Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 20/03/2026, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2026, proposto da CA Angelamaria, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
CO NT del Taburno, non costituita in giudizio;
Comune di Vitulano, non costituito in giudizio;
AN LA, non costituita in giudizio;
CA FF, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
ove impugnabile, della mozione di sfiducia costruttiva presentata al protocollo della CO NT del Taburno in data 17 dicembre 2025;
della nota prot. 7921 del 31.12.2025, inviata alla CO NT del Taburno, con cui il Sindaco del Comune di Vitulano comunica alla CO del Taburno che la delega rilasciata al consigliere comunale Angelamaria CA (ricorrente) “ per rappresentare questo ente alla CO NT … è sospesa fino a nuova disposizione ”, e che “ a far data da oggi l’unico legittimato a rappresentare il Comune di Vitulano presso la CO NT del Taburno è lo scrivente ”;
dell'eventuale provvedimento implicito di sospensione della ricorrente, così come di un eventuale provvedimento di sospensione a monte, mai comunicato alla ricorrente;
del decreto prot. 3741 del 16 gennaio 2026 con cui il Prefetto di Benevento ha disposto la nomina della Dott.ssa LA AN, funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Benevento, quale commissario ad acta per la convocazione del Consiglio Generale della CO NT del Taburno, ponendo all'ordine del giorno la discussione della mozione di sfiducia costruttiva presentata il 17.12.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. PP PO e udita l'Avvocato dello Stato Vinca Giannuzzi Savelli, con la precisazione che il difensore della ricorrente ha chiesto, con nota depositata il 10/3/2026, il passaggio in decisione del ricorso;
Sentita la parte presente, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premette la ricorrente che, quale consigliere comunale di Vitulano, era stata designata dal Sindaco a rappresentare il Comune nel Consiglio Generale della CO NT del Taburno, e aveva preso parte a tutte le sedute.
Contesta la mozione di sfiducia costruttiva che, ai sensi dell’art. 30- bis dello Statuto, è stata trasmessa, in data 17/12/2025, alla Segreteria Generale e al Presidente della CO NT,
e deduce che la stessa non avrebbe potuto essere sottoscritta dal Sindaco di Vitulano Avv. FF CA, in quanto lo stesso, avendo delegato la ricorrente, non rivestiva la carica di consigliere della CO NT.
Contesta altresì la nota del 31/12/2025, pervenuta al protocollo della CO NT, con cui il Sindaco ha comunicato di aver sospeso la delega alla ricorrente.
Infine, è impugnato il decreto del Prefetto di Benevento del 16/1/2026, che ha nominato un Commissario ad acta per la convocazione del Consiglio Generale della CO NT del Taburno, con all’ordine del giorno la discussione della detta mozione di sfiducia.
La ricorrente evidenzia che tali atti ledono il suo jus ad officium , allegando il proprio interesse a continuare a svolgere il proprio mandato, in seno al Consiglio Generale della CO NT del Taburno, fino alla scadenza.
Sono articolati cinque motivi di ricorso, i primi quattro rivolti avverso la mozione di sfiducia e la sospensione della delega, l’ultimo nei confronti del decreto prefettizio.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Benevento, costituitisi in resistenza al gravame, hanno svolto ampie controdeduzioni a confutazione delle censure sollevate in ricorso, concludendo per la sua infondatezza, con conseguente richiesta di reiezione.
Alla camera di consiglio dell’11/3/2026, convocata per la disamina dell’istanza di tutela cautelare, nel corso della quale il Collegio ha dato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la controversia è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata.
2.- In via preliminare, deve essere stralciato dal fascicolo di causa l’atto (denominato “ Memoria di ufficio ”), a firma del Sindaco e del Segretario Generale reggente del Comune di Vitulano.
Nel processo amministrativo è obbligatorio il patrocinio di avvocato (art. 22 c.p.a.) e, conseguentemente, il suindicato scritto non assume alcuna valenza di valido atto processuale e non può equivalere alla costituzione in giudizio del Sindaco personalmente, quale controinteressato, o del Comune di Vitulano.
3.- Come ricordato innanzi, il Sindaco di Vitulano ha sottoscritto, in data 17/12/2025, la mozione di sfiducia costruttiva del Consiglio