Art. 14. (Contratti di formazione e lavoro e istituto di ricerca) 1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attivita' da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell' articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purche' stipulati successivamente alle eccezionali avversita' atmosferiche del luglio 1987, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano di cui all'articolo 5. ((1)) 2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), la regione Lombardia puo' procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all' articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102 , decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge."
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all' articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102 , decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge."
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."