Sentenza 19 gennaio 2023
Massime • 1
Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
-ricorrente - contro Di IA UL, elettivamente domiciliato in Roma Via Livorno 20 presso lo studio dell'avvocato Martino Domenico, rappresentato e difeso dagli avvocati D'Aioisio Cesidio, Martino Giuseppe;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 146/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/01/2019; l udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2022 da CR PP Fatti di causa 1.- Nel 2005 UL Di IA venne sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, e rinviato a giudizio con l'imputazione di aver provocato lesioni personali dolose ad ND D'RB. Quest'ultimo si costituì parte civile nel procedimento penale. 2.- L'imputato venne condannato in primo grado (2010) ed assolto in grado di appello (2014). La sentenza d'appello, impugnata per cassazione dalla parte civile, venne cassata con rinvio dalla sentenza 16.4.2016 n. 16140, pronunciata dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte. 3.- Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello de L'Aquila, quale giudice civile competente, quest'ultima con sentenza 24 gennaio 2019 n. 146 rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da ND D'RB. La Corte d'appello ritenne che, sulla base delle testimonianze raccolte nel procedimento penale e della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel processo civile, le lesioni lamentate dall'attore (frattura del pavimento dell'orbita sinistra) non erano compatibili con la posizione in cui si trovava l'imputato al momento in cui colpì, con un pugno, l'odierno ricorrente (e cioè in posizione latera-posteriore rispetto alla vittima). La Corte d'appello condannò altresì il soccombente alla rifusione in favore della controparte delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale. 4.- La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da ND D'RB, con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso UL Di IA. Ragioni della decisione 5.- Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 427 e 542 c.p.p .. Deduce che la sentenza impugnata lo ha condannato alla rifusione, in favore di UL Di IA, delle spese di quattro gradi di giudizio: i 2 tre gradi del giudizio penale (primo grado, appello e cassazione) e il giudizio di rinvio. Deduce che non poteva essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio penale, in quanto UL di IA era stato rinviato a giudizio per un reato perseguibile d'ufficio; che la parte civile può essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato assolto solo quando si proceda per un reato perseguibile a querela di parte, oppure vi sia stata assoluzione con formula piena, od ancora vi sia stata una richiesta in tal senso dell'imputato, fondata sulla colpa grave del querelante;
che nessuna delle suddette circostanze ricorreva nel caso di specie. Questo motivo è infondato. La sentenza n. 16140 del 2016 della Corte di Cassazione ha annullato la decisione di assoluzione della Corte di Appello, ed ha rimesso al giudice di rinvio (civile) la cognizione della domanda, ai soli effetti civili. E' regola, che riguarda il rinvio all'interno di un procedimento civile, che "la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo" (Cass. n. 1407/ 2020; Cass. 15868/ 2015). Ciò accade in quanto la decisione all'esito del giudizio di rinvio è quella che chiude il procedimento, accogliendo o rigettando la domanda. Non v'è nuova domanda a seguito di rinvio, ma sempre la medesima, inizialmente proposta, la quale prosegue dopo l'annullamento in Cassazione. Non rileva la circostanza che il giudizio di rinvio sulle sole domande civili sia autonomo rispetto a quello penale, come più volte ribadito da questa Corte, né che si determini una traslatio piena dal giudice penale a quello civile, in quanto tale regola mira solo a stabilire che il giudice civile può autonomamente rivalutare il fatto, accertandolo senza essere vincolato dalla decisione penale. (Cass. 11936/ 2006; Cass. 16916/ 2019; Cass. 517/ 2020). 3 Né infine è di ostacolo la circostanza che l'articolo 541 c.p.c. attribuisce al giudice penale la competenza a liquidare le spese, quando abbia assolto l'imputato (per cause diverse dal difetto di imputabilità) o abbia rigettato la domanda civile poiché tale norma presuppone, per l'appunto, che la questione civile sia definita davanti al giudice penale, e non prosegua davanti a quello civile. In sostanza, se l'azione civile, inizialmente esercitata davanti al giudice penale, prosegue davanti al giudice civile e se è costui a definirla, rigettandola o accogliendola, è costui che deve liquidare le spese di ogni fase in cui quell'azione civile si è svolta. Posto, in altri termini, che la decisione sulle spese è necessariamente condizionata da quella sul merito, essa non può che essere basata sull'esito globale del giudizio (Cass.15506/ 2018), ed è per tale motivo che, nel caso di giudizio di rinvio, all'interno di un procedimento civile, il giudice del rinvio deve liquidare anche le spese dell'intero processo a favore della parte, che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio (Cass. 1407/ 2020). Questa regola non cambia sol perché l'azione civile è dapprima esercitata nel processo penale e poi "trasferita" in quello civile: è la medesima azione civile, che viene definita dal giudice del rinvio in sede civile, il quale dunque nel regolare le spese, a seguito della definitiva decisione nel merito, deve tener conto di ogni fase e grado in cui quell'azione civile si è svolta. Se dunque è il giudice di rinvio a dover pronunciare sulle spese, anche delle fasi precedenti, egli è tenuto a decidere nuovamente su di esse, sia quando erano state decise dal giudice precedente e la decispne è stata annullata in tutto o in parte (Cass. 3798/ 2022), sia quando, a maggior ragione, alcuna decisione sulle spese era stata adottata nelle fasi precedenti, e segnatamente dalla sentenza penale annullata dalla Cassazione. 2.- Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per erronea ed omessa valutazione delle risultanze probatorie e violazione del giudicato, o sua erronea valutazione. La tesi è la seguente. 4 Oltre al processo penale in cui era parte civile il ricorrente, se ne è celebrato uno in cui egli era invece imputato: era accaduto che l'attuale ricorrente aveva avuto uno scontro fisico con JO Di IA, ed il padre di costui era intervenuto a difesa del figlio. Nel precedente processo penale, dunque il ricorrente, ND d'RB, era accusato di lesioni verso JO di IA, mentre nell'altro era parte civile contro il padre di costui. In quel procedimento l'attuale ricorrente, come si è detto imputato, è stato condannato in primo grado, mentre in appello è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello ha fatto cattivo uso di quel precedente, considerando come vincolanti (per via del giudicato) gli accertamenti a lui sfavorevoli, e non tenendo conto invece di quelli a lui favorevoli. Il motivo è inammissibile. Non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale non assume affatto come vincolante l'accertamento della sentenza penale, quanto piuttosto valuta liberamente le prove ivi assunte per giungere alla conclusione di rigetto. Tanto è vero che lo stesso ricorrente, poi, nel corso del motivo, censura proprio tale valutazione probatoria, ossia il giudizio della Corte di Appello sulle risultanze istruttorie del giudizio penale: censura qui inammissibile. 3.- Il terzo motivo motivo denuncia erronea" formulazione del quesito al CTU" ed erronee conclusioni di quest'ultima. Il motivo è del tutto inammissibile, in quanto volto a censurare i quesiti posti alla CTU oltre che le conclusioni da questa raggiunta, ossia questioni di merito qui inammissibili. Neanche è dimostrato peraltro che questi rilievi, che avrebbero dovuto farsi nel giudizio di merito, al momento dell'incarico al CTU, gli uni, e del deposito della CTU, gli altri, siano stati effettivamente ed in questi termini posti al giudice di quel procedimento, e dunque appaiono come proposti qui per la prima volta.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite~ella misura di 4500,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~ipalete ~elr iç_orr~nte mctdentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso prhtçipale/ric:orsn tndde!ltale, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13 . Roma 21.11.2022 _ / 6