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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DELLA VOLPE SERGIO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2725/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Di Atella - C/o Casa Comunale 81030 Orta Di Atella CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2868 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5307/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Silverado, rappresentata dal dott. Difensore_1, ricorre avverso l'accertamento notificato il 25/3/25 con il quale il comune di Orta di Atella richiede la TARI anno 2019 per un importo di euro 76.403,00.
Eccepisce la nullità dell'atto per difetto di motivazione non essendo richiamati i motivi, il calcolo della tassazione e non essendo riportati i dati al fine di identificare l'immobile per il quale è dovuta la somma.
Eccepisce la prescrizione delle somme per il decorso del termine di cinque anni.
Nessuno si costituisce per il comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio che gli atti della Pubblica Amministrazione debbano essere motivati. Il principio, il quale tende ad ottenere una congrua motivazione degli avvisi di accertamento idonea a sostenere la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria ed a dare conto della rettifica operata, è stabilito, oltre che dalla costante giurisprudenza, dallo stesso art. 7 della L. 212/00 il quale prevede che “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati ….. indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione …. “
Ed è in riferimento al contenuto del singolo atto che deve essere verificata in concreto l'osservanza dell'obbligo della motivazione nel senso che tale obbligo deve ritenersi adempiuto allorché la motivazione, ancorché sommaria e semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento, evidenziandone i momenti ricognitivi logico – deduttivi e consentendo, di conseguenza, al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa attraverso la tempestiva impugnazione dell'atto.
Applicando tali principi al presente atto si rileva che la motivazione dell'accertamento non contiene la specifica delle somme dovute, l'indicazione dei beni, delle dimensioni degli stessi, della loro ubicazione e della tariffa applicata.
Ne può ritenersi che il contribuente abbia compiutamente contestato la pretesa atteso che alcun riferimento è contenuto dello stesso ricorso al bene oggetto della tassazione.
Ne consegue che l'atto impugnato va annullato per difetto di motivazione e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2-condanna il Comune di Orta di
Atella al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 2.500,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario dott. Difensore_1.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DELLA VOLPE SERGIO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2725/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Di Atella - C/o Casa Comunale 81030 Orta Di Atella CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2868 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5307/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Silverado, rappresentata dal dott. Difensore_1, ricorre avverso l'accertamento notificato il 25/3/25 con il quale il comune di Orta di Atella richiede la TARI anno 2019 per un importo di euro 76.403,00.
Eccepisce la nullità dell'atto per difetto di motivazione non essendo richiamati i motivi, il calcolo della tassazione e non essendo riportati i dati al fine di identificare l'immobile per il quale è dovuta la somma.
Eccepisce la prescrizione delle somme per il decorso del termine di cinque anni.
Nessuno si costituisce per il comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio che gli atti della Pubblica Amministrazione debbano essere motivati. Il principio, il quale tende ad ottenere una congrua motivazione degli avvisi di accertamento idonea a sostenere la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria ed a dare conto della rettifica operata, è stabilito, oltre che dalla costante giurisprudenza, dallo stesso art. 7 della L. 212/00 il quale prevede che “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati ….. indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione …. “
Ed è in riferimento al contenuto del singolo atto che deve essere verificata in concreto l'osservanza dell'obbligo della motivazione nel senso che tale obbligo deve ritenersi adempiuto allorché la motivazione, ancorché sommaria e semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento, evidenziandone i momenti ricognitivi logico – deduttivi e consentendo, di conseguenza, al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa attraverso la tempestiva impugnazione dell'atto.
Applicando tali principi al presente atto si rileva che la motivazione dell'accertamento non contiene la specifica delle somme dovute, l'indicazione dei beni, delle dimensioni degli stessi, della loro ubicazione e della tariffa applicata.
Ne può ritenersi che il contribuente abbia compiutamente contestato la pretesa atteso che alcun riferimento è contenuto dello stesso ricorso al bene oggetto della tassazione.
Ne consegue che l'atto impugnato va annullato per difetto di motivazione e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2-condanna il Comune di Orta di
Atella al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 2.500,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario dott. Difensore_1.