Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7780/2024 promossa con ricorso congiunto in data
25.11.2024 da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(MB) in Via Casati n. 13, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Stefania Stella Milani che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Stefania Stella Milani che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Sulla separazione dei coniugi
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
2) il figlio minore resta affidato congiuntamente alla madre e al padre, con collocamento Per_1 presso quest'ultimo.
3) Per l'effetto di quanto sopra, i genitori dovranno congiuntamente prendere qualsiasi decisione relativa all'educazione, istruzione, formazione e salute di e su qualsiasi altra necessità ed Per_1 esigenza, tenendo conto delle sue naturali capacità ed attitudini, dell'indole, del carattere, delle scelte personali, qualora le manifestasse, fossero giudicate oggettivamente realizzabili e compatibili con le possibilità del medesimo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a . Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la Per_1
Sulla casa familiare
4) La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, resta nella piena disponibilità del signor che la abiterà unitamente al minore . Pt_2 Per_1
Sui diritti di visita e sulla frequentazione genitori-figli
5) Le parti convengono che, in considerazione dell'età di , quest'ultimo prenderà, di volta Per_1 in volta, accordi con la propria madre relativamente al diritto di visita e pernottamento sia infrasettimanale che durante il week end, tanto nel periodo scolastico che nelle vacanze estive, nelle festività Natalizie e Pasquali, in quelle infra-annuali, fatta salva la congrua preventiva comunicazione al signor e pur sempre nel rispetto del principio di alternanza tra i genitori, Pt_2 così che le predette festività siano fruite in parti uguali, con l'obiettivo di arrivare, nel tempo, ad una collocazione paritaria di presso ciascun genitore. Per_1
Sul mantenimento di Per_1
6) La signora corrisponderà al signor a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 per il mantenimento ordinario, con le precisazioni che seguono, del figlio , fintanto che lo Per_1 stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica e sarà collocato presso il padre, la somma mensile di € 150,00, da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor Nel suddetto Pt_2 contributo ordinario le parti intendono ricomprendere il concorso della madre per il vitto e le spese di abitazione, così come indicate al punto d) delle premesse.
7) La signora corrisponderà direttamente al figlio , come già è solita fare, Parte_1 Per_1 mediante versamento su carta prepagata collegata al proprio conto corrente, la somma mensile di € 50,00 che il minore utilizza per gli abbonamenti ai trasporti e/o le spese ordinarie della moto, per il materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, per le uscite con gli amici, per il parrucchiere e i piccoli acquisti e si fa carico dell'acquisto dell'abbigliamento del figlio, escluso le spese ingenti per il cambio di stagione che verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
8) Le spese straordinarie, così come indicate nelle “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del 07.05.2018 (doc. 12), da intendersi qui trascritte e che costituiscono parte integrante delle presenti condizioni, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per quelle spese per cui è necessario il preventivo accordo, il genitore che dovrà sostenerle inoltrerà la richiesta di consenso all'altro in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici –salvo urgenze rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, il genitore dissenziente potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In ogni caso, in un'ottica di collaborazione e rispetto reciproco, ed anche al fine di consentire una ordinata gestione delle risorse di ciascuno, le parti si impegnano alla reciproca tempestiva informazione.
Su ulteriori accordi patrimoniali tra le parti
9) I coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contributo. 10) L'auto RAV4 verrà posta in vendita e il ricavato, al netto delle spese, verrà suddiviso tra la signora e il signor in misura proporzionale a quanto dagli stessi corrisposto per Pt_1 Pt_2 l'acquisto o, in alternativa, la signora provvederà a rifondere al signor la quota in Pt_1 Pt_2 misura proporzionale a quanto dallo stesso versato, avendo come riferimento il prezzo di mercato dell'auto al momento del versamento. In ogni caso, le parti dovranno provvedervi entro e non oltre il 31.03.2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Biassono
(MB) il 25.6.2011 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 13.12.2024 per l'udienza del 15.1.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Biassono (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi