'attore abbia allegato in maniera specifica e dettagliata i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Infatti: “L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando
l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento
5 della domanda atteso che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori.” (Cass. 4909/2022).
Il principio che si può trarre dalla giurisprudenza costante è che, a fronte di un'allegazione specifica da parte dell'attore, la contestazione generica da parte del convenuto equivale a mancata contestazione: “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass.
9439/2022), ed ancora: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "'espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione” (Cass. 31837/2021).
Conseguentemente, a fronte di un'allegazione specifica da parte dell'attore dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, il convenuto ha l'onere di una contestazione altrettanto specifica, altrimenti il fatto allegato dall'attore deve considerarsi pacifico.
Premessi questi principi, si rileva come, nel caso di specie, non sorge alcuna questione in punto di fatto: non solo il convenuto principale, Avv. Alessandro Ravani, conferma la ricostruzione in punto di fatto operata dall'attore, ammettendo la propria responsabilità, ma anche i terzi chiamati non contestano la allegazione e la ricostruzione in fatto dedotta da parte attrice.
Che l'Avv. Ravani abbia omesso di ottemperare all'ordine del Giudice di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, cagionando, per effetto di tale condotta processuale omissiva, la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è pertanto certamente fatto pacifico (così come è altrettanto pacifico il fatto che l'avv. Ravani non abbia informato, quando ancora erano pendenti i termini per proporre appello, il proprio cliente in relazione all'avvenuta pronuncia della sentenza dichiarativa
6 dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo quale conseguenza della mancata instaurazione del procedimento di mediazione).
La pacifica condotta omissiva dell'Avv. Ravani, risulta inoltre non in armonia con l'art. 12 del Codice Deontologico Forense che pone a carico dell'avvocato un dovere di diligenza, stabilendo che: “L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale”.
Le norme di cui al Codice Deontologico degli Avvocati appaiono suscettibili di assumere, in questa sede civilistica, rilevanza giuridica quali indici di colpa professionale specifica, ossia ricollegabile non solo ad una generica violazione della clausola generale della diligenza ma anche alla violazione di una specifica regola di condotta rinveniente la propria fonte in specifiche “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Tanto premesso, occorre osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
“Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale dell'avvocato non basta la prova della negligenza del professionista, […], occorrendo anche la prova del danno e della sua derivazione causale dall'inadempimento del legale” (Cass. 25076/2024) ed ancora, “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere
l'iniziativa giudiziaria concordata ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento” (Cass.
24007/2024).
Premessi questi principi di diritto, accertato che la preclusione della prosecuzione dell'iniziativa giudiziaria è stata causata dal comportamento negligente dell'avvocato; occorre verificare, prima ancora che l'esistenza del danno, se, nell'ipotesi in cui il professionista avesse tenuto una condotta diligente, l'opposizione proposta avrebbe avuto ragionevoli possibilità e probabilità di accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di omissione del professionista, il probabile esito positivo del giudizio "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica" - in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria "implica una valutazione prognostica positiva" circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole”
7 (Cassazione civile sez. III, 13/09/2024 n. 24670 tra le altre, segnatamente, Cass. n.
25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
Nel caso di specie, si osserva come, ad un primo sguardo, l'opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto della quale era radicato il procedimento n. 2729/2017 R.G. davanti al
Tribunale di Siena, non sembri aver ragionevoli possibilità di essere accolta: da una parte,
l'eccezione di incompetenza territoriale, anche laddove fosse stata fondata, non avrebbe comportato una decisione di merito, ma solo una “traslatio judicii” al Giudice competente, dall'altra, l'eccezione circa l'usurarietà dei tassi applicati risultava formulata in maniera oltremodo generica: infatti veniva semplicemente allegato che “parte opponente eccepisce
l'applicazione del tasso usurario al contratto di finanziamento, pertanto lo stesso è nullo, in conseguenza di ciò dovrà essere disposta la restituzione delle somme versate pari ad
Euro 100.000,00”, senza null'altro allegare o specificare.
Tanto premesso, occorre, tuttavia, procedere ad una serie di ulteriori considerazioni.
Parte attrice, allega specificamente che, se il procedimento non fosse stato dichiarato improcedibile, la domanda sarebbe stata accolta per nullità dell'intero contratto ovvero per nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., riportata all'art. 1 di cui alle condizioni del contratto di fideiussione.
Occorre rilevare come, secondo le SS.UU. 41994/2021: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma
3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Il contratto di fideiussione di specie è stato redatto secondo lo schema elaborato dall'ABI nell'ottobre 2002, dichiarato lesivo della concorrenza con provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005. Da ciò consegue la nullità parziale, solo in relazione alle clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia: “a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
8 tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (SS.UU. 41994/2021). Da questo ne consegue che la nullità potrà essere invocata solo relativamente alle suindicate clausole.
Le Sezioni Unite, nella suindicata pronuncia, hanno stabilito altresì “la rilevabilità
d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.). Si
è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale”.
Da tutte queste considerazioni si ricava che, nel caso in oggetto, sebbene non fosse stata fatta valere dall'attore-opponente, la nullità di detta clausola era rilevabile d'ufficio dal
Giudice.
La declaratoria di nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stata suscettibile di condurre all'accoglimento dell'opposizione. Infatti, secondo giurisprudenza di legittimità, il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. decorre “dalla scadenza dell'obbligazione principale, momento in cui il credito è divenuto esigibile, e non da quello successivo della revoca degli affidamenti. Non integra richiesta idonea a fare valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 c.c. la comunicazione di revoca degli affidamenti e di chiusura dei rapporti aperti che non contenga alcuna richiesta di pagamento al garante” (Cass. 16938/2024, 25197/2023).
Nel caso di specie, il debito era divenuto esigibile dal momento dell'inadempimento del debitore garantito, avvenuto nel gennaio 2012 (estratti conto, doc. 6 fascicolo monitorio), mentre il creditore ha iscritto a ruolo il procedimento monitorio nei confronti del fideiussore solo il 10/05/2017.
Tutto ciò premesso, risulta evidente come l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora non fosse stata dichiarata improcedibile, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolta, in quanto la fideiussione era sta escussa sulla base della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., la cui nullità è rilevabile anche d'ufficio.
Parte attrice sostiene altresì che l'avvocato Ravani non l'avesse informata del deposito della sentenza entro i termini per la proposizione dell'appello, contravvenendo all'obbligo di informazione gravante sul professionista. Secondo l'art. 27 comma 6 Codice
Deontologico Forense: “L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro
9 copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice”. Il comma successivo prevede inoltre quanto segue: “Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso”.
In questa sede, le norme di cui al Codice Deontologico possono assumere rilevanza giuridica quali indici di una responsabilità professionale a titolo colposo e segnatamente a titolo di colpa (non generica ma) specifica, ossia dovuta a violazione di specifiche norme contenute in “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2 e 2236 del c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta al fine di rendere il cliente edotto di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio”
(Cassazione civile sez. III, 12/12/2023, n.34696, 5683/2021).
Preso atto che l'Avv. Ravani non contesta in alcun modo di aver violato gli obblighi di informazione, anche questa condotta omissiva integra senza dubbio un ulteriore profilo di responsabilità in capo al professionista.
Tutto ciò premesso, occorre ora verificare se l'omissione del professionista e la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo abbiano causato un danno all'attore ed accertarne la quantificazione.
Il sig. llega che, a seguito della sentenza con cui veniva dichiarata l'improcedibilità Pt_1 dell'opposizione e di conseguenza la definitività del decreto ingiuntivo opposto, gli era notificato atto di precetto e veniva instaurata a suo carico la procedura esecutiva immobiliare n. 106/2018 R.G.E.I. - Tribunale di Massa, in forza della quale avrebbe patito un danno non inferiore ad Euro 124.358,69, pari alla somma precettata, a cui devono aggiungersi Euro 15.000,00, a titolo di le spese della procedura.
10 Nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., afferma di aver raggiunto un accordo transattivo (proposta ed accettazione accordo transattivo del 02/12/2019, doc. n. 13, parte attrice) in forza del quale, a fronte del versamento della minor somma pari ad Euro
45.000,00, l'Istituto di credito si sarebbe impegnato alla rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare e ad ogni pretesa nei confronti della società obbligata principale e nei confronti dei fideiussori. A riprova dell'avvenuto pagamento produce tre ordini di bonifico.
L'attore allega specificamente altresì di aver dovuto sostenere un esborso pari ad Euro
12.000,00 a titolo di compensi per l'assistenza tecnica per la transazione (doc. 15, conferimento incarico Dott. . Per_2
Da ultimo allega di aver subito un danno pari ad Euro 25.000,00 a causa della segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia.
L'esistenza del danno nei termini prospettati da parte attrice non è stata contestata da alcuna delle parti costituite. Infatti, gli Avv.ti Ravani e non contestano in alcun CP_2
modo la ricostruzione operata dal sig. mentre a fronte delle specifiche Pt_1 CP_1 allegazioni dell'attore, nella propria comparsa di costituzione e risposta, si limita ad affermare genericamente: “[…] nel merito contestiamo tutti i fatti e le circostanze poste a fondamento delle domande formulate nei nostri confronti”.
Relativamente agli esborsi sostenuti in ottemperanza della transazione con l'istituto di credito, sono stati, inoltre, prodotti atto di transazione e ordini di pagamento (docc. 13, 14 di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 di parte attrice).
Per la spesa relativa all'incarico professionale ai fini dell'assistenza nella transazione al
Dott. è stato prodotto conferimento incarico professionale (doc. 15 allegato alla Per_2
memoria ex art. 183 n. 2 di parte attrice).
Anche l'iscrizione alla Centrale rischi del credito in sofferenza è assistita da prova documentale (doc. 16 di parte attrice).
La generica contestazione operata da contro detti documenti nella sua memoria CP_1 ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. – secondo la quale “In detto contesto i documenti ex adverso prodotti, lo ribadiamo, sono pertanto irrilevanti ed ininfluenti ai fini decisori, come irrilevante ed ininfluente è l'atto di transazione e quietanza, intercorso e sottoscritto dal
Sig. che nulla prova in merito alla condotta/responsabilità dell'Avv. Ravani Parte_2 relativamente all'evento de quo (trattasi di comune atto di transazione e quietanza riconducibile alle più varie fattispecie e/o responsabilità del professionista attribuibili ad altro e diverso sinistro)” – appare priva di pregio: infatti, l'atto di transazione, di cui al doc.
13 di parte attrice, riguarda espressamente e specificamente il debito relativo al decreto ingiuntivo n. 932/2017 emesso dal Tribunale di Siena.
11 Da quanto appena esposto si evince che nessuna delle parti costituite ha validamente contestato i danni allegati dall'attore. Pertanto, per il principio di non contestazione, ampiamente enunciato nel paragrafo precedente, risultano provate tanto l'esistenza quanto l'ammontare di tali danni.
Risulta altresì evidente come, se il decreto ingiuntivo opposto non fosse stato confermato e dichiarato definitivo a causa della condotta professionale negligente che ha cagionato la pronuncia della sentenza d'improcedibilità dell'opposizione, detti pregiudizi non si sarebbero verificati.
Secondo giurisprudenza di legittimità: “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante,
a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37798).
In applicazione di detto principio, le voci di spesa devono essere rivalutate dalla data del sorgere del credito all'ultimo indice di rivalutazione disponibile (01/2025), oltre agli interessi legali fino alla data della deliberazione della presente sentenza. Di conseguenza gli importi relativi alle suindicate voci di danno possono essere così quantificati:
- pagamento effettato in data 09/12/2019, avente ad oggetto la prima rata della transazione: capitale iniziale Euro 10.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile
(01/2025) Euro 11.800,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 12.886,19;
- pagamento effettato in data 20/01/2020, avente ad oggetto la seconda rata della transazione: capitale iniziale Euro 25.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile
(01/2025) Euro 29.425,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 32.118,55;
- pagamento effettato in data 19/02/2020, avente ad oggetto la terza rata della transazione: capitale iniziale Euro 10.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile
(01/2025) Euro 11.800,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 12.879,69;
- onorari Dott. (maturati dalla sottoscrizione della transazione, 02/12/2019): Per_2 capitale iniziale Euro 12.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro
12 14.160,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 15.465,60;
- danni derivanti dall'iscrizione alla Centrale Rischi (maturati dalla iscrizione in sofferenza, ottobre 2017): capitale iniziale Euro 25.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 29.950,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro
33.031,01.
L'eccezione di carenza di procura nell'atto di citazione
La terza chiamata eccepisce la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 notificato per inesistenza della procura alle liti, in quanto in quest'ultima mancherebbero del tutto sia la sottoscrizione della parte in calce alla procura conferita al difensore sia la sottoscrizione del difensore per autentica della firma del cliente.
Detta eccezione è del tutto priva di pregio, in quanto nell'originale dell'atto, depositato al momento dell'iscrizione a ruolo, sono presenti tanto la sottoscrizione della parte in calce alla procura conferita al difensore quanto la sottoscrizione del difensore per autentica della firma del cliente. Di conseguenza non può ravvisarsi alcun difetto di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Questo principio è stato accolto anche dalle SS.UU., in tema di ricorso per cassazione: “L'incorporazione della procura rilasciata ex art. 83, comma 3,
c.p.c. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale” (Cassazione civile sez. un., 19/11/2021, n.35466).
L'eccezione d'inoperatività della garanzia assicurativa.
eccepisce l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi Controparte_1 dell'art. 1900 c.c., in quanto il mancato esperimento della mediazione ordinata dal giudice costituirebbe colpa grave da parte dell'avvocato assicurato ed il comportamento tenuto successivamente dall'Avv. Ravani, il quale si limita a riconoscere la sua responsabilità, sarebbe frutto di un accordo col danneggiato.
Anche questa eccezione è del tutto priva di pregio, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'assicurazione della responsabilità professionale rientra nell'ambito delle assicurazioni della responsabilità civile per danni cagionati dall'assicurato a terzi. Pertanto non trova applicazione l'art. 1900 c.c., bensì l'art. 1917 c.c., il quale prevede quanto segue: “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere
13 indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Conseguentemente, anche laddove si versasse in un'ipotesi di colpa grave, l'assicuratore rimarrebbe comunque obbligato.
Questo principio è stato specificato in maniera ancor più esplicita dalla giurisprudenza di legittimità: “Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato si cautela contro il rischio dell'alterazione negativa del suo patrimonio, in quanto l'assicuratore si impegna a tener indenne ed a reintegrare il patrimonio dell'assicurato attraverso il pagamento di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato stesso in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato, anche se dovuto a colpa grave. Fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno, a norma dell'articolo 1917, comma 1, del c.c., infatti, è l'imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente
i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato. Non risulta, pertanto, applicabile, in caso di assicurazione della responsabilità civile, la norma di cui all'articolo 1900, comma 1, del
c.c., che esclude dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave, dettata per il differente caso dell'assicurazione della responsabilità contro i danni, nella quale l'interesse dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 1904 del Cc, è il risarcimento del danno subito da un proprio determinato bene in conseguenza di un sinistro” (Cassazione civile sez. III,
25/10/2022, n.31574).
In secondo luogo, si rammenta che l'art. 2697 c.c. comma 2, prevede che “Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Nel caso di specie, l'accordo fra danneggiato ed assicurato, ipotizzato dalla Compagnia, è frutto di una mera congettura, non sostenuta da alcun tipo di prova, nemmeno in via presuntiva. Pertanto, non si può ritenere provato il dolo del danneggiato.
L'eccezione di perdita o riduzione della garanzia assicurativa.
L'assicuratore eccepisce la perdita della copertura assicurativa in quanto l'Avv. Ravani non avrebbe denunciato il sinistro entro i termini previsti dagli art. 1913 e 2952 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art.
1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie
14 l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima,
l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cassazione civile sez. III,
11/07/2024, n.19071).
Anche questa eccezione risulta essere del tutto priva di fondamento. Infatti si è CP_1 limitata ad asserire: “Non è minimamente pensabile e tanto meno credibile che il solo atto di “contestazione e messa in mora” ricevuto dall'Avv. Ravani sia la vocatio in jus del
22/11/19, senza che per oltre un anno vi sia stata una richiesta risarcitoria “intermedia”.
Tuttavia, l'Assicuratore non ha addotto alcuna prova a sostegno di quanto asserito.
Dall'istruttoria non è emersa alcuna richiesta risarcitoria stragiudiziale ricevuta dall'Avv.
Ravani prima della notifica dell'atto di citazione nel presente giudizio, avvenuta in data
22/11/2019. L'assicurato ha provveduto a comunicare la circostanza alla Compagnia il giorno successivo alla notificazione dell'atto di citazione, circostanza non contestata da che trova riscontro nella conferma di apertura sinistro (prodotta dall'avv. CP_1
Ravani in sede di comparsa di costituzione).
Da quanto premesso, appaiono pienamente rispettati i termini per l'avviso all'assicuratore di cui all'art. 1913 c.c. ed, a maggior ragione, quello biennale di prescrizione previsto dall'art. 2952 c.c.
Per tutte le argomentazioni esposte, si deve ritenere pienamente operativa la polizza assicurativa e pertanto l'Avv. Ravani deve essere tenuto indenne di quanto tenuto a risarcire al sig. Pt_1
La corresponsabilità professionale dell'Avv. Controparte_2
ha chiamato in causa l'Avv. chiedendo di accertare la sua CP_1 Controparte_2 corresponsabilità nella causazione dell'evento e, per l'effetto, condannarla a tenere indenne la Compagnia di quanto eventualmente dovuto all'attore.
Aldilà della confusa qualificazione giuridica prospettata dalla Compagnia, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la
"causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano
o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cass. 10402/2024, 36272/2023).
Nel caso di specie l'assicuratore ha chiamato in causa l'Avv. chiedendo la CP_2 condanna “a tenere indenne, manlevare e/o rimborsare Controparte_1 anche a titolo di regresso ai sensi dell'art. 3.16 – responsabilità solidale - delle CGA, da
15 quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a Controparte_1
corrispondere in favore dell'attore in proporzione alla quota di responsabilità accertata e posta a carico dell'Avv. . Detta domanda deve essere qualificata senza dubbio CP_2 quale domanda giudiziale di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Difformemente da quanto sostenuto dall'Avv. la chiamata in causa è da ritenersi CP_2
ammissibile. Infatti, il Supremo Collegio ha formulato in proposito uno specifico e condivisibile principio di diritto in termini: “L'assicuratore, convenuto in giudizio dall'assicurato per il pagamento dell'indennità assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità, chiamando in causa il terzo responsabile (o anche corresponsabile) del danno, al fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all'assicurato a titolo di indennità” (Cassazione civile sez. I,
19/07/2018, n.19320).
Ritenuta l'ammissibilità della chiamata in causa, resta ora da accertare un'eventuale corresponsabilità dell'Avv. CP_2
Pacifico che l'Avv. avesse ricevuto mandato dal sig. ai fini dell'opposizione CP_2 Pt_1
a decreto ingiuntivo.
Pacifico altresì che la stessa avesse sottoscritto l'atto di citazione e partecipato all'udienza del 04/04/2018 nel procedimento, n. 2729/2019 R.G., di opposizione a decreto ingiuntivo radicatosi davanti al Tribunale di Siena.
L'Avv. eccepisce di non essere responsabile della mancata instaurazione della CP_2
mediazione poiché avrebbe comunicato rimessione del mandato in data 06/04/2018 (doc.
n. 2 allegato alla comparsa di costituzione), lasciando comunque la difesa all'Avv. Ravani.
La rimessione del mandato non appare tuttavia opponibile ad quale CP_1
Assicuratore dell'Avv. Ravani.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, l'art. 2704 c.c. stabilisce: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
In applicazione di questa norma, la Cassazione ha statuito che “nella determinazione della data di una scrittura privata, quando mancano le prove tipiche di certezza previste
16 dall'articolo 2704, comma 1, c.c., affinché la data sia opponibile ai terzi è necessario dimostrare con certezza l'antecedente formazione del documento. Tale dimostrazione può avvalersi di prove testimoniali o presunzioni, a condizione che evidenzino un fatto determinante e non si limitino a creare una mera apparenza sulla data del documento. La prova storica o critica del momento della redazione della scrittura privata non equipara la data a quelle specificate nell'articolo 2704, in quanto non fornisce una certezza oggettiva sulla data del documento” (Cassazione civile sez. trib., 26/04/2024, n.11220). Nel dettaglio, in tema di mandato professionale, una recente pronuncia del Supremo Collegio, ha stabilito che “la mera menzione di un mandato professionale supposto quale preesistente rispetto ad un atto, depositato in giudizio e da quel momento avente natura di data certa, non conferisce alcuna data certa anche al contratto cui il mandato citato ineriva, se non ne sia contestualmente depositato il relativo documento: atteso che
l'istituto della data certa, ai fini della opponibilità, riguarda un atto che, con un giudizio di certezza, viene in rilievo nella sua precisa, conoscibile, dunque completa, esistenza, non è certo sufficiente, a tal fine, la mera menzione del suo contenuto in altro atto” (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 3475). Sebbene il caso affrontato dalla Cassazione riguardasse il conferimento di un mandato, si ritiene il medesimo principio di diritto applicabile anche all'ipotesi di rimessione del mandato.
Il documento prodotto dall'Avv. nel presente giudizio costituisce mera scrittura CP_2
privata con cui la medesima comunicava la rinuncia al mandato ed in cui è riportata la sottoscrizione del er accettazione e ratifica, datata 06/04/2018. Pt_1
Nel caso di specie il documento non è mai stato depositato nel fascicolo del procedimento n. 2729/2017 R.G. Tribunale di Siena né vi è altro elemento quale, ad esempio, un timbro postale, che possa conferirgli data certa.
Per questi motivi
si deve ritenere che, ai sensi dell'art. 2704 c.c. la rinuncia al mandato depositata dall'Avv. non sia opponibile alla terza chiamata . CP_2 CP_1
Pertanto, la domanda giudiziale di surrogazione ex art. 1916 c.c. è da ritenersi ammissibile.
Premessa l'ammissibilità della domanda di surrogazione, occorre verificare se vi siano profili di responsabilità imputabili all'Avv. CP_2
La copia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stata sottoscritta, oltre che dall'Avv. Ravani, anche dall'avv. che ha provveduto anche alla notifica al CP_2 creditore opposto (doc. n. 1 prodotto dall'attore).
La procura alle liti è stata rilasciata dal sig. agli Avv.ti Ravani e Pt_1 CP_2
congiuntamente e disgiuntamente fra loro.
17 All'udienza del 04/04/2018 (unica a cui hanno partecipato i difensori del signor Pt_1
l'Avv. era presente insieme all'avv. Ravani. CP_2
Da questi rilievi si evince chiaramente come l'attività posta in essere dai due professionisti sia la medesima. Pertanto, si deve ritenere sussistente una corresponsabilità in misura paritaria fra i due.
Considerato che, per quanto evidenziato poco sopra, non si può ritenere provato che al giorno 06/04/2018 l'Avv. avesse rinunciato al mandato professionale in maniera CP_2 opponibile alla società assicuratrice l'avv. deve essere dichiarata tenuta CP_1 CP_2
e per l'effetto condannata a surrogare l'Assicuratore dell'avv. Ravani per una quota pari al
50% di quanto la predetta società assicuratrice avrà corrisposto al danneggiato (sig.
per effetto della sentenza di accertamento della responsabilità professionale e di Pt_1 condanna risarcitoria dell'Assicurato (avv. Ravani).
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cassazione civile sez.
VI, 31/08/2020, n.18076).
Le cc.dd. “spese di resistenza” fanno parte del genus delle “spese di salvataggio” che, ai sensi dell'art. 1914 c.c., sono quelle che l'assicurato sostiene “per evitare o diminuire il danno”. In proposito, occorre tuttavia considerare quanto segue.
L'Avv. Ravani nulla eccepiva rispetto alle domande di parte attrice, anzi, si associava alla domanda attrice di condanna, chiedendo di: “accertare e dichiarare che parte convenuta ha errato nell'assolvimento del mandato professionale non avendo instaurato, nei termini di legge, il giudizio d'opposizione al provvedimento monitorio dinnanzi ad un Organismo di
Mediazione e di riflesso, il Tribunale di Siena, correttamente, ha dichiarato la domanda
18 improcedibile, in conseguenza di ciò, Voglia condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Bologna (BO), 45 a
[...]
manlevare il convenuto dal pagamento delle somme richieste o liquidate a favore di parte attrice”. in relazione alla suddetta condotta processuale dell'avv. Ravani, contestava a CP_1 quest'ultimo di non aver adempiuto all'obbligo di salvataggio, censurando: riconoscimento e la piena “confessione” fatta “a cuor leggero” dall'Avv. Ravani sulle sue responsabilità, operata peraltro in aperta violazione dell'art. 2.1 – [Obblighi in caso di sinistro] delle CGA, per il quale l'assicurato deve “(…) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità (…)”, gli inviti alla a mantenerlo indenne, Controparte_1 corrispondendo gli importi oggetto dell'opposizione, lascia quasi trapelare un accordo diretto ad aggirare l'ostacolo causa, ottenendo quanto non sarebbe stato riconosciuto nel giudizio di opposizione>>.
Tutto ciò considerato, stante la condotta processuale totalmente remissiva dell'Avv.
Ravani, si ritiene giustificato non liquidare a favore dell'avv. Ravani ed a carico di Pt_3 alcuna somma a titolo di “spese di resistenza” quale species del "genus" delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.).
Per contro, le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, essendo le eccezioni di inoperatività e perdita della garanzia sollevate da state rigettate e la domanda di CP_1
manleva pienamene accolta, devono essere liquidate a carico di ed a favore CP_3 dell'avv. Ravani, in applicazione del principio della soccombenza.
Tuttavia, stante la semplicità della difesa proposta dall'avv. Ravani, il quale, nei propri atti non ha affrontato questioni di fatto o diritto, si considera congruo liquidare tali spese in conformità ai minimi tabellari.
In tema di determinazione del valore ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, la giurisprudenza di legittimità statuisce che “in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum")” (Cass. 22160/2023,
8449/2023). Pertanto il valore della causa è da ritenersi pari a quanto in questa sede accertato, vale a dire ad Euro 106.381,01.
Le spese processuali, poste a carico dell'avv. Alessandro Ravani e di in solido CP_1
tra loro, da rifondere in favore di parte attrice e le spese processuali poste a carico dell'avv. da rifondere a favore di sono liquidate, ratione Controparte_2 CP_1
temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
19 forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U.,
Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 52.001 ad Euro 260.000 (valore della causa: Euro 106.381,01 secondo il suindicato criterio del decisum), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Le spese processuali per la chiamata di terzo, in questa poste a carico, in applicazione del principio della soccombenza, di e a favore dell'avv. Alessandro Ravani sono CP_1
liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data
03.04.2014) s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022 e delle allegate
“Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 52.001 ad Euro 260.000 (valore della causa: Euro 106.381,01 secondo il suindicato criterio del decisum), nei valori minimi
(ossia valori standard con applicazione del massimo coefficiente di riduzione) per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA l'Avv. Alessandro Ravani ed in solido fra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] della somma pari ad Euro 106.381,01, a titolo di risarcimento del danno Pt_1 cagionato da responsabilità professionale dell'avvocato per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della deliberazione della presente sentenza al saldo;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA l'Avv. Alessandro Ravani ed in solido fra loro, a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese processuali che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
3. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1
a rifondere all'Avv. Alessandro Ravani, per le causali di cui in parte motiva, le spese processuali per la chiamata di terzo che liquida in Euro 7.052,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
4. DICHIARA TENUTA e per l'effetto CONDANNA l'Avv. a Controparte_2 rifondere, in favore di il 50% Controparte_1
20 (cinquantapercento) delle somme che da quest'ultima saranno state corrisposte a favore di a titolo di risarcimento del danno cagionato, per le causali di Parte_1 cui in parte motiva, da responsabilità professionale dell'avvocato, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
5. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA l'Avv. a Controparte_2 rifondere a le spese processuali per la chiamata Controparte_1 di terzo che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 06.03.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2578 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2019, promosso da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. MARIA LAURA FICOLA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE contro
AVV. ALESSANDRO RAVANI (C.F. ) C.F._2
DIFENSORE: Avv. MASSIMILIANO PAITA ed in proprio
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
C.F. – P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ANGELO EMANUELE TUBOLINO
DOMICILIO ELETTO: come in atti
TERZA CHIAMATA
e contro
AVV. C.F. )) Controparte_2 C.F._3
DIFENSORE: in proprio
DOMICILIO ELETTO: come in atti
TERZA CHIAMATA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: responsabilità civile professionale dell'avvocato.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 22/10/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I.
1 che, assunta riserva in data 23.10.2024 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 08/11/2024 con cui ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 08/11/2024, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 07/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 27/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 31/01/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
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2 Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, premesso che: in data 25/07/2017 conferiva procura Parte_1 all'Avv. Alessandro Ravani al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.
932/2017 emesso dal Tribunale di Siena, con cui gli veniva ingiunto, in qualità di fideiussore della Società il pagamento della somma Parte_2
pari ad Euro 112.336,77 oltre ad interessi legali e spese della fase monitoria. Instauratosi il giudizio n. 2729/2017 R.G. davanti al Tribunale di Siena, avente ad oggetto l'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, l'avvocato Alessandro Ravani non ottemperava all'ordine del Giudice di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e non presenziava alle successive udienze. Con sentenza del 19/09/2018, l'opposizione proposta veniva dichiarata improcedibile, a causa del comportamento negligente del legale. In esecuzione forzata della sentenza l'attore subiva la procedura esecutiva immobiliare n. 106/2018
R.G.E.I. del Tribunale di Massa e, al fine di evitare la vendita forzata di quanto ivi pignorato, addiveniva ad una soluzione transattiva con la creditrice per la somma pari ad
Euro 45.000,00, oltre ad Euro 12.000,00 di spese professionali. L'attore allegava altresì di aver subito una segnalazione press la Centrale rischi della Banca d'Italia e che l'altro fideiussore, trovatosi in una posizione del tutto analoga, aveva concluso Persona_1 un accordo transattivo con la Compagnia di Assicurazioni dell'Avv. Ravani.
Il sig. deduceva specificamente in giudizio la responsabilità professionale dell'Avv. Pt_1
Ravani per non aver instaurato il procedimento di mediazione e per non aver comunicato al suo cliente (sig. , quando ancora erano pendenti i termini per l'appello, la Pt_1 pronuncia della conseguente sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'attore allegava, ulteriormente e specificamente, che il danno subito era conseguenza diretta dell'omissione del legale e che, se l'avvocato avesse tenuto un comportamento diligente, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe avuto con ragionevole probabilità esito favorevole, non solo per le ragioni esplicitate nell'opposizione, ma anche per i seguenti motivi: a) la fideiussione era nulla, poiché conforme allo schema di contratto elaborato dalle associate all'ABI (tra cui anche la MPS L&F) nell'ottobre del 2002, dichiarato lesivo della concorrenza dalla Banca d'Italia con parere del 20/04/2015, trattandosi inoltre di nullità rilevabile d'ufficio; b) la garanzia fideiussoria era stata escussa in violazione dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
In forza di tali premesse, chiedeva: accertata la responsabilità professionale dell'Avv.
Alessandro Ravani, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi
3 per come quantificati in atti ovvero nella diversa misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Parte convenuta, AVV. ALESSANDRO RAVANI, si costituiva in giudizio prendendo atto della “dichiarazione d'improcedibilità del giudizio d'opposizione al provvedimento monitorio, radicato dinnanzi al Tribunale di Siena per conto del sig. , a seguito Parte_1
della mancata instaurazione, nei termini di legge, della procedura di mediazione dinnanzi ad un Organismo accreditato, tant'è che la ricostruzione tratteggiata dalla collega Maria
Laura Ficola non può che trovare condivisione da parte del convenuto” ed ammettendo le
“vicissitudini giudiziarie occorse al sig. scaturenti da un errore professionale Parte_1 del professionista, tant'è che l'esecuzione immobiliare, radicata dinnanzi al Tribunale di
Massa, promossa da MPS è la diretta conseguenza della mancata instaurazione, dinnanzi all'Organismo di mediazione, del giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo”.
Chiedeva: “Accertare e dichiarare che parte convenuta ha errato nell'assolvimento del mandato professionale non avendo instaurato, nei termini di legge, il giudizio
d'opposizione al provvedimento monitorio dinnanzi ad un Organismo di Mediazione e di riflesso, il Tribunale di Siena, correttamente, ha dichiarato la domanda improcedibile, in conseguenza di ciò, Voglia condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, sedente in Bologna (BO), 45 a manlevare il convenuto dal pagamento delle somme richieste o liquidate a favore di parte attrice”. Con vittoria di spese nei confronti del terzo chiamato.
Parte terza chiamata, si costituiva eccependo: Controparte_1
1) la nullità dell'atto di citazione per mancanza di procura alle liti;
2) che il comportamento negligente dei professionisti non era stato cagione del danno lamentato dall'attore, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo non aveva probabilità di essere accolta poiché i motivi proposti (incompetenza territoriale e nullità del contratto di finanziamento per applicazione dei tassi usurari) erano, secondo una valutazione prognostica, infondati: infatti la relazione peritale di parte sulla usurarietà degli interessi allegata nel presente giudizio è successiva di due anni rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo e la mancata contestazione degli estratti conto da parte del debitore principale implica che il fideiussore non possa proporre contestazioni agli stessi;
3) che la garanzia assicurativa sarebbe inoperante ai sensi dell'art. 1900 c.c. a causa delle condotte gravemente negligenti dei professionisti;
4) che il diritto dell'avv. Ravani alla garanzia assicurativa si sarebbe estinto o ridotto, ai sensi degli artt. 1913 e 2952 c.c., per non aver denunciato tempestivamente il sinistro;
4 5) che l'Avv. la quale aveva ricevuto mandato congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dall'Avv. Ravani, sarebbe corresponsabile unitamente a quest'ultimo: pertanto la stessa dovrebbe essere chiamata a rispondere a tenere indenne l'assicurazione per la sua quota di responsabilità.
Chiedeva: in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per difetto di procura alle liti;
nel merito, in via principale, dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1900 c.c.; in via subordinata, dichiarare la perdita o riduzione della garanzia assicurativa, ai sensi degli artt. 1915 c.c, in relazione all'art. 1913 c.c.; in via ulteriormente subordinata, dichiarare la concorrente responsabilità dell'Avv. e, per Controparte_2
l'effetto, condannarla a tenere indenne/manlevare/rimborsare di quanto la CP_1 stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere in favore dell'attore, con vittoria di spese di giudizio.
Parte terza chiamata, Avv. si costituiva eccependo: 1) Controparte_2
l'insussistenza di alcun rapporto di garanzia tra e l'Avv. 2) CP_1 CP_2
l'insussistenza dei presupposti per la surroga ex art. 1916 c.c., in quanto l'Avv. CP_2
non sarebbe incorsa in alcun tipo di responsabilità, avendo rimesso il mandato in data
06/04/2018 ed essendo tale rimessione immediatamente efficacie poiché il sig. on Pt_1
sarebbe rimasto senza assistenza, avendo comunque continuato ad avvalersi dell'assistenza dell'Avv. Ravani. Chiedeva la autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione per la responsabilità professionale, dichiarando poi, in data
14/09/2021, di rinunciarvi. Chiedeva: in via preliminare, dichiarare nulla ed irrituale la chiamata del terzo per violazione dell'art. 106 c.p.c.; nel merito, rigettare la domanda di in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite. CP_1
OSSERVA
La responsabilità professionale dell'Avv. Alessandro Ravani.
Ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché
i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Detta norma enuncia il principio di non contestazione, il quale “solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito”
(Cass.16028/2023).
Detto principio trova applicazione solo nel caso in cui l'attore abbia allegato in maniera specifica e dettagliata i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Infatti: “L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando
l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento
5 della domanda atteso che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori.” (Cass. 4909/2022).
Il principio che si può trarre dalla giurisprudenza costante è che, a fronte di un'allegazione specifica da parte dell'attore, la contestazione generica da parte del convenuto equivale a mancata contestazione: “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass.
9439/2022), ed ancora: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "'espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione” (Cass. 31837/2021).
Conseguentemente, a fronte di un'allegazione specifica da parte dell'attore dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, il convenuto ha l'onere di una contestazione altrettanto specifica, altrimenti il fatto allegato dall'attore deve considerarsi pacifico.
Premessi questi principi, si rileva come, nel caso di specie, non sorge alcuna questione in punto di fatto: non solo il convenuto principale, Avv. Alessandro Ravani, conferma la ricostruzione in punto di fatto operata dall'attore, ammettendo la propria responsabilità, ma anche i terzi chiamati non contestano la allegazione e la ricostruzione in fatto dedotta da parte attrice.
Che l'Avv. Ravani abbia omesso di ottemperare all'ordine del Giudice di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, cagionando, per effetto di tale condotta processuale omissiva, la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è pertanto certamente fatto pacifico (così come è altrettanto pacifico il fatto che l'avv. Ravani non abbia informato, quando ancora erano pendenti i termini per proporre appello, il proprio cliente in relazione all'avvenuta pronuncia della sentenza dichiarativa
6 dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo quale conseguenza della mancata instaurazione del procedimento di mediazione).
La pacifica condotta omissiva dell'Avv. Ravani, risulta inoltre non in armonia con l'art. 12 del Codice Deontologico Forense che pone a carico dell'avvocato un dovere di diligenza, stabilendo che: “L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale”.
Le norme di cui al Codice Deontologico degli Avvocati appaiono suscettibili di assumere, in questa sede civilistica, rilevanza giuridica quali indici di colpa professionale specifica, ossia ricollegabile non solo ad una generica violazione della clausola generale della diligenza ma anche alla violazione di una specifica regola di condotta rinveniente la propria fonte in specifiche “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Tanto premesso, occorre osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
“Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale dell'avvocato non basta la prova della negligenza del professionista, […], occorrendo anche la prova del danno e della sua derivazione causale dall'inadempimento del legale” (Cass. 25076/2024) ed ancora, “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere
l'iniziativa giudiziaria concordata ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento” (Cass.
24007/2024).
Premessi questi principi di diritto, accertato che la preclusione della prosecuzione dell'iniziativa giudiziaria è stata causata dal comportamento negligente dell'avvocato; occorre verificare, prima ancora che l'esistenza del danno, se, nell'ipotesi in cui il professionista avesse tenuto una condotta diligente, l'opposizione proposta avrebbe avuto ragionevoli possibilità e probabilità di accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di omissione del professionista, il probabile esito positivo del giudizio "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica" - in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria "implica una valutazione prognostica positiva" circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole”
7 (Cassazione civile sez. III, 13/09/2024 n. 24670 tra le altre, segnatamente, Cass. n.
25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
Nel caso di specie, si osserva come, ad un primo sguardo, l'opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto della quale era radicato il procedimento n. 2729/2017 R.G. davanti al
Tribunale di Siena, non sembri aver ragionevoli possibilità di essere accolta: da una parte,
l'eccezione di incompetenza territoriale, anche laddove fosse stata fondata, non avrebbe comportato una decisione di merito, ma solo una “traslatio judicii” al Giudice competente, dall'altra, l'eccezione circa l'usurarietà dei tassi applicati risultava formulata in maniera oltremodo generica: infatti veniva semplicemente allegato che “parte opponente eccepisce
l'applicazione del tasso usurario al contratto di finanziamento, pertanto lo stesso è nullo, in conseguenza di ciò dovrà essere disposta la restituzione delle somme versate pari ad
Euro 100.000,00”, senza null'altro allegare o specificare.
Tanto premesso, occorre, tuttavia, procedere ad una serie di ulteriori considerazioni.
Parte attrice, allega specificamente che, se il procedimento non fosse stato dichiarato improcedibile, la domanda sarebbe stata accolta per nullità dell'intero contratto ovvero per nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., riportata all'art. 1 di cui alle condizioni del contratto di fideiussione.
Occorre rilevare come, secondo le SS.UU. 41994/2021: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma
3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Il contratto di fideiussione di specie è stato redatto secondo lo schema elaborato dall'ABI nell'ottobre 2002, dichiarato lesivo della concorrenza con provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005. Da ciò consegue la nullità parziale, solo in relazione alle clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia: “a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
8 tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (SS.UU. 41994/2021). Da questo ne consegue che la nullità potrà essere invocata solo relativamente alle suindicate clausole.
Le Sezioni Unite, nella suindicata pronuncia, hanno stabilito altresì “la rilevabilità
d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.). Si
è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale”.
Da tutte queste considerazioni si ricava che, nel caso in oggetto, sebbene non fosse stata fatta valere dall'attore-opponente, la nullità di detta clausola era rilevabile d'ufficio dal
Giudice.
La declaratoria di nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stata suscettibile di condurre all'accoglimento dell'opposizione. Infatti, secondo giurisprudenza di legittimità, il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. decorre “dalla scadenza dell'obbligazione principale, momento in cui il credito è divenuto esigibile, e non da quello successivo della revoca degli affidamenti. Non integra richiesta idonea a fare valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 c.c. la comunicazione di revoca degli affidamenti e di chiusura dei rapporti aperti che non contenga alcuna richiesta di pagamento al garante” (Cass. 16938/2024, 25197/2023).
Nel caso di specie, il debito era divenuto esigibile dal momento dell'inadempimento del debitore garantito, avvenuto nel gennaio 2012 (estratti conto, doc. 6 fascicolo monitorio), mentre il creditore ha iscritto a ruolo il procedimento monitorio nei confronti del fideiussore solo il 10/05/2017.
Tutto ciò premesso, risulta evidente come l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora non fosse stata dichiarata improcedibile, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolta, in quanto la fideiussione era sta escussa sulla base della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., la cui nullità è rilevabile anche d'ufficio.
Parte attrice sostiene altresì che l'avvocato Ravani non l'avesse informata del deposito della sentenza entro i termini per la proposizione dell'appello, contravvenendo all'obbligo di informazione gravante sul professionista. Secondo l'art. 27 comma 6 Codice
Deontologico Forense: “L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro
9 copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice”. Il comma successivo prevede inoltre quanto segue: “Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso”.
In questa sede, le norme di cui al Codice Deontologico possono assumere rilevanza giuridica quali indici di una responsabilità professionale a titolo colposo e segnatamente a titolo di colpa (non generica ma) specifica, ossia dovuta a violazione di specifiche norme contenute in “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2 e 2236 del c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta al fine di rendere il cliente edotto di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio”
(Cassazione civile sez. III, 12/12/2023, n.34696, 5683/2021).
Preso atto che l'Avv. Ravani non contesta in alcun modo di aver violato gli obblighi di informazione, anche questa condotta omissiva integra senza dubbio un ulteriore profilo di responsabilità in capo al professionista.
Tutto ciò premesso, occorre ora verificare se l'omissione del professionista e la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo abbiano causato un danno all'attore ed accertarne la quantificazione.
Il sig. llega che, a seguito della sentenza con cui veniva dichiarata l'improcedibilità Pt_1 dell'opposizione e di conseguenza la definitività del decreto ingiuntivo opposto, gli era notificato atto di precetto e veniva instaurata a suo carico la procedura esecutiva immobiliare n. 106/2018 R.G.E.I. - Tribunale di Massa, in forza della quale avrebbe patito un danno non inferiore ad Euro 124.358,69, pari alla somma precettata, a cui devono aggiungersi Euro 15.000,00, a titolo di le spese della procedura.
10 Nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., afferma di aver raggiunto un accordo transattivo (proposta ed accettazione accordo transattivo del 02/12/2019, doc. n. 13, parte attrice) in forza del quale, a fronte del versamento della minor somma pari ad Euro
45.000,00, l'Istituto di credito si sarebbe impegnato alla rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare e ad ogni pretesa nei confronti della società obbligata principale e nei confronti dei fideiussori. A riprova dell'avvenuto pagamento produce tre ordini di bonifico.
L'attore allega specificamente altresì di aver dovuto sostenere un esborso pari ad Euro
12.000,00 a titolo di compensi per l'assistenza tecnica per la transazione (doc. 15, conferimento incarico Dott. . Per_2
Da ultimo allega di aver subito un danno pari ad Euro 25.000,00 a causa della segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia.
L'esistenza del danno nei termini prospettati da parte attrice non è stata contestata da alcuna delle parti costituite. Infatti, gli Avv.ti Ravani e non contestano in alcun CP_2
modo la ricostruzione operata dal sig. mentre a fronte delle specifiche Pt_1 CP_1 allegazioni dell'attore, nella propria comparsa di costituzione e risposta, si limita ad affermare genericamente: “[…] nel merito contestiamo tutti i fatti e le circostanze poste a fondamento delle domande formulate nei nostri confronti”.
Relativamente agli esborsi sostenuti in ottemperanza della transazione con l'istituto di credito, sono stati, inoltre, prodotti atto di transazione e ordini di pagamento (docc. 13, 14 di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 di parte attrice).
Per la spesa relativa all'incarico professionale ai fini dell'assistenza nella transazione al
Dott. è stato prodotto conferimento incarico professionale (doc. 15 allegato alla Per_2
memoria ex art. 183 n. 2 di parte attrice).
Anche l'iscrizione alla Centrale rischi del credito in sofferenza è assistita da prova documentale (doc. 16 di parte attrice).
La generica contestazione operata da contro detti documenti nella sua memoria CP_1 ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. – secondo la quale “In detto contesto i documenti ex adverso prodotti, lo ribadiamo, sono pertanto irrilevanti ed ininfluenti ai fini decisori, come irrilevante ed ininfluente è l'atto di transazione e quietanza, intercorso e sottoscritto dal
Sig. che nulla prova in merito alla condotta/responsabilità dell'Avv. Ravani Parte_2 relativamente all'evento de quo (trattasi di comune atto di transazione e quietanza riconducibile alle più varie fattispecie e/o responsabilità del professionista attribuibili ad altro e diverso sinistro)” – appare priva di pregio: infatti, l'atto di transazione, di cui al doc.
13 di parte attrice, riguarda espressamente e specificamente il debito relativo al decreto ingiuntivo n. 932/2017 emesso dal Tribunale di Siena.
11 Da quanto appena esposto si evince che nessuna delle parti costituite ha validamente contestato i danni allegati dall'attore. Pertanto, per il principio di non contestazione, ampiamente enunciato nel paragrafo precedente, risultano provate tanto l'esistenza quanto l'ammontare di tali danni.
Risulta altresì evidente come, se il decreto ingiuntivo opposto non fosse stato confermato e dichiarato definitivo a causa della condotta professionale negligente che ha cagionato la pronuncia della sentenza d'improcedibilità dell'opposizione, detti pregiudizi non si sarebbero verificati.
Secondo giurisprudenza di legittimità: “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante,
a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37798).
In applicazione di detto principio, le voci di spesa devono essere rivalutate dalla data del sorgere del credito all'ultimo indice di rivalutazione disponibile (01/2025), oltre agli interessi legali fino alla data della deliberazione della presente sentenza. Di conseguenza gli importi relativi alle suindicate voci di danno possono essere così quantificati:
- pagamento effettato in data 09/12/2019, avente ad oggetto la prima rata della transazione: capitale iniziale Euro 10.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile
(01/2025) Euro 11.800,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 12.886,19;
- pagamento effettato in data 20/01/2020, avente ad oggetto la seconda rata della transazione: capitale iniziale Euro 25.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile
(01/2025) Euro 29.425,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 32.118,55;
- pagamento effettato in data 19/02/2020, avente ad oggetto la terza rata della transazione: capitale iniziale Euro 10.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile
(01/2025) Euro 11.800,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 12.879,69;
- onorari Dott. (maturati dalla sottoscrizione della transazione, 02/12/2019): Per_2 capitale iniziale Euro 12.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro
12 14.160,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 15.465,60;
- danni derivanti dall'iscrizione alla Centrale Rischi (maturati dalla iscrizione in sofferenza, ottobre 2017): capitale iniziale Euro 25.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 29.950,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro
33.031,01.
L'eccezione di carenza di procura nell'atto di citazione
La terza chiamata eccepisce la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 notificato per inesistenza della procura alle liti, in quanto in quest'ultima mancherebbero del tutto sia la sottoscrizione della parte in calce alla procura conferita al difensore sia la sottoscrizione del difensore per autentica della firma del cliente.
Detta eccezione è del tutto priva di pregio, in quanto nell'originale dell'atto, depositato al momento dell'iscrizione a ruolo, sono presenti tanto la sottoscrizione della parte in calce alla procura conferita al difensore quanto la sottoscrizione del difensore per autentica della firma del cliente. Di conseguenza non può ravvisarsi alcun difetto di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Questo principio è stato accolto anche dalle SS.UU., in tema di ricorso per cassazione: “L'incorporazione della procura rilasciata ex art. 83, comma 3,
c.p.c. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale” (Cassazione civile sez. un., 19/11/2021, n.35466).
L'eccezione d'inoperatività della garanzia assicurativa.
eccepisce l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi Controparte_1 dell'art. 1900 c.c., in quanto il mancato esperimento della mediazione ordinata dal giudice costituirebbe colpa grave da parte dell'avvocato assicurato ed il comportamento tenuto successivamente dall'Avv. Ravani, il quale si limita a riconoscere la sua responsabilità, sarebbe frutto di un accordo col danneggiato.
Anche questa eccezione è del tutto priva di pregio, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'assicurazione della responsabilità professionale rientra nell'ambito delle assicurazioni della responsabilità civile per danni cagionati dall'assicurato a terzi. Pertanto non trova applicazione l'art. 1900 c.c., bensì l'art. 1917 c.c., il quale prevede quanto segue: “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere
13 indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Conseguentemente, anche laddove si versasse in un'ipotesi di colpa grave, l'assicuratore rimarrebbe comunque obbligato.
Questo principio è stato specificato in maniera ancor più esplicita dalla giurisprudenza di legittimità: “Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato si cautela contro il rischio dell'alterazione negativa del suo patrimonio, in quanto l'assicuratore si impegna a tener indenne ed a reintegrare il patrimonio dell'assicurato attraverso il pagamento di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato stesso in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato, anche se dovuto a colpa grave. Fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno, a norma dell'articolo 1917, comma 1, del c.c., infatti, è l'imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente
i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato. Non risulta, pertanto, applicabile, in caso di assicurazione della responsabilità civile, la norma di cui all'articolo 1900, comma 1, del
c.c., che esclude dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave, dettata per il differente caso dell'assicurazione della responsabilità contro i danni, nella quale l'interesse dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 1904 del Cc, è il risarcimento del danno subito da un proprio determinato bene in conseguenza di un sinistro” (Cassazione civile sez. III,
25/10/2022, n.31574).
In secondo luogo, si rammenta che l'art. 2697 c.c. comma 2, prevede che “Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Nel caso di specie, l'accordo fra danneggiato ed assicurato, ipotizzato dalla Compagnia, è frutto di una mera congettura, non sostenuta da alcun tipo di prova, nemmeno in via presuntiva. Pertanto, non si può ritenere provato il dolo del danneggiato.
L'eccezione di perdita o riduzione della garanzia assicurativa.
L'assicuratore eccepisce la perdita della copertura assicurativa in quanto l'Avv. Ravani non avrebbe denunciato il sinistro entro i termini previsti dagli art. 1913 e 2952 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art.
1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie
14 l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima,
l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cassazione civile sez. III,
11/07/2024, n.19071).
Anche questa eccezione risulta essere del tutto priva di fondamento. Infatti si è CP_1 limitata ad asserire: “Non è minimamente pensabile e tanto meno credibile che il solo atto di “contestazione e messa in mora” ricevuto dall'Avv. Ravani sia la vocatio in jus del
22/11/19, senza che per oltre un anno vi sia stata una richiesta risarcitoria “intermedia”.
Tuttavia, l'Assicuratore non ha addotto alcuna prova a sostegno di quanto asserito.
Dall'istruttoria non è emersa alcuna richiesta risarcitoria stragiudiziale ricevuta dall'Avv.
Ravani prima della notifica dell'atto di citazione nel presente giudizio, avvenuta in data
22/11/2019. L'assicurato ha provveduto a comunicare la circostanza alla Compagnia il giorno successivo alla notificazione dell'atto di citazione, circostanza non contestata da che trova riscontro nella conferma di apertura sinistro (prodotta dall'avv. CP_1
Ravani in sede di comparsa di costituzione).
Da quanto premesso, appaiono pienamente rispettati i termini per l'avviso all'assicuratore di cui all'art. 1913 c.c. ed, a maggior ragione, quello biennale di prescrizione previsto dall'art. 2952 c.c.
Per tutte le argomentazioni esposte, si deve ritenere pienamente operativa la polizza assicurativa e pertanto l'Avv. Ravani deve essere tenuto indenne di quanto tenuto a risarcire al sig. Pt_1
La corresponsabilità professionale dell'Avv. Controparte_2
ha chiamato in causa l'Avv. chiedendo di accertare la sua CP_1 Controparte_2 corresponsabilità nella causazione dell'evento e, per l'effetto, condannarla a tenere indenne la Compagnia di quanto eventualmente dovuto all'attore.
Aldilà della confusa qualificazione giuridica prospettata dalla Compagnia, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la
"causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano
o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cass. 10402/2024, 36272/2023).
Nel caso di specie l'assicuratore ha chiamato in causa l'Avv. chiedendo la CP_2 condanna “a tenere indenne, manlevare e/o rimborsare Controparte_1 anche a titolo di regresso ai sensi dell'art. 3.16 – responsabilità solidale - delle CGA, da
15 quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a Controparte_1
corrispondere in favore dell'attore in proporzione alla quota di responsabilità accertata e posta a carico dell'Avv. . Detta domanda deve essere qualificata senza dubbio CP_2 quale domanda giudiziale di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Difformemente da quanto sostenuto dall'Avv. la chiamata in causa è da ritenersi CP_2
ammissibile. Infatti, il Supremo Collegio ha formulato in proposito uno specifico e condivisibile principio di diritto in termini: “L'assicuratore, convenuto in giudizio dall'assicurato per il pagamento dell'indennità assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità, chiamando in causa il terzo responsabile (o anche corresponsabile) del danno, al fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all'assicurato a titolo di indennità” (Cassazione civile sez. I,
19/07/2018, n.19320).
Ritenuta l'ammissibilità della chiamata in causa, resta ora da accertare un'eventuale corresponsabilità dell'Avv. CP_2
Pacifico che l'Avv. avesse ricevuto mandato dal sig. ai fini dell'opposizione CP_2 Pt_1
a decreto ingiuntivo.
Pacifico altresì che la stessa avesse sottoscritto l'atto di citazione e partecipato all'udienza del 04/04/2018 nel procedimento, n. 2729/2019 R.G., di opposizione a decreto ingiuntivo radicatosi davanti al Tribunale di Siena.
L'Avv. eccepisce di non essere responsabile della mancata instaurazione della CP_2
mediazione poiché avrebbe comunicato rimessione del mandato in data 06/04/2018 (doc.
n. 2 allegato alla comparsa di costituzione), lasciando comunque la difesa all'Avv. Ravani.
La rimessione del mandato non appare tuttavia opponibile ad quale CP_1
Assicuratore dell'Avv. Ravani.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, l'art. 2704 c.c. stabilisce: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
In applicazione di questa norma, la Cassazione ha statuito che “nella determinazione della data di una scrittura privata, quando mancano le prove tipiche di certezza previste
16 dall'articolo 2704, comma 1, c.c., affinché la data sia opponibile ai terzi è necessario dimostrare con certezza l'antecedente formazione del documento. Tale dimostrazione può avvalersi di prove testimoniali o presunzioni, a condizione che evidenzino un fatto determinante e non si limitino a creare una mera apparenza sulla data del documento. La prova storica o critica del momento della redazione della scrittura privata non equipara la data a quelle specificate nell'articolo 2704, in quanto non fornisce una certezza oggettiva sulla data del documento” (Cassazione civile sez. trib., 26/04/2024, n.11220). Nel dettaglio, in tema di mandato professionale, una recente pronuncia del Supremo Collegio, ha stabilito che “la mera menzione di un mandato professionale supposto quale preesistente rispetto ad un atto, depositato in giudizio e da quel momento avente natura di data certa, non conferisce alcuna data certa anche al contratto cui il mandato citato ineriva, se non ne sia contestualmente depositato il relativo documento: atteso che
l'istituto della data certa, ai fini della opponibilità, riguarda un atto che, con un giudizio di certezza, viene in rilievo nella sua precisa, conoscibile, dunque completa, esistenza, non è certo sufficiente, a tal fine, la mera menzione del suo contenuto in altro atto” (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 3475). Sebbene il caso affrontato dalla Cassazione riguardasse il conferimento di un mandato, si ritiene il medesimo principio di diritto applicabile anche all'ipotesi di rimessione del mandato.
Il documento prodotto dall'Avv. nel presente giudizio costituisce mera scrittura CP_2
privata con cui la medesima comunicava la rinuncia al mandato ed in cui è riportata la sottoscrizione del er accettazione e ratifica, datata 06/04/2018. Pt_1
Nel caso di specie il documento non è mai stato depositato nel fascicolo del procedimento n. 2729/2017 R.G. Tribunale di Siena né vi è altro elemento quale, ad esempio, un timbro postale, che possa conferirgli data certa.
Per questi motivi
si deve ritenere che, ai sensi dell'art. 2704 c.c. la rinuncia al mandato depositata dall'Avv. non sia opponibile alla terza chiamata . CP_2 CP_1
Pertanto, la domanda giudiziale di surrogazione ex art. 1916 c.c. è da ritenersi ammissibile.
Premessa l'ammissibilità della domanda di surrogazione, occorre verificare se vi siano profili di responsabilità imputabili all'Avv. CP_2
La copia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stata sottoscritta, oltre che dall'Avv. Ravani, anche dall'avv. che ha provveduto anche alla notifica al CP_2 creditore opposto (doc. n. 1 prodotto dall'attore).
La procura alle liti è stata rilasciata dal sig. agli Avv.ti Ravani e Pt_1 CP_2
congiuntamente e disgiuntamente fra loro.
17 All'udienza del 04/04/2018 (unica a cui hanno partecipato i difensori del signor Pt_1
l'Avv. era presente insieme all'avv. Ravani. CP_2
Da questi rilievi si evince chiaramente come l'attività posta in essere dai due professionisti sia la medesima. Pertanto, si deve ritenere sussistente una corresponsabilità in misura paritaria fra i due.
Considerato che, per quanto evidenziato poco sopra, non si può ritenere provato che al giorno 06/04/2018 l'Avv. avesse rinunciato al mandato professionale in maniera CP_2 opponibile alla società assicuratrice l'avv. deve essere dichiarata tenuta CP_1 CP_2
e per l'effetto condannata a surrogare l'Assicuratore dell'avv. Ravani per una quota pari al
50% di quanto la predetta società assicuratrice avrà corrisposto al danneggiato (sig.
per effetto della sentenza di accertamento della responsabilità professionale e di Pt_1 condanna risarcitoria dell'Assicurato (avv. Ravani).
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cassazione civile sez.
VI, 31/08/2020, n.18076).
Le cc.dd. “spese di resistenza” fanno parte del genus delle “spese di salvataggio” che, ai sensi dell'art. 1914 c.c., sono quelle che l'assicurato sostiene “per evitare o diminuire il danno”. In proposito, occorre tuttavia considerare quanto segue.
L'Avv. Ravani nulla eccepiva rispetto alle domande di parte attrice, anzi, si associava alla domanda attrice di condanna, chiedendo di: “accertare e dichiarare che parte convenuta ha errato nell'assolvimento del mandato professionale non avendo instaurato, nei termini di legge, il giudizio d'opposizione al provvedimento monitorio dinnanzi ad un Organismo di
Mediazione e di riflesso, il Tribunale di Siena, correttamente, ha dichiarato la domanda
18 improcedibile, in conseguenza di ciò, Voglia condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Bologna (BO), 45 a
[...]
manlevare il convenuto dal pagamento delle somme richieste o liquidate a favore di parte attrice”. in relazione alla suddetta condotta processuale dell'avv. Ravani, contestava a CP_1 quest'ultimo di non aver adempiuto all'obbligo di salvataggio, censurando: riconoscimento e la piena “confessione” fatta “a cuor leggero” dall'Avv. Ravani sulle sue responsabilità, operata peraltro in aperta violazione dell'art. 2.1 – [Obblighi in caso di sinistro] delle CGA, per il quale l'assicurato deve “(…) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità (…)”, gli inviti alla a mantenerlo indenne, Controparte_1 corrispondendo gli importi oggetto dell'opposizione, lascia quasi trapelare un accordo diretto ad aggirare l'ostacolo causa, ottenendo quanto non sarebbe stato riconosciuto nel giudizio di opposizione>>.
Tutto ciò considerato, stante la condotta processuale totalmente remissiva dell'Avv.
Ravani, si ritiene giustificato non liquidare a favore dell'avv. Ravani ed a carico di Pt_3 alcuna somma a titolo di “spese di resistenza” quale species del "genus" delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.).
Per contro, le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, essendo le eccezioni di inoperatività e perdita della garanzia sollevate da state rigettate e la domanda di CP_1
manleva pienamene accolta, devono essere liquidate a carico di ed a favore CP_3 dell'avv. Ravani, in applicazione del principio della soccombenza.
Tuttavia, stante la semplicità della difesa proposta dall'avv. Ravani, il quale, nei propri atti non ha affrontato questioni di fatto o diritto, si considera congruo liquidare tali spese in conformità ai minimi tabellari.
In tema di determinazione del valore ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, la giurisprudenza di legittimità statuisce che “in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum")” (Cass. 22160/2023,
8449/2023). Pertanto il valore della causa è da ritenersi pari a quanto in questa sede accertato, vale a dire ad Euro 106.381,01.
Le spese processuali, poste a carico dell'avv. Alessandro Ravani e di in solido CP_1
tra loro, da rifondere in favore di parte attrice e le spese processuali poste a carico dell'avv. da rifondere a favore di sono liquidate, ratione Controparte_2 CP_1
temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
19 forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U.,
Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 52.001 ad Euro 260.000 (valore della causa: Euro 106.381,01 secondo il suindicato criterio del decisum), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Le spese processuali per la chiamata di terzo, in questa poste a carico, in applicazione del principio della soccombenza, di e a favore dell'avv. Alessandro Ravani sono CP_1
liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data
03.04.2014) s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022 e delle allegate
“Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 52.001 ad Euro 260.000 (valore della causa: Euro 106.381,01 secondo il suindicato criterio del decisum), nei valori minimi
(ossia valori standard con applicazione del massimo coefficiente di riduzione) per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA l'Avv. Alessandro Ravani ed in solido fra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] della somma pari ad Euro 106.381,01, a titolo di risarcimento del danno Pt_1 cagionato da responsabilità professionale dell'avvocato per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della deliberazione della presente sentenza al saldo;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA l'Avv. Alessandro Ravani ed in solido fra loro, a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese processuali che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
3. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1
a rifondere all'Avv. Alessandro Ravani, per le causali di cui in parte motiva, le spese processuali per la chiamata di terzo che liquida in Euro 7.052,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
4. DICHIARA TENUTA e per l'effetto CONDANNA l'Avv. a Controparte_2 rifondere, in favore di il 50% Controparte_1
20 (cinquantapercento) delle somme che da quest'ultima saranno state corrisposte a favore di a titolo di risarcimento del danno cagionato, per le causali di Parte_1 cui in parte motiva, da responsabilità professionale dell'avvocato, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
5. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA l'Avv. a Controparte_2 rifondere a le spese processuali per la chiamata Controparte_1 di terzo che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 06.03.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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