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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1
AN UL ed ES AS
Resistente
OGGETTO: indebito previdenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.08.2024 la ricorrente - premesso di percepire assegno ordinario di invalidità con integrazione al minimo a decorrere dall'ottobre 2006, epoca in cui la ricorrente era nubile, nonché di aver contratto matrimonio nell'agosto 2016 con
, titolare di redditi ostativi all'integrazione della prestazione - Persona_1 impugnava e contestava la legittimità del provvedimento adottato dall' in data CP_1
05.11.2021 con cui gli veniva richiesta la restituzione di € 17.163,45 a titolo di integrazione al minimo indebitamente erogata per superamento dei limiti reddituali, dal mese successivo al matrimonio e fino al novembre 2021.
In particolare, la ricorrente sosteneva la propria buona fede e la irripetibilità di quanto richiesto in ragione dell'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per far luogo alla ripetizione di indebito, sia esso qualificato come indebito assistenziale che previdenziale. Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare non dovuta o comunque irripetibile la somma di € 17.163,45 con condanna dell' CP_1 alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo oltre spese legali e accessori. Si costituiva l' che contestava nel merito quanto dedotto dal ricorrente e CP_1 concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Con riferimento alla spettanza, nel merito, delle somme oggetto di indebito si osserva che la giurisprudenza ha precisato che “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito, deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione gia' ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli” (su
18046/2010). Parte ricorrente, sul punto, non contesta specificamente il superamento dei redditi coniugali né fornisce prova del mancato superamento del limite reddituale previsto ex lege in caso di beneficiario coniugato (non risulta versata in atti la documentazione reddituale relativa alla ricorrente e al coniuge).
Difatti, in tema di integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, la normativa di riferimento, costituita dall'art. 1 co. 3 e ss. l. 222/84, prevede che
“qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte
l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione”.
In considerazione della mancanza di contestazione e del difetto di prova ne deriva che non spetta alla ricorrente l'integrazione al minimo sull'AOI per il periodo dal
01.09.2016 al 30.11.2021, oggetto di indebito.
Con riferimento alla dedotta irripetibilità delle somme indebitamente erogate si osserva quanto segue.
Nel caso in esame, viene in rilievo un'ipotesi di indebito previdenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di somme asseritamente non dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' è quella relativa all'individuazione della disciplina CP_2 applicabile.
In materia di indebito previdenziale la disciplina vigente è costituita dall'art. 13 l.
412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L.
88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, risulta applicabile al caso di specie.
L'art. 52 l. 88/89 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
L'art. 13 l. 412/91, nell'interpretare la normativa richiamata, dispone che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Pertanto, dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinchè operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme, è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria. Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato ovvero dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione. L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente.
In senso conforme si è pronunciala la giurisprudenza che ha ribadito che
“L'indebito previdenziale è irripetibile se ricorrono quattro specifiche condizioni, ossia:
1. il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente;
2. la comunicazione del provvedimento all'interessato;
3. un errore di qualsiasi natura imputabile all'ente;
4. l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente erogatore. In particolare, quando l'indebito deriva da omessa o incompleta segnalazione di elementi che il pensionato deve comunicare all'ente previdenziale, viene meno l'errore imputabile all'istituto e dunque questo può procedere al recupero dell'indebito, laddove se
l'istituto omette di valutare i dati di cui già dispone, si configura un errore imputabile all'ente stesso, che quindi non potrà pretendere alcuna restituzione” (Corte appello ,
Lecce , sez. lav. , 29/04/2024 , n. 237).
Ebbene, nel caso di specie, non può trovare applicazione la sanatoria in questione con relativa irripetibilità della somma in quanto la ricorrente ha omesso di segnalare all'Ente di aver modificato il proprio stato civile da nubile in coniugata per effetto del matrimonio contratto con il nell'agosto 2016. Per_1
Tale circostanza, non conoscibile altrimenti dall'Ente erogatore né evincibile dalla documentazione fiscale della ricorrente, è qualificabile come fatto che incide sulla misura della pensione, pertanto, doveva essere comunicato dalla ricorrente al fine di consentire gli opportuni controlli.
Deve, dunque, ritenersi che l'indebita erogazione sia stata determinata dall'omessa comunicazione del mutamento dello stato civile, rilevante ai fini del superamento del limite reddituale, con la conseguenza che non potrà operare, nel caso di specie, la sanatoria prevista dalla normativa di riferimento.
Con riferimento al termine decadenziale previsto per il recupero dell'indebito, si osserva che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo". Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551; Cassazione civile sez. lav.,
08/02/2019, 3802; Cass. 18615/2021).
Nel caso in esame la conoscenza in ordine alla modifica dello stato civile della ricorrente e, dunque, in ordine alla presenza di redditi coniugali da valutare ai fini del superamento delle soglie di legge, è stata acquisita dall' solo a seguito della CP_1 domanda di ricostituzione reddituale presentata in data 30.03.2021 con la conseguenza che non può ritenersi decorso il termine annuale di decadenza per il recupero dell'indebito alla data del 05.11.2021.
Non sussistono, dunque, i presupposti per l'irripetibilità della prestazione indebita.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1
AN UL ed ES AS
Resistente
OGGETTO: indebito previdenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.08.2024 la ricorrente - premesso di percepire assegno ordinario di invalidità con integrazione al minimo a decorrere dall'ottobre 2006, epoca in cui la ricorrente era nubile, nonché di aver contratto matrimonio nell'agosto 2016 con
, titolare di redditi ostativi all'integrazione della prestazione - Persona_1 impugnava e contestava la legittimità del provvedimento adottato dall' in data CP_1
05.11.2021 con cui gli veniva richiesta la restituzione di € 17.163,45 a titolo di integrazione al minimo indebitamente erogata per superamento dei limiti reddituali, dal mese successivo al matrimonio e fino al novembre 2021.
In particolare, la ricorrente sosteneva la propria buona fede e la irripetibilità di quanto richiesto in ragione dell'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per far luogo alla ripetizione di indebito, sia esso qualificato come indebito assistenziale che previdenziale. Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare non dovuta o comunque irripetibile la somma di € 17.163,45 con condanna dell' CP_1 alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo oltre spese legali e accessori. Si costituiva l' che contestava nel merito quanto dedotto dal ricorrente e CP_1 concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Con riferimento alla spettanza, nel merito, delle somme oggetto di indebito si osserva che la giurisprudenza ha precisato che “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito, deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione gia' ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli” (su
18046/2010). Parte ricorrente, sul punto, non contesta specificamente il superamento dei redditi coniugali né fornisce prova del mancato superamento del limite reddituale previsto ex lege in caso di beneficiario coniugato (non risulta versata in atti la documentazione reddituale relativa alla ricorrente e al coniuge).
Difatti, in tema di integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, la normativa di riferimento, costituita dall'art. 1 co. 3 e ss. l. 222/84, prevede che
“qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte
l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione”.
In considerazione della mancanza di contestazione e del difetto di prova ne deriva che non spetta alla ricorrente l'integrazione al minimo sull'AOI per il periodo dal
01.09.2016 al 30.11.2021, oggetto di indebito.
Con riferimento alla dedotta irripetibilità delle somme indebitamente erogate si osserva quanto segue.
Nel caso in esame, viene in rilievo un'ipotesi di indebito previdenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di somme asseritamente non dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' è quella relativa all'individuazione della disciplina CP_2 applicabile.
In materia di indebito previdenziale la disciplina vigente è costituita dall'art. 13 l.
412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L.
88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, risulta applicabile al caso di specie.
L'art. 52 l. 88/89 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
L'art. 13 l. 412/91, nell'interpretare la normativa richiamata, dispone che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Pertanto, dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinchè operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme, è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria. Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato ovvero dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione. L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente.
In senso conforme si è pronunciala la giurisprudenza che ha ribadito che
“L'indebito previdenziale è irripetibile se ricorrono quattro specifiche condizioni, ossia:
1. il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente;
2. la comunicazione del provvedimento all'interessato;
3. un errore di qualsiasi natura imputabile all'ente;
4. l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente erogatore. In particolare, quando l'indebito deriva da omessa o incompleta segnalazione di elementi che il pensionato deve comunicare all'ente previdenziale, viene meno l'errore imputabile all'istituto e dunque questo può procedere al recupero dell'indebito, laddove se
l'istituto omette di valutare i dati di cui già dispone, si configura un errore imputabile all'ente stesso, che quindi non potrà pretendere alcuna restituzione” (Corte appello ,
Lecce , sez. lav. , 29/04/2024 , n. 237).
Ebbene, nel caso di specie, non può trovare applicazione la sanatoria in questione con relativa irripetibilità della somma in quanto la ricorrente ha omesso di segnalare all'Ente di aver modificato il proprio stato civile da nubile in coniugata per effetto del matrimonio contratto con il nell'agosto 2016. Per_1
Tale circostanza, non conoscibile altrimenti dall'Ente erogatore né evincibile dalla documentazione fiscale della ricorrente, è qualificabile come fatto che incide sulla misura della pensione, pertanto, doveva essere comunicato dalla ricorrente al fine di consentire gli opportuni controlli.
Deve, dunque, ritenersi che l'indebita erogazione sia stata determinata dall'omessa comunicazione del mutamento dello stato civile, rilevante ai fini del superamento del limite reddituale, con la conseguenza che non potrà operare, nel caso di specie, la sanatoria prevista dalla normativa di riferimento.
Con riferimento al termine decadenziale previsto per il recupero dell'indebito, si osserva che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo". Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551; Cassazione civile sez. lav.,
08/02/2019, 3802; Cass. 18615/2021).
Nel caso in esame la conoscenza in ordine alla modifica dello stato civile della ricorrente e, dunque, in ordine alla presenza di redditi coniugali da valutare ai fini del superamento delle soglie di legge, è stata acquisita dall' solo a seguito della CP_1 domanda di ricostituzione reddituale presentata in data 30.03.2021 con la conseguenza che non può ritenersi decorso il termine annuale di decadenza per il recupero dell'indebito alla data del 05.11.2021.
Non sussistono, dunque, i presupposti per l'irripetibilità della prestazione indebita.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli