Art. 2.
L' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1978.
La semplificazione delle modalita' di applicazione dell'imposta prevista nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal predetto articolo 1 si applica per l'anno 1978 ai contribuenti ivi indicati che nell'anno 1977 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai sei milioni di lire.
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 hanno effetto dal 1 gennaio 1977. Per l'anno 1977 si considerano minori le imprese che nell'anno 1976 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a trecentosessanta milioni, sempreche' l'anno 1977 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Nei confronti delle imprese che nell'anno 1977 non hanno provveduto alla registrazione delle operazioni effettuate, non essendovi tenute a norma dell' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , il reddito e' determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ".
L' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1978.
La semplificazione delle modalita' di applicazione dell'imposta prevista nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal predetto articolo 1 si applica per l'anno 1978 ai contribuenti ivi indicati che nell'anno 1977 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai sei milioni di lire.
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 hanno effetto dal 1 gennaio 1977. Per l'anno 1977 si considerano minori le imprese che nell'anno 1976 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a trecentosessanta milioni, sempreche' l'anno 1977 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Nei confronti delle imprese che nell'anno 1977 non hanno provveduto alla registrazione delle operazioni effettuate, non essendovi tenute a norma dell' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , il reddito e' determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ".