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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/11/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 06.10.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 4384 dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
DR AV e DR GI, giusta procura in calce al ricorso;
- Ricorrente –
, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 06.10.2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2024, domandava che il Parte_1 [...]
fosse condannato a ricalcolare l'importo della speciale elargizione riconosciuta in CP_1 proprio favore con decreto prot. n. 559/C/700171/SG del 13.06.2013, rivalutando le somme dovute a partire dall'01.01.2003 e, per l'effetto, a corrispondergli la somma di € 34.709,53 a titolo di differenze, maggiorate degli interessi legali.
A tal fine deduceva di essere stato riconosciuto soggetto “vittima del dovere” con decreto prot. n. CP_ 559/C/700717SG, emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza il 7 aprile 2010, per essere rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto durante un'operazione di soccorso in data 08.07.2000. Tale decreto gli attribuiva la speciale elargizione in ragione dell'invalidità del 48%, in misura pari ad € 99.206,40, poiché sottoposta a rivalutazione monetaria a far data dal 01.12.2007.
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Rappresentava poi che il , con decreto prot. n. 559/C/700171/SG del Controparte_1
13.06.2013 riconosceva in suo favore l'ulteriore somma pari ad € 112.284,07 a titolo di riliquidazione degli importi già attribuiti per speciale elargizione. Tanto in ragione dell'accertamento da parte della Commissione Medica Ospedaliera 1 di Bari della sussistenza a proprio carico di una percentuale di invalidità complessiva dell'81%. Anche tale somma veniva rivalutata a far data dal 01.12.2007 al luglio 2013.
Il ricorrente, quindi, in data 30.03.2023 presentava istanza di riliquidazione della speciale elargizione, senza ricevere alcuna risposta dall'Amministrazione.
Tanto premesso, il argomentava che, sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 8 L. Pt_1
302/1990 e 2, comma 1, D.L. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003, le somme a lui spettanti a titolo di speciale elargizione avrebbero dovuto essere rivalutate a far data dall'01.01.2003, anziché da quella successiva applicata. Ciò in ragione del fatto che detta data, menzionata proprio dall'art. 2
D.L. 337/2003, andava considerata quale termine iniziale per la liquidazione e rivalutazione delle elargizioni e degli assegni vitalizi secondo i nuovi importi previsti dalla stessa fonte.
Sul punto rilevava che tale interpretazione era supportata da una costante giurisprudenza di merito.
Con memoria del 30.10.2024 si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato.
In primo luogo, il eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito rivendicato dal , CP_1 Pt_1 argomentando che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto e notificato solo a partire da giugno 2024, mentre i conteggi ritenuti errati dal ricorrente risalgono a giugno 2013, dunque oltre i termini di prescrizione di cui agli artt. 2946 e 2948 c.c.
In secondo luogo, l'Amministrazione, dopo aver ribadito la correttezza del calcolo effettuato, contestava l'interpretazione fornita dal ricorrente, rilevando che gli importi dovuti a titolo di speciale elargizione andavano rivalutati a partire dalla data di entrata in vigore della legge che aveva esteso il beneficio alle vittime del dovere, ai soggetti ad essi equiparati e ai relativi familiari.
Tanto deriverebbe, secondo l'assunto della parte resistente, dall'articolo 8 della legge n. 302/90, il quale al comma 1 afferma che “Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF'” e al comma 2 precisa che
“Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”.
A detta del ministero “Tale rivalutazione monetaria, infatti, non costituisce una competenza accessoria fondata su una autonoma fonte dell'obbligazione, ma opera dall'interno del credito assistenziale per mantenerlo costantemente adeguato nella sua funzione primaria di sostentamento
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del beneficiario. Si tratta, in altri termini, di una componente inscindibile del credito che ha la funzione di adeguarlo costantemente al costo della vita”.
Per cui, sulla scorta di tali motivazioni, il sostiene che, per gli eventi verificatisi prima del CP_1 riconoscimento legislativo, la rivalutazione può operare solo a decorrere dalla data in cui è entrata in vigore la legge che ha esteso il beneficio alla categoria di appartenenza del . Pt_1
Aggiungeva poi che ammettere la rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 1° gennaio
2003, così come richiesto dal ricorrente, determinerebbe un'ulteriore disparità rispetto alle vittime del terrorismo, alle quali il predetto emolumento viene rivalutato a partire dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206/2004.
Quanto agli interessi legali, sosteneva che essi non erano cumulabili alla rivalutazione monetaria, in forza dell'estensione della disciplina di cui all'art. 16, comma 6, l. 412/1991 a tutti i crediti di natura pensionistica, retributiva, assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o quiescenza, dalla quale discende il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi.
La causa veniva istruita documentalmente.
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Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di prescrizione del credito azionato dal , Pt_1 sollevata dalla parte ricorrente.
In particolare, come sopra già esposto, il sostiene che il diritto del ricorrente a percepire CP_1 le somme indicate a titolo di riliquidazione della speciale elargizione conseguita per effetto del decreto del 13.06.2013 si sarebbe prescritto dal momento che il lo avrebbe esercitato undici Pt_1 anni dopo la data di emissione del decreto. Invero, il ha proposto il ricorso introduttivo del Pt_1 presente giudizio in data 05.06.2024.
Come noto, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta non solo per effetto della notifica dell'atto con cui si instaura un giudizio o della domanda proposta in corso di causa, ma anche da qualsiasi atto utile a costituire in mora il debitore. Quest'ultimo, a mente dell'art. 1219 c.c., è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
In ordine al contenuto della richiesta di adempimento rivolta per iscritto al debitore e idonea ai fini di cui si discorre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è necessario che essa indichi l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, ma è sufficiente che rechi la mera richiesta di adempimento e l'individuazione del debitore (Cass. n. 7835/2022; nello stesso senso
Cass. n. 24913/2022).
Tornando al caso di specie, dalla lettura del ricorso e dai documenti prodotti dal emerge che Pt_1 il predetto, in data 30.03.2023, ha presentato al istanza di riliquidazione dell'emolumento CP_1 della speciale elargizione.
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Nello specifico, con pec consegnata nella data anzidetta, il ricorrente ha domandato all'Amministrazione la riliquidazione, a far data dal 01.01.2003, degli importi percepiti a titolo di speciale elargizione in forza dei decreti innanzi menzionati, indicando a sostegno della propria richiesta sia la normativa di riferimento che la giurisprudenza formatasi sul punto.
Per cui, ad onta della giurisprudenza richiamata in tema di messa in mora, si ritiene che la pec trasmessa dal in data 30.03.2023 abbia efficacemente costituito in mora Pt_1 [...]
, atteso che dalla stessa può evincersi la chiara volontà del mittente di ottenere il CP_1 pagamento dei crediti derivanti dalla rivalutazione delle somme erogate a titolo di speciale elargizione.
Quanto al termine di prescrizione a cui deve farsi riferimento, esso va individuato in quello decennale di cui all'art. 2946 c.c., secondo cui “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Di conseguenza, nella vicenda in questione, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere a partire dal 13.06.2013 (data di emissione del decreto con cui il Ministero ha riconosciuto al Pt_1
l'ulteriore speciale elargizione), ma il ricorrente lo ha interrotto prima della scadenza (che sarebbe avvenuta il 13.06.2023) con pec del 30.03.2023.
Ne deriva quindi che il diritto di credito azionato dal non risulta prescritto. Pt_1
Pertanto, sulla base di quanto esposto, l'eccezione sollevata da parte resistente è infondata e va rigettata.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Le odierne parti in causa controvertono in ordine al termine iniziale di applicazione del meccanismo di rivalutazione monetaria previsto dall'art.8 L. 302/1990 in relazione all' elargizione speciale di cui alla stessa legge e agli assegni vitalizi, in ragione della novella di cui all'art. 2, comma 1, d.l.
337/2003, convertito in legge n. 369/2003, la quale ha fissato il valore massimo dell'elargizione in €
200.000,00 per gli eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 2003.
Secondo l'assunto di parte ricorrente, la data poc'anzi menzionata individua il termine a partire dal quale l'amministrazione tenuta ad erogare il beneficio deve operare la rivalutazione annuale di cui all'art. 8 l. 302/1990.
All'opposto, il sostiene che la rivalutazione deve essere operata a partire dalla data di CP_1 entrata in vigore della legge che ha esteso il beneficio in questione alle vittime del dovere ed ai relativi familiari superstiti, ossia dal 1° dicembre 2007. Tanto perché la data indicata dal Pt_1 sarebbe volta ad individuare gli eventi soggetti all'applicazione della diversa soglia individuata dal d.l. 337/2003.
Le parti controvertono altresì sulla debenza degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di speciale elargizione.
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Ciò posto, ai fini della decisione occorre dapprima delineare il quadro normativo entro cui si colloca la controversia.
Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 302/1990 “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale”.
A norma della stessa disposizione, l'elargizione è riconosciuta “a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere ((. . .)) del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
L'emolumento spetta inoltre a coloro che riportino “un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime” nonché a
“chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato”.
A mente dell'art. 3 dello stesso testo normativo, l'elargizione in questione può essere fruita anche sottoforma di assegno vitalizio mensile, a scelta di colui che ha subito un'invalidità permanente in misura pari almeno a due terzi della capacità lavorativa.
Proseguendo, l'art. 8 L. 302/1990 prevede che l'elargizione, sia percepita in un'unica soluzione che sottoforma di assegno vitalizio mensile, è soggetta “ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali
ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF”.
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La normativa sin qui esposta va interpretata congiuntamente a quella successivamente intervenuta.
In particolare, il decreto legge n. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003, da un lato ha esteso la speciale elargizione di cui alla l. 302/1990 e l'assegno vitalizio mensile di ex l. 407/1998, ai superstiti delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassirya e a Istanbul, rispettivamente il 12.11.2003 ed il 15.11.2003, nonché a coloro che abbiano riportato un'invalidità permanente per effetto delle ferite o lesioni riportate a causa degli eventi predetti;
dall'altro, all'art. 2 co. 1, ha previsto che “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ((e successive modificazioni,)) all'articolo
3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ((. . .)) all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, ((. . .)) sono elevate ad euro 200.000”. Ha inoltre stabilito che “ […] la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro”.
Dopodiché la L. 206/2004 ha esteso l'elargizione ex l. 302/1990, nella misura più alta prevista dalla novella del 2003, “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni […]”. Le disposizioni di tale legge si applicano alle vittime degli attentati terroristici posti in essere sul territorio nazionale o extranazionale, coinvolgenti cittadini italiani, nonché i loro familiari superstiti.
Successivamente, l'art. 34 d.l. 159/2007, convertito in L. 222/2007, ha esteso l'elargizione in questione alle vittime del dovere (ivi inclusi i soggetti equiparati) e a quelle della criminalità organizzata, nonché ai rispettivi familiari superstiti, affermando che “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi
1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”.
Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge dunque che la normativa inerente alla speciale elargizione, già prevista per le vittime del terrorismo, è stata estesa a quelle della criminalità organizzata, alle vittime del dovere, agli equiparati e ai loro superstiti. Emerge altresì che il legislatore l'ha determinata uniformemente per tutte le categorie elencate, stabilendo la somma di €
2.000,00 da moltiplicarsi per ogni punto percentuale d'invalidità, sino alla soglia massima di €
200.000,00.
Da quanto sopra si ricava inoltre che il meccanismo di riliquidazione, previsto al fine di adeguare l'elargizione all'andamento del costo della vita e alla conseguente perdita di potere d'acquisto della moneta, continua a trovare applicazione, non essendo stato abrogato da alcun intervento successivo.
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Per cui, proprio in relazione alla rivalutazione – questione oggetto del caso che ci occupa – occorre rilevare che la somma dovuta a titolo di speciale elargizione va rivalutata a partire dalla data in cui il legislatore ha fissato l'importo in termini nominali, ossia 01.01.2003, sino a quella della corresponsione. La rivalutazione va effettuata alla stregua del tasso di inflazione accertato per l'anno precedente. Con la conseguenza che, se l'elargizione viene erogata con cadenza periodica, la rivalutazione è effettuata a partire dalla data di fissazione in termini nominali, sino quella di ciascuna erogazione;
all'opposto, se erogata in un'unica soluzione, verrà rivalutata sino alla data di unica corresponsione.
Tornando al caso di specie va dunque rilevato che l'Amministrazione convenuta ha calcolato erroneamente la quota dovuta a titolo di rivalutazione in contrasto con l'art.8 Legge 302/90, per cui
è dovuta la maggior somma a titolo di rivalutazione, pari all'importo di € 34.709,53. Detto ammontare – come esposto da parte ricorrente nell'atto introduttivo – è ottenuto applicando il coefficiente di rivalutazione relativo al periodo 01.01.2003-07.2013 alla somma di € 200.000,00 (€
2.000,00 x 100% di invalidità) spettante al in ragione della riconosciuta invalidità in misura Pt_1 superiore all'80%. Dall'importo così ottenuto (€ 246.200,00) va sottratto quello già percepito (€
99.206,40), ricavando la somma pari ad € 146.993,60 dalla quale va decurtata quella già erogata dal con decreto del 13.06.2013 (€ 112.284,07). All'esito di tale calcolo, quindi, il ricorrente CP_1 risulta creditore della somma pari ad € 34.709,53.
Per cui, la correttezza del calcolo effettuato dall'attore risiede nell'aver applicato il coefficiente di rivalutazione alla somma di € 200.000, consistente appunto in quella massima allo stesso spettante in ragione della totale invalidità riconosciuta nel 2013. All'opposto, il risulta aver CP_1 applicato il coefficiente (diverso) alla somma ottenuta dalla differenza tra € 200.000,00 e €
99.206,40 (speciale elargizione riconosciuta mediante il primo decreto).
Proseguendo, occorre inoltre rilevare che sulla somma dovuta al ricorrente (€ 34.709,53) spettano altresì gli interessi legali dal 13.06.2013 (data del decreto che ha riconosciuto la speciale elargizione erroneamente calcolata) al soddisfo, non trovando applicazione al caso in questione l'art. 16, comma 6. L. 412/1991.
Nello specifico, la disposizione richiamata vieta che gli interessi legali dovuti dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria per il ritardo nell'erogazione della prestazione si cumulino con le somme eventualmente spettanti a titolo di ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione di valore del suo credito. Ciò al fine di evitare una doppia remunerazione di un unico danno. A tal fine, sancisce la detrazione degli interessi dalle maggiori somme eventualmente spettanti per i titoli di cui sopra.
Tuttavia, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, dal momento che il credito riconosciuto in favore del non configura un ristoro del Pt_1
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deprezzamento del credito a causa del ritardo;
al contrario, esso configura il risultato dell'applicazione del meccanismo di determinazione dell'esatto importo dell'obbligazione. Di conseguenza, esso rileva quale parte dell'obbligazione gravante ab origine sull'Amministrazione.
In definitiva e per le ragioni innanzi la domanda del deve trovare accoglimento e, accertato Pt_1 il suo diritto all'applicazione, sulla speciale elargizione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 1° gennaio 2003, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in suo favore della somma di € 34.709,53, oltre
[...] interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
05.06.2024 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'applicazione, sulla speciale elargizione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 1° gennaio 2003;
2) condanna il al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 34.709,53, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) condanna il , in persona del p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_2 giudizio che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in complessivi €
3.291,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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