Articolo 58 della Legge 2 aprile 1968, n. 461
Articolo 57Articolo 59
Versione
9 maggio 1968
Art. 58.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1956-57 (articolo 54).............. L. 1.112.032
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 56)..... " 1.208.594
Somme riscosse e non versate in tesoreria
(colonna s del riepilogo dell'entrata)...... " 295
Residui attivi al 30 giugno 1957... L. 2.320.921
Entrata in vigore il 9 maggio 1968