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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2024, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa
Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 22 aprile 2024 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito sommario di cognizione ex art. 281 c.p.c., iscritto al n.12103-2023 R.G., avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 [...]
, nato in [...] in data [...], C.F. , tutti Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via
Antonio Gramsci n.7, (C.F.:
- p.e.c.: ) come da C.F._4 Email_1 procura in atti
RICORRENTI
E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25 maggio 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , al fine di ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. I ricorrenti narrano che: “…IG. con la IG.ra , Controparte_2 Parte_4 nasceva a San Luis (Argentina), in data 18.5.1896, , come dall'atto Parte_5 di nascita che si allega (All.4)….In data 13.1.1927 a Buenos Aires (Argentina) la IG.ra
[...]
contraeva matrimonio con il IG. , cittadino Parte_5 Persona_1 argentino”
Il è rimasto contumace nel presente procedimento. Controparte_1
- Ciò posto, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimento, giacché, preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di dal Comune di appartenenza;
Controparte_2
la documentazione in atti versata conferma che data 14.1.1957 a Mendoza (Argentina) la IG.ra
[...]
contraeva matrimonio con il IG. , come dall'atto di matrimonio Parte_6 Controparte_3
che si allega (All.7) e da questo matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti: Parte_1
in data 9.11.1957, come dall'atto di nascita che si allega (All.8) ed
[...] Parte_2
in data 31.8.1962, come dall'atto di nascita che si allega (All.9).
[...]
- Dall'unione della IG.ra con il IG. , Parte_1 Parte_7
nasceva a Mendoza (Argentina), in data 26.3.1989, , odierno ricorrente, Parte_3
come dall'atto di nascita che si allega (All.10).
Sul punto è' opportuno precisare che in applicazione all'accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro.
La storia genealogica dei ricorrenti è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di figlio di e rilasciato dal Comune di Osimo;
Persona_2 Persona_3 Persona_4
l'estratto dell'atto di matrimonio contratto da con il Persona_2 Persona_5
certificato di morte di il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Persona_2
l'estratto dell'atto di Organizzazione_1 nascita di figlio di e l'estratto dell'atto Persona_6 Persona_2 Persona_5
di matrimonio contratto da Persona_6
Ad ogni buon conto si evidenzia che gli odierni ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Nel caso di specie, l'autorità competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il . Controparte_1
Gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera
(art. 10, comma 3). La Corte Costituzionale, con la sentenza n.87 del 1975, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza (OMISSIS) indipendentemente dalla volontà della donna", ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto" (così testualmente la citata sentenza n. 87 del 1975), prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia.
Il PM ha depositato parere favorevole.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate
Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis
D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in carica, Controparte_1
quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede,
che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
[...]
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il CP_1
fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata. Il ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912,
vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983
aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di
Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che,
anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Nel caso in esame, il riconoscimento della filiazione naturale è unicamente da considerarsi quello effettuato nell'unico atto valido, ossia nell'atto di nascita, e che per l'effetto i figli della coppia portano il cognome paterno, come conseguenza del riconoscimento dello stato filiatorio,
appare ora necessario parlare dell'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, e quindi dell'unicità dello status filiationis.
Sul punto, la Legge 219 del 10.12.2012 ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli, e a seguito del d.lgs. 154/2013, attuativo della legge 219, tale equiparazione è diventata pressoché totale in quanto non vi sono più figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, in conseguenza di ciò “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La ratio della L. 219/2012 è proprio quella di addivenire al superamento nell'ordinamento nazionale di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali,
proprio in virtù del principio della unicità dello status di “figlio”, con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Sul punto significativi riflessi, anche per il caso de quo, ha il nuovo art. 236 c.c. che prevede che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile” che deve essere letto in combinato disposto all'art 33 L. 31 maggio 1995 n. 218 che prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello
Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita [...]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio”, nonché al successivo art. 35. La suddetta normativa ha impedito che la IG.ra , Parte_5
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. Ma risulta noto che tale legge
è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948. Tali pronunce sono applicabili anche nel caso di specie, nel quale i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, come confermato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna, può ritenersi che “a Suprema
Corte ha affermato che lo status di cittadino costituisce una qualità essenziale della persona, con i caratteri dell'assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da una sentenza passata in giudicato e ha, dunque, affermato che per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la
cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna
che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 (ma deve ritenersi anche per effetto della legge precedente), per aver contratto matrimonio con cittadino
straniero anteriormente al 1° gennaio 1948,
E' in applicazione di tale principio che "riacquista la cittadinanza italiana” dal 1°
gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta.
Per l'effetto i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani,
anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra . Per_7
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione,
dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11
marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché
discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Per effetto di quanto suddetto ed in applicazione delle norme citate, deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti in quanto gli stessi, attraverso la documentazione prodotta in atti, munita delle necessarie legalizzazioni in conformità alle convenzioni internazionali (anche se, in applicazione della legge n.533/1988 sopra citata, tra l'Italia e l'Argentina non sono necessarie), hanno fornito prova della linea di discendenza così come riportata nel ricorso. discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione) possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis direttamente in via amministrativa, laddove invece, come nella specie, la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo prima del 1948, gli interessati possono vedere accertato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna, avviando necessariamente un'azione giudiziaria in Italia. Pertanto, in conformità a detto principio, In applicazione del principio, "riacquista la cittadinanza italiana dal 1°gennaio1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria". Merita accoglimento la domanda avanzata dai ricorrenti riconoscendo gli stessi come cittadini italiani dalla nascita e.
Fermo pertanto il presupposto di fatto per cui il IG. era cittadino Controparte_2 italiano dalla nascita e ha tramesso la cittadinanza iure sanguinis alla propria figlia, IG.ra
[...]
, acquistano la cittadinanza italiana anche i discendenti di quest'ultima, compresi gli Parte_5 odierni ricorrenti, ovvero, i IG.ri. , e Parte_1 Parte_2
, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Parte_3 interruzione, dello stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n.555 del 1912.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti
, e , cittadini Parte_1 Parte_2 Parte_3 italiani;
- Ordina al , e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o all'Autorità Controparte_1
amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della parte ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Spese compensate.
Così deciso, Napoli 22 maggio 2024
Il Gop
A. De Simone
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa
Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 22 aprile 2024 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito sommario di cognizione ex art. 281 c.p.c., iscritto al n.12103-2023 R.G., avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 [...]
, nato in [...] in data [...], C.F. , tutti Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via
Antonio Gramsci n.7, (C.F.:
- p.e.c.: ) come da C.F._4 Email_1 procura in atti
RICORRENTI
E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25 maggio 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , al fine di ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. I ricorrenti narrano che: “…IG. con la IG.ra , Controparte_2 Parte_4 nasceva a San Luis (Argentina), in data 18.5.1896, , come dall'atto Parte_5 di nascita che si allega (All.4)….In data 13.1.1927 a Buenos Aires (Argentina) la IG.ra
[...]
contraeva matrimonio con il IG. , cittadino Parte_5 Persona_1 argentino”
Il è rimasto contumace nel presente procedimento. Controparte_1
- Ciò posto, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimento, giacché, preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di dal Comune di appartenenza;
Controparte_2
la documentazione in atti versata conferma che data 14.1.1957 a Mendoza (Argentina) la IG.ra
[...]
contraeva matrimonio con il IG. , come dall'atto di matrimonio Parte_6 Controparte_3
che si allega (All.7) e da questo matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti: Parte_1
in data 9.11.1957, come dall'atto di nascita che si allega (All.8) ed
[...] Parte_2
in data 31.8.1962, come dall'atto di nascita che si allega (All.9).
[...]
- Dall'unione della IG.ra con il IG. , Parte_1 Parte_7
nasceva a Mendoza (Argentina), in data 26.3.1989, , odierno ricorrente, Parte_3
come dall'atto di nascita che si allega (All.10).
Sul punto è' opportuno precisare che in applicazione all'accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro.
