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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9795/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 2 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9795/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Catalano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
3803/24 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… -ritenere e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, uno stato di invalidità non inferiore al 74%, e ciò sin dalla data della visita di revisione del 09.11.2023”.
pagina 1 di 3 CP_ L' non si è costituito nonostante sia stato ritualmente citato e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia in esito all'udienza del 6 dicembre 2024.
In esito all'udienza del 2 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte costituita, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 20 settembre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 22 agosto 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale a destra e di tipo misto prevalentemente neurosensoriale a sinistra, Pregresso meningioma temporopolare sn già operato da recente altrove. In atto asintomatica”, ritenendo che “Le infermità suddette configurano in atto nella ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% (sessantasette%) come accertato in sede di revisione IPS in data 09/11/23”.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale a destra e di tipo misto prevalentemente neurosensoriale a sinistra, Pregresso meningioma temporopolare sn già operato da recente altrove. In atto asintomatica”, ritenendo che “Le infermità suddette configurano in atto nella ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% (sessantasette%) come accertato in sede di revisione IPS in data 09/11/23”.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che la ricorrente sia affetta da “Pregressa exeresi di meningioma temporopolare sinistro di grado I
(sec. WHO 2021) in soggetto con ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale a destra e di tipo misto prevalentemente neurosensoriale a sinistra e con - anamnestica - discopatia cervicale a lieve incidenza funzionale;
2) Il quadro menomante rende la ricorrente soggetto
pagina 2 di 3 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art 9 DL 509/88) – Percentuale: 67%; 3) La decorrenza è da far risalire al mese di
Novembre 2023; 4) Opportuna revisione del caso nel mese di Gennaio 2027
Tali conclusioni, benché contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Nulla sulle spese della presente fase tenuto conto della contumacia dell'istituto.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 18 ottobre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Nulla sulle spese della presente fase;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 2 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 2 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9795/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Catalano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
3803/24 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… -ritenere e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, uno stato di invalidità non inferiore al 74%, e ciò sin dalla data della visita di revisione del 09.11.2023”.
pagina 1 di 3 CP_ L' non si è costituito nonostante sia stato ritualmente citato e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia in esito all'udienza del 6 dicembre 2024.
In esito all'udienza del 2 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte costituita, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 20 settembre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 22 agosto 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale a destra e di tipo misto prevalentemente neurosensoriale a sinistra, Pregresso meningioma temporopolare sn già operato da recente altrove. In atto asintomatica”, ritenendo che “Le infermità suddette configurano in atto nella ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% (sessantasette%) come accertato in sede di revisione IPS in data 09/11/23”.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale a destra e di tipo misto prevalentemente neurosensoriale a sinistra, Pregresso meningioma temporopolare sn già operato da recente altrove. In atto asintomatica”, ritenendo che “Le infermità suddette configurano in atto nella ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% (sessantasette%) come accertato in sede di revisione IPS in data 09/11/23”.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che la ricorrente sia affetta da “Pregressa exeresi di meningioma temporopolare sinistro di grado I
(sec. WHO 2021) in soggetto con ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale a destra e di tipo misto prevalentemente neurosensoriale a sinistra e con - anamnestica - discopatia cervicale a lieve incidenza funzionale;
2) Il quadro menomante rende la ricorrente soggetto
pagina 2 di 3 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art 9 DL 509/88) – Percentuale: 67%; 3) La decorrenza è da far risalire al mese di
Novembre 2023; 4) Opportuna revisione del caso nel mese di Gennaio 2027
Tali conclusioni, benché contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Nulla sulle spese della presente fase tenuto conto della contumacia dell'istituto.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 18 ottobre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Nulla sulle spese della presente fase;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 2 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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