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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14874/2023 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
D'ALESSANDRO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2
in Salerno, via Ugo Foscolo, n. 20;
ATTRICE OPPONENTE
e
P.VA ), in persona della procuratrice speciale, nella Controparte_1 P.VA_1
sua qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_2
(P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO LOGRIECO (C.F.
[...] P.VA_2
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Molfetta (BA), Corso C.F._3
Umberto I, n. 19;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. del Tribunale di Firenze n. 3274/2023
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE: “Voglia l'onorevole Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice unico designato alla trattazione del procedimento, dott.ssa Silvia Orani, disattesa ogni altra istanza:
1) Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione di cui si tratta ha natura consumeristica e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso da Giudice territorialmente incompetente in relazione al luogo di residenza del consumatore;
pagina 1 di 10 2) Accertare e dichiarare la carenza di documentazione idonea di cui all'art. 50 T.U.B. per
l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 ss. c.p.c., e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto medesimo per carenza di prova scritta e disporne la revoca;
3) In via principale: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del credito azionato nel decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo con declaratoria di insussistenza del credito ivi azionato;
4) In via gradata: accertare e dichiarare la carenza di liquidità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di opposizione innanzi esposti con riguardo alle singole voce che compongono l'ingiunzione, per capitale ed interessi e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare non dovute le somme ivi portate;
5)In ogni caso: dichiarare per i motivi meglio esposti in questo atto la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per decorrenza dei termini di cui Parte_1 all'art. 1957 c.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme ivi azionate;
6)Vittoria di spese e competenze, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA: “Per tutto quanto è stato esposto, la Controparte_1
, nella qualità di mandataria di chiede il rigetto dell'opposizione, con vittoria di
[...] CP_2 spese processuali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 3274/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 5-6.10.2023, con il quale è stato intimato il pagamento, a favore della , della Controparte_2 somma di € 100.000,00 a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente e in forza della garanzia indicata in atti, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo, in via preliminare, l'accertamento dell'incompetenza per territorio del Tribunale di
Firenze e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, formulando, segnatamente, le domande sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.
A sostegno delle conclusioni formulate, l'opponente ha dedotto:
⎯ l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze, stante la sua qualità di consumatore ed in quanto la garanzia azionata dall'opposta era stata prestata per scopi estranei all'attività
pagina 2 di 10 imprenditoriale della S.O.T.E.I. S.R.L, motivo per cui sussisteva la competenza del Tribunale di
Lagronegro nel cui circondario era fissata la propria residenza;
⎯ la nullità della fideiussione prestata per la contrarietà delle clausole ivi contenute alla L. cd. antitrust n. 287/1990, redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI ritenuto illegittimo dalla
Banca con il provvedimento n. 55/05 e, in particolare, stante la nullità della clausola CP_3 derogatoria al regime previsto dall'art. 1957 c.c., la decadenza per l'opposta dal diritto di pretendere l'adempimento dal garante non essendosi attivata tempestivamente nei confronti del debitore principale;
⎯ la nullità del decreto ingiunto per difetto di prova del credito azionato, in virtù dell'omessa indicazione nell'estratto conto conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 T.U.B. delle generalità del dirigente certificatore;
⎯ la prescrizione del diritto di credito, non avendo valore interruttivo la costituzione in mora allegata al ricorso monitorio in assenza di prova dell'invio e della ricezione della stessa.
Costituitasi in giudizio, (nel prosieguo Controparte_2
anche solo e, per essa, quale procuratrice speciale , ha CP_2 Controparte_1 contestato le deduzioni dell'opponente e la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e la conferma del DI, allegando a sua volta:
⎯ che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti di e Parte_2 Parte_1
[...
, entrambi garanti della società debitrice SO.T.E.I. S.R.L., ed era divenuto definitivamente esecutivo nei confronti del primo per non essere stato da esso tempestivamente opposto;
⎯ che, in data 16.07.2007, la società SO.T.E.I. S.R.L. aveva sottoscritto un contratto di apertura conto corrente n. 223374 con e che, in data 18.9.2007, e Controparte_4 Parte_2
, avevano prestato una garanzia a favore della stessa fino a concorrenza dell'importo Parte_1 di € 100.000,00;
⎯ che, in data 22.08.2014, era stata emanata la sentenza dichiarativa del fallimento della società debitrice principale e che con successiva lettera inviata ai garanti era stata comunicata la costituzione in mora degli stessi;
⎯ che, in data 27.01.2015, (già Controparte_5 CP_4
era stata ammessa allo stato passivo del fallimento della società debitrice per l'importo di €
[...]
218.955,18;
pagina 3 di 10 ⎯ che il credito era stato dapprima ceduto ad e da questa a suo favore, come CP_6
comunicato, in data 4.6.2021, ai debitori;
⎯ che non era applicabile la disciplina dettata dal Codice del Consumo stante la qualifica ricoperta dall'opponente, nel periodo di sottoscrizione del contratto in oggetto, di Amministratore delegato della Società debitrice principale dal 5.7.2004 e di Presidente del Consiglio di
Amministrazione dal 23.1.2006 al 1.12.2010;
⎯ che nel contratto di fideiussione era stato pattuito alternativamente, quale foro competente in caso di controversia, quello del luogo ove si trovava la sede legale della Banca o della Filiale con cui la debitrice principale intratteneva il rapporto di conto corrente, sito in AG a LI, con la conseguenza che è territorialmente competente il Tribunale di Firenze;
⎯ che l'eventuale conformità delle clausole della fideiussione in oggetto al modello ABI ritenuto illegittimo dalla , non comportava la nullità totale della fideiussione ma quella CP_7
parziale delle clausole suddette;
⎯ che nel procedimento monitorio erano stati depositati a fondamento del credito gli estratti del conto del conto corrente attestante un saldo debitore, alla data del 22.08.2014, pari ad € 218.955,15, come peraltro ammesso nello stato passivo del fallimento della società debitrice principale;
⎯ che l'istanza di ammissione allo stato passivo, da parte della cedente Controparte_5 aveva determinato l'interruzione della prescrizione del credito.
[...]
In ragione di quanto esposto, l'opposta ha chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari.
Atteso l'esito negativo della mediazione intrapresa dalle parti, il Giudice, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 27.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, a cui è comparsa la sola procuratrice dell'opposta ed a seguito della quale viene depositata la presente decisione.
* * *
pagina 4 di 10 L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dall'opponente nel proprio atto di citazione e con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c., deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa.
Invero, è agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 20.12.2024 si è concluso con esito negativo (depositato da parte opposta in data
30.01.2025).
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze
L'opponente ha eccepito, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, alla luce dell'asserita qualità di consumatore rivestita, individuando quale Foro competente quello del consumatore, ossia il Tribunale di
Lagonegro nel cui circondario è ubicata la residenza di (Comune di Moliterno - Parte_1
PZ).
Premesso che l'art. 3 d.lgs. 206/2005 – Codice del Consumo – definisce quale consumatore: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia
UE, secondo cui si deve distinguere se il garante abbia o meno prestato garanzia per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta e se lo stesso risulti o meno avvinto da collegamenti di natura funzionale con la società garantita, ai fini dell'applicabilità del foro esclusivo ed inderogabile di cui all'art. 33, lett. u) Codice del Consumo, in deroga alla vis atractiva del foro del debitore garantito (art. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della Direttiva n. 93/13, in materia di tutela del consumatore. Cfr Corte di Giustizia UE, nell'ordinanza 19/11/15, n. C-74/15).
In adesione a tale orientamento, la giurisprudenza della Suprema Corte, adeguatosi a quella comunitaria, ha dopo un primo momento escluso che la sola accessorietà rispetto a un'obbligazione principale contratta nell'esercizio dell'impresa da parte del debitore garantito osti, di per sé, alla configurabilità della qualifica di consumatore in capo al fideiussore, riconoscendo che il fideiussore potrà essere considerato consumatore, ai sensi del d.lgs. 206/2005, solamente nel caso in cui la fideiussione sia stata assunta per scopi di natura privata e non rientri, invece, nell'attività professionale svolta, “nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto
pagina 5 di 10 espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (Cass. Sez. U - ,
Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023).
Ebbene, nel caso di specie, non è possibile riconoscere la qualità di consumatore in capo all'odierno opponente, atteso che questi ha prestato indubbiamente la garanzia a favore della debitrice principale SO.T.E.I. S.R.L per scopi che esulano dalla sua sfera privata. Difatti è pacifico, nonché documentalmente provato dalla visura allegata della società debitrice (si veda la visura allegata al ricorso monitorio), che ha rivestito il ruolo di amministratore delegato della società Parte_1
garantita dal 05.07.2004, tanto che il contratto di conto corrente oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo risulta dallo stesso sottoscritto (doc. 2 – ricorso monitorio), e di consigliere delegato dal
23.01.2006 al 1.12.2010, quindi al momento del rilascio della fideiussione in oggetto avvenuto il
18.9.2007.
Tanto basta ad escludere l'applicabilità della disciplina prevista dal Codice del consumo, atteso che l'atto di citazione e i restanti scritti difensivi depositati dalla difesa dell'opponente - onerato della prova a norma dell'art. 2697 cc (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024; Sez. U - ,
Sentenza n. 19597 del 18/09/2020) - non contengono alcuna allegazione specifica in ordine alla qualità di consumatore invocata.
Conseguentemente, stante la mancata qualità di consumatore in capo al fideiussore, le parti hanno validamente pattuito con l'art. 15 del contratto di fideiussione sottoscritto (doc. 8 – ricorso monitorio), quanto al foro competente per le eventuali controversie, a scelta della Banca: “o il foro della propria sede legale, o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale che ha effettuato le operazioni garantite, salva comunque restando per la Banca la facoltà di avvalersi del Foro di cui all'art. 18 e 19 del cod. proc. Civ.”.
Alla luce di tali considerazioni, osservato che la filiale presso la quale era stato stipulato il contratto garantito è quella di AG a LI (FI) (doc. 02 – ricorso monitorio), sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, peraltro competente anche quale forum contractus ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
L'eccezione sollevata sul punto dall'opponente è pertanto infondata.
2. Sulla prova del credito azionato.
Con riferimento all'eccezione del difetto di prova del credito azionato, occorre, innanzitutto, richiamare i principi consolidati in giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova – applicabili anche con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali danno luogo ad pagina 6 di 10 ordinari procedimenti a cognizione piena – secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U.,
Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Tanto premesso, costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, nonché documentalmente provate:
i) la stipula, in data 16.7.2007, di un contratto di conto corrente n. 223374 da parte della società
SO.T.E.I. S.R.L. con Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.P.A., appartenente al Gruppo
Bancario Popolare di IC (doc. 2 – ricorso monitorio);
ii) la sottoscrizione da parte di e di una fideiussione omnibus, in Parte_1 Parte_2 data 18.9.2007, a favore della società suddetta e fino alla concorrenza dell'importo massimo di €
100.000,00 (doc. 8 – ricorso monitorio);
iii) la dichiarazione di fallimento della società SO.T.E.I. S.R.L. con sentenza del 22.08.2014 e l'ammissione al passivo del fallimento della per l'importo di € Controparte_5
218.955,15, quale saldo debitore del conto corrente n. 223374 (doc. 5-6-7 – ricorso monitorio);
iv) l'acquisizione, da parte dell'opposta, del credito oggetto di causa, a seguito della duplice operazione di cartolarizzazione di un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB, a titolo oneroso e pro soluto (come da avviso pubblicato in G.U. n. 41 del 6.04.2021 parte II), confermata dalla comunicazione rilasciata sia da Banca Popolare di IC S.p.A., quale originaria titolare del credito oggetto di causa, che da e allegate al procedimento monitorio CP_6 CP_6
(doc. 13-14).
Ciò detto, priva di rilievo è la censura mossa dall'opponente quanto alla carenza di prova scritta del credito azionato, in quanto l'opposta ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo prodotto nell'odierno giudizio gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al passaggio a sofferenza (doc. 5 – parte opposta), nonché l'ammissione al passivo fallimentare della società debitrice principale, integrante prova atipica a conferma della fondatezza delle pretese creditorie in questa sede azionate.
3. Sulla nullità della fideiussione per violazione della l. 287/1190
pagina 7 di 10 Sul punto, l'opponente ha eccepito, in maniera estremamente generica, la nullità della fideiussione prestata per contenere clausole in contrasto con la L. 287/1990 cd. legge antitrust, in quanto redatta secondo lo schema ABI reputato illegittimo dalla con il provvedimento n. 55/2005, CP_7
con specifico riferimento alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. la cui nullità comporterebbe la decadenza della creditrice dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore.
Premesso che con il provvedimento n. 55/2005 la ha dichiarato illegittime alcune CP_7 clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, costantemente e uniformemente applicato dalle banche nei rapporti con i clienti, con riferimento specifico alle clausole n. 2, 6 e 8, in quanto ritenute espressione di intese restrittive della concorrenza e, quanto alle conseguenze in caso di previsione in un contratto cd. “a valle”, ossia quello stipulato dalla banca con il cliente, delle suddette clausole, la nota Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/21 ha precisato che: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
A riguardo giova rimarcare, in primo luogo, la differenza tra fideiussioni omnibus e specifiche, ove con le prime si intende la garanzia estesa a tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale con la precisazione, ai fini della sua validità, di un limite massimo garantito ex art. 1938 c.c. mentre, diversamente, le fideiussioni specifiche fanno riferimento alla garanzia di debiti originati da determinati rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto specifico riferimento nel contratto di fideiussione.
Ebbene, la garanzia prestata dall'opponente deve qualificarsi quale fideiussione omnibus, stante l'obbligo dallo stesso assunto di garantire tutte le obbligazioni del debitore principale fino all'importo massimo di € 100.000,00 (doc. 8 – ricorso monitorio).
Nel caso di specie, l'opponente fa riferimento nei propri atti difensivi unicamente alla nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e alla conseguente decadenza dell'opposta da ogni diritto nei confronti del fideiussore, non sollevando alcuna eccezione con riferimento alle restanti oggetto del provvedimento dell'Autorità antitrust (ossia, la cd. “clausola di reviviscenza e c.d. "clausola di sopravvivenza”).
pagina 8 di 10 Ebbene, premessa l'applicabilità del regime di tutela sopra richiamato riservato alle sole fideiussioni omnibus, occorre evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, di regola, in ogni stato e grado del processo, parte opponente avrebbe dovuto introdurre ed allegare i fatti costitutivi volti a fondare detta eccezione, in quanto è necessario che i presupposti di fatto della nullità siano allegati dalle parti o emergano, comunque, dagli atti (ex multis Cass. n. 7385/2025; Cass. n. 10712/2024; Cass. n. 19401/2024; Cass.
30383/2024). Dal canto suo, invece, parte opponente si è limitata a richiamare vagamente la nullità della fideiussione per essere in contrasto con la L. 287/1990, senza produrre lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento della n. 55/2005 per il quale non è CP_7 invocabile il principio iura novit curia, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione: “la natura di atto amministrativo del provvedimento della n. 55 del 2005 sulla nullità CP_7
delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113
c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 7387 del 19/03/2025).
In ogni caso, è dirimente il fatto che, nel caso di specie, la Banca ha agito nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., in quanto, conformemente all'art. 55 comma due della legge fallimentare, il creditore, per fare salvi i propri diritti nei confronti del fideiussore, deve proporre le proprie istanze contro il debitore principale dalla data di emissione della sentenza di fallimento, che determina la scadenza automatica del debito garantito (sul punto Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
Invero, la società SO.T.E.I. S.R.L., debitrice principale, è stata dichiarata fallita con sentenza n.
220/2014 del Tribunale di Firenze depositata in data 22.08.2014 e l'insinuazione al passivo fallimentare è stata presentata dall'istituto bancario nel dicembre 2014 (doc. 5-6-7 – ricorso monitorio), quindi entro il termine semestrale cui all'art. 1957 c.c.
A fronte di tali produzioni nessuna specifica contestazione è stata, invece, sollevata da parte opponente, con la conseguenza che l'eccezione di decadenza della creditrice dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore, è infondata.
4. Sulla prescrizione del diritto
Infine, anche l'ultima doglianza dell'opponente, inerente all'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con il procedimento monitorio, deve essere disattesa. pagina 9 di 10 Sul punto, basti osservare che l'insinuazione allo stato passivo del fallimento della società debitrice determina l'interruzione della prescrizione del credito anche nei confronti del garante (“la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del
19/04/2018).
5. Sulle spese di lite
Vengono poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenuto dall'opposta.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e, segnatamente, dell'istruzione solo documentale e della decisione in forma semplificata, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI
n. 3274/2023 del Tribunale di Firenze;
B) CONDANNA a rifondere ad Parte_1 Controparte_2
, rappresentata da , le spese di lite, che liquida in €
[...] Controparte_1
9.142,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, VA e CPA come per Legge.
Firenze, 6.6.2025.
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14874/2023 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
D'ALESSANDRO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2
in Salerno, via Ugo Foscolo, n. 20;
ATTRICE OPPONENTE
e
P.VA ), in persona della procuratrice speciale, nella Controparte_1 P.VA_1
sua qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_2
(P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO LOGRIECO (C.F.
[...] P.VA_2
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Molfetta (BA), Corso C.F._3
Umberto I, n. 19;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. del Tribunale di Firenze n. 3274/2023
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE: “Voglia l'onorevole Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice unico designato alla trattazione del procedimento, dott.ssa Silvia Orani, disattesa ogni altra istanza:
1) Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione di cui si tratta ha natura consumeristica e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso da Giudice territorialmente incompetente in relazione al luogo di residenza del consumatore;
pagina 1 di 10 2) Accertare e dichiarare la carenza di documentazione idonea di cui all'art. 50 T.U.B. per
l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 ss. c.p.c., e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto medesimo per carenza di prova scritta e disporne la revoca;
3) In via principale: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del credito azionato nel decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo con declaratoria di insussistenza del credito ivi azionato;
4) In via gradata: accertare e dichiarare la carenza di liquidità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di opposizione innanzi esposti con riguardo alle singole voce che compongono l'ingiunzione, per capitale ed interessi e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare non dovute le somme ivi portate;
5)In ogni caso: dichiarare per i motivi meglio esposti in questo atto la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per decorrenza dei termini di cui Parte_1 all'art. 1957 c.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme ivi azionate;
6)Vittoria di spese e competenze, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA: “Per tutto quanto è stato esposto, la Controparte_1
, nella qualità di mandataria di chiede il rigetto dell'opposizione, con vittoria di
[...] CP_2 spese processuali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 3274/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 5-6.10.2023, con il quale è stato intimato il pagamento, a favore della , della Controparte_2 somma di € 100.000,00 a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente e in forza della garanzia indicata in atti, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo, in via preliminare, l'accertamento dell'incompetenza per territorio del Tribunale di
Firenze e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, formulando, segnatamente, le domande sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.
A sostegno delle conclusioni formulate, l'opponente ha dedotto:
⎯ l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze, stante la sua qualità di consumatore ed in quanto la garanzia azionata dall'opposta era stata prestata per scopi estranei all'attività
pagina 2 di 10 imprenditoriale della S.O.T.E.I. S.R.L, motivo per cui sussisteva la competenza del Tribunale di
Lagronegro nel cui circondario era fissata la propria residenza;
⎯ la nullità della fideiussione prestata per la contrarietà delle clausole ivi contenute alla L. cd. antitrust n. 287/1990, redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI ritenuto illegittimo dalla
Banca con il provvedimento n. 55/05 e, in particolare, stante la nullità della clausola CP_3 derogatoria al regime previsto dall'art. 1957 c.c., la decadenza per l'opposta dal diritto di pretendere l'adempimento dal garante non essendosi attivata tempestivamente nei confronti del debitore principale;
⎯ la nullità del decreto ingiunto per difetto di prova del credito azionato, in virtù dell'omessa indicazione nell'estratto conto conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 T.U.B. delle generalità del dirigente certificatore;
⎯ la prescrizione del diritto di credito, non avendo valore interruttivo la costituzione in mora allegata al ricorso monitorio in assenza di prova dell'invio e della ricezione della stessa.
Costituitasi in giudizio, (nel prosieguo Controparte_2
anche solo e, per essa, quale procuratrice speciale , ha CP_2 Controparte_1 contestato le deduzioni dell'opponente e la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e la conferma del DI, allegando a sua volta:
⎯ che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti di e Parte_2 Parte_1
[...
, entrambi garanti della società debitrice SO.T.E.I. S.R.L., ed era divenuto definitivamente esecutivo nei confronti del primo per non essere stato da esso tempestivamente opposto;
⎯ che, in data 16.07.2007, la società SO.T.E.I. S.R.L. aveva sottoscritto un contratto di apertura conto corrente n. 223374 con e che, in data 18.9.2007, e Controparte_4 Parte_2
, avevano prestato una garanzia a favore della stessa fino a concorrenza dell'importo Parte_1 di € 100.000,00;
⎯ che, in data 22.08.2014, era stata emanata la sentenza dichiarativa del fallimento della società debitrice principale e che con successiva lettera inviata ai garanti era stata comunicata la costituzione in mora degli stessi;
⎯ che, in data 27.01.2015, (già Controparte_5 CP_4
era stata ammessa allo stato passivo del fallimento della società debitrice per l'importo di €
[...]
218.955,18;
pagina 3 di 10 ⎯ che il credito era stato dapprima ceduto ad e da questa a suo favore, come CP_6
comunicato, in data 4.6.2021, ai debitori;
⎯ che non era applicabile la disciplina dettata dal Codice del Consumo stante la qualifica ricoperta dall'opponente, nel periodo di sottoscrizione del contratto in oggetto, di Amministratore delegato della Società debitrice principale dal 5.7.2004 e di Presidente del Consiglio di
Amministrazione dal 23.1.2006 al 1.12.2010;
⎯ che nel contratto di fideiussione era stato pattuito alternativamente, quale foro competente in caso di controversia, quello del luogo ove si trovava la sede legale della Banca o della Filiale con cui la debitrice principale intratteneva il rapporto di conto corrente, sito in AG a LI, con la conseguenza che è territorialmente competente il Tribunale di Firenze;
⎯ che l'eventuale conformità delle clausole della fideiussione in oggetto al modello ABI ritenuto illegittimo dalla , non comportava la nullità totale della fideiussione ma quella CP_7
parziale delle clausole suddette;
⎯ che nel procedimento monitorio erano stati depositati a fondamento del credito gli estratti del conto del conto corrente attestante un saldo debitore, alla data del 22.08.2014, pari ad € 218.955,15, come peraltro ammesso nello stato passivo del fallimento della società debitrice principale;
⎯ che l'istanza di ammissione allo stato passivo, da parte della cedente Controparte_5 aveva determinato l'interruzione della prescrizione del credito.
[...]
In ragione di quanto esposto, l'opposta ha chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari.
Atteso l'esito negativo della mediazione intrapresa dalle parti, il Giudice, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 27.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, a cui è comparsa la sola procuratrice dell'opposta ed a seguito della quale viene depositata la presente decisione.
* * *
pagina 4 di 10 L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dall'opponente nel proprio atto di citazione e con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c., deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa.
Invero, è agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 20.12.2024 si è concluso con esito negativo (depositato da parte opposta in data
30.01.2025).
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze
L'opponente ha eccepito, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, alla luce dell'asserita qualità di consumatore rivestita, individuando quale Foro competente quello del consumatore, ossia il Tribunale di
Lagonegro nel cui circondario è ubicata la residenza di (Comune di Moliterno - Parte_1
PZ).
Premesso che l'art. 3 d.lgs. 206/2005 – Codice del Consumo – definisce quale consumatore: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia
UE, secondo cui si deve distinguere se il garante abbia o meno prestato garanzia per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta e se lo stesso risulti o meno avvinto da collegamenti di natura funzionale con la società garantita, ai fini dell'applicabilità del foro esclusivo ed inderogabile di cui all'art. 33, lett. u) Codice del Consumo, in deroga alla vis atractiva del foro del debitore garantito (art. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della Direttiva n. 93/13, in materia di tutela del consumatore. Cfr Corte di Giustizia UE, nell'ordinanza 19/11/15, n. C-74/15).
In adesione a tale orientamento, la giurisprudenza della Suprema Corte, adeguatosi a quella comunitaria, ha dopo un primo momento escluso che la sola accessorietà rispetto a un'obbligazione principale contratta nell'esercizio dell'impresa da parte del debitore garantito osti, di per sé, alla configurabilità della qualifica di consumatore in capo al fideiussore, riconoscendo che il fideiussore potrà essere considerato consumatore, ai sensi del d.lgs. 206/2005, solamente nel caso in cui la fideiussione sia stata assunta per scopi di natura privata e non rientri, invece, nell'attività professionale svolta, “nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto
pagina 5 di 10 espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (Cass. Sez. U - ,
Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023).
Ebbene, nel caso di specie, non è possibile riconoscere la qualità di consumatore in capo all'odierno opponente, atteso che questi ha prestato indubbiamente la garanzia a favore della debitrice principale SO.T.E.I. S.R.L per scopi che esulano dalla sua sfera privata. Difatti è pacifico, nonché documentalmente provato dalla visura allegata della società debitrice (si veda la visura allegata al ricorso monitorio), che ha rivestito il ruolo di amministratore delegato della società Parte_1
garantita dal 05.07.2004, tanto che il contratto di conto corrente oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo risulta dallo stesso sottoscritto (doc. 2 – ricorso monitorio), e di consigliere delegato dal
23.01.2006 al 1.12.2010, quindi al momento del rilascio della fideiussione in oggetto avvenuto il
18.9.2007.
Tanto basta ad escludere l'applicabilità della disciplina prevista dal Codice del consumo, atteso che l'atto di citazione e i restanti scritti difensivi depositati dalla difesa dell'opponente - onerato della prova a norma dell'art. 2697 cc (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024; Sez. U - ,
Sentenza n. 19597 del 18/09/2020) - non contengono alcuna allegazione specifica in ordine alla qualità di consumatore invocata.
Conseguentemente, stante la mancata qualità di consumatore in capo al fideiussore, le parti hanno validamente pattuito con l'art. 15 del contratto di fideiussione sottoscritto (doc. 8 – ricorso monitorio), quanto al foro competente per le eventuali controversie, a scelta della Banca: “o il foro della propria sede legale, o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale che ha effettuato le operazioni garantite, salva comunque restando per la Banca la facoltà di avvalersi del Foro di cui all'art. 18 e 19 del cod. proc. Civ.”.
Alla luce di tali considerazioni, osservato che la filiale presso la quale era stato stipulato il contratto garantito è quella di AG a LI (FI) (doc. 02 – ricorso monitorio), sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, peraltro competente anche quale forum contractus ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
L'eccezione sollevata sul punto dall'opponente è pertanto infondata.
2. Sulla prova del credito azionato.
Con riferimento all'eccezione del difetto di prova del credito azionato, occorre, innanzitutto, richiamare i principi consolidati in giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova – applicabili anche con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali danno luogo ad pagina 6 di 10 ordinari procedimenti a cognizione piena – secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U.,
Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Tanto premesso, costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, nonché documentalmente provate:
i) la stipula, in data 16.7.2007, di un contratto di conto corrente n. 223374 da parte della società
SO.T.E.I. S.R.L. con Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.P.A., appartenente al Gruppo
Bancario Popolare di IC (doc. 2 – ricorso monitorio);
ii) la sottoscrizione da parte di e di una fideiussione omnibus, in Parte_1 Parte_2 data 18.9.2007, a favore della società suddetta e fino alla concorrenza dell'importo massimo di €
100.000,00 (doc. 8 – ricorso monitorio);
iii) la dichiarazione di fallimento della società SO.T.E.I. S.R.L. con sentenza del 22.08.2014 e l'ammissione al passivo del fallimento della per l'importo di € Controparte_5
218.955,15, quale saldo debitore del conto corrente n. 223374 (doc. 5-6-7 – ricorso monitorio);
iv) l'acquisizione, da parte dell'opposta, del credito oggetto di causa, a seguito della duplice operazione di cartolarizzazione di un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB, a titolo oneroso e pro soluto (come da avviso pubblicato in G.U. n. 41 del 6.04.2021 parte II), confermata dalla comunicazione rilasciata sia da Banca Popolare di IC S.p.A., quale originaria titolare del credito oggetto di causa, che da e allegate al procedimento monitorio CP_6 CP_6
(doc. 13-14).
Ciò detto, priva di rilievo è la censura mossa dall'opponente quanto alla carenza di prova scritta del credito azionato, in quanto l'opposta ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo prodotto nell'odierno giudizio gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al passaggio a sofferenza (doc. 5 – parte opposta), nonché l'ammissione al passivo fallimentare della società debitrice principale, integrante prova atipica a conferma della fondatezza delle pretese creditorie in questa sede azionate.
3. Sulla nullità della fideiussione per violazione della l. 287/1190
pagina 7 di 10 Sul punto, l'opponente ha eccepito, in maniera estremamente generica, la nullità della fideiussione prestata per contenere clausole in contrasto con la L. 287/1990 cd. legge antitrust, in quanto redatta secondo lo schema ABI reputato illegittimo dalla con il provvedimento n. 55/2005, CP_7
con specifico riferimento alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. la cui nullità comporterebbe la decadenza della creditrice dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore.
Premesso che con il provvedimento n. 55/2005 la ha dichiarato illegittime alcune CP_7 clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, costantemente e uniformemente applicato dalle banche nei rapporti con i clienti, con riferimento specifico alle clausole n. 2, 6 e 8, in quanto ritenute espressione di intese restrittive della concorrenza e, quanto alle conseguenze in caso di previsione in un contratto cd. “a valle”, ossia quello stipulato dalla banca con il cliente, delle suddette clausole, la nota Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/21 ha precisato che: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
A riguardo giova rimarcare, in primo luogo, la differenza tra fideiussioni omnibus e specifiche, ove con le prime si intende la garanzia estesa a tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale con la precisazione, ai fini della sua validità, di un limite massimo garantito ex art. 1938 c.c. mentre, diversamente, le fideiussioni specifiche fanno riferimento alla garanzia di debiti originati da determinati rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto specifico riferimento nel contratto di fideiussione.
Ebbene, la garanzia prestata dall'opponente deve qualificarsi quale fideiussione omnibus, stante l'obbligo dallo stesso assunto di garantire tutte le obbligazioni del debitore principale fino all'importo massimo di € 100.000,00 (doc. 8 – ricorso monitorio).
Nel caso di specie, l'opponente fa riferimento nei propri atti difensivi unicamente alla nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e alla conseguente decadenza dell'opposta da ogni diritto nei confronti del fideiussore, non sollevando alcuna eccezione con riferimento alle restanti oggetto del provvedimento dell'Autorità antitrust (ossia, la cd. “clausola di reviviscenza e c.d. "clausola di sopravvivenza”).
pagina 8 di 10 Ebbene, premessa l'applicabilità del regime di tutela sopra richiamato riservato alle sole fideiussioni omnibus, occorre evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, di regola, in ogni stato e grado del processo, parte opponente avrebbe dovuto introdurre ed allegare i fatti costitutivi volti a fondare detta eccezione, in quanto è necessario che i presupposti di fatto della nullità siano allegati dalle parti o emergano, comunque, dagli atti (ex multis Cass. n. 7385/2025; Cass. n. 10712/2024; Cass. n. 19401/2024; Cass.
30383/2024). Dal canto suo, invece, parte opponente si è limitata a richiamare vagamente la nullità della fideiussione per essere in contrasto con la L. 287/1990, senza produrre lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento della n. 55/2005 per il quale non è CP_7 invocabile il principio iura novit curia, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione: “la natura di atto amministrativo del provvedimento della n. 55 del 2005 sulla nullità CP_7
delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113
c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 7387 del 19/03/2025).
In ogni caso, è dirimente il fatto che, nel caso di specie, la Banca ha agito nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., in quanto, conformemente all'art. 55 comma due della legge fallimentare, il creditore, per fare salvi i propri diritti nei confronti del fideiussore, deve proporre le proprie istanze contro il debitore principale dalla data di emissione della sentenza di fallimento, che determina la scadenza automatica del debito garantito (sul punto Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
Invero, la società SO.T.E.I. S.R.L., debitrice principale, è stata dichiarata fallita con sentenza n.
220/2014 del Tribunale di Firenze depositata in data 22.08.2014 e l'insinuazione al passivo fallimentare è stata presentata dall'istituto bancario nel dicembre 2014 (doc. 5-6-7 – ricorso monitorio), quindi entro il termine semestrale cui all'art. 1957 c.c.
A fronte di tali produzioni nessuna specifica contestazione è stata, invece, sollevata da parte opponente, con la conseguenza che l'eccezione di decadenza della creditrice dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore, è infondata.
4. Sulla prescrizione del diritto
Infine, anche l'ultima doglianza dell'opponente, inerente all'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con il procedimento monitorio, deve essere disattesa. pagina 9 di 10 Sul punto, basti osservare che l'insinuazione allo stato passivo del fallimento della società debitrice determina l'interruzione della prescrizione del credito anche nei confronti del garante (“la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del
19/04/2018).
5. Sulle spese di lite
Vengono poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenuto dall'opposta.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e, segnatamente, dell'istruzione solo documentale e della decisione in forma semplificata, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI
n. 3274/2023 del Tribunale di Firenze;
B) CONDANNA a rifondere ad Parte_1 Controparte_2
, rappresentata da , le spese di lite, che liquida in €
[...] Controparte_1
9.142,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, VA e CPA come per Legge.
Firenze, 6.6.2025.
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
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