Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642
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29 marzo 1962
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12 aprile 1964
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15 novembre 1964
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20 giugno 1965
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13 maggio 1971
Art. 1. Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Catania, l'accordo collettivo 23 dicembre 1967, il contratto collettivo 25 agosto 1953, l'accordo collettivo 31 agosto 1953, relativo alla Commissione Paritetica di Conciliazione, l'accordo collettivo 29 gennaio 1957, relativo alla percentuale per ferie, gratifica natalizia, festivita' nazionali e infrasettimanali, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo fila scomposizione della percentuale del 21,50% per ferie, gratifica natalizia, festivita' nazionali e infrasettimanali, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo all'accantonamento in banca della predetta percentuale;
- per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959;
- per la provincia di Siracusa, l'accordo collettivo S novembre 1957, l'accordo collettivo 26 febbraio 1959 e relativo Statuto della Cassa Edile Siracusana di Mutualilita' e di Assistenza;
- per la provincia di Trapani, l'accordo collettivo 28 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catania, Palermo, Siracusa o Trapani. (1) (2) (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo-2 aprile 1964, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 11/04/1964 n. 91) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 , per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes la clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all' art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre-12 novembre 1964, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1964 n. 282) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 , per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all' art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio-9 giugno 1965, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1965 n. 151) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 , per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 10 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Provincia di Palermo." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 11 maggio 1971, n. 101 (in G.U. 1a s.s. 12/05/1971 n. 119) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 , nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957 per gli operai edili della provincia di Siracusa, modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959."
Entrata in vigore il 13 maggio 1971
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