Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 1570
CASS
Sentenza 19 gennaio 2023

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Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 1570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1570
Data del deposito : 19 gennaio 2023

Testo completo