Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 827/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella procedura camerale iscritta al n. 827/2025 R.V.G., avente per oggetto:
Modifica delle condizioni di separazione
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
17.09.1977, C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Fabien Ognibene
RICORRENTI
Con l'intervento necessario del PM in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 CP_1
hanno premesso che, con decreto di omologa n. cronol. 6847/2018 del
[...]
21/09/2018 il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione dei coniugi,
Par prevedendo, tra l'altro, a carico di un assegno di Parte_1
mantenimento mensile in favore della moglie e dei figli pari alla somma di €
1.500,00 (di cui € 500,00 per la coniuge ed € 500,00 per ciascun figlio), oltre al versamento di € 800,00 mensili a titolo di contributo per le spese di locazione dell'appartamento sito in Salerno alla via Pironti n.1.
1
Tale regolamentazione veniva successivamente modificata su richiesta congiunta delle parti che ottenevano la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di nonché del contributo per le spese di locazione Controparte_1 dell'appartamento predetto.
Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente l'ulteriore modifica delle condizioni di separazione chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli (19.01.2003) e Per_1 Per_2
(07.09.2004), entrambi nelle more divenuti maggiorenni ed
[...]
autosufficienti.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza di separazione è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza d i fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di divorzio
(C. Cass. Civ. n.11448/2008).
Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e comprovate le sopravvenienze intervenute che suggeriscono la revisione delle statuizioni in precedenza assunte tra le parti, pertanto, ratifica quanto dalle stesse convenuto e indicato in ricorso congiunto che qui si richiama integralmente.
Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica le condizioni di cui al decreto di omologa n. cronol. 6847/2018 del 21/09/2018, secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e richiamato in parte motiva;
2 R.V.G. 827/2025
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10 aprile 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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