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Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 23/06/2025, n. 12424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12424 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12424/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07374/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7374 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M., Ministero della Difesa, in persona del relativo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota del -OMISSIS- con la quale Anac ha riscontrato negativamente la richiesta della ricorrente di cancellazione della notizia pubblicata sul proprio Casellario informativo “-OMISSIS-”
- della nota prot. n. -OMISSIS-;
- ove occorra, di ogni altro atto relativo al procedimento per l'iscrizione nel casellario, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni di ANAC, comunque presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, del 2° Reparto Genio dell'Aeronautica Militare e del Ministero della Difesa;
Vista la memoria depositata l’11 marzo 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- la ricorrente ha proposto gravame per l’annullamento degli atti in epigrafe descritti;
- si sono costituite per resistere le Amministrazioni parimenti indicate in epigrafe;
- l’11 marzo 2025 la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in quanto “ nelle more, essendo trascorsi i termini di legge, la contestata annotazione non è più visibile sul Casellario informatico dei contratti pubblici, servizi e forniture, rendendo interamente soddisfatto l’interesse della ricorrente ”;
- le costituite Amministrazioni nulla hanno rilevato;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025;
Tenuto conto che
- il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, per cui in assenza di interesse alla decisione di parte ricorrente, non rimane al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del mezzo di gravame;
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono essere compensate, sussistendone sufficienti ragioni e considerata la definizione in rito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.