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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/09/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 310/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 29/10/1984, ivi residente in via Carrubbo snc e rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio FERRARI (c.f.: ), in virtù di mandato in calce al ricorso, che chiede di ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni presso il seguente indirizzo di PEC: e presso il cui studio Email_1 sito in Paola (CS) alla via L. Sturzo n. 9 la parte è elettivamente domiciliata, e
(c.f.: ), nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1 C.F._3 via Carrubbo snc e rappr. e difeso dall'Avv. Edoardo SOMMELLA (c.f.: ), C.F._4 in virtù di atto separato, che chiede di ricevere tutte le comunicazioni presso il seguente indirizzo di PEC: od al recapito telefonico n. 0982588027 e presso il cui Email_2 studio sito in Paola (CS) Viale Mannarino n. 4 elegge domi c i l i o.
- Ricorrenti -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 18.03.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Longobardi (Cs) il 25.03.2006 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 dello stesso comune al n. 1 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: , nata a [...] in data [...], maggiorenne Persona_1 ma economicamente non autosufficiente, e , nato a [...] il [...]. Persona_2 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che, a causa di alcune incomprensioni caratteriali, è venuta irrimediabilmente meno la reciproca comunione materiale e spirituale, ragion per cui hanno deciso di separarsi consensualmente.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi separandi sono proprietari esclusivi di due appartamenti siti all'interno di un unico fabbricato di proprietà familiare;
Pertanto gli stessi dichiarano che nella casa coniugale continuerà a vivere il Sig. in quanto proprietario esclusivo dell'immobile, Controparte_1 mentre La sig.ra si trasferirà insieme al figlio Parte_1 Per_2 nell'appartamento di proprietà esclusiva della stessa, situato al piano inferiore rispetto alla casa coniugale, mentre la figlia maggiorenne sceglierà liberamente se vivere presso la Per_1 casa materna o paterna.
3. Il figlio minore di anni 11, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
le Per_2 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del predetto minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. Il figlio minorenne manterrà la residenza ed il domicilio preferenziale presso la madre, Per_2 mentre il padre potrà vedere e tenere con sé il minore quando vorrà, previo accordo con Per_2 il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: il padre potrà tenere e portare il figlio con sé, ovunque e Per_2 dovunque, a seconda delle esigenze dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e personali, nonché con lo stato di salute del minore stesso, il pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì (o comunque in altri giorni da stabilire di comune accordo e secondo la volontà del minore) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (alle 22.00 nel periodo estivo Luglio/Agosto); a settimane alterne il sabato dalle ore 12:00 sino alle 20.00 della domenica (alle 22.00 nel periodo estivo), provvedendo a prelevarlo e riaccompagnarlo al domicilio materno;
il figlio minore trascorrerà le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore (es: se il minore il 24 dicembre lo trascorre con il padre il 25 dicembre, lo trascorrerà con la madre e, così il 31 dicembre e il 01 Gennaio e la vigilia ed Epifania 5/6, ad anni alternati;
in egual modo, il giorno di Pasqua (domenica) e Pasquetta (lunedi) sempre ad anni alterni. Sempre ad anni alterni le ferie estive per quindici/venti giorni nel mese di Agosto di ogni anno (anche non consecutivi,) da stabilire in accordo con il coniuge, entro la fine di maggio;
il tutto salvo libero diverso accordo fra le parti e nella volontà del minore;
Il compleanno e l'onomastico del minore saranno festeggiati ad anni alterni, con ciascun genitore, se non si raggiunge l'accordo di festeggiarlo insieme, mentre i compleanni e gli onomastici dei genitori, saranno trascorsi con il genitore interessato. Le parti concordano sin d'ora che, con il trascorrere del tempo, il diritto di visita e di affidamento temporaneo del padre potrà essere modificato in ragione delle esigenze ed in considerazione della volontà espressa dal figlio minore, nonché degli impegni anche lavorativi del padre e della madre. Su espressa richiesta del minore , anche in altri momenti, potrà stare con l'uno o Per_2 l'altro genitore, il tutto salvo ogni e diverso accordo tra i coniugi e nell'interesse del minore.
5. I coniugi provvederanno entrambi al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità contributive, fermo restando, in ogni caso, il versamento di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 per il figlio minore che il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra Per_2 Controparte_1
sul seguente iban alla stessa intestato: [...]; ed € Parte_1 250,00 che il Sig. verserà direttamente alla figlia maggiorenne sul seguente IBAN, alla CP_1 Per_1 stessa esclusivamente Intestato : [...];, entrambi a decorrere dalla omologa del presente accordo e a seguire entro il giorno dieci (10) di ogni mese rivalutabili secondo gli Indici Istat;
mentre contribuiranno nella misura del 50% alle spese extra assegno – debitamente e preventivamente concordate e documentate - (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio);
6. Il sig. già dalla sottoscrizione del presente accordo - presta il proprio Controparte_1 consenso alla corresponsione in favore della sig.ra dell'intera Sua Parte_1 quota parte (50%) degli assegno figlio, che verserà al predetto coniuge unitamente all'assegno di mantenimento entro il giorno dieci (10) di ogni mese;
in alternativa, il sig. CP_1 già dalla sottoscrizione del presente accordo - autorizza l'Inps al pagamento diretto
[...] dell'intera Sua quota parte (50%) degli assegni figli in favore della sig.ra Parte_1 ;
[...]
7. Ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento con rinuncia reciproca ad ogni mantenimento;
8. Il veicolo FY570AS., intestato alla sig.ra continuerà ad essere Parte_1 utilizzato dalla stessa, la quale provvederà al pagamento delle relative spese (assicurazione, bollo, etc); mentre il Sig. provvederà al pagamento delle rate residue del Controparte_1 finanziamento Findomestic a lui intestato per l'acquisto della suddetta autovettura fino a completa estinzione dello stesso.
9. Il veicolo tg. DP680WZ intestato alla sig.ra continuerà ad essere Parte_1 utilizzato dalla stessa che provvederà al pagamento delle relative spese (assicurazione, bollo, etc.);
10. Il Sig. , consegnerà all'atto della sottoscrizione del presente accordo assegno Controparte_1 circolare n. 0374434948-04 di € 10.000,00 sul conto intestato alla Sig.ra Parte_1
, quale divisione della liquidità esistente sul conto di famiglia intestato al Sig. ,
[...] CP_1 frutto decennale derivante dall'attività lavorativa familiare “La Conchiglia”, unitamente all'immobile acquistato e già intestato alla Sig.ra e ai veicoli di cui ai punti 8 e 9 del Pt_1 presente atto, già intestati alla stessa. 11. L'attività “La Conchiglia” sita sul lungomare di Paola, rimarrà di proprietà e in gestione esclusiva del Sig. , come da licenza commerciale ante matrimonio e Controparte_1 intestazione Catastale immobile ove esercita l'attività;
12. Il Sig. autorizza la Sig.ra a ritirare dalla casa coniugale tutti CP_1 Parte_1 i suoi effetti personali e suppellettili di sua proprietà;
13. I coniugi si obbligano, sin da ora, a concedersi, come in effetti si concedono, l'assenso al rilascio del passaporto ovvero di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio;
14. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio;
15. Entrambi i genitori non frapporranno ostacoli ai figli per la frequentazione dei parenti di entrambe le famiglie di origine;
16. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 310/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio concordatario contratto in Longobardi (Cs) il 25.03.2006
[...] ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 dello stesso comune al n. 1 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Longobardi (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Longobardi (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 310/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 29/10/1984, ivi residente in via Carrubbo snc e rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio FERRARI (c.f.: ), in virtù di mandato in calce al ricorso, che chiede di ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni presso il seguente indirizzo di PEC: e presso il cui studio Email_1 sito in Paola (CS) alla via L. Sturzo n. 9 la parte è elettivamente domiciliata, e
(c.f.: ), nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1 C.F._3 via Carrubbo snc e rappr. e difeso dall'Avv. Edoardo SOMMELLA (c.f.: ), C.F._4 in virtù di atto separato, che chiede di ricevere tutte le comunicazioni presso il seguente indirizzo di PEC: od al recapito telefonico n. 0982588027 e presso il cui Email_2 studio sito in Paola (CS) Viale Mannarino n. 4 elegge domi c i l i o.
- Ricorrenti -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 18.03.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Longobardi (Cs) il 25.03.2006 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 dello stesso comune al n. 1 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: , nata a [...] in data [...], maggiorenne Persona_1 ma economicamente non autosufficiente, e , nato a [...] il [...]. Persona_2 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che, a causa di alcune incomprensioni caratteriali, è venuta irrimediabilmente meno la reciproca comunione materiale e spirituale, ragion per cui hanno deciso di separarsi consensualmente.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi separandi sono proprietari esclusivi di due appartamenti siti all'interno di un unico fabbricato di proprietà familiare;
Pertanto gli stessi dichiarano che nella casa coniugale continuerà a vivere il Sig. in quanto proprietario esclusivo dell'immobile, Controparte_1 mentre La sig.ra si trasferirà insieme al figlio Parte_1 Per_2 nell'appartamento di proprietà esclusiva della stessa, situato al piano inferiore rispetto alla casa coniugale, mentre la figlia maggiorenne sceglierà liberamente se vivere presso la Per_1 casa materna o paterna.
3. Il figlio minore di anni 11, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
le Per_2 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del predetto minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. Il figlio minorenne manterrà la residenza ed il domicilio preferenziale presso la madre, Per_2 mentre il padre potrà vedere e tenere con sé il minore quando vorrà, previo accordo con Per_2 il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: il padre potrà tenere e portare il figlio con sé, ovunque e Per_2 dovunque, a seconda delle esigenze dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e personali, nonché con lo stato di salute del minore stesso, il pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì (o comunque in altri giorni da stabilire di comune accordo e secondo la volontà del minore) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (alle 22.00 nel periodo estivo Luglio/Agosto); a settimane alterne il sabato dalle ore 12:00 sino alle 20.00 della domenica (alle 22.00 nel periodo estivo), provvedendo a prelevarlo e riaccompagnarlo al domicilio materno;
il figlio minore trascorrerà le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore (es: se il minore il 24 dicembre lo trascorre con il padre il 25 dicembre, lo trascorrerà con la madre e, così il 31 dicembre e il 01 Gennaio e la vigilia ed Epifania 5/6, ad anni alternati;
in egual modo, il giorno di Pasqua (domenica) e Pasquetta (lunedi) sempre ad anni alterni. Sempre ad anni alterni le ferie estive per quindici/venti giorni nel mese di Agosto di ogni anno (anche non consecutivi,) da stabilire in accordo con il coniuge, entro la fine di maggio;
il tutto salvo libero diverso accordo fra le parti e nella volontà del minore;
Il compleanno e l'onomastico del minore saranno festeggiati ad anni alterni, con ciascun genitore, se non si raggiunge l'accordo di festeggiarlo insieme, mentre i compleanni e gli onomastici dei genitori, saranno trascorsi con il genitore interessato. Le parti concordano sin d'ora che, con il trascorrere del tempo, il diritto di visita e di affidamento temporaneo del padre potrà essere modificato in ragione delle esigenze ed in considerazione della volontà espressa dal figlio minore, nonché degli impegni anche lavorativi del padre e della madre. Su espressa richiesta del minore , anche in altri momenti, potrà stare con l'uno o Per_2 l'altro genitore, il tutto salvo ogni e diverso accordo tra i coniugi e nell'interesse del minore.
5. I coniugi provvederanno entrambi al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità contributive, fermo restando, in ogni caso, il versamento di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 per il figlio minore che il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra Per_2 Controparte_1
sul seguente iban alla stessa intestato: [...]; ed € Parte_1 250,00 che il Sig. verserà direttamente alla figlia maggiorenne sul seguente IBAN, alla CP_1 Per_1 stessa esclusivamente Intestato : [...];, entrambi a decorrere dalla omologa del presente accordo e a seguire entro il giorno dieci (10) di ogni mese rivalutabili secondo gli Indici Istat;
mentre contribuiranno nella misura del 50% alle spese extra assegno – debitamente e preventivamente concordate e documentate - (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio);
6. Il sig. già dalla sottoscrizione del presente accordo - presta il proprio Controparte_1 consenso alla corresponsione in favore della sig.ra dell'intera Sua Parte_1 quota parte (50%) degli assegno figlio, che verserà al predetto coniuge unitamente all'assegno di mantenimento entro il giorno dieci (10) di ogni mese;
in alternativa, il sig. CP_1 già dalla sottoscrizione del presente accordo - autorizza l'Inps al pagamento diretto
[...] dell'intera Sua quota parte (50%) degli assegni figli in favore della sig.ra Parte_1 ;
[...]
7. Ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento con rinuncia reciproca ad ogni mantenimento;
8. Il veicolo FY570AS., intestato alla sig.ra continuerà ad essere Parte_1 utilizzato dalla stessa, la quale provvederà al pagamento delle relative spese (assicurazione, bollo, etc); mentre il Sig. provvederà al pagamento delle rate residue del Controparte_1 finanziamento Findomestic a lui intestato per l'acquisto della suddetta autovettura fino a completa estinzione dello stesso.
9. Il veicolo tg. DP680WZ intestato alla sig.ra continuerà ad essere Parte_1 utilizzato dalla stessa che provvederà al pagamento delle relative spese (assicurazione, bollo, etc.);
10. Il Sig. , consegnerà all'atto della sottoscrizione del presente accordo assegno Controparte_1 circolare n. 0374434948-04 di € 10.000,00 sul conto intestato alla Sig.ra Parte_1
, quale divisione della liquidità esistente sul conto di famiglia intestato al Sig. ,
[...] CP_1 frutto decennale derivante dall'attività lavorativa familiare “La Conchiglia”, unitamente all'immobile acquistato e già intestato alla Sig.ra e ai veicoli di cui ai punti 8 e 9 del Pt_1 presente atto, già intestati alla stessa. 11. L'attività “La Conchiglia” sita sul lungomare di Paola, rimarrà di proprietà e in gestione esclusiva del Sig. , come da licenza commerciale ante matrimonio e Controparte_1 intestazione Catastale immobile ove esercita l'attività;
12. Il Sig. autorizza la Sig.ra a ritirare dalla casa coniugale tutti CP_1 Parte_1 i suoi effetti personali e suppellettili di sua proprietà;
13. I coniugi si obbligano, sin da ora, a concedersi, come in effetti si concedono, l'assenso al rilascio del passaporto ovvero di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio;
14. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio;
15. Entrambi i genitori non frapporranno ostacoli ai figli per la frequentazione dei parenti di entrambe le famiglie di origine;
16. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 310/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio concordatario contratto in Longobardi (Cs) il 25.03.2006
[...] ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 dello stesso comune al n. 1 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Longobardi (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Longobardi (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo