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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1415/2022, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Grosseto, Corso Carducci n. 26, presso lo studio degli Avv.ti Marco
Carollo, Alessandro Oneto e Anna Valo che li rappresenta e difende giusta procura in allegata all'atto di citazione;
ATTORI
contro
(C.F. ) con la mandataria in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
procuratore, elettivamente domiciliata in IR, Via XX Settembre n. 126, presso lo studio dell'avv.
Elena Ricci Armani che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 105/2020
R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato introducevano il Parte_1 Parte_2
giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione dagli stessi formulata, all'esito dell'ordinanza emessa dal GE in data 1.4.2022, con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare, deducendo: - il difetto di legittimazione attiva di a promuovere azione esecutiva, Controparte_1
nonché difetto di titolarità del credito non essendo stata fornita la prova dell'inclusione del credito intimato nell'operazione di cessione in blocco (motivo da qualificarsi ex art 615 c.p.c.);
- il difetto di idonea procura rilasciata da a motivo da qualificarsi CP_1 Controparte_2
ex art 615 c.p.c.);
- l'inidoneità del mutuo del 30.4.2004 sottoscritto tra e e Parte_3 CP_3
rispetto al quale rilasciava garanzia, a valere quale titolo idoneo ex art. 474 Parte_2
c.p.c. in ragione dell'assenza di un'immediata traditio della somma mutuata stante la costituzione della somma in deposito cauzionale infruttifero (da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- l'indeterminatezza dell'atto di precetto in ragione della sua genericità non essendo stato analiticamente dettagliato il credito precettato (da qualificarsi quale motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.);
- la nullità del mutuo per indeterminatezza dei tassi applicati, l'indeterminatezza del contratto di mutuo per mancata indicazione del regime di capitalizzazione;
l'indeterminatezza del parametro EURIBOR per omessa indicazione del coefficiente applicato (360 o 365), nonché
la nullità dello stesso in quanto unilateralmente concordato d'intesa tra i maggiori istituti bancari in contrasto con l'art. 2 della lg. 287/1990 (motivo da qualificarsi ex art 615 c.p.c.);
- l'invalidità della clausola sugli interessi in ragione della difformità tra T.A.N. indicato in contratto è pari al 3,971% e il tasso annuo effettivo (T.A.E.) applicato pari al 4,01042%.,
derivante dall'applicazione del tasso periodale effettivo in regime composto (da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
- la nullità delle clausole determinative del tasso d'interesse in ragione della capitalizzazione composta determinata dal piano di ammortamento “alla francese” per applicazione di interessi anatocistici (da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.).
Chiedevano, dunque, “
1. accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ex
art. 38 TULB, in notar di Follonica del 30.04.2004, rep. N. 24892, in linea capitale per € 150.000,00, Per_1
stipulato tra la (incorporata in cui è succeduta nel Parte_3 Controparte_4
rapporto e la signora (cui è succeduto l'odierno opponente Controparte_1 CP_3 Parte_1
proprietario dell'immobile pignorato);
2. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità e comunque
l'inefficacia, nelle loro clausole determinative degli interessi, per tutte le ragioni espresse in narrativa e per quanto derivi dal fatto e dalla Legge, del predetto contratto di mutuo, per violazione degli artt. 117 TUB e
1418 c.c., nonché degli artt. 120 TUB, 821, 1194, 1195, 1283, 1284, 1343, 1344 c.c.; 3. per l'effetto, accertare
e rideterminare i rapporti in dare/avere tra le parti sul rapporto di mutuo dedotto, e dichiarare la mutuataria
rimessa in termini per il pagamento delle rate residue, in base ai piani di ammortamento che il Giudice riterrà
di indicare, applicando sulla linea capitale gli interessi ritenuti dovuti per legge e, segnatamente, gli interessi
al tasso b.o.t. ex art. 117 comma 7 lett. A t.u.b.; 4. per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità
e/o inammissibilità dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento interposti da Controparte_1
dichiarando altresì illegittima, inammissibile e/o invalida l'esecuzione immobiliare, che comunque sia
dichiarata estinta. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva preliminarmente chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei Controparte_1
nuovi motivi di opposizione relativi alla legittimazione ad agire/titolarità del credito e difetto di idonea procura della mandataria , essendo stati formulati solo nel presente Controparte_2
giudizio. Nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
All'udienza del 22.11.2022 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. parte convenuta chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di , deducendo che in data anteriore all'introduzione del Parte_2
presente giudizio con sentenza del 29/30 giugno 2021 il Tribunale di Grosseto aveva dichiarato il fallimento della società CI MP di AP P. & C. s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile Parte_2
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. parte attrice eccepiva la nullità delle clausole relative alla fideiussione contenute nell'articolo 14 del contratto di mutuo per cui è causa, essendo quest'ultima conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2/5/2005.
All'udienza del 27.6.2023 le parti si riportavano alle rispettive richieste e con ordinanza del 27.7.2023,
rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.9.2024 la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** Preliminarmente, occorre procedere alla disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a alla luce della sentenza del 29/30 giugno 2021 emessa dal Tribunale di Parte_2
Grosseto, che, in data anteriore all'introduzione del presente giudizio, ha dichiarato il fallimento della società CI MP di AP P. & C. s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile
(cfr. all. 28 comparsa di costituzione e risposta). Parte_2
Al riguardo, deve rilevarsi che dalla dichiarazione di fallimento, sebbene non scaturisca un effetto ablatorio della titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, che continuano a far capo al debitore, si realizza la sottrazione, a far data dall'apertura del concorso, della disponibilità
del suo patrimonio, la cui amministrazione transita in mano al curatore. Il c.d. “spossessamento” ex art. 42, co. 1, L.fall. (oggi art. 142 CCII) si risolve nell'apprensione alla massa degli averi dell'insolvente, con l'assegnazione contestuale al curatore, in forza dell'art. 31 L.fall. (oggi art. 128
CCII), del potere di gestirli in via esclusiva. In quest'ottica, il curatore conserva materialmente e giuridicamente il patrimonio, lo ricostruisce recuperando anche giudizialmente le risorse che ad esso appartengono, ne monetizza le componenti in vista della distribuzione del ricavato fra i creditori.
Invero, ai sensi dell'art. 43, co. 1, L.fall. (ora art. 143, co. 1, CCII) il curatore ha una legittimazione processuale attiva e passiva riservata, in riferimento a tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che è chiamato ad amministrare, quand'anche già instaurate nel momento in cui viene inaugurato il concorso formale e sostanziale fra i creditori. Secondo consolidato orientamento della
Suprema Corte, “il fallito, in ragione del costrutto sostanziale e processuale descritto, rimane abilitato a fare
ingresso nei soli giudizi dai quali possa derivargli un'imputazione per bancarotta e nei ristretti casi di
intervento previsti dalla legge (co. 2 artt. 43 L.fall. e 143 CCII) (Cass. n. 7448 del 2012 [che ha precisato che
“l'attività processuale del fallito può ritenersi ammissibile solo se e nei limiti in cui sia riconducibile all'ipotesi
d'intervento prevista dall'art. 43 secondo comma della legge fallimentare e dunque per i soli giudizi in cui dalle
questioni dedotte dipenda direttamente la possibilità dell'inizio di un procedimento penale per bancarotta a
carico di lui”]; Cass. n. 4448 del 2012; Cass. 14624 del 2010). Il soggetto insolvente non è, invece, legittimato,
a concorso in itinere, all'assunzione di iniziative giudiziali, quand'anche urgenti perché orientate a
scongiurare un pregiudizio a proprio carico” (cfr. Cass. n. 21333/2024).
Ciò detto, occorre, inoltre, evidenziare che “in tema di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., la legittimazione attiva spetta esclusivamente al debitore esecutato, non potendo ritenersi legittimato né
il fideiussore, coobbligato col primo, né il socio della società di capitali assoggettata ad esecuzione, ove non
anch'essi esecutati, difettando comunque l'interesse a contraddire in ordine alle sorti dei beni assoggettati a pignoramento” (cfr. Cass. n. 41800/2021) con la conseguenza che non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio.
Ne consegue, dunque, il difetto di legittimazione attiva di . Parte_2
Inoltre, l'unico motivo relativo alla nullità parziale della fideiussione, poiché conforme allo schema predisposto dall'ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2/5/2005, è da ritenersi inammissibile poiché formulato solo nel presente giudizio,
tra l'altro, nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3.
Giova, invero, rilevare sul punto che la riforma attuata con la legge n. 52 del 2006, innovando rispetto al passato, ha rimodulato il giudizio di opposizione introdotto dopo l'inizio dell'esecuzione,
prevedendone una struttura bifasica. In particolare, si prevede una fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, che si svolge col rito camerale richiamato dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ. e si conclude con l'ordinanza non idonea al giudicato. Si prevede quindi una successiva ed eventuale fase di merito dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 27, comma secondo, cod. proc. civ., che
è esterna al processo esecutivo e si conclude con una sentenza idonea al giudicato.
La fase dinanzi al giudice dell'esecuzione è delineata dal legislatore come fase necessaria tanto che il ricorso introduttivo va proposto dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma delimita e condiziona anche l'ambito di cognizione del giudice del merito (cfr. Cass. Sent. n. 7997/2015). In particolare,
proprio il contenuto del provvedimento del GE che determina in primo luogo la parte rispetto alla quale è apprezzabile un interesse ad agire nel merito ex art. 100 c.p.c., elemento strettamente connesso alle precise disposizioni dell'ordinanza, nonché il termine che ha carattere perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione)
davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619,
c.p.c.) è, dunque, necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e,
soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (cfr. Cass. Sent. n. 25170/2018).
Ne consegue l'inammissibilità del motivo.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare, quanto all'eccepito difetto di legittimazione ad agire,
nonché alla carenza di titolarità del diritto intimato in capo a formulati da Controparte_1
parte attrice solo nel presente giudizio, che tali accertamenti devono ritenersi ricompresi nell'ambito dei poteri officiosi del giudice.
Ebbene, giova evidenziare che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non appare privarla della titolarità del rapporto.
Nel caso di specie, parte attrice ha contestato la titolarità del credito di cui al contratto di mutuo del
30.4.2004 in capo a in ragione della mancata prova della sua inclusione Controparte_1
nell'operazione di cessione conclusa con il Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., non contestando,
tuttavia, l'avvenuta cessione di un blocco di crediti.
Deve rilevarsi che quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. da ultimo Cass. n. 17944/2023).
Dalla documentazione in atti ed in particolare dall'avviso pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 79
del 6.7.2010 (doc. 19 della comparsa di costituzione) emerge che Controparte_5
a trasferito a un ramo d'azienda costituito da n. 50 succursali e il complesso
[...] Controparte_6
dei beni e dei rapporti giuridici organizzati per l'esercizio dell'attività bancaria svolta dagli sportelli con l'eccezione:
- dei crediti classificati in sofferenza alla data del 14.6.2010;
- crediti verso la società del Gruppo bancario MPS;
- crediti non trasferibili ai sensi di Legge e di contratto quali ad es. quelli relativi a mutui con provvista internazionale;
- crediti documentari import ed export e i collegati impegni di firma.
Nel caso di specie trattasi di un contratto di mutuo sottoscritto con fusa per Parte_3
incorporazione con filiale di Follonica - filiale che dalla Controparte_5
documentazione in atti è rientrata nell'operazione di cessione del ramo d'azienda - e CP_3
e il credito intimato non risulta riconducibile alle ipotesi derogatorie previste espressamente nel predetto avviso. Inoltre, trattasi di un credito non classificato “in sofferenza” prima del 14.6.2010
considerato che dall'estratto depositato da parte convenuta (cfr. all. 18 comparsa di costituzione) è
emerso che sino a dicembre 2012 le rate risultavano saldate.
Dall'avviso pubblicato in G.U. n. 52 del 5.5.2018 emerge poi che “nell'ambito di Controparte_1
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Intesa Sanpaolo
S.p.A., Cassa Banco di Napoli S.p.A., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e (i Controparte_11 Controparte_12
“Cedenti”), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso
in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, ha
acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura
di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e
sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati
come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”). I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei
Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione
del relativo Credito”.
Viene, dunque, individuata una serie di crediti, derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche individuati secondo criteri specifici.
Poiché il mutuo azionato, che può considerarsi un finanziamento, è stato concluso nel 2004, può
ritenersi provato che il credito ad esso relativo sia rientrato nella cessione di crediti in blocco oggetto dell'avviso di cessione sopra richiamato.
A conferma di tale conclusione, deve osservarsi che la convenuta ha prodotto apposita dichiarazione del 5.7.2022 con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. ha dichiarato che “Cassa di Risparmio di IR PA (oggi
Intesa Sanpaolo spa) in data 20.4.2018 ha effettuato nei confronti di un'operazione di Controparte_1
cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999 n. 130 […] che include tra gli
altri i crediti di seguito indicati: 600065796747 (mutuo) 951100000342 (soff. spese). Della suddetta cessione
è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5.05.201
al n. 52 parte II” (cfr. doc. 9 di parte opposta).
Dunque, può ritenersi provato che il credito per cui è causa sia stato oggetto della cessione in blocco il cui avviso è stato oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5.5.2018.
Anche l'eccepito difetto di rappresentanza di deve ritenersi infondato. Parte Controparte_2
attrice si è limitata invero a dedurre l'assenza di prova circa i rapporti tra e CP_13 CP_2
[...]
Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che con procura rilasciata in data 30.11.2018
costituiva procuratore speciale , la quale con verbale di assemblea Controparte_1 CP_13
straordinaria del 1.12.2018 ha mutato la propria denominazione sociale in (cfr. Controparte_2
all. 23 comparsa di costituzione).
Ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Parte attrice ha chiesto accertarsi l'idoneità del contratto di mutuo del 30.4.2004 sottoscritto da e a valere quale idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. CP_3 Parte_3
Sul punto, parte opponente ha dedotto la sussistenza di un contratto di mutuo cd “condizionato”
per assenza di effettiva traditio della somma mutuata rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova.
Ebbene, la tematica che viene in rilievo è quella del contratto di mutuo c.d. “condizionato” - al quale si nega la natura di titolo esecutivo giacché, in luogo di perfezionarsi con la dazione del denaro, ha efficacia meramente obbligatoria della successiva erogazione - e la ricorrenza di tale figura nel caso di specie.
Nel caso di specie l'art. 1 del contratto del 30.4.2004 prevede che “La Banca concede a titolo di mutuo ai
sensi dell'articolo 38 e seguenti del D.Lgs. 385/1993 ed alle condizioni appresso indicate un mutuo di Euro
150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero) alla Parte mutuataria che accetta per lo scopo indicato nelle
premesse. La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma rilasciandone con il
presente atto ampia e liberatoria quietanza”.
Viene poi all'art. 2 espressamente prevista la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante.
Ciò detto, deve rilevarsi che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass., Sez. III, 27
agosto 2015, n. 17194).
Con specifico riguardo, alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero intestato presso la al mutuatario si è poi chiarito che: “ai fini del perfezionamento del contratto di Pt_3
mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito
mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi,
anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere
svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”(cfr. da ultimo
Cass. Sez. III, n. 9229/2022). In definitiva il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cd. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà - ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Ne deriva, in prima battuta, che il meccanismo negoziale in forza del quale il mutuante ed il mutuatario, ceduta la somma, o la costituiscano in deposito infruttifero vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, o, ai medesimi fini, prevedano un impegno della parte mutuataria, temporalmente circoscritto, a non disporne non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei,
in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario. Se tale momento, quindi, si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.
Il Tribunale, quanto a questo specifico profilo, ritiene di dare continuità a quanto affermato dalla
Suprema Corte e sopra citato, e, ciò nonostante, il recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità n. 12007/2024, richiamato anche da parte attrice nella comparsa conclusionale, giacché il vincolo apposto alle somme, contrattualmente pattuito in funzione della produzione delle garanzie,
implica una precisa disposizione della somma da parte del mutuatario, già divenutone titolare.
Invero, sebbene le parti abbiano espressamente pattuito che la somma mutuata “sarà resa disponibile
per la parte mutuataria soltanto quando la stessa avrà fornito la predetta dimostrazione e avrà adempiuto alle
suddette condizioni” di cui all'art. 2 del contratto, ciononostante non può escludersi che tale importo sia entrato nella disponibilità patrimoniale e appartenga al mutuatario posto che l'avveramento delle condizioni ivi indicate assume rilevanza esclusivamente ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e non anche ai fini dell'erogazione del mutuo che, logicamente e giuridicamente, precede la costituzione del deposito. Nel caso de quo, il contratto risulta perfezionato già al momento della sottoscrizione, come si evince dalla stessa quietanza rilasciata dalla parte mutuataria.
Ne consegue che il contratto di mutuo del 30.4.2004 risulta idoneo titolo per procedere in executivis.
Parte opponente ha, inoltre, contestato l'idoneità del contratto di mutuo del 30.4.2004 a valere quale titolo ex art. 474 c.p.c. in ragione del successivo atto di rinegoziazione del mutuo del 24.9.2009,
intervenuto a modificare le originarie pattuizioni.
Va anzitutto rilevato che l'atto di rinegoziazione e/o rimodulazione del contratto di mutuo non ha efficacia novativa e quindi non può determinare la nullità dell'originario contratto di mutuo.
Al riguardo, deve rilevarsi che secondo la costante giurisprudenza di legittimità “la convenzione con la quale le parti pattuiscono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione non costituisce
novazione e non comporta, dunque l'estinzione dell'obbligazione originaria, in quanto la novazione oggettiva
esige invero l'animus novandi, cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere
l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale
dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto" (cfr. Cass. n. 12877/ 2011 e n. 15680/2010).
Orbene, secondo la giurisprudenza, affinché si abbia novazione oggettiva è necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, l'animus e la causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo (Cass. n. 9347/2023; Cass. n. 27390/2018; Cass. n. 20906/2004; Cass. n.
16038/2004).
Ebbene, fra le modificazioni accessorie, che non producono la novazione ex art. 1231 c.c., sono annoverate dalla giurisprudenza, l'apposizione di un termine, di un onere, la variazione quantitativa della prestazione.
In tema di mutuo, in particolare, la novazione oggettiva va esclusa in presenza di modifiche meramente quantitative e/o esecutive e non qualificative dell'oggetto del contratto, quali: la modifica anche in aumento del tasso di interesse;
la modifica della scadenza;
la proroga dei pagamenti;
la determinazione di un nuovo piano di ammortamento;
la diversa indicizzazione del tasso variabile.
Costituiscono, per contro, modifiche sostanziali dell'obbligazione, idonee a determinare la novazione, le variazioni dell'importo originario del mutuo, dell'importo della garanzia ipotecaria,
dell'immobile ipotecato.
Nel caso di specie, nell'accordo del 24.9.2009 (cfr. doc. 9 dell'atto di citazione) difettano tutti gli elementi della novazione oggettiva. Infatti, le parti con il predetto accordo concordavano: la sospensione della n. 1 rata semestrale scaduta e non pagata, con rinuncia della agli interessi Pt_3
di mora maturati sul capitale residuo e una rimodulazione della rata a decorrere da quella scadente il 31.12.2009 e per tutta la durata dell'ammortamento, comprensiva dell'importo di € 126,52
corrispondente alla quota di interessi maturati nel periodo di sospensione non percepiti dalla Pt_3
Inoltre, dall'accordo pattuito, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non emerge alcuna espressa modifica del tasso di interesse applicato. In particolare, parte attrice ha dedotto che con l'accordo del 2009 la parte mutuataria avrebbe applicato un interesse maggiore rispetto a quanto concordato con l'originario mutuo pari al 6.136%, come da piano di ammortamento allegato e non avrebbe fornito documentazione attestante l'avvenuto esercizio del diritto di scelta per la parte mutuataria tra tasso variabile e tasso fisso.
Al riguardo, occorre evidenziare che la parti nell'accordo de quo hanno espressamente richiamato sotto il profilo degli interessi “la misura pattuita nel suddetto contratto di mutuo [del 30.4.2004]” e,
dunque, l'interesse variabile parametrato all'indice EURIBOR maggiorato di 1,75 punti percentuali come, tra l'altro, emerge dall'estratto prodotto da parte convenuta (cfr. all. 18 alla comparsa di costituzione).
Inoltre, al punto 4 dell'atto si evince che: “le modifiche di cui alla presente non apportano comunque
novazione alcuna alle obbligazioni nascenti dal citato atto di mutuo, né alterazione o diminuzione delle
garanzie già riconosciute alla Parte mutuante in virtù di tali contratti da considerare integre e ferme a tutti
gli effetti di legge. Sono confermati tutti gli altri patti e clausole resultanti dal citato atto di mutuo”.
La rinegoziazione non novativa, dunque, non pregiudica l'idoneità del contratto originario di mutuo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
Parte attrice ha poi dedotto l'indeterminatezza dell'atto di precetto. Ebbene, tale motivo, da qualificarsi quale motivo di opposizione agli atti esecutivi, deve ritenersi inammissibile, poiché
tardivamente proposto. In particolare, l'atto di precetto è stato notificato in data 19.6.2020 e l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è stata depositata solo in data 23.6.2021 a esecuzione iniziata e,
dunque, ben oltre i 20 giorni dalla conoscenza dell'atto che si assume lesivo.
Tuttavia, in ragione delle difese delle parti, occorre precisare, trattandosi di questione rilevante anche ai fini della decisione in ordine ai motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. che l'intimazione del precetto per il pagamento dell'intero importo residuo del mutuo equivale alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (cfr. Cass. n. 37734/2022).
Ciò detto, parte attrice ha poi contestato la difformità tra e chiedendo dichiararsi la CP_14 CP_15
nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione dell'art. 6 delibera CICR 09.02.2000
ai sensi della quale la banca deve indicare il tasso effettivo di interesse, ossia il tasso che tenga conto degli effetti della capitalizzazione e dell'art. 117 comma 4 T.U.B.
Il motivo di opposizione non è fondato. Tanto il T.A.E. che il T.A.E.G. non sono tassi di interesse autonomi. Il tasso applicato al rapporto è esclusivamente il TAN. TAE e TAEG, di contro, sono indicatori di un più puntuale esborso effettivo per il cliente: il primo (TAE) indica gli effetti della capitalizzazione sul tasso;
il secondo (TAEG) mostra, con un unico dato, il costo complessivo sostenuto dal cliente, alla luce di tutte le spese, commissioni e oneri pattuiti in contratto. Sia TAE che TAEG, dunque, hanno una valenza informativa, non rappresentando elemento costitutivo del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Peraltro, che il TAE non sia elemento costitutivo del contratto lo si deduce anche dalla considerazione per cui tale tasso è un dato ricavabile aliunde;
invero, conosciuti TAN e periodicità
di capitalizzazione si risale al TAE. La mancata indicazione in contratto, dunque, potrebbe, al più,
costituire fonte di responsabilità risarcitoria per la banca, da dimostrare nei suoi elementi costituivi.
Nel caso di specie, all'art. 4 del contratto di mutuo emerge che le parti hanno espressamente pattuito un regime di capitalizzazione semestrale.
Quanto al motivo relativo alla nullità delle clausole determinative del tasso d'interesse in ragione della capitalizzazione composta determinata dal piano di ammortamento “alla francese”, va innanzitutto rilevato che per espressa previsione le parti hanno concordato che nel piano di ammortamento fosse indicato il capitale residuo da determinarsi semestre per semestre e che nell'indicazione delle rate semestrali, fossero ricompresi, oltre alla quota di capitale, gli interessi al tasso da determinare secondo individuati criteri di adeguamento.
Ebbene, la caratteristica del piano di ammortamento cd “alla francese”, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è
costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti,
giacché gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. In particolare, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
In particolare, il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che l'applicazione di un tasso effettivo di interesse diverso da quello concordato e più sfavorevole al cliente, in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'occulta applicazione in sede di sviluppo del piano di ammortamento del regime di capitalizzazione composta.
Al riguardo, giova evidenziare che la capitalizzazione composta è eterogenea rispetto al fenomeno dell'anatocismo, trattandosi di una modalità per calcolare la somma dovuta dalla parte mutuataria in esecuzione del contratto concluso. Secondo il recentissimo arresto delle Sezioni Unite della
Suprema Corte è “in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di
espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale). Tra
gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più
utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in
attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori
disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo” (cfr. Cass. SU. n.
15130/2024).
Ciò detto occorre chiarire se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
Secondo la Suprema Corte “alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il
contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca
indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse
predeterminato”.
In particolare, l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare se gli interessi, sia con riguardo al profilo dell'an sia del quantum siano stati pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. Cass. 2024 cit. che richiama Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n.
8028/2018, n. 25205/2014).
Nel piano di ammortamento allegato al contratto oggetto del presente giudizio risultano indicati: la somma mutuata (€ 150.000,00) e il numero (n. 40 rate semestrali comprensive di capitale e interessi). Risulta, dunque, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare l'importo totale del rimborso ricorrendo a dati specificamente indicati, nonché a criteri predefiniti, essendo stato pattuito un tasso di interesse variabile ricorrendo a indici determinati.
Inoltre, deve rilevarsi che il piano di ammortamento “alla francese”, per sua natura, non dà luogo a capitalizzazione composta degli interessi poiché con il pagamento di ogni singola rata si azzerano gli interessi maturati fino a quel momento, e manca dunque, in questo meccanismo, il presupposto dell'anatocismo e cioè la presenza di interessi scaduti su cui operare il ricalcolo (ex multis, Cass.
9237/2020). La maggior quota di interessi complessamente dovuti in tale tipologia di ammortamento rispetto a quello “all'italiana” non costituisce un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto.
Invero, nell'ammortamento “all'italiana” si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi, mentre il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento cd “alla francese” costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Non sussiste, pertanto, alcuna indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali e soprattutto, alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello effettivo. Una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Infine, quanto alla dedotta nullità della clausola determinativa dei tassi di interesse ancorati all'EURIBOR occorre evidenziare che nel caso di specie non sussiste alcuna ipotesi di indeterminatezza del tasso.
Al riguardo, per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può
validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. n. 96 /2022; Cass. 2317/ 2017; Cass. 12276/ 2010). I tassi
Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile. Invero, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche Europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche
Europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi.
Con recente arresto la Suprema Corte ha precisato che trattasi di una clausola certamente valida,
sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto e ciò in quanto il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione (cfr. Cass. n. 12007/2024).
Nel caso di specie all'art. 4 del contratto di mutuo in esame il tasso di interesse risulta determinato mediante il richiamo alla media “Euribor a 6 mesi lettera dei mesi di maggio e di novembre di ciascun
anno)”.
Rispetta certamente tali requisiti il criterio di indicizzazione, stabilito in contratto come riferito all'Euribor a sei mesi e la mancata precisazione nel contratto della base di computo di tale tasso - se a “360 giorni” o a “365 giorni” -non incide sul requisito di determinabilità dell'interesse. A tal riguardo rilevano, non solo la esatta individuabilità del range matematico tra i due possibili divisori e la minima entità della forbice tra gli stessi, ma anche la circostanza che nell'art. 4 del contratto di mutuo si fa espresso riferimento al semestre solare.
Inoltre, parte opponente ha dedotto la nullità della clausola ex art. 2 lettera a) e art. 3 Legge 287/90,
“Legge Antitrust” quantomeno nel periodo tra il 29.09.2005 ed il 30.05.2008 - in violazione dell'art. 101 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area
Economica Europea, come accertato dall'Antitrust Europea con le decisioni 03.12.2013 e 07.12.2016.
Al riguardo, deve rilevarsi che per procedere alla verifica in merito alla validità ed efficacia delle clausole occorre che sia fornita, da chi allega la invalidità della clausola, la prova non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che “tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato
effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia
utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo
la volontà delle parti” (cfr. Cass. n. 12007/2024). Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dalla parte opponente convenuta nel presente giudizio.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito per cui si procede, considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e le richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_2
2. Dichiara inammissibile per quanto di ragione e nel resto rigetta l'opposizione;
3. condanna e in solido alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 Parte_2
favore di mandataria di che liquida in Controparte_2 Controparte_1
complessivi € 6.600,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, lì 27.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Nicolo'
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1415/2022, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Grosseto, Corso Carducci n. 26, presso lo studio degli Avv.ti Marco
Carollo, Alessandro Oneto e Anna Valo che li rappresenta e difende giusta procura in allegata all'atto di citazione;
ATTORI
contro
(C.F. ) con la mandataria in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
procuratore, elettivamente domiciliata in IR, Via XX Settembre n. 126, presso lo studio dell'avv.
Elena Ricci Armani che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 105/2020
R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato introducevano il Parte_1 Parte_2
giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione dagli stessi formulata, all'esito dell'ordinanza emessa dal GE in data 1.4.2022, con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare, deducendo: - il difetto di legittimazione attiva di a promuovere azione esecutiva, Controparte_1
nonché difetto di titolarità del credito non essendo stata fornita la prova dell'inclusione del credito intimato nell'operazione di cessione in blocco (motivo da qualificarsi ex art 615 c.p.c.);
- il difetto di idonea procura rilasciata da a motivo da qualificarsi CP_1 Controparte_2
ex art 615 c.p.c.);
- l'inidoneità del mutuo del 30.4.2004 sottoscritto tra e e Parte_3 CP_3
rispetto al quale rilasciava garanzia, a valere quale titolo idoneo ex art. 474 Parte_2
c.p.c. in ragione dell'assenza di un'immediata traditio della somma mutuata stante la costituzione della somma in deposito cauzionale infruttifero (da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- l'indeterminatezza dell'atto di precetto in ragione della sua genericità non essendo stato analiticamente dettagliato il credito precettato (da qualificarsi quale motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.);
- la nullità del mutuo per indeterminatezza dei tassi applicati, l'indeterminatezza del contratto di mutuo per mancata indicazione del regime di capitalizzazione;
l'indeterminatezza del parametro EURIBOR per omessa indicazione del coefficiente applicato (360 o 365), nonché
la nullità dello stesso in quanto unilateralmente concordato d'intesa tra i maggiori istituti bancari in contrasto con l'art. 2 della lg. 287/1990 (motivo da qualificarsi ex art 615 c.p.c.);
- l'invalidità della clausola sugli interessi in ragione della difformità tra T.A.N. indicato in contratto è pari al 3,971% e il tasso annuo effettivo (T.A.E.) applicato pari al 4,01042%.,
derivante dall'applicazione del tasso periodale effettivo in regime composto (da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
- la nullità delle clausole determinative del tasso d'interesse in ragione della capitalizzazione composta determinata dal piano di ammortamento “alla francese” per applicazione di interessi anatocistici (da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.).
Chiedevano, dunque, “
1. accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ex
art. 38 TULB, in notar di Follonica del 30.04.2004, rep. N. 24892, in linea capitale per € 150.000,00, Per_1
stipulato tra la (incorporata in cui è succeduta nel Parte_3 Controparte_4
rapporto e la signora (cui è succeduto l'odierno opponente Controparte_1 CP_3 Parte_1
proprietario dell'immobile pignorato);
2. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità e comunque
l'inefficacia, nelle loro clausole determinative degli interessi, per tutte le ragioni espresse in narrativa e per quanto derivi dal fatto e dalla Legge, del predetto contratto di mutuo, per violazione degli artt. 117 TUB e
1418 c.c., nonché degli artt. 120 TUB, 821, 1194, 1195, 1283, 1284, 1343, 1344 c.c.; 3. per l'effetto, accertare
e rideterminare i rapporti in dare/avere tra le parti sul rapporto di mutuo dedotto, e dichiarare la mutuataria
rimessa in termini per il pagamento delle rate residue, in base ai piani di ammortamento che il Giudice riterrà
di indicare, applicando sulla linea capitale gli interessi ritenuti dovuti per legge e, segnatamente, gli interessi
al tasso b.o.t. ex art. 117 comma 7 lett. A t.u.b.; 4. per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità
e/o inammissibilità dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento interposti da Controparte_1
dichiarando altresì illegittima, inammissibile e/o invalida l'esecuzione immobiliare, che comunque sia
dichiarata estinta. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva preliminarmente chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei Controparte_1
nuovi motivi di opposizione relativi alla legittimazione ad agire/titolarità del credito e difetto di idonea procura della mandataria , essendo stati formulati solo nel presente Controparte_2
giudizio. Nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
All'udienza del 22.11.2022 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. parte convenuta chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di , deducendo che in data anteriore all'introduzione del Parte_2
presente giudizio con sentenza del 29/30 giugno 2021 il Tribunale di Grosseto aveva dichiarato il fallimento della società CI MP di AP P. & C. s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile Parte_2
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. parte attrice eccepiva la nullità delle clausole relative alla fideiussione contenute nell'articolo 14 del contratto di mutuo per cui è causa, essendo quest'ultima conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2/5/2005.
All'udienza del 27.6.2023 le parti si riportavano alle rispettive richieste e con ordinanza del 27.7.2023,
rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.9.2024 la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** Preliminarmente, occorre procedere alla disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a alla luce della sentenza del 29/30 giugno 2021 emessa dal Tribunale di Parte_2
Grosseto, che, in data anteriore all'introduzione del presente giudizio, ha dichiarato il fallimento della società CI MP di AP P. & C. s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile
(cfr. all. 28 comparsa di costituzione e risposta). Parte_2
Al riguardo, deve rilevarsi che dalla dichiarazione di fallimento, sebbene non scaturisca un effetto ablatorio della titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, che continuano a far capo al debitore, si realizza la sottrazione, a far data dall'apertura del concorso, della disponibilità
del suo patrimonio, la cui amministrazione transita in mano al curatore. Il c.d. “spossessamento” ex art. 42, co. 1, L.fall. (oggi art. 142 CCII) si risolve nell'apprensione alla massa degli averi dell'insolvente, con l'assegnazione contestuale al curatore, in forza dell'art. 31 L.fall. (oggi art. 128
CCII), del potere di gestirli in via esclusiva. In quest'ottica, il curatore conserva materialmente e giuridicamente il patrimonio, lo ricostruisce recuperando anche giudizialmente le risorse che ad esso appartengono, ne monetizza le componenti in vista della distribuzione del ricavato fra i creditori.
Invero, ai sensi dell'art. 43, co. 1, L.fall. (ora art. 143, co. 1, CCII) il curatore ha una legittimazione processuale attiva e passiva riservata, in riferimento a tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che è chiamato ad amministrare, quand'anche già instaurate nel momento in cui viene inaugurato il concorso formale e sostanziale fra i creditori. Secondo consolidato orientamento della
Suprema Corte, “il fallito, in ragione del costrutto sostanziale e processuale descritto, rimane abilitato a fare
ingresso nei soli giudizi dai quali possa derivargli un'imputazione per bancarotta e nei ristretti casi di
intervento previsti dalla legge (co. 2 artt. 43 L.fall. e 143 CCII) (Cass. n. 7448 del 2012 [che ha precisato che
“l'attività processuale del fallito può ritenersi ammissibile solo se e nei limiti in cui sia riconducibile all'ipotesi
d'intervento prevista dall'art. 43 secondo comma della legge fallimentare e dunque per i soli giudizi in cui dalle
questioni dedotte dipenda direttamente la possibilità dell'inizio di un procedimento penale per bancarotta a
carico di lui”]; Cass. n. 4448 del 2012; Cass. 14624 del 2010). Il soggetto insolvente non è, invece, legittimato,
a concorso in itinere, all'assunzione di iniziative giudiziali, quand'anche urgenti perché orientate a
scongiurare un pregiudizio a proprio carico” (cfr. Cass. n. 21333/2024).
Ciò detto, occorre, inoltre, evidenziare che “in tema di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., la legittimazione attiva spetta esclusivamente al debitore esecutato, non potendo ritenersi legittimato né
il fideiussore, coobbligato col primo, né il socio della società di capitali assoggettata ad esecuzione, ove non
anch'essi esecutati, difettando comunque l'interesse a contraddire in ordine alle sorti dei beni assoggettati a pignoramento” (cfr. Cass. n. 41800/2021) con la conseguenza che non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio.
Ne consegue, dunque, il difetto di legittimazione attiva di . Parte_2
Inoltre, l'unico motivo relativo alla nullità parziale della fideiussione, poiché conforme allo schema predisposto dall'ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2/5/2005, è da ritenersi inammissibile poiché formulato solo nel presente giudizio,
tra l'altro, nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3.
Giova, invero, rilevare sul punto che la riforma attuata con la legge n. 52 del 2006, innovando rispetto al passato, ha rimodulato il giudizio di opposizione introdotto dopo l'inizio dell'esecuzione,
prevedendone una struttura bifasica. In particolare, si prevede una fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, che si svolge col rito camerale richiamato dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ. e si conclude con l'ordinanza non idonea al giudicato. Si prevede quindi una successiva ed eventuale fase di merito dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 27, comma secondo, cod. proc. civ., che
è esterna al processo esecutivo e si conclude con una sentenza idonea al giudicato.
La fase dinanzi al giudice dell'esecuzione è delineata dal legislatore come fase necessaria tanto che il ricorso introduttivo va proposto dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma delimita e condiziona anche l'ambito di cognizione del giudice del merito (cfr. Cass. Sent. n. 7997/2015). In particolare,
proprio il contenuto del provvedimento del GE che determina in primo luogo la parte rispetto alla quale è apprezzabile un interesse ad agire nel merito ex art. 100 c.p.c., elemento strettamente connesso alle precise disposizioni dell'ordinanza, nonché il termine che ha carattere perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione)
davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619,
c.p.c.) è, dunque, necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e,
soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (cfr. Cass. Sent. n. 25170/2018).
Ne consegue l'inammissibilità del motivo.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare, quanto all'eccepito difetto di legittimazione ad agire,
nonché alla carenza di titolarità del diritto intimato in capo a formulati da Controparte_1
parte attrice solo nel presente giudizio, che tali accertamenti devono ritenersi ricompresi nell'ambito dei poteri officiosi del giudice.
Ebbene, giova evidenziare che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non appare privarla della titolarità del rapporto.
Nel caso di specie, parte attrice ha contestato la titolarità del credito di cui al contratto di mutuo del
30.4.2004 in capo a in ragione della mancata prova della sua inclusione Controparte_1
nell'operazione di cessione conclusa con il Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., non contestando,
tuttavia, l'avvenuta cessione di un blocco di crediti.
Deve rilevarsi che quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. da ultimo Cass. n. 17944/2023).
Dalla documentazione in atti ed in particolare dall'avviso pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 79
del 6.7.2010 (doc. 19 della comparsa di costituzione) emerge che Controparte_5
a trasferito a un ramo d'azienda costituito da n. 50 succursali e il complesso
[...] Controparte_6
dei beni e dei rapporti giuridici organizzati per l'esercizio dell'attività bancaria svolta dagli sportelli con l'eccezione:
- dei crediti classificati in sofferenza alla data del 14.6.2010;
- crediti verso la società del Gruppo bancario MPS;
- crediti non trasferibili ai sensi di Legge e di contratto quali ad es. quelli relativi a mutui con provvista internazionale;
- crediti documentari import ed export e i collegati impegni di firma.
Nel caso di specie trattasi di un contratto di mutuo sottoscritto con fusa per Parte_3
incorporazione con filiale di Follonica - filiale che dalla Controparte_5
documentazione in atti è rientrata nell'operazione di cessione del ramo d'azienda - e CP_3
e il credito intimato non risulta riconducibile alle ipotesi derogatorie previste espressamente nel predetto avviso. Inoltre, trattasi di un credito non classificato “in sofferenza” prima del 14.6.2010
considerato che dall'estratto depositato da parte convenuta (cfr. all. 18 comparsa di costituzione) è
emerso che sino a dicembre 2012 le rate risultavano saldate.
Dall'avviso pubblicato in G.U. n. 52 del 5.5.2018 emerge poi che “nell'ambito di Controparte_1
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Intesa Sanpaolo
S.p.A., Cassa Banco di Napoli S.p.A., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e (i Controparte_11 Controparte_12
“Cedenti”), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso
in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, ha
acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura
di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e
sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati
come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”). I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei
Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione
del relativo Credito”.
Viene, dunque, individuata una serie di crediti, derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche individuati secondo criteri specifici.
Poiché il mutuo azionato, che può considerarsi un finanziamento, è stato concluso nel 2004, può
ritenersi provato che il credito ad esso relativo sia rientrato nella cessione di crediti in blocco oggetto dell'avviso di cessione sopra richiamato.
A conferma di tale conclusione, deve osservarsi che la convenuta ha prodotto apposita dichiarazione del 5.7.2022 con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. ha dichiarato che “Cassa di Risparmio di IR PA (oggi
Intesa Sanpaolo spa) in data 20.4.2018 ha effettuato nei confronti di un'operazione di Controparte_1
cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999 n. 130 […] che include tra gli
altri i crediti di seguito indicati: 600065796747 (mutuo) 951100000342 (soff. spese). Della suddetta cessione
è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5.05.201
al n. 52 parte II” (cfr. doc. 9 di parte opposta).
Dunque, può ritenersi provato che il credito per cui è causa sia stato oggetto della cessione in blocco il cui avviso è stato oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5.5.2018.
Anche l'eccepito difetto di rappresentanza di deve ritenersi infondato. Parte Controparte_2
attrice si è limitata invero a dedurre l'assenza di prova circa i rapporti tra e CP_13 CP_2
[...]
Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che con procura rilasciata in data 30.11.2018
costituiva procuratore speciale , la quale con verbale di assemblea Controparte_1 CP_13
straordinaria del 1.12.2018 ha mutato la propria denominazione sociale in (cfr. Controparte_2
all. 23 comparsa di costituzione).
Ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Parte attrice ha chiesto accertarsi l'idoneità del contratto di mutuo del 30.4.2004 sottoscritto da e a valere quale idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. CP_3 Parte_3
Sul punto, parte opponente ha dedotto la sussistenza di un contratto di mutuo cd “condizionato”
per assenza di effettiva traditio della somma mutuata rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova.
Ebbene, la tematica che viene in rilievo è quella del contratto di mutuo c.d. “condizionato” - al quale si nega la natura di titolo esecutivo giacché, in luogo di perfezionarsi con la dazione del denaro, ha efficacia meramente obbligatoria della successiva erogazione - e la ricorrenza di tale figura nel caso di specie.
Nel caso di specie l'art. 1 del contratto del 30.4.2004 prevede che “La Banca concede a titolo di mutuo ai
sensi dell'articolo 38 e seguenti del D.Lgs. 385/1993 ed alle condizioni appresso indicate un mutuo di Euro
150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero) alla Parte mutuataria che accetta per lo scopo indicato nelle
premesse. La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma rilasciandone con il
presente atto ampia e liberatoria quietanza”.
Viene poi all'art. 2 espressamente prevista la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante.
Ciò detto, deve rilevarsi che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass., Sez. III, 27
agosto 2015, n. 17194).
Con specifico riguardo, alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero intestato presso la al mutuatario si è poi chiarito che: “ai fini del perfezionamento del contratto di Pt_3
mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito
mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi,
anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere
svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”(cfr. da ultimo
Cass. Sez. III, n. 9229/2022). In definitiva il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cd. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà - ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Ne deriva, in prima battuta, che il meccanismo negoziale in forza del quale il mutuante ed il mutuatario, ceduta la somma, o la costituiscano in deposito infruttifero vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, o, ai medesimi fini, prevedano un impegno della parte mutuataria, temporalmente circoscritto, a non disporne non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei,
in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario. Se tale momento, quindi, si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.
Il Tribunale, quanto a questo specifico profilo, ritiene di dare continuità a quanto affermato dalla
Suprema Corte e sopra citato, e, ciò nonostante, il recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità n. 12007/2024, richiamato anche da parte attrice nella comparsa conclusionale, giacché il vincolo apposto alle somme, contrattualmente pattuito in funzione della produzione delle garanzie,
implica una precisa disposizione della somma da parte del mutuatario, già divenutone titolare.
Invero, sebbene le parti abbiano espressamente pattuito che la somma mutuata “sarà resa disponibile
per la parte mutuataria soltanto quando la stessa avrà fornito la predetta dimostrazione e avrà adempiuto alle
suddette condizioni” di cui all'art. 2 del contratto, ciononostante non può escludersi che tale importo sia entrato nella disponibilità patrimoniale e appartenga al mutuatario posto che l'avveramento delle condizioni ivi indicate assume rilevanza esclusivamente ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e non anche ai fini dell'erogazione del mutuo che, logicamente e giuridicamente, precede la costituzione del deposito. Nel caso de quo, il contratto risulta perfezionato già al momento della sottoscrizione, come si evince dalla stessa quietanza rilasciata dalla parte mutuataria.
Ne consegue che il contratto di mutuo del 30.4.2004 risulta idoneo titolo per procedere in executivis.
Parte opponente ha, inoltre, contestato l'idoneità del contratto di mutuo del 30.4.2004 a valere quale titolo ex art. 474 c.p.c. in ragione del successivo atto di rinegoziazione del mutuo del 24.9.2009,
intervenuto a modificare le originarie pattuizioni.
Va anzitutto rilevato che l'atto di rinegoziazione e/o rimodulazione del contratto di mutuo non ha efficacia novativa e quindi non può determinare la nullità dell'originario contratto di mutuo.
Al riguardo, deve rilevarsi che secondo la costante giurisprudenza di legittimità “la convenzione con la quale le parti pattuiscono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione non costituisce
novazione e non comporta, dunque l'estinzione dell'obbligazione originaria, in quanto la novazione oggettiva
esige invero l'animus novandi, cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere
l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale
dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto" (cfr. Cass. n. 12877/ 2011 e n. 15680/2010).
Orbene, secondo la giurisprudenza, affinché si abbia novazione oggettiva è necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, l'animus e la causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo (Cass. n. 9347/2023; Cass. n. 27390/2018; Cass. n. 20906/2004; Cass. n.
16038/2004).
Ebbene, fra le modificazioni accessorie, che non producono la novazione ex art. 1231 c.c., sono annoverate dalla giurisprudenza, l'apposizione di un termine, di un onere, la variazione quantitativa della prestazione.
In tema di mutuo, in particolare, la novazione oggettiva va esclusa in presenza di modifiche meramente quantitative e/o esecutive e non qualificative dell'oggetto del contratto, quali: la modifica anche in aumento del tasso di interesse;
la modifica della scadenza;
la proroga dei pagamenti;
la determinazione di un nuovo piano di ammortamento;
la diversa indicizzazione del tasso variabile.
Costituiscono, per contro, modifiche sostanziali dell'obbligazione, idonee a determinare la novazione, le variazioni dell'importo originario del mutuo, dell'importo della garanzia ipotecaria,
dell'immobile ipotecato.
Nel caso di specie, nell'accordo del 24.9.2009 (cfr. doc. 9 dell'atto di citazione) difettano tutti gli elementi della novazione oggettiva. Infatti, le parti con il predetto accordo concordavano: la sospensione della n. 1 rata semestrale scaduta e non pagata, con rinuncia della agli interessi Pt_3
di mora maturati sul capitale residuo e una rimodulazione della rata a decorrere da quella scadente il 31.12.2009 e per tutta la durata dell'ammortamento, comprensiva dell'importo di € 126,52
corrispondente alla quota di interessi maturati nel periodo di sospensione non percepiti dalla Pt_3
Inoltre, dall'accordo pattuito, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non emerge alcuna espressa modifica del tasso di interesse applicato. In particolare, parte attrice ha dedotto che con l'accordo del 2009 la parte mutuataria avrebbe applicato un interesse maggiore rispetto a quanto concordato con l'originario mutuo pari al 6.136%, come da piano di ammortamento allegato e non avrebbe fornito documentazione attestante l'avvenuto esercizio del diritto di scelta per la parte mutuataria tra tasso variabile e tasso fisso.
Al riguardo, occorre evidenziare che la parti nell'accordo de quo hanno espressamente richiamato sotto il profilo degli interessi “la misura pattuita nel suddetto contratto di mutuo [del 30.4.2004]” e,
dunque, l'interesse variabile parametrato all'indice EURIBOR maggiorato di 1,75 punti percentuali come, tra l'altro, emerge dall'estratto prodotto da parte convenuta (cfr. all. 18 alla comparsa di costituzione).
Inoltre, al punto 4 dell'atto si evince che: “le modifiche di cui alla presente non apportano comunque
novazione alcuna alle obbligazioni nascenti dal citato atto di mutuo, né alterazione o diminuzione delle
garanzie già riconosciute alla Parte mutuante in virtù di tali contratti da considerare integre e ferme a tutti
gli effetti di legge. Sono confermati tutti gli altri patti e clausole resultanti dal citato atto di mutuo”.
La rinegoziazione non novativa, dunque, non pregiudica l'idoneità del contratto originario di mutuo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
Parte attrice ha poi dedotto l'indeterminatezza dell'atto di precetto. Ebbene, tale motivo, da qualificarsi quale motivo di opposizione agli atti esecutivi, deve ritenersi inammissibile, poiché
tardivamente proposto. In particolare, l'atto di precetto è stato notificato in data 19.6.2020 e l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è stata depositata solo in data 23.6.2021 a esecuzione iniziata e,
dunque, ben oltre i 20 giorni dalla conoscenza dell'atto che si assume lesivo.
