Articolo 5 della Legge 10 novembre 1954, n. 1079
Articolo 4
Versione
12 dicembre 1954
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Versione
6 giugno 1956
Art. 5.
Il Governo e' delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo piu' semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributario vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 maggio 1956, n. 425 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine stabilito dall' art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079 , per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, e' fissato al 30 giugno 1956."
Entrata in vigore il 6 giugno 1956
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