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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/09/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio LA
Sezione Civile
R.G. 319/2021
La Corte d'appello di Reggio LA, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino Sapone - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore haa emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 319/2021 R.G., vertente
TRA
, ( ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio LA, elettivamente domiciliato in Reggio LA alla via Zecca n. 7 presso lo studio degli avvocati Gabriele D'Ottavio ( - C.F._2
- FAX 0965810360), Giuseppe D'Ottavio Email_1
( – – fax 0965810360) e C.F._3 Email_2
Raffaele D'Ottavio ( – – fax C.F._4 Email_3
0965810360), dai quali è rappresentato e difeso
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Roma, Via Giuseppe Controparte_1
Grezar, 14, C.F. e P.IV.A. , in persona del Legale Rappresentante in carica P.IVA_1
e, per esso in qualità di Responsabile Contenzioso LA, giusta CP_2 procura speciale conferita con atto per Notaio repertorio nr 46100 Persona_1 raccolta nr 26703 del 25/02/2021, dal Dr. n.q. di Presidente del Persona_2
Comitato di gestione dell' , con sede in Roma, alla Controparte_1
Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ente P.IVA_1 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225,
a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3 Controparte_4
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3,
[...] comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Fabio Marchese (C.F. - PEC: C.F._5
– fax 1782213488 ), ed elettivamente Email_4 domiciliata presso il suo studio in Reggio LA, via Nino Bixio 1.
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio LA (CF. , presso i cui uffici, in Reggio P.IVA_3
LA, Via del Plebiscito n. 15, è domiciliata
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio LA, Seconda
Sezione civile, n. 1176/2020 pubblicata il 4 gennaio 2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato all' ed Controparte_1 Controparte_5
deduceva di aver impugnato di fronte alla Parte_1 [...]
una cartella di pagamento, per sentire Controparte_6 dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/1973, in quanto non era stata preceduta dalla comunicazione, nonché per violazione dell'art.7 della legge 212 del
2000, per mancanza di motivazione dell'atto impugnato.
In quella sede aveva spiegato intervento l' sostenendo che gli Controparte_1 atti prodromici alla cartella di pagamento sarebbero stati regolarmente notificati, in data
20.2.2015, con raccomandata n 151142543980, ricevuta in data 26.2.2015, sottoscritta dall'agente postale, la cui attestazione faceva prova fino a querela di falso. Insisteva pertanto sulla declaratoria di inammissibilità o il rigetto della querela di falso.
pag. 2/8 , dal canto suo, si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione CP_3 passiva, poiché il documento oggetto di querela era stato prodotto solo dall'
[...]
, unica responsabile della formazione e della notificazione dell'atto; CP_1 eccepiva altresì che la querela di falso avrebbe dovuto contenere, a pena di nullità, le indicazioni delle prove della falsità, mentre nessuna prova concreta era stata fornita dall'attore.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali, mentre la richiesta di c.t.u. grafologica avanzata da parte attrice veniva rigettata con ordinanza dell'8.3.2019.
All'esito del giudizio di primo grado, il, Tribunale adito, con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava la domanda e condannava l'attore soccombente alle spese di lite, liquidate in favore dell' Controparte_7
nella misura di euro 1.200,00 per ciascuna a titolo di compensi ex
[...]
DM 55/2014, oltre accessori di legge.
ha proposto appello chiedendo l'annullamento e/o riforma Parte_1 della sentenza di primo grado, nonché l'accoglimento della querela di falso e di accertamento della falsità e non autenticità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento di raccomandata postale n. 151142543980 e reiterato altresì la richiesta di c.t.u. grafoscopisca rigettata in primo grado, con vittoria di spese e compensi difensivi dei due gradi di giudizio.
, subentrata a Controparte_1 Controparte_4
si è costituita in appello, evidenziando, in primo luogo, la propria carenza di
[...] legittimazione passiva e/o estraneità a quanto lamentato da parte avversaria;
ha quindi sostenuto l'esattezza della decisione impugnata e ne ha chiesto la conferma, con rigetto dell'appello e condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
Anche si è costituita nel presente grado di giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado. In particolare, ha sostenuto l'inammissibilità e infondatezza della querela di falso proposta dall'appellante, in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata non attesta l'identità del soggetto firmatario, ma solo la consegna dell'atto presso il domicilio del destinatario;
ha poi rilevato che l'appellante non ha dimostrato di non avere avuto conoscenza dell'atto, essendosi limitato a contestare la firma sull'avviso di ricevimento.
pag. 3/8 Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo – rubricato “Sulla erronea valutazione delle prove assunte” -
l'appellante ha premesso di riconoscere che Giudice di prime cure ha interpretato in maniera corretta le richieste istruttorie formulate dallo stesso deducente come per provare la falsità dell'attestazione del postino di aver consegnato all'indirizzo in quella data, o come prova dell'impossibilità del destinatario di averne avuto conoscenza>>; tuttavia, ad avviso dell'appellante, la valutazione della prove fatta propria dal collegio di prime cure avrebbe tradito la correttezza di tutte le premesse logiche e giuridiche.
In particolare, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto che la prova di quanto dedotto (mancato ricevimento del plico e mancata sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento, oggetto di querela di falso, da parte dei prossimi congiunti o altro incaricato del sia stata pienamente raggiunta proprio Pt_1 mediante l'audizione testimoniale dei prossimi congiunti dello stesso appellante, dalle cui deposizioni sarebbe emerso che nessuno di essi ha firmato l'avviso di ricevimento e che, nel periodo in cui la raccomandata sarebbe stata consegnata, la famiglia si trovava altrove, come pure che non esistevano né un portiere né un collaboratore domestico che potessero aver firmato per conto del destinatario e, soprattutto, che la sigla apposta sulla ricevuta di ritorno non apparteneva né al destinatario né ad alcuno dei suoi familiari.
L'appellante sostiene dunque di avere fornito prova del mancato ricevimento della raccomandata e della mancata sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento, assolvendo così al proprio onere probatorio. Per contro, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe valorizzato profili di contraddizione rilevati nelle testimonianze, ritenendo che l'abitazione di via
Roma 12 (dove risulta essere stata consegnata la raccomandata) non fosse rimasta disabitata in modo continuativo. Secondo l'appellante, invece, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare la falsità della firma, senza considerare aspetti irrilevanti come la continuità della presenza nell'abitazione.
pag. 4/8 Con un secondo motivo – rubricato “Sulla mancata consulenza grafoscopica” -
l'appellante ha lamentato la mancata ammissione di una c.t.u. sulla sottoscrizione oggetto di querela di falso. In particolare, ha contestato l'assunto del tribunale secondo cui si tratterebbe di: “un segno grafico totalmente illeggibile e appena accennato, forse definibile come una “sigla” e sostenuto, per contro, che la sigla, per quanto non abbia lo stesso valore espressivo della firma, è spesso utilizzata in contesti aziendali e contrattuali per vidimare documenti, con efficacia vincolante analoga alla sottoscrizione.
Nel caso in specie il rigetto della consulenza grafoscopica va riconfermato in quanto
è irrilevante ai fini della decisione e anche ai fini della validità della notificazione.
Occorre tra l' altro ribadire che non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l' autografia della sottoscrizione apposta sul ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Anche con un recente pronunciamento del 14.05.2021 n. 13086 la Suprema Corte ha ribadito che l'avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata. Sono rilevanti solo le circostanze che l'ufficiale postale afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto.
I motivi di appello, stanti gli evidenti profili di connessione, vengono qui esaminati congiuntamente.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado, correttamente, ha premesso che nel caso di specie non è contestato che l'avviso di accertamento fiscale consegnato il 26.2.2015 sia stato inviato a mezzo posta, con una missiva spedita direttamente dall'ufficio finanziario e non tramite dell'ufficiale giudiziario, sicché nella fattispecie trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, le pag. 5/8 quali attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, ord. 10131 dep. il 28.5.2020).
Giova altresì evidenziare che, secondo la citata pronuncia di legittimità, peraltro conforme a consolidato orientamento, ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974).
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve escludersi che costui abbia assolto al proprio onere probatorio, dovendosi, invece, condividere le determinazioni della sentenza di prima grado, la quale, rilevati profili di contraddizione intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai familiari dell'appellante, anche con riferimento a risultanze documentali, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero, al fine di accertare eventuali estremi di reato.
Peraltro, anche a prescindere da ulteriori valutazioni in merito all'attendibilità dei testi di parte attrice e appellante, in questa sede deve focalizzarsi l'attenzione sulla mancata dimostrazione del fatto oggetto di querela di falso. Invero, non risulta provato che la raccomandata di cui trattasi non sia stata consegnata a soggetto abilitato a riceverla nel luogo di residenza del destinatario (Reggio LA, via Roma 12) e, soprattutto, non risulta provata la falsità del relativo avviso di ricevimento. A tale riguardo, infatti, si evidenzia che, anche a voler ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni testimoniali, non le relative risultanze non sarebbero comunque sufficienti a smentire un atto avente fede privilegiata. In particolare, come opportunamente rilevato dalla sentenza di primo grado, dalle stesse testimonianze è emerso che la famiglia ha effettivamente abitato in via Roma n. 12 almeno fino al 2016 e che, anche Pt_1 successivamente, la medesima abitazione era abitualmente frequentata (sul punto, la teste figlia dell'attore, ha dichiarato “…il mio domicilio è in Via Roma Tes_1
12, anche se la residenza ufficiale continua ad essere a Bagnara Calabra per motivi di lavoro. Abitavo in via Roma fino a prima di sposarmi, ovvero fino a giugno 2016, insieme me abitavano, in via Roma, i miei genitori…”; “…saltuariamente ci troviamo pag. 6/8 tutti quanti ad andare alla casa di via Roma, ogni tre- quattro giorni, per innaffiare le piante o vedere se c'è posta o prendere qualche capo di abbigliamento…”.).
Alla luce di tali dati non emergono indizi di falsità dell'avviso di ricevimento, apparendo, invece, ben plausibile che la raccomandata sia stata regolarmente consegnata secondo quanto ivi indicato. Se non bastasse, si rileva che le dichiarazioni della stessa teste smentiscono anche la tesi secondo cui tutta la famiglia si Tes_1 Pt_1 sarebbe stabilmente trasferita presso una villa sita in località Arangea (“Nella villa di
Arangea io abito in una unità separata. Non mi risulta che si possa abitare tutti quanti e cioè la mia famiglia, quella dei miei genitori e quella di mia sorella perché staremmo molto stretti perché non ci sono 4 unità abitative. Io comunque ho una casa separata dalla villa dei ricevimenti, nella quale ci stanno i miei genitori”.
La tesi dell'impossibilità della notifica in via Roma n. 12 è poi documentalmente smentita dall'avviso di ricevimento, al medesimo indirizzo, di altra cartella di pagamento (n 09420150011418850000), consegnata a mani di , che ha Parte_2 sottoscritto, qualificandosi “figlia” del destinatario, in data 26.9.2015.
Avuto riguardo, infine, alla richiesta di c.t.u. grafologica sulla “sottoscrizione” apposta sull'avviso di ricevimento oggetto di querela di falso, dalla mera visione di tale documento è agevole rilevare che – come correttamente osservato dalla sentenza di primo grado – trattasi di un mero segno grafico illeggibile e appena accennato, sul quale sarebbe manifestamente inutile disporre ulteriori accertamenti.
Regolamentazione delle spese. In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al Parte_1 pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate, da liquidarsi con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto al valore della controversia (scaglione di riferimento indeterminabile – complessità bassa) nella misura, corrispondente ai minimi tariffari, ritenuta equa considerato l'oggetto del contendere e la intervenuta riproposizione della mera questione di diritto e delle difese già proposte in primo grado, di complessivi € 4.996,00
(Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 1.523,00; Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00), oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di ciascuna delle due parti appellate pag. 7/8 costituite, e e con Controparte_1 Controparte_1 distrazione, per quanto di spettanza, in favore del difensore di quest'ultima, Avv. Fabio
Marchese, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio LA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto da , respinta ogni diversa Parte_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1 rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2 condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di ciascuna delle due parti appellate costituite, e Controparte_7 Controparte_1 con distrazione, per quanto di spettanza, in favore del difensore di quest'ultima, Avv.
Fabio Marchese, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso, in Reggio LA, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. Natalino Sapone
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio LA
Sezione Civile
R.G. 319/2021
La Corte d'appello di Reggio LA, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino Sapone - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore haa emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 319/2021 R.G., vertente
TRA
, ( ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio LA, elettivamente domiciliato in Reggio LA alla via Zecca n. 7 presso lo studio degli avvocati Gabriele D'Ottavio ( - C.F._2
- FAX 0965810360), Giuseppe D'Ottavio Email_1
( – – fax 0965810360) e C.F._3 Email_2
Raffaele D'Ottavio ( – – fax C.F._4 Email_3
0965810360), dai quali è rappresentato e difeso
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Roma, Via Giuseppe Controparte_1
Grezar, 14, C.F. e P.IV.A. , in persona del Legale Rappresentante in carica P.IVA_1
e, per esso in qualità di Responsabile Contenzioso LA, giusta CP_2 procura speciale conferita con atto per Notaio repertorio nr 46100 Persona_1 raccolta nr 26703 del 25/02/2021, dal Dr. n.q. di Presidente del Persona_2
Comitato di gestione dell' , con sede in Roma, alla Controparte_1
Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ente P.IVA_1 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225,
a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3 Controparte_4
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3,
[...] comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Fabio Marchese (C.F. - PEC: C.F._5
– fax 1782213488 ), ed elettivamente Email_4 domiciliata presso il suo studio in Reggio LA, via Nino Bixio 1.
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio LA (CF. , presso i cui uffici, in Reggio P.IVA_3
LA, Via del Plebiscito n. 15, è domiciliata
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio LA, Seconda
Sezione civile, n. 1176/2020 pubblicata il 4 gennaio 2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato all' ed Controparte_1 Controparte_5
deduceva di aver impugnato di fronte alla Parte_1 [...]
una cartella di pagamento, per sentire Controparte_6 dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/1973, in quanto non era stata preceduta dalla comunicazione, nonché per violazione dell'art.7 della legge 212 del
2000, per mancanza di motivazione dell'atto impugnato.
In quella sede aveva spiegato intervento l' sostenendo che gli Controparte_1 atti prodromici alla cartella di pagamento sarebbero stati regolarmente notificati, in data
20.2.2015, con raccomandata n 151142543980, ricevuta in data 26.2.2015, sottoscritta dall'agente postale, la cui attestazione faceva prova fino a querela di falso. Insisteva pertanto sulla declaratoria di inammissibilità o il rigetto della querela di falso.
pag. 2/8 , dal canto suo, si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione CP_3 passiva, poiché il documento oggetto di querela era stato prodotto solo dall'
[...]
, unica responsabile della formazione e della notificazione dell'atto; CP_1 eccepiva altresì che la querela di falso avrebbe dovuto contenere, a pena di nullità, le indicazioni delle prove della falsità, mentre nessuna prova concreta era stata fornita dall'attore.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali, mentre la richiesta di c.t.u. grafologica avanzata da parte attrice veniva rigettata con ordinanza dell'8.3.2019.
All'esito del giudizio di primo grado, il, Tribunale adito, con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava la domanda e condannava l'attore soccombente alle spese di lite, liquidate in favore dell' Controparte_7
nella misura di euro 1.200,00 per ciascuna a titolo di compensi ex
[...]
DM 55/2014, oltre accessori di legge.
ha proposto appello chiedendo l'annullamento e/o riforma Parte_1 della sentenza di primo grado, nonché l'accoglimento della querela di falso e di accertamento della falsità e non autenticità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento di raccomandata postale n. 151142543980 e reiterato altresì la richiesta di c.t.u. grafoscopisca rigettata in primo grado, con vittoria di spese e compensi difensivi dei due gradi di giudizio.
, subentrata a Controparte_1 Controparte_4
si è costituita in appello, evidenziando, in primo luogo, la propria carenza di
[...] legittimazione passiva e/o estraneità a quanto lamentato da parte avversaria;
ha quindi sostenuto l'esattezza della decisione impugnata e ne ha chiesto la conferma, con rigetto dell'appello e condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
Anche si è costituita nel presente grado di giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado. In particolare, ha sostenuto l'inammissibilità e infondatezza della querela di falso proposta dall'appellante, in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata non attesta l'identità del soggetto firmatario, ma solo la consegna dell'atto presso il domicilio del destinatario;
ha poi rilevato che l'appellante non ha dimostrato di non avere avuto conoscenza dell'atto, essendosi limitato a contestare la firma sull'avviso di ricevimento.
pag. 3/8 Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo – rubricato “Sulla erronea valutazione delle prove assunte” -
l'appellante ha premesso di riconoscere che Giudice di prime cure ha interpretato in maniera corretta le richieste istruttorie formulate dallo stesso deducente come per provare la falsità dell'attestazione del postino di aver consegnato all'indirizzo in quella data, o come prova dell'impossibilità del destinatario di averne avuto conoscenza>>; tuttavia, ad avviso dell'appellante, la valutazione della prove fatta propria dal collegio di prime cure avrebbe tradito la correttezza di tutte le premesse logiche e giuridiche.
In particolare, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto che la prova di quanto dedotto (mancato ricevimento del plico e mancata sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento, oggetto di querela di falso, da parte dei prossimi congiunti o altro incaricato del sia stata pienamente raggiunta proprio Pt_1 mediante l'audizione testimoniale dei prossimi congiunti dello stesso appellante, dalle cui deposizioni sarebbe emerso che nessuno di essi ha firmato l'avviso di ricevimento e che, nel periodo in cui la raccomandata sarebbe stata consegnata, la famiglia si trovava altrove, come pure che non esistevano né un portiere né un collaboratore domestico che potessero aver firmato per conto del destinatario e, soprattutto, che la sigla apposta sulla ricevuta di ritorno non apparteneva né al destinatario né ad alcuno dei suoi familiari.
L'appellante sostiene dunque di avere fornito prova del mancato ricevimento della raccomandata e della mancata sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento, assolvendo così al proprio onere probatorio. Per contro, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe valorizzato profili di contraddizione rilevati nelle testimonianze, ritenendo che l'abitazione di via
Roma 12 (dove risulta essere stata consegnata la raccomandata) non fosse rimasta disabitata in modo continuativo. Secondo l'appellante, invece, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare la falsità della firma, senza considerare aspetti irrilevanti come la continuità della presenza nell'abitazione.
pag. 4/8 Con un secondo motivo – rubricato “Sulla mancata consulenza grafoscopica” -
l'appellante ha lamentato la mancata ammissione di una c.t.u. sulla sottoscrizione oggetto di querela di falso. In particolare, ha contestato l'assunto del tribunale secondo cui si tratterebbe di: “un segno grafico totalmente illeggibile e appena accennato, forse definibile come una “sigla” e sostenuto, per contro, che la sigla, per quanto non abbia lo stesso valore espressivo della firma, è spesso utilizzata in contesti aziendali e contrattuali per vidimare documenti, con efficacia vincolante analoga alla sottoscrizione.
Nel caso in specie il rigetto della consulenza grafoscopica va riconfermato in quanto
è irrilevante ai fini della decisione e anche ai fini della validità della notificazione.
Occorre tra l' altro ribadire che non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l' autografia della sottoscrizione apposta sul ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Anche con un recente pronunciamento del 14.05.2021 n. 13086 la Suprema Corte ha ribadito che l'avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata. Sono rilevanti solo le circostanze che l'ufficiale postale afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto.
I motivi di appello, stanti gli evidenti profili di connessione, vengono qui esaminati congiuntamente.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado, correttamente, ha premesso che nel caso di specie non è contestato che l'avviso di accertamento fiscale consegnato il 26.2.2015 sia stato inviato a mezzo posta, con una missiva spedita direttamente dall'ufficio finanziario e non tramite dell'ufficiale giudiziario, sicché nella fattispecie trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, le pag. 5/8 quali attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, ord. 10131 dep. il 28.5.2020).
Giova altresì evidenziare che, secondo la citata pronuncia di legittimità, peraltro conforme a consolidato orientamento, ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974).
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve escludersi che costui abbia assolto al proprio onere probatorio, dovendosi, invece, condividere le determinazioni della sentenza di prima grado, la quale, rilevati profili di contraddizione intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai familiari dell'appellante, anche con riferimento a risultanze documentali, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero, al fine di accertare eventuali estremi di reato.
Peraltro, anche a prescindere da ulteriori valutazioni in merito all'attendibilità dei testi di parte attrice e appellante, in questa sede deve focalizzarsi l'attenzione sulla mancata dimostrazione del fatto oggetto di querela di falso. Invero, non risulta provato che la raccomandata di cui trattasi non sia stata consegnata a soggetto abilitato a riceverla nel luogo di residenza del destinatario (Reggio LA, via Roma 12) e, soprattutto, non risulta provata la falsità del relativo avviso di ricevimento. A tale riguardo, infatti, si evidenzia che, anche a voler ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni testimoniali, non le relative risultanze non sarebbero comunque sufficienti a smentire un atto avente fede privilegiata. In particolare, come opportunamente rilevato dalla sentenza di primo grado, dalle stesse testimonianze è emerso che la famiglia ha effettivamente abitato in via Roma n. 12 almeno fino al 2016 e che, anche Pt_1 successivamente, la medesima abitazione era abitualmente frequentata (sul punto, la teste figlia dell'attore, ha dichiarato “…il mio domicilio è in Via Roma Tes_1
12, anche se la residenza ufficiale continua ad essere a Bagnara Calabra per motivi di lavoro. Abitavo in via Roma fino a prima di sposarmi, ovvero fino a giugno 2016, insieme me abitavano, in via Roma, i miei genitori…”; “…saltuariamente ci troviamo pag. 6/8 tutti quanti ad andare alla casa di via Roma, ogni tre- quattro giorni, per innaffiare le piante o vedere se c'è posta o prendere qualche capo di abbigliamento…”.).
Alla luce di tali dati non emergono indizi di falsità dell'avviso di ricevimento, apparendo, invece, ben plausibile che la raccomandata sia stata regolarmente consegnata secondo quanto ivi indicato. Se non bastasse, si rileva che le dichiarazioni della stessa teste smentiscono anche la tesi secondo cui tutta la famiglia si Tes_1 Pt_1 sarebbe stabilmente trasferita presso una villa sita in località Arangea (“Nella villa di
Arangea io abito in una unità separata. Non mi risulta che si possa abitare tutti quanti e cioè la mia famiglia, quella dei miei genitori e quella di mia sorella perché staremmo molto stretti perché non ci sono 4 unità abitative. Io comunque ho una casa separata dalla villa dei ricevimenti, nella quale ci stanno i miei genitori”.
La tesi dell'impossibilità della notifica in via Roma n. 12 è poi documentalmente smentita dall'avviso di ricevimento, al medesimo indirizzo, di altra cartella di pagamento (n 09420150011418850000), consegnata a mani di , che ha Parte_2 sottoscritto, qualificandosi “figlia” del destinatario, in data 26.9.2015.
Avuto riguardo, infine, alla richiesta di c.t.u. grafologica sulla “sottoscrizione” apposta sull'avviso di ricevimento oggetto di querela di falso, dalla mera visione di tale documento è agevole rilevare che – come correttamente osservato dalla sentenza di primo grado – trattasi di un mero segno grafico illeggibile e appena accennato, sul quale sarebbe manifestamente inutile disporre ulteriori accertamenti.
Regolamentazione delle spese. In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al Parte_1 pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate, da liquidarsi con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto al valore della controversia (scaglione di riferimento indeterminabile – complessità bassa) nella misura, corrispondente ai minimi tariffari, ritenuta equa considerato l'oggetto del contendere e la intervenuta riproposizione della mera questione di diritto e delle difese già proposte in primo grado, di complessivi € 4.996,00
(Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 1.523,00; Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00), oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di ciascuna delle due parti appellate pag. 7/8 costituite, e e con Controparte_1 Controparte_1 distrazione, per quanto di spettanza, in favore del difensore di quest'ultima, Avv. Fabio
Marchese, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio LA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto da , respinta ogni diversa Parte_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1 rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2 condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di ciascuna delle due parti appellate costituite, e Controparte_7 Controparte_1 con distrazione, per quanto di spettanza, in favore del difensore di quest'ultima, Avv.
Fabio Marchese, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso, in Reggio LA, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. Natalino Sapone
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