Art. 5.
Il Governo e' delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo piu' semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributario vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 maggio 1956, n. 425 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine stabilito dall' art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079 , per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, e' fissato al 30 giugno 1956."
Il Governo e' delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo piu' semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributario vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 maggio 1956, n. 425 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine stabilito dall' art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079 , per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, e' fissato al 30 giugno 1956."