Tuttavia, in ragione delle difese delle parti, occorre precisare, trattandosi di questione rilevante anche ai fini della decisione in ordine ai motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. che l'intimazione del precetto per il pagamento dell'intero importo residuo del mutuo equivale alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (cfr. Cass. n. 37734/2022).
Ciò detto, parte attrice ha poi contestato la difformità tra e chiedendo dichiararsi la CP_14 CP_15
nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione dell'art. 6 delibera CICR 09.02.2000
ai sensi della quale la banca deve indicare il tasso effettivo di interesse, ossia il tasso che tenga conto degli effetti della capitalizzazione e dell'art. 117 comma 4 T.U.B.
Il motivo di opposizione non è fondato. Tanto il T.A.E. che il T.A.E.G. non sono tassi di interesse autonomi. Il tasso applicato al rapporto è esclusivamente il TAN. TAE e TAEG, di contro, sono indicatori di un più puntuale esborso effettivo per il cliente: il primo (TAE) indica gli effetti della capitalizzazione sul tasso;
il secondo (TAEG) mostra, con un unico dato, il costo complessivo sostenuto dal cliente, alla luce di tutte le spese, commissioni e oneri pattuiti in contratto. Sia TAE che TAEG, dunque, hanno una valenza informativa, non rappresentando elemento costitutivo del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Peraltro, che il TAE non sia elemento costitutivo del contratto lo si deduce anche dalla considerazione per cui tale tasso è un dato ricavabile aliunde;
invero, conosciuti TAN e periodicità
di capitalizzazione si risale al TAE. La mancata indicazione in contratto, dunque, potrebbe, al più,
costituire fonte di responsabilità risarcitoria per la banca, da dimostrare nei suoi elementi costituivi.
Nel caso di specie, all'art. 4 del contratto di mutuo emerge che le parti hanno espressamente pattuito un regime di capitalizzazione semestrale.
Quanto al motivo relativo alla nullità delle clausole determinative del tasso d'interesse in ragione della capitalizzazione composta determinata dal piano di ammortamento “alla francese”, va innanzitutto rilevato che per espressa previsione le parti hanno concordato che nel piano di ammortamento fosse indicato il capitale residuo da determinarsi semestre per semestre e che nell'indicazione delle rate semestrali, fossero ricompresi, oltre alla quota di capitale, gli interessi al tasso da determinare secondo individuati criteri di adeguamento.
Ebbene, la caratteristica del piano di ammortamento cd “alla francese”, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è
costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti,
giacché gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. In particolare, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
In particolare, il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che l'applicazione di un tasso effettivo di interesse diverso da quello concordato e più sfavorevole al cliente, in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'occulta applicazione in sede di sviluppo del piano di ammortamento del regime di capitalizzazione composta.
Al riguardo, giova evidenziare che la capitalizzazione composta è eterogenea rispetto al fenomeno dell'anatocismo, trattandosi di una modalità per calcolare la somma dovuta dalla parte mutuataria in esecuzione del contratto concluso. Secondo il recentissimo arresto delle Sezioni Unite della
Suprema Corte è “in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di
espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale). Tra
gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più
utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in
attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori
disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo” (cfr. Cass. SU. n.
15130/2024).
Ciò detto occorre chiarire se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
Secondo la Suprema Corte “alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il
contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca
indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse
predeterminato”.
In particolare, l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare se gli interessi, sia con riguardo al profilo dell'an sia del quantum siano stati pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. Cass. 2024 cit. che richiama Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n.
8028/2018, n. 25205/2014).
Nel piano di ammortamento allegato al contratto oggetto del presente giudizio risultano indicati: la somma mutuata (€ 150.000,00) e il numero (n. 40 rate semestrali comprensive di capitale e interessi). Risulta, dunque, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare l'importo totale del rimborso ricorrendo a dati specificamente indicati, nonché a criteri predefiniti, essendo stato pattuito un tasso di interesse variabile ricorrendo a indici determinati.
Inoltre, deve rilevarsi che il piano di ammortamento “alla francese”, per sua natura, non dà luogo a capitalizzazione composta degli interessi poiché con il pagamento di ogni singola rata si azzerano gli interessi maturati fino a quel momento, e manca dunque, in questo meccanismo, il presupposto dell'anatocismo e cioè la presenza di interessi scaduti su cui operare il ricalcolo (ex multis, Cass.
9237/2020). La maggior quota di interessi complessamente dovuti in tale tipologia di ammortamento rispetto a quello “all'italiana” non costituisce un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto.
Invero, nell'ammortamento “all'italiana” si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi, mentre il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento cd “alla francese” costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Non sussiste, pertanto, alcuna indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali e soprattutto, alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello effettivo. Una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Infine, quanto alla dedotta nullità della clausola determinativa dei tassi di interesse ancorati all'EURIBOR occorre evidenziare che nel caso di specie non sussiste alcuna ipotesi di indeterminatezza del tasso.
Al riguardo, per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può
validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. n. 96 /2022; Cass. 2317/ 2017; Cass. 12276/ 2010). I tassi
Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile. Invero, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche Europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche
Europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi.
Con recente arresto la Suprema Corte ha precisato che trattasi di una clausola certamente valida,
sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto e ciò in quanto il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione (cfr. Cass. n. 12007/2024).
Nel caso di specie all'art. 4 del contratto di mutuo in esame il tasso di interesse risulta determinato mediante il richiamo alla media “Euribor a 6 mesi lettera dei mesi di maggio e di novembre di ciascun
anno)”.
Rispetta certamente tali requisiti il criterio di indicizzazione, stabilito in contratto come riferito all'Euribor a sei mesi e la mancata precisazione nel contratto della base di computo di tale tasso - se a “360 giorni” o a “365 giorni” -non incide sul requisito di determinabilità dell'interesse. A tal riguardo rilevano, non solo la esatta individuabilità del range matematico tra i due possibili divisori e la minima entità della forbice tra gli stessi, ma anche la circostanza che nell'art. 4 del contratto di mutuo si fa espresso riferimento al semestre solare.
Inoltre, parte opponente ha dedotto la nullità della clausola ex art. 2 lettera a) e art. 3 Legge 287/90,
“Legge Antitrust” quantomeno nel periodo tra il 29.09.2005 ed il 30.05.2008 - in violazione dell'art. 101 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area
Economica Europea, come accertato dall'Antitrust Europea con le decisioni 03.12.2013 e 07.12.2016.
Al riguardo, deve rilevarsi che per procedere alla verifica in merito alla validità ed efficacia delle clausole occorre che sia fornita, da chi allega la invalidità della clausola, la prova non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che “tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato
effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia
utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo
la volontà delle parti” (cfr. Cass. n. 12007/2024). Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dalla parte opponente convenuta nel presente giudizio.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito per cui si procede, considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e le richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_2
2. Dichiara inammissibile per quanto di ragione e nel resto rigetta l'opposizione;
3. condanna e in solido alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 Parte_2
favore di mandataria di che liquida in Controparte_2 Controparte_1
complessivi € 6.600,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, lì 27.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Nicolo'