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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
AN Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23558/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Napoli (NA) presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli Avv. e PALUMBO CIRO, che lo rappresentano e difendono in forza Parte_1
di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Napoli (NA) presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. e PALUMBO CIRO che la rappresentano e difendono in forza di procura Parte_1
in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1) I coniugi vivranno separatamente, con assegnazione dell'attuale casa coniugale alla signora Pt_2
, che provvederà a volturare, a suo nome, le relative utenze;
[...]
2) I minori verranno affidati ad i genitori congiuntamente ma vivranno presso la madre;
1 3) Il padre potrà far visita ai figli e tenerli con sé per 2 giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore
16,00 alle ore 21,30 oppure dalle ore 8,00 alle ore 13,30, salvo diversi accordi che saranno di volta in volta raggiunti fra le parti, tenendo conto dei loro reciproci impegni lavorativi e personali e soprattutto degli impegni scolastici, ludici e/o sportivi dei minori;
4) Il padre potrà tenere con sé i figli, anche per il pernottamento, per due fine settimane al mese, dalle ore
16,30 del venerdì pomeriggio alle ore 21,30 della domenica, nonché per due settimane comprese tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno, dovendoli riaccompagnare, al termine di detti periodi, presso l'abitazione della madre, salvo diversi accordi che saranno di volta in volta raggiunti fra le parti tenuto conto dei rispettivi impegni ma sempre nell' interesse della prole;
5) I minori trascorreranno le festività del 24, 25, 26 e 31 dicembre e dell'1 e 6 gennaio di ogni anno e le feste pasquali, a giorni alterni presso la madre o il padre, previo accordo fra gli stessi;
6) I ricorrenti inoltre precisano che: - non sono intestatari di proprietà immobiliari;
- la signora Parte_2 non è proprietaria di beni mobili registrati;
- il signor è proprietario dell'autovettura tg. Parte_1
FP580DF; - la signora è titolare di quota di partecipazione pari al 50% della società I.C. Parte_2
Production Srl ( P.IV ) ove riveste anche la carica di liquidatrice p.t.; - il signor P.IVA_1 Pt_1
non è titolare di partecipazioni societarie;
[...]
7) I ricorrenti sono entrambi provvisti di un autonomo reddito in quanto: - il signor risulta Parte_1 assunto dal 16 ottobre 2023 con contratto a tempo determinato quale “impiegato” presso LIDL Srl e riceve uno stipendio mensile netto di €. 1.500,00= c/ca; - la signora risulta anch'ella assunta dal 17 Parte_2
ottobre 2022 con contratto a tempo indeterminato part-time al 75% quale “impiegato” presso LIDL Srl e percepisce uno stipendio mensile netto pari ad €. 1.125,00= c/ca; per cui rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento in loro favore a carico dell'altro coniuge;
8) Il signor si impegna a versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 Parte_2 ed a titolo di contributo al mantenimento dei figli AN e , l'importo mensile di €. 250,00= ( Per_1
duecentocinquanta/00) per ciascuno dei minori e pertanto pari a complessivi €. 500,00= ( cinquecento/00 ) mensili, da aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat. Egli inoltre contribuirà alle spese straordinarie nell'interesse della prole nella misura del 50% dei relativi esborsi, da individuarsi in base alle linee guida di cui al protocollo adoperato dall'adito Ufficio. Il signor autorizza inoltre espressamente Parte_1
la signora a trattenere interamente per sé, affinché ne utilizzi ad esclusivo beneficio dei minori, Parte_2
l'importo dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico attualmente pari a complessivi €. 467,00=.
Le parti tuttavia sin d'ora concordano che, qualora la signora dovesse decidere di trasferirsi in Parte_2
un comune diverso da quello di attuale residenza, onde compensare le maggiori spese che il signor Pt_1 dovrà sostenere per l'esercizio del diritto di visita dei figli e per tenerli con sè nei periodi concordati, detto
Assegno Unico sarà equamente diviso al 50% fra i ricorrenti che ne faranno comunque uso nell'interesse esclusivo dei minori;
2 9) Le parti rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CASORIA (NA) in data 28.7.2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CASORIA al n. 41. parte II, serie A, anno 2017, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli AN il 28.12.2020 e il 17.1.2022. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
AN Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23558/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Napoli (NA) presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli Avv. e PALUMBO CIRO, che lo rappresentano e difendono in forza Parte_1
di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Napoli (NA) presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. e PALUMBO CIRO che la rappresentano e difendono in forza di procura Parte_1
in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1) I coniugi vivranno separatamente, con assegnazione dell'attuale casa coniugale alla signora Pt_2
, che provvederà a volturare, a suo nome, le relative utenze;
[...]
2) I minori verranno affidati ad i genitori congiuntamente ma vivranno presso la madre;
1 3) Il padre potrà far visita ai figli e tenerli con sé per 2 giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore
16,00 alle ore 21,30 oppure dalle ore 8,00 alle ore 13,30, salvo diversi accordi che saranno di volta in volta raggiunti fra le parti, tenendo conto dei loro reciproci impegni lavorativi e personali e soprattutto degli impegni scolastici, ludici e/o sportivi dei minori;
4) Il padre potrà tenere con sé i figli, anche per il pernottamento, per due fine settimane al mese, dalle ore
16,30 del venerdì pomeriggio alle ore 21,30 della domenica, nonché per due settimane comprese tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno, dovendoli riaccompagnare, al termine di detti periodi, presso l'abitazione della madre, salvo diversi accordi che saranno di volta in volta raggiunti fra le parti tenuto conto dei rispettivi impegni ma sempre nell' interesse della prole;
5) I minori trascorreranno le festività del 24, 25, 26 e 31 dicembre e dell'1 e 6 gennaio di ogni anno e le feste pasquali, a giorni alterni presso la madre o il padre, previo accordo fra gli stessi;
6) I ricorrenti inoltre precisano che: - non sono intestatari di proprietà immobiliari;
- la signora Parte_2 non è proprietaria di beni mobili registrati;
- il signor è proprietario dell'autovettura tg. Parte_1
FP580DF; - la signora è titolare di quota di partecipazione pari al 50% della società I.C. Parte_2
Production Srl ( P.IV ) ove riveste anche la carica di liquidatrice p.t.; - il signor P.IVA_1 Pt_1
non è titolare di partecipazioni societarie;
[...]
7) I ricorrenti sono entrambi provvisti di un autonomo reddito in quanto: - il signor risulta Parte_1 assunto dal 16 ottobre 2023 con contratto a tempo determinato quale “impiegato” presso LIDL Srl e riceve uno stipendio mensile netto di €. 1.500,00= c/ca; - la signora risulta anch'ella assunta dal 17 Parte_2
ottobre 2022 con contratto a tempo indeterminato part-time al 75% quale “impiegato” presso LIDL Srl e percepisce uno stipendio mensile netto pari ad €. 1.125,00= c/ca; per cui rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento in loro favore a carico dell'altro coniuge;
8) Il signor si impegna a versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 Parte_2 ed a titolo di contributo al mantenimento dei figli AN e , l'importo mensile di €. 250,00= ( Per_1
duecentocinquanta/00) per ciascuno dei minori e pertanto pari a complessivi €. 500,00= ( cinquecento/00 ) mensili, da aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat. Egli inoltre contribuirà alle spese straordinarie nell'interesse della prole nella misura del 50% dei relativi esborsi, da individuarsi in base alle linee guida di cui al protocollo adoperato dall'adito Ufficio. Il signor autorizza inoltre espressamente Parte_1
la signora a trattenere interamente per sé, affinché ne utilizzi ad esclusivo beneficio dei minori, Parte_2
l'importo dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico attualmente pari a complessivi €. 467,00=.
Le parti tuttavia sin d'ora concordano che, qualora la signora dovesse decidere di trasferirsi in Parte_2
un comune diverso da quello di attuale residenza, onde compensare le maggiori spese che il signor Pt_1 dovrà sostenere per l'esercizio del diritto di visita dei figli e per tenerli con sè nei periodi concordati, detto
Assegno Unico sarà equamente diviso al 50% fra i ricorrenti che ne faranno comunque uso nell'interesse esclusivo dei minori;
2 9) Le parti rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CASORIA (NA) in data 28.7.2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CASORIA al n. 41. parte II, serie A, anno 2017, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli AN il 28.12.2020 e il 17.1.2022. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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