La storia genealogica dei ricorrenti è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di figlio di e rilasciato dal Comune di Osimo;
Persona_2 Persona_3 Persona_4
l'estratto dell'atto di matrimonio contratto da con il Persona_2 Persona_5
certificato di morte di il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Persona_2
l'estratto dell'atto di Organizzazione_1 nascita di figlio di e l'estratto dell'atto Persona_6 Persona_2 Persona_5
di matrimonio contratto da Persona_6
Ad ogni buon conto si evidenzia che gli odierni ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Nel caso di specie, l'autorità competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il . Controparte_1
Gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera
(art. 10, comma 3). La Corte Costituzionale, con la sentenza n.87 del 1975, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza (OMISSIS) indipendentemente dalla volontà della donna", ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto" (così testualmente la citata sentenza n. 87 del 1975), prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia.
Il PM ha depositato parere favorevole.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate
Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis
D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in carica, Controparte_1
quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede,
che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
[...]
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il CP_1
fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata. Il ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912,
vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983
aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di
Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che,
anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Nel caso in esame, il riconoscimento della filiazione naturale è unicamente da considerarsi quello effettuato nell'unico atto valido, ossia nell'atto di nascita, e che per l'effetto i figli della coppia portano il cognome paterno, come conseguenza del riconoscimento dello stato filiatorio,
appare ora necessario parlare dell'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, e quindi dell'unicità dello status filiationis.
Sul punto, la Legge 219 del 10.12.2012 ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli, e a seguito del d.lgs. 154/2013, attuativo della legge 219, tale equiparazione è diventata pressoché totale in quanto non vi sono più figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, in conseguenza di ciò “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La ratio della L. 219/2012 è proprio quella di addivenire al superamento nell'ordinamento nazionale di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali,
proprio in virtù del principio della unicità dello status di “figlio”, con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Sul punto significativi riflessi, anche per il caso de quo, ha il nuovo art. 236 c.c. che prevede che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile” che deve essere letto in combinato disposto all'art 33 L. 31 maggio 1995 n. 218 che prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello
Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita [...]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio”, nonché al successivo art. 35. La suddetta normativa ha impedito che la IG.ra , Parte_5
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. Ma risulta noto che tale legge
è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948. Tali pronunce sono applicabili anche nel caso di specie, nel quale i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, come confermato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna, può ritenersi che “a Suprema
Corte ha affermato che lo status di cittadino costituisce una qualità essenziale della persona, con i caratteri dell'assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da una sentenza passata in giudicato e ha, dunque, affermato che per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la
cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna
che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 (ma deve ritenersi anche per effetto della legge precedente), per aver contratto matrimonio con cittadino
straniero anteriormente al 1° gennaio 1948,
E' in applicazione di tale principio che "riacquista la cittadinanza italiana” dal 1°
gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta.
Per l'effetto i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani,
anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra . Per_7
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione,
dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11
marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché
discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Per effetto di quanto suddetto ed in applicazione delle norme citate, deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti in quanto gli stessi, attraverso la documentazione prodotta in atti, munita delle necessarie legalizzazioni in conformità alle convenzioni internazionali (anche se, in applicazione della legge n.533/1988 sopra citata, tra l'Italia e l'Argentina non sono necessarie), hanno fornito prova della linea di discendenza così come riportata nel ricorso. discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione) possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis direttamente in via amministrativa, laddove invece, come nella specie, la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo prima del 1948, gli interessati possono vedere accertato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna, avviando necessariamente un'azione giudiziaria in Italia. Pertanto, in conformità a detto principio, In applicazione del principio, "riacquista la cittadinanza italiana dal 1°gennaio1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria". Merita accoglimento la domanda avanzata dai ricorrenti riconoscendo gli stessi come cittadini italiani dalla nascita e.
Fermo pertanto il presupposto di fatto per cui il IG. era cittadino Controparte_2 italiano dalla nascita e ha tramesso la cittadinanza iure sanguinis alla propria figlia, IG.ra
[...]
, acquistano la cittadinanza italiana anche i discendenti di quest'ultima, compresi gli Parte_5 odierni ricorrenti, ovvero, i IG.ri. , e Parte_1 Parte_2
, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Parte_3 interruzione, dello stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n.555 del 1912.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti
, e , cittadini Parte_1 Parte_2 Parte_3 italiani;
- Ordina al , e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o all'Autorità Controparte_1
amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della parte ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Spese compensate.
Così deciso, Napoli 22 maggio 2024
Il Gop
A. De Simone