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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/10/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa LA RI Presidente rel. dott. Prencipe Michele Consigliere
Consiglieredott.ssa Manzionna Emma ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 473/2024, la seguente:
SENTENZA
tra:
Parte 1 Codice Fiscale 1 ), rappresentato e difeso dall'avv.to CASAVOLA Adriano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Martina Franca (TA)
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.1126/2024, resa nel procedimento n.
406/2019, pubblicata in data 06.03.2024, notificata a mezzo pec in data 07.03.2024.
CONTRO
,Controparte 1 rappresentata e difesa dall'avv.to BENEDETTO (C.F.: Codice Fiscale 2
Giovanni, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Noicattaro (BA)
APPELLATA
All'udienza collegiale del 21.10.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note scritte inviate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato in data 18.12.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. veniva intimato a [...] Parte 1 il pagamento della somma di € 34.420,56 comprensiva di capitale, interessi, spese e competenze di precetto, oltre interessi di legge e tutte le spese occorrende sino al soddisfo, in forza del decreto di omologazione della separazione personale consensuale di Parte 1 e [...] CP 1 n. cron. 8005/13 R.G. 11634/2016, reso dal Tribunale di Bari in data 02.07.2013 e depositato in cancelleria in data 16.07.2013, munito di formula esecutiva in data 03.12.2018. Il suddetto decreto di omologazione era stato emesso dal Tribunale di Bari in virtù della convenzione del 19.04.2012 intercorsa tra i coniugi Parte 1 e Controparte 1 nella quale era stato determinato l'obbligo a carico di Parte 1 di corrispondere a Controparte_1 a decorrere dal mese di novembre 2012, la somma mensile di € 633,95 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per 1 e Persona 2
proponeva opposizione ex art.Con atto di citazione notificato del 22.12.2018, Parte 1
615 co. 1 c.p.c. avverso il suddetto atto di precetto chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo posto a base del precetto, di accogliere le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato il
18.12.2018 per errata quantificazione del credito e conseguentemente riquantificare il credito e rideterminare le spese e competenze, oltre gli accessori di legge, richieste per la redazione atto di precetto;
accertare e dichiarare, altresì, la conseguente inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato il 18.12.2018 in quanto la prestazione indicata nel titolo si è estinta per raggiunta autosufficienza economica del figlio Persona 2 e per l'effetto dichiarare che la sig.ra
Controparte_1 non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno del sig. [...]
Parte 1 per la somma da Lei intimata con l'atto di precetto del 18.12.2018"; con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, oltre al pagamento delle spese di lite.
L'attore principalmente eccepiva che, nelle more della omologa della separazione consensuale, avvenuta in data 02.07.2013 e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 22.11.2016, il figlio Per 2 fosse divenuto economicamente autosufficiente, quantomeno a far data dal gennaio 2013.
Pertanto, la richiesta del contributo al mantenimento, avanzata con l'atto di precetto dalla convenuta, appariva del tutto incoerente, anche in considerazione di quanto dichiarato dalla stessa nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove evidenziava l'autosufficienza del figlio PE .
All'udienza del 19.04.2019, rinviata d'ufficio al 03.07.2019, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
CP 1
Con nota depositata in data 18.12.2019, l'opponente, su richiesta del Tribunale, precisava il credito specificando che l'importo dallo stesso dovuto alla convenuta, a titolo di mantenimento per il solo figlio Per 1, dal mese di dicembre 2012 al mese di aprile 2017, era pari ad € 316,67 mensili da moltiplicarsi per n.53 mensilità, per un totale di € 16.799,41 a cui doveva aggiungersi la somma di €
330,83 per interessi legali ed € 328,30 per competenze di precetto, per un totale di complessivi €
17.458,54. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.05.2023, si costituiva in giudizio
Controparte_2 la quale chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione a precetto, essendo la stessa inammissibile, con vittoria di spese di lite.
Nello specifico, l'opposta deduceva la validità dell'atto di precetto essendo stato notificato per il recupero dei crediti stante l'inadempimento dell'opponente nel versamento delle somme dal mese di dicembre 2012 sino ad aprile 2017. Di converso, evidenziava come l'opposizione poteva essere spiegata solo su questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non per fatti sopravvenuti, dovendo quest'ultimi farsi valere con l'apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione, di cui all'art. 710 c.p.c. o di divorzio ai sensi dell'art. 9 della legge 898 del 1970.
