Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2493/2024
tra
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAURIZIO PAPA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. Controparte_1
fisc./p. iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 13.5.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 7.6.2024
I
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 2.10.2023 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, recante la data 22.8.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico per accertare le condizioni sanitarie legittimanti “il riconoscimento della invalidità civile
maturata dalla domanda amministrativa nella misura non inferiore al 74% ai sensi
degli artt. 2 e 13 della L. 118/1971 e art. 9 DLGS 509/88”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata il 27.3.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle Parte_1
seguenti infermità: “esiti di pregressa doppia valvuloplastica mitralica. Per tali
infermità permanenti ed ingravescenti, ritengo che la signora Parte_1
sia da considerare invalida nella misura del 50%. Confermo la valutazione
[...]
espressa in sede di visita collegiale, visto che le tabelle di riferimento per il caso in
fattispecie sono molto chiare. Più precisamente, quando una miocardiopatia produce
una insufficienza cardiaca moderata, le tabelle medico-legali indicano un punteggio
massimo del 50%. Per raggiungere quanto richiesto dalla ricorrente, occorrerebbe
che la insufficienza cardiaca fosse grave (71- 80%). Cosa che fortunatamente non è.
Anzi, gli ultimi controlli cardiologici indicano un ECG nei limiti, un buon controllo
II pressorio, un buon compenso emodinamico. Di fatto gli specialisti indicano che non vi
sia neanche un quadro di insufficienza cardiaca, ma ad ogni modo si mantiene la
valutazione medico-legale già espressa in sede di Commissione, per il vissuto
patologico della ricorrente, per l'obbligo ad una terapia importante, soprattutto
relativamente alla necessità di mantenere uno stato di scoagulazione, per la presenza
di una protesi meccanica nel cuore. Andare però ancora oltre, incrementando il
valore percentuale già riconosciuto, appare arduo da giustificare”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetta la ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona della dott. il quale nella relazione scritta Persona_2
depositata il 17.12.2024, ha concluso ritenendo affetta da Parte_1
“Buoni esiti di intervento di valvuloplastica mitralica (2014) e di successivo
intervento (2020) di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica in
trattamento con anticoagulanti, in buon compenso di circolo. Note radiologiche di
gono-artrosi e spondilo-artrosi senza significative ed obiettive limitazioni funzionali.
Sulla base dei dati desunti dalla documentazione sanitaria in atti e dall'esame clinico
obiettivo e funzionale dei vari organi ed apparati, posso affermare che il complesso
patologico in diagnosi determina, nel suo complesso, una riduzione della capacità di
lavoro generico in misura certamente non superiore al 50%, non consentendo, quindi,
III il raggiungimento della prevista soglia valutativa invalidante. Non ci sono elementi
clinici, obiettivi e documentali per mettere in discussione la valutazione medico-legale
Part operata dai Componenti della Commissione Medica della di Siracusa in data
30/6/2023, il cui giudizio medico-legale va, dunque, ritenuto del tutto corretto”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché la ricorrente possa usufruire del beneficio economico da Lei richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alle condizioni soggettive della ricorrente e alla sussistenza delle patologie denunciate, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , con ricorso iscritto al nr 2493/2024 R.G. Parte_1 CP_1
depositato il 7.6.2024 a seguito di A.T.P.:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 17.12.2024 dal dott. Persona_2
IV Compensa le spese di lite
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, lì 17.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V