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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8700/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8700/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERONESI GIAMPIERO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CERVI 35 ANZOLA DELL'EMILIA presso il difensore avv.
VERONESI GIAMPIERO
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIUME ANDREA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MORLINI STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI, 4/3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FIUME ANDREA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESARINI GIANGIORGIO, elettivamente CP_2 P.IVA_3 domiciliato in VIA ALBANO SORBELLI 8 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CESARINI
GIANGIORGIO
CONVENUTI
GIUDIZIALE CP_3 Controparte_4
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del giorno 6/06/2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione notificato a mezzo PEC alle convenute , in data Parte_1 Controparte_1
6/07/2021 e in data 6/06/2021 esponeva che: CP_2
-in data 21/05/2020 riceveva, per il tramite della propria agenzia di zona Elettromarketing srl, da parte Con di l'ordine n. 20 di prodotti di illuminazione al costo totale di € 52.697,80=, con Controparte_1 destinazione presso il cantiere The Student Hotel Bologna (doc. 1); confermava l'ordine con Pt_1 conferma d'ordine in pari data (doc. 2);
pagina 1 di 5 Contr
secondo le istruzioni ricevute da specificava nel ddt fornito al corriere che la Parte_1 CP_1 consegna della merce sarebbe dovuta avvenire previo avviso telefonico al referente sig. del CP_6 quale indicava anche il numero di telefono cellulare (doc. 3);
-in data 28/05/2020 veniva effettuata una prima consegna, comprendente una parte del materiale oggetto dell'ordine; Contr
-in data 10/06/2020 eseguiva la consegna della seconda porzione di materiale, consistente in n. 323 pezzi del codice articolo 4371 UPLED243W IP65 AT OPT (doc. 3);
-detta consegna, in programma per il giorno 9/06/2020, veniva posticipata al giorno successivo su richiesta del destinatario (doc. 4); Contr
-entrambe le consegne venivano eseguite su incarico di dal medesimo autista, sig. , Testimone_1 dipendente della Parte_2
-nel frattempo secondo gli accordi intervenuti con emetteva la fattura n. 20006713 Pt_1 CP_1 dell'importo di € 24.088,89= relativamente al materiale oggetto della consegna 10/06/2020 (doc. 5);
-in data 11/06/2020 trasmetteva a tramite il proprio agente di zona, il ddt relativo alla Pt_1 CP_1 seconda consegna, secondo le istruzioni contenute nell'ordine originario (doc. 5 bis);
-in data 5/10/2020, a distanza di quattro mesi dalla consegna, veniva contattata dall'installatore Pt_1 che avrebbe dovuto provvedere all'installazione dei prodotti in cantiere, che riferiva Controparte_4 la mancata consegna in data 11/06/2020 dei n. 323 pezzi e disconosceva la firma apposta sul tagliando Contr di consegna emesso da (doc. 6);
, contattata in pari data da perché effettuasse ogni opportuna verifica (doc. 7), inviava a CP_2 Pt_1 mezzo mail 23/10/2020 una dettagliata ricostruzione delle due consegne, escludendo ogni propria responsabilità nell'accaduto (docc. 8 e 9);
-con pec 22/10/2020 comunicava che al quale aveva rivenduto i prodotti CP_1 Controparte_4 CP_1 acquistati presso non aveva ricevuto la consegna in data 10/06/2020 e ne addebitava l'esclusiva Pt_1 responsabilità a avanzando nei suoi confronti richiesta risarcitoria dell'importo di € 27.326,65= Pt_1 somma portata dalla fattura emessa da a per la rivendita del materiale (doc. 10); CP_1 Controparte_4
-Beghelli, esperivano procedimento di negoziazione assistita con esito negativo CP_1 Controparte_4
(doc. 16).
L'attrice concludeva chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 24.088,89= di cui CP_1 alla fattura n. 20006713 del 31/05/2020, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002; in via alternativa, la Contr condanna di al pagamento della somma di € 6.759,00=, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi delle clausole n.
4.2 e n.
4.3 del contratto di servizi logistici inter partes (doc. 18).
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22/11/2021 ed Controparte_1 evidenziava, in particolare, che: rivendeva a il materiale elettrico di cui alla fattura n. 28051 del CP_1 Controparte_4 Pt_1
30/06/2020 di € 27.326,65= (doc. 1) che aveva acquistato da al prezzo di € 24.088,89= di cui Pt_1 alla fattura n. 20006713 del 31/05/2020 (doc. 2); pagina 2 di 5 -le inteste tra tutte le parti erano nel senso che il materiale oggetto della fattura sarebbe stato consegnato direttamente a da CP_4 Pt_1
-nei primi giorni di ottobre 2022 segnalava a la mancata ricezione della merce di cui alla CP_4 CP_1 fattura n. 28051/2020; si rivolgeva a e riceveva da questa copia della documentazione relativa alla consegna, CP_1 Pt_1 nello specifico il bollettino n. rif. Mittente n. 200003080 del 10/06/2020 (doc. 3):
-con pec 8/10/2020 formalizzava la denuncia di mancata ricezione della merce, Controparte_4 segnalava le anomalie del tracking di spedizione e chiedeva lo storno della fattura (doc. 4);
- con pec 22/10/2020 inviata a formulava richiesta di pagamento dell'importo di cui alla CP_1 Pt_1 fattura n. 28051/2020 attesa l'evidente responsabilità di comunicando altresì la sospensione del Pt_1 pagamento della fattura di fornitura della medesima in attesa della definizione della vicenda (doc. 5);
- non pagava alla scadenza del 30/11/2020 la fattura n. 28051/2020; CP_4
e esperivano procedimento di negoziazione assistita definito con verbale di CP_1 CP_4 Pt_1 mancato accordo del 27/04/2021 (doc. 13). concludeva chiedendo, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa di CP_1 Controparte_4 nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento di all'obbligo di consegna della merce di cui alla fattura . 28051/2020, Pt_1 CP_1 pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra con condanna CP_1 Pt_1 di al risarcimento del danno pari a € 3.237,76=; in via subordinata, in caso di accertata consegna Pt_1 del materiale a condannare al pagamento dell'importo di € 27.326,65=. Controparte_4 CP_4
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_4 depositata in data 1/04/2022 chiedendo il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti e CP_1 deduceva, in particolare, di non avere ricevuto la merce in data 10/06/2020 né di avere firmato alcuna ricevuta di consegna.
Concessi i tripli termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 27/01/2023, esaurita l'istruttoria, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/07/2023, differita al 7/02/2024.
Con provvedimento in data 6/02/2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo, stante l'intervenuta apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_4 in data 7/03/2024 depositava ricorso in riassunzione e veniva fissata udienza 6/06/2024 per Pt_1 compoarizione delle parti ed eventuale nuova precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6/06/2024, dichiarata la contumacia della le Controparte_7 parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di condanna di al pagamento del prezzo della fornitura, per i motivi che si espongono CP_1 di seguito, è fondata. in data 21/05/2020 ha ricevuto da parte di l'ordine n. 20 AC avente ad oggetto prodotti Pt_1 CP_1 di illuminazione per un totale di € 52.697,80=, con destinazione cantiere The Student Hotel Bologna, ed in pari data ha emesso la conferma d'ordine (docc. 1 e 2 parte attrice). L'attrice ha incaricato della Contr consegna della merce il corriere al quale ha fornito le istruzioni ricevute da relativamente CP_1 pagina 3 di 5 alla consegna che doveva essere effettuata presso il cantiere citato, previo contatto telefonico con il referente sig. CP_6
In data 28/05/2020 è stata effettuata una prima consegna di una parte della merce, regolarmente eseguita e non contestata.
La consegna in contestazione è quella successiva del 10/06/2020, avente ad oggetto la seconda parte del materiale ordinato, consistente in n. 323 pezzi del codice articolo UPLED 2436W IP65 AT OPT.
sulla base delle indicazioni ricevute da ha specificato nel DDT fornito al corriere Pt_1 CP_1 Contr incaricato che la consegna della merce presso il cantiere doveva avvenire previo avviso telefonico al referente sig. del quale veniva indicato il numero di cellulare (doc. 3 parte attrice). CP_6
Preme rilevare che la consegna, in programma per il giorno 9/06/2020, è stata rinviata al giorno Contr successivo su richiesta del destinatario, come risulta dal tracking (doc. 4 parte attrice).
Entrambe le consegne sono state eseguite dal medesimo autista, Sig. , dipendente della Testimone_1
Parte_2 Contr Dalla dichiarazione giurata del sig. prodotta da e (docc. 9 e 2) emerge che la Tes_1 Pt_1 merce sia stata regolarmente consegnata nel cantiere di destinazione nelle mani di persona qualificatasi quale dipendente della che ha firmato la lettera di vettura (doc. 6 parte attrice). Controparte_4
In data 11/06/2020 conformemente alle istruzioni contenute nell'originario ordine, ha Pt_1 trasmesso a il ddt relativo alla seconda consegna (doc. 5 bis). CP_1 ha contattato in data 5/10/2020, a distanza di 4 mesi dalla consegna, per Controparte_4 Pt_1 contestare la mancata consegna della merce e disconoscere la firma apposta sulla lettera di vettura.
Appare poco credibile che la ditta installatrice si sia avveduta della mancanza di ben 323 prodotti illuminanti (si trattava di un bancale di kg. 160 di peso) a distanza di 4 mesi dalla data in cui risulta effettuata la consegna.
E questo tanto più se si considera che, come emerge dai ddt prodotti dalla stessa terza chiamata (docc. 2,
3 e 4) di tutte e tre le consegne della merce era stata concordata la data di consegna tassativa: nel primo ddt si legge “Tassativa 28/05/2020”, nel secondo “Tassativa 10/06/2020” e nel terzo “Tassativa
23/07/2020”.
La tesi difensiva assunta da appare ancora meno credibile in considerazione delle Controparte_4 seguenti circostanze: in data 11/06/2020, ovverossia il giorno successivo alla consegna, ha Pt_1 inviato a il ddt e in data 30/06/2020 ha emesso la fattura nei confronti di avente ad CP_1 CP_1 CP_4 oggetto la merce di cui alla consegna del 10/06/2020.
La dinamica dei fatti, confermata dai testi dell'attrice escussi all'udienza del 27/01/2023, induce a ritenere provata la consegna del 10/06/2020 sia sulla base delle richiamate prove documentali agli atti, sia in via presuntiva dai fatti suesposti, riferibili al comportamento anomalo tenuto da Controparte_4 nella vicenda che ci occupa.
Al riguardo, si osserva altresì che, la terza chiamata, a fronte della dichiarazione dell'autista di avere consegnato la merce a persona qualificatasi come dipendente di (tale , seppur abbia CP_4 Per_1
pagina 4 di 5 contestato in comparsa di costituzione di non avere tra i propri dipendenti alcuna persona con il nome
, non ha fornito la prova di tale assunto. Per_1
Dalle considerazioni svolte emerge la fondatezza della domanda avanzata da nei confronti di Pt_1
che è pertanto tenuta al pagamento della somma di € 24.088,89=, portata dalla fattura n. CP_1
20006713/2020, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002.
Conseguentemente, trova accoglimento la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti della CP_1 terza chiamata di condanna al pagamento della somma di € 27.326,65= portata dalla fattura n. CP_4
28051/2020, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Le spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione fino a €
52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1-condanna al pagamento in favore di della somma di € 24.088,89=, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002;
2-condanna la Liquidazione Giudiziale al pagamento a favore di Controparte_4 Controparte_1 della somma di € 27.326,65=, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002;
3-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di che liquida in € 264,00= CP_1 Pt_1 per spese non imponibili, € 7.254,00= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
4-condanna la Liquidazione Giudiziale alla rifusione delle spese di giudizio in favore Controparte_4 di che liquida in € 518,00= per spese non imponibili, € 7.616,00= per compenso, oltre rimborso CP_8 forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
5- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta che CP_2 liquida in € 7.616,00= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Bologna, 24/03/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8700/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERONESI GIAMPIERO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CERVI 35 ANZOLA DELL'EMILIA presso il difensore avv.
VERONESI GIAMPIERO
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIUME ANDREA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MORLINI STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI, 4/3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FIUME ANDREA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESARINI GIANGIORGIO, elettivamente CP_2 P.IVA_3 domiciliato in VIA ALBANO SORBELLI 8 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CESARINI
GIANGIORGIO
CONVENUTI
GIUDIZIALE CP_3 Controparte_4
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del giorno 6/06/2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione notificato a mezzo PEC alle convenute , in data Parte_1 Controparte_1
6/07/2021 e in data 6/06/2021 esponeva che: CP_2
-in data 21/05/2020 riceveva, per il tramite della propria agenzia di zona Elettromarketing srl, da parte Con di l'ordine n. 20 di prodotti di illuminazione al costo totale di € 52.697,80=, con Controparte_1 destinazione presso il cantiere The Student Hotel Bologna (doc. 1); confermava l'ordine con Pt_1 conferma d'ordine in pari data (doc. 2);
pagina 1 di 5 Contr
secondo le istruzioni ricevute da specificava nel ddt fornito al corriere che la Parte_1 CP_1 consegna della merce sarebbe dovuta avvenire previo avviso telefonico al referente sig. del CP_6 quale indicava anche il numero di telefono cellulare (doc. 3);
-in data 28/05/2020 veniva effettuata una prima consegna, comprendente una parte del materiale oggetto dell'ordine; Contr
-in data 10/06/2020 eseguiva la consegna della seconda porzione di materiale, consistente in n. 323 pezzi del codice articolo 4371 UPLED243W IP65 AT OPT (doc. 3);
-detta consegna, in programma per il giorno 9/06/2020, veniva posticipata al giorno successivo su richiesta del destinatario (doc. 4); Contr
-entrambe le consegne venivano eseguite su incarico di dal medesimo autista, sig. , Testimone_1 dipendente della Parte_2
-nel frattempo secondo gli accordi intervenuti con emetteva la fattura n. 20006713 Pt_1 CP_1 dell'importo di € 24.088,89= relativamente al materiale oggetto della consegna 10/06/2020 (doc. 5);
-in data 11/06/2020 trasmetteva a tramite il proprio agente di zona, il ddt relativo alla Pt_1 CP_1 seconda consegna, secondo le istruzioni contenute nell'ordine originario (doc. 5 bis);
-in data 5/10/2020, a distanza di quattro mesi dalla consegna, veniva contattata dall'installatore Pt_1 che avrebbe dovuto provvedere all'installazione dei prodotti in cantiere, che riferiva Controparte_4 la mancata consegna in data 11/06/2020 dei n. 323 pezzi e disconosceva la firma apposta sul tagliando Contr di consegna emesso da (doc. 6);
, contattata in pari data da perché effettuasse ogni opportuna verifica (doc. 7), inviava a CP_2 Pt_1 mezzo mail 23/10/2020 una dettagliata ricostruzione delle due consegne, escludendo ogni propria responsabilità nell'accaduto (docc. 8 e 9);
-con pec 22/10/2020 comunicava che al quale aveva rivenduto i prodotti CP_1 Controparte_4 CP_1 acquistati presso non aveva ricevuto la consegna in data 10/06/2020 e ne addebitava l'esclusiva Pt_1 responsabilità a avanzando nei suoi confronti richiesta risarcitoria dell'importo di € 27.326,65= Pt_1 somma portata dalla fattura emessa da a per la rivendita del materiale (doc. 10); CP_1 Controparte_4
-Beghelli, esperivano procedimento di negoziazione assistita con esito negativo CP_1 Controparte_4
(doc. 16).
L'attrice concludeva chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 24.088,89= di cui CP_1 alla fattura n. 20006713 del 31/05/2020, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002; in via alternativa, la Contr condanna di al pagamento della somma di € 6.759,00=, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi delle clausole n.
4.2 e n.
4.3 del contratto di servizi logistici inter partes (doc. 18).
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22/11/2021 ed Controparte_1 evidenziava, in particolare, che: rivendeva a il materiale elettrico di cui alla fattura n. 28051 del CP_1 Controparte_4 Pt_1
30/06/2020 di € 27.326,65= (doc. 1) che aveva acquistato da al prezzo di € 24.088,89= di cui Pt_1 alla fattura n. 20006713 del 31/05/2020 (doc. 2); pagina 2 di 5 -le inteste tra tutte le parti erano nel senso che il materiale oggetto della fattura sarebbe stato consegnato direttamente a da CP_4 Pt_1
-nei primi giorni di ottobre 2022 segnalava a la mancata ricezione della merce di cui alla CP_4 CP_1 fattura n. 28051/2020; si rivolgeva a e riceveva da questa copia della documentazione relativa alla consegna, CP_1 Pt_1 nello specifico il bollettino n. rif. Mittente n. 200003080 del 10/06/2020 (doc. 3):
-con pec 8/10/2020 formalizzava la denuncia di mancata ricezione della merce, Controparte_4 segnalava le anomalie del tracking di spedizione e chiedeva lo storno della fattura (doc. 4);
- con pec 22/10/2020 inviata a formulava richiesta di pagamento dell'importo di cui alla CP_1 Pt_1 fattura n. 28051/2020 attesa l'evidente responsabilità di comunicando altresì la sospensione del Pt_1 pagamento della fattura di fornitura della medesima in attesa della definizione della vicenda (doc. 5);
- non pagava alla scadenza del 30/11/2020 la fattura n. 28051/2020; CP_4
e esperivano procedimento di negoziazione assistita definito con verbale di CP_1 CP_4 Pt_1 mancato accordo del 27/04/2021 (doc. 13). concludeva chiedendo, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa di CP_1 Controparte_4 nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento di all'obbligo di consegna della merce di cui alla fattura . 28051/2020, Pt_1 CP_1 pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra con condanna CP_1 Pt_1 di al risarcimento del danno pari a € 3.237,76=; in via subordinata, in caso di accertata consegna Pt_1 del materiale a condannare al pagamento dell'importo di € 27.326,65=. Controparte_4 CP_4
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_4 depositata in data 1/04/2022 chiedendo il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti e CP_1 deduceva, in particolare, di non avere ricevuto la merce in data 10/06/2020 né di avere firmato alcuna ricevuta di consegna.
Concessi i tripli termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 27/01/2023, esaurita l'istruttoria, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/07/2023, differita al 7/02/2024.
Con provvedimento in data 6/02/2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo, stante l'intervenuta apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_4 in data 7/03/2024 depositava ricorso in riassunzione e veniva fissata udienza 6/06/2024 per Pt_1 compoarizione delle parti ed eventuale nuova precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6/06/2024, dichiarata la contumacia della le Controparte_7 parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di condanna di al pagamento del prezzo della fornitura, per i motivi che si espongono CP_1 di seguito, è fondata. in data 21/05/2020 ha ricevuto da parte di l'ordine n. 20 AC avente ad oggetto prodotti Pt_1 CP_1 di illuminazione per un totale di € 52.697,80=, con destinazione cantiere The Student Hotel Bologna, ed in pari data ha emesso la conferma d'ordine (docc. 1 e 2 parte attrice). L'attrice ha incaricato della Contr consegna della merce il corriere al quale ha fornito le istruzioni ricevute da relativamente CP_1 pagina 3 di 5 alla consegna che doveva essere effettuata presso il cantiere citato, previo contatto telefonico con il referente sig. CP_6
In data 28/05/2020 è stata effettuata una prima consegna di una parte della merce, regolarmente eseguita e non contestata.
La consegna in contestazione è quella successiva del 10/06/2020, avente ad oggetto la seconda parte del materiale ordinato, consistente in n. 323 pezzi del codice articolo UPLED 2436W IP65 AT OPT.
sulla base delle indicazioni ricevute da ha specificato nel DDT fornito al corriere Pt_1 CP_1 Contr incaricato che la consegna della merce presso il cantiere doveva avvenire previo avviso telefonico al referente sig. del quale veniva indicato il numero di cellulare (doc. 3 parte attrice). CP_6
Preme rilevare che la consegna, in programma per il giorno 9/06/2020, è stata rinviata al giorno Contr successivo su richiesta del destinatario, come risulta dal tracking (doc. 4 parte attrice).
Entrambe le consegne sono state eseguite dal medesimo autista, Sig. , dipendente della Testimone_1
Parte_2 Contr Dalla dichiarazione giurata del sig. prodotta da e (docc. 9 e 2) emerge che la Tes_1 Pt_1 merce sia stata regolarmente consegnata nel cantiere di destinazione nelle mani di persona qualificatasi quale dipendente della che ha firmato la lettera di vettura (doc. 6 parte attrice). Controparte_4
In data 11/06/2020 conformemente alle istruzioni contenute nell'originario ordine, ha Pt_1 trasmesso a il ddt relativo alla seconda consegna (doc. 5 bis). CP_1 ha contattato in data 5/10/2020, a distanza di 4 mesi dalla consegna, per Controparte_4 Pt_1 contestare la mancata consegna della merce e disconoscere la firma apposta sulla lettera di vettura.
Appare poco credibile che la ditta installatrice si sia avveduta della mancanza di ben 323 prodotti illuminanti (si trattava di un bancale di kg. 160 di peso) a distanza di 4 mesi dalla data in cui risulta effettuata la consegna.
E questo tanto più se si considera che, come emerge dai ddt prodotti dalla stessa terza chiamata (docc. 2,
3 e 4) di tutte e tre le consegne della merce era stata concordata la data di consegna tassativa: nel primo ddt si legge “Tassativa 28/05/2020”, nel secondo “Tassativa 10/06/2020” e nel terzo “Tassativa
23/07/2020”.
La tesi difensiva assunta da appare ancora meno credibile in considerazione delle Controparte_4 seguenti circostanze: in data 11/06/2020, ovverossia il giorno successivo alla consegna, ha Pt_1 inviato a il ddt e in data 30/06/2020 ha emesso la fattura nei confronti di avente ad CP_1 CP_1 CP_4 oggetto la merce di cui alla consegna del 10/06/2020.
La dinamica dei fatti, confermata dai testi dell'attrice escussi all'udienza del 27/01/2023, induce a ritenere provata la consegna del 10/06/2020 sia sulla base delle richiamate prove documentali agli atti, sia in via presuntiva dai fatti suesposti, riferibili al comportamento anomalo tenuto da Controparte_4 nella vicenda che ci occupa.
Al riguardo, si osserva altresì che, la terza chiamata, a fronte della dichiarazione dell'autista di avere consegnato la merce a persona qualificatasi come dipendente di (tale , seppur abbia CP_4 Per_1
pagina 4 di 5 contestato in comparsa di costituzione di non avere tra i propri dipendenti alcuna persona con il nome
, non ha fornito la prova di tale assunto. Per_1
Dalle considerazioni svolte emerge la fondatezza della domanda avanzata da nei confronti di Pt_1
che è pertanto tenuta al pagamento della somma di € 24.088,89=, portata dalla fattura n. CP_1
20006713/2020, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002.
Conseguentemente, trova accoglimento la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti della CP_1 terza chiamata di condanna al pagamento della somma di € 27.326,65= portata dalla fattura n. CP_4
28051/2020, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Le spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione fino a €
52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1-condanna al pagamento in favore di della somma di € 24.088,89=, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002;
2-condanna la Liquidazione Giudiziale al pagamento a favore di Controparte_4 Controparte_1 della somma di € 27.326,65=, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002;
3-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di che liquida in € 264,00= CP_1 Pt_1 per spese non imponibili, € 7.254,00= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
4-condanna la Liquidazione Giudiziale alla rifusione delle spese di giudizio in favore Controparte_4 di che liquida in € 518,00= per spese non imponibili, € 7.616,00= per compenso, oltre rimborso CP_8 forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
5- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta che CP_2 liquida in € 7.616,00= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Bologna, 24/03/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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