Con sentenza n. 1126/2024, pubblicata in data 06.03.2024, il Tribunale di Bari così provvedeva:
a) "rigetta l'opposizione spiegata perché infondata;
b) condanna Parte 1 al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di €
2.905,00 oltre IVA, CAP e spese forfettarie al 15%”.
Nello specifico, il Tribunale, avvalorando la tesi dell'opposta evidenziava che, con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, potevano essere dedotte solo questione relativi alla validità ed efficacia del titolo e non anche a fatti sopravvenuti, i quali dovevano esser devoluti alla decisione del giudice della separazione o del divorzio.
A riguardo, inoltre, il Tribunale evidenziava come, nel corso del giudizio, era emerso non solo che l'omesso pagamento si riferiva al periodo dicembre 2012 - aprile 2017, ma che l'udienza presidenziale, a seguito del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stata fissata in data 05.05.2017 e che tra i provvedimenti provvisori veniva confermato l'obbligo alla contribuzione al mantenimento da parte di Pt 1 er il solo figlio Per 1, eliminandolo invece relativamente al figlio
Per 2 .
La sentenza n.1348/2019, emessa dal Tribunale di Bari, confermava tale esclusione, sicché ogni rideterminazione degli importi andava eseguita non dall'adito giudicante ma in ossequio alla sentenza indicata.
Da ultimo veniva esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. non essendo emersi gli elementi soggettivi e oggettivi ai fini della suddetta condanna. Parte 1Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere le medesime conclusioni avanzate nel precedente grado di giudizio;
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.06.2024 si è costituita
[...] CP 1 la quale ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello ex adverso promosso per manifesta
,
infondatezza, con conferma dell'impugnata sentenza;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio. Rigettata l'istanza inibitoria, con ordinanza dell'11.06.2024, all'udienza del 21.10.2025 precisate le conclusioni con deposito di note telematiche, la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello rubricato "errores in procedendo", l'appellante denuncia una serie di errori procedurali ad opera del primo Giudicante, tra cui la mancata revoca tempestiva del rinvio disposto ex art. 181 e 309 c.p.c., l'omessa liquidazione della fase decisoria nel provvedimento di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, l'errata applicazione della disciplina prevista dall'art. 288 c.p.c., nonché la tardività della costituzione della convenuta nel precedente giudizio, avvenuta ad udienza di precisazione delle conclusioni già celebratasi.
Con il secondo motivo di appello, rubricato "Errore di valutazione sulla proponibilità della domanda di opposizione a precetto", l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nell'aver dichiarato infondata l'opposizione, ritenendo che la questione relativa al pagamento dell'assegno di mantenimento dovesse formare oggetto di modifiche dei provvedimenti secondo il dettato di cui all'art. 170 c.p.c.
A giudizio dell'appellante, la domanda proposta con l'atto di citazione in opposizione a precetto, invece, non riguardava la modifica dei provvedimenti disposti dal Tribunale (dapprima in sede di separazione e/o successivamente in sede di divorzio), ma la nullità e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto per errata quantificazione del credito, a seguito delle dichiarazioni della stessa convenuta, rese con il ricorso ex art. 4 L. 898/70 ss. modifiche, con cui veniva evidenziata la raggiunta autosufficienza economica del figlio Per 2 nelle more della omologa della separazione consensuale, avvenuta in data 02.07.2013 e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Relativamente al primo motivo di appello, premesso che l'eventuale opposizione al decreto di liquidazione è possibile attivando l'apposito procedimento di cui all'art. 15 d.lgs 150/2011 e 170
D.P.R. 115/2002, la censura circa la tardività della costituzione della convenuta, non coglie nel segno.
Difatti, il giudizio di primo grado è stato caratterizzato una serie di rinvii, ma la costituzione della convenuta, in data 09.05.2023, risulta esser avvenuta effettivamente prima che fosse celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della notifica dell'istanza attorea di modifica e/o revoca del 30.12.2022 e del pedissequo provvedimento con cui il giudice di primo grado aveva fissato l'udienza del 17.05.2023 per la comparizione delle parti innanzi a sé.
Da tanto deriva che, a giudizio di questa Corte, la costituzione della convenuta è avvenuta entro i termini, in quanto prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a nulla valendo la circostanza, adotta dall'appellante, di aver più volte depositato telematicamente note contenenti le sue precisazioni. In disparte le diverse vicissitudini processuali che hanno interessato il precedente grado di giudizio, il secondo motivo di appello, è comunque privo di qualsiasi fondamento. Il titolo esecutivo azionato da Controparte 1 nei confronti dell'appellante è costituito dal decreto di omologazione della separazione consensuale richiesto dalle odierne parti, emesso dal Tribunale di
Bari in data 02.07.2013, che effettivamente sancisce l'onere di Parte 1 di corrispondere direttamente a Controparte 1 , a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di complessivi euro 633,95 (metà per ciascuno), da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT.
Pertanto, nel precetto notificato in data 18.12.2018, Controparte 1 aveva intimato il pagamento delle somme di euro 33.960,94 per il mancato pagamento del suddetto contributo, per il periodo da dicembre 2012 ad aprile 2017, per un totale di 34.420,56 comprensivi di spese e compensi, oltre gli interessi legali e tutte le spese occorrende sino al soddisfo.
Va chiarito preliminarmente che l'obbligo di mantenimento dei figli, previsto in via generale dall'art. 147 c.c., trova la sua disciplina in caso di separazione giudiziale nell'art. 155 c.c. ed il suo titolo nella relativa sentenza ovvero, nell'ipotesi di separazione consensuale, nel relativo verbale omologato.
In entrambe le ipotesi viene a costituirsi un rapporto obbligatorio tra il soggetto che ha il diritto di percepire l'assegno di mantenimento per i figli e colui cui è stato imposto l'obbligo di versarlo, rapporto che perdura, nonostante si siano creati i presupposti per la modificazione del suo contenuto o per la sua soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento, previsto dall'art. 155 ultimo comma c.c., è regolato processualmente dall'art. 710 c.p.c., costituendo in definitiva, l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i mutati presupposti.
Orbene, nel giudizio in esame, che ha avuto inizio con la proposizione dell'opposizione al precetto, relativo al credito maturato per il mancato pagamento degli assegni spettanti a PE uno dei due figli, sulla base della somma mensile in forza del decreto di omologazione della separazione personale consensuale, l'indagine non può che esser limitata all'accertamento della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne avrebbero successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia.
In tale ambito, non possono certamente essere collocate qui le circostanze rilevate dall'odierno appellante consistenti nella raggiunta autosufficienza economica del figlio Per 2 nelle more tra
l'omologa della separazione consensuale avvenuta in data 02.07.2013 e la data del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuta in data 22.11.2016.
Alla luce dei principi esposti accompagnati dall'orientamento ormai costante della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ. n.27602/2020), difatti, un tale prospettato mutamento, non incidendo sulla validità e/o sull'efficacia del titolo esecutivo, ma evidenziando più semplicemente un'evoluzione della situazione, verificabile solo in sede di cognizione, non avrebbe potuto esser dedotto e rilevato con il procedimento di opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma con l'apposito strumento processuale disciplinato dall'art. 710 c.p.c.
Inoltre, è utile evidenziare che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, con sentenza n.1348/2019 emessa in data 12.3.2019 nel giudizio relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva confermato l'esclusione dell'assegno nei confronti del figlio PE così come previsto all'udienza presidenziale del 05.05.2017, ponendo a carico del Pt 1 con decorrenza da maggio 2017, il pagamento di Controparte 1 della somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1. Ne consegue che a nulla vale invocare da parte appellante i citati provvedimenti presidenziale del 05.05.2017, posto che la situazione antecedente a tale data resta coperta dal titolo giudiziale pregresso.
Alla luce di quanto sin qui detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (IV scaglione I valori medi esclusa la fase di trattazione/istruttoria).
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n.1126/2024 emessa dal Tribunale di Bari - pubblicata in data 06.04.2024, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
condanna Parte 1 alla rifusione in favore di Controparte 2 delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € 6.946,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° 1.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 Ottobre 2025.
Il Presidente rel. est.
RI LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa LA RI Presidente rel. dott. Prencipe Michele Consigliere
Consiglieredott.ssa Manzionna Emma ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 473/2024, la seguente:
SENTENZA
tra:
Parte 1 Codice Fiscale 1 ), rappresentato e difeso dall'avv.to CASAVOLA Adriano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Martina Franca (TA)
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.1126/2024, resa nel procedimento n.
406/2019, pubblicata in data 06.03.2024, notificata a mezzo pec in data 07.03.2024.
CONTRO
,Controparte 1 rappresentata e difesa dall'avv.to BENEDETTO (C.F.: Codice Fiscale 2
Giovanni, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Noicattaro (BA)
APPELLATA
All'udienza collegiale del 21.10.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note scritte inviate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato in data 18.12.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. veniva intimato a [...] Parte 1 il pagamento della somma di € 34.420,56 comprensiva di capitale, interessi, spese e competenze di precetto, oltre interessi di legge e tutte le spese occorrende sino al soddisfo, in forza del decreto di omologazione della separazione personale consensuale di Parte 1 e [...] CP 1 n. cron. 8005/13 R.G. 11634/2016, reso dal Tribunale di Bari in data 02.07.2013 e depositato in cancelleria in data 16.07.2013, munito di formula esecutiva in data 03.12.2018. Il suddetto decreto di omologazione era stato emesso dal Tribunale di Bari in virtù della convenzione del 19.04.2012 intercorsa tra i coniugi Parte 1 e Controparte 1 nella quale era stato determinato l'obbligo a carico di Parte 1 di corrispondere a Controparte_1 a decorrere dal mese di novembre 2012, la somma mensile di € 633,95 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per 1 e Persona 2
proponeva opposizione ex art.Con atto di citazione notificato del 22.12.2018, Parte 1
615 co. 1 c.p.c. avverso il suddetto atto di precetto chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo posto a base del precetto, di accogliere le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato il
18.12.2018 per errata quantificazione del credito e conseguentemente riquantificare il credito e rideterminare le spese e competenze, oltre gli accessori di legge, richieste per la redazione atto di precetto;
accertare e dichiarare, altresì, la conseguente inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato il 18.12.2018 in quanto la prestazione indicata nel titolo si è estinta per raggiunta autosufficienza economica del figlio Persona 2 e per l'effetto dichiarare che la sig.ra
Controparte_1 non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno del sig. [...]
Parte 1 per la somma da Lei intimata con l'atto di precetto del 18.12.2018"; con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, oltre al pagamento delle spese di lite.
L'attore principalmente eccepiva che, nelle more della omologa della separazione consensuale, avvenuta in data 02.07.2013 e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 22.11.2016, il figlio Per 2 fosse divenuto economicamente autosufficiente, quantomeno a far data dal gennaio 2013.
Pertanto, la richiesta del contributo al mantenimento, avanzata con l'atto di precetto dalla convenuta, appariva del tutto incoerente, anche in considerazione di quanto dichiarato dalla stessa nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove evidenziava l'autosufficienza del figlio PE .
All'udienza del 19.04.2019, rinviata d'ufficio al 03.07.2019, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
CP 1
Con nota depositata in data 18.12.2019, l'opponente, su richiesta del Tribunale, precisava il credito specificando che l'importo dallo stesso dovuto alla convenuta, a titolo di mantenimento per il solo figlio Per 1, dal mese di dicembre 2012 al mese di aprile 2017, era pari ad € 316,67 mensili da moltiplicarsi per n.53 mensilità, per un totale di € 16.799,41 a cui doveva aggiungersi la somma di €
330,83 per interessi legali ed € 328,30 per competenze di precetto, per un totale di complessivi €
17.458,54. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.05.2023, si costituiva in giudizio
Controparte_2 la quale chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione a precetto, essendo la stessa inammissibile, con vittoria di spese di lite.
Nello specifico, l'opposta deduceva la validità dell'atto di precetto essendo stato notificato per il recupero dei crediti stante l'inadempimento dell'opponente nel versamento delle somme dal mese di dicembre 2012 sino ad aprile 2017. Di converso, evidenziava come l'opposizione poteva essere spiegata solo su questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non per fatti sopravvenuti, dovendo quest'ultimi farsi valere con l'apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione, di cui all'art. 710 c.p.c. o di divorzio ai sensi dell'art. 9 della legge 898 del 1970.
Con sentenza n. 1126/2024, pubblicata in data 06.03.2024, il Tribunale di Bari così provvedeva:
a) "rigetta l'opposizione spiegata perché infondata;
b) condanna Parte 1 al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di €
2.905,00 oltre IVA, CAP e spese forfettarie al 15%”.
Nello specifico, il Tribunale, avvalorando la tesi dell'opposta evidenziava che, con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, potevano essere dedotte solo questione relativi alla validità ed efficacia del titolo e non anche a fatti sopravvenuti, i quali dovevano esser devoluti alla decisione del giudice della separazione o del divorzio.
A riguardo, inoltre, il Tribunale evidenziava come, nel corso del giudizio, era emerso non solo che l'omesso pagamento si riferiva al periodo dicembre 2012 - aprile 2017, ma che l'udienza presidenziale, a seguito del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stata fissata in data 05.05.2017 e che tra i provvedimenti provvisori veniva confermato l'obbligo alla contribuzione al mantenimento da parte di Pt 1 er il solo figlio Per 1, eliminandolo invece relativamente al figlio
Per 2 .
La sentenza n.1348/2019, emessa dal Tribunale di Bari, confermava tale esclusione, sicché ogni rideterminazione degli importi andava eseguita non dall'adito giudicante ma in ossequio alla sentenza indicata.
Da ultimo veniva esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. non essendo emersi gli elementi soggettivi e oggettivi ai fini della suddetta condanna. Parte 1Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere le medesime conclusioni avanzate nel precedente grado di giudizio;
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.06.2024 si è costituita
[...] CP 1 la quale ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello ex adverso promosso per manifesta
,
infondatezza, con conferma dell'impugnata sentenza;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio. Rigettata l'istanza inibitoria, con ordinanza dell'11.06.2024, all'udienza del 21.10.2025 precisate le conclusioni con deposito di note telematiche, la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello rubricato "errores in procedendo", l'appellante denuncia una serie di errori procedurali ad opera del primo Giudicante, tra cui la mancata revoca tempestiva del rinvio disposto ex art. 181 e 309 c.p.c., l'omessa liquidazione della fase decisoria nel provvedimento di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, l'errata applicazione della disciplina prevista dall'art. 288 c.p.c., nonché la tardività della costituzione della convenuta nel precedente giudizio, avvenuta ad udienza di precisazione delle conclusioni già celebratasi.
Con il secondo motivo di appello, rubricato "Errore di valutazione sulla proponibilità della domanda di opposizione a precetto", l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nell'aver dichiarato infondata l'opposizione, ritenendo che la questione relativa al pagamento dell'assegno di mantenimento dovesse formare oggetto di modifiche dei provvedimenti secondo il dettato di cui all'art. 170 c.p.c.
A giudizio dell'appellante, la domanda proposta con l'atto di citazione in opposizione a precetto, invece, non riguardava la modifica dei provvedimenti disposti dal Tribunale (dapprima in sede di separazione e/o successivamente in sede di divorzio), ma la nullità e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto per errata quantificazione del credito, a seguito delle dichiarazioni della stessa convenuta, rese con il ricorso ex art. 4 L. 898/70 ss. modifiche, con cui veniva evidenziata la raggiunta autosufficienza economica del figlio Per 2 nelle more della omologa della separazione consensuale, avvenuta in data 02.07.2013 e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Relativamente al primo motivo di appello, premesso che l'eventuale opposizione al decreto di liquidazione è possibile attivando l'apposito procedimento di cui all'art. 15 d.lgs 150/2011 e 170
D.P.R. 115/2002, la censura circa la tardività della costituzione della convenuta, non coglie nel segno.
Difatti, il giudizio di primo grado è stato caratterizzato una serie di rinvii, ma la costituzione della convenuta, in data 09.05.2023, risulta esser avvenuta effettivamente prima che fosse celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della notifica dell'istanza attorea di modifica e/o revoca del 30.12.2022 e del pedissequo provvedimento con cui il giudice di primo grado aveva fissato l'udienza del 17.05.2023 per la comparizione delle parti innanzi a sé.
Da tanto deriva che, a giudizio di questa Corte, la costituzione della convenuta è avvenuta entro i termini, in quanto prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a nulla valendo la circostanza, adotta dall'appellante, di aver più volte depositato telematicamente note contenenti le sue precisazioni. In disparte le diverse vicissitudini processuali che hanno interessato il precedente grado di giudizio, il secondo motivo di appello, è comunque privo di qualsiasi fondamento. Il titolo esecutivo azionato da Controparte 1 nei confronti dell'appellante è costituito dal decreto di omologazione della separazione consensuale richiesto dalle odierne parti, emesso dal Tribunale di
Bari in data 02.07.2013, che effettivamente sancisce l'onere di Parte 1 di corrispondere direttamente a Controparte 1 , a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di complessivi euro 633,95 (metà per ciascuno), da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT.
Pertanto, nel precetto notificato in data 18.12.2018, Controparte 1 aveva intimato il pagamento delle somme di euro 33.960,94 per il mancato pagamento del suddetto contributo, per il periodo da dicembre 2012 ad aprile 2017, per un totale di 34.420,56 comprensivi di spese e compensi, oltre gli interessi legali e tutte le spese occorrende sino al soddisfo.
Va chiarito preliminarmente che l'obbligo di mantenimento dei figli, previsto in via generale dall'art. 147 c.c., trova la sua disciplina in caso di separazione giudiziale nell'art. 155 c.c. ed il suo titolo nella relativa sentenza ovvero, nell'ipotesi di separazione consensuale, nel relativo verbale omologato.
In entrambe le ipotesi viene a costituirsi un rapporto obbligatorio tra il soggetto che ha il diritto di percepire l'assegno di mantenimento per i figli e colui cui è stato imposto l'obbligo di versarlo, rapporto che perdura, nonostante si siano creati i presupposti per la modificazione del suo contenuto o per la sua soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento, previsto dall'art. 155 ultimo comma c.c., è regolato processualmente dall'art. 710 c.p.c., costituendo in definitiva, l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i mutati presupposti.
Orbene, nel giudizio in esame, che ha avuto inizio con la proposizione dell'opposizione al precetto, relativo al credito maturato per il mancato pagamento degli assegni spettanti a PE uno dei due figli, sulla base della somma mensile in forza del decreto di omologazione della separazione personale consensuale, l'indagine non può che esser limitata all'accertamento della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne avrebbero successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia.
In tale ambito, non possono certamente essere collocate qui le circostanze rilevate dall'odierno appellante consistenti nella raggiunta autosufficienza economica del figlio Per 2 nelle more tra
l'omologa della separazione consensuale avvenuta in data 02.07.2013 e la data del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuta in data 22.11.2016.
Alla luce dei principi esposti accompagnati dall'orientamento ormai costante della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ. n.27602/2020), difatti, un tale prospettato mutamento, non incidendo sulla validità e/o sull'efficacia del titolo esecutivo, ma evidenziando più semplicemente un'evoluzione della situazione, verificabile solo in sede di cognizione, non avrebbe potuto esser dedotto e rilevato con il procedimento di opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma con l'apposito strumento processuale disciplinato dall'art. 710 c.p.c.
Inoltre, è utile evidenziare che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, con sentenza n.1348/2019 emessa in data 12.3.2019 nel giudizio relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva confermato l'esclusione dell'assegno nei confronti del figlio PE così come previsto all'udienza presidenziale del 05.05.2017, ponendo a carico del Pt 1 con decorrenza da maggio 2017, il pagamento di Controparte 1 della somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1. Ne consegue che a nulla vale invocare da parte appellante i citati provvedimenti presidenziale del 05.05.2017, posto che la situazione antecedente a tale data resta coperta dal titolo giudiziale pregresso.
Alla luce di quanto sin qui detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (IV scaglione I valori medi esclusa la fase di trattazione/istruttoria).
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n.1126/2024 emessa dal Tribunale di Bari - pubblicata in data 06.04.2024, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
condanna Parte 1 alla rifusione in favore di Controparte 2 delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € 6.946,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° 1.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 Ottobre 2025.
Il Presidente rel. est.
RI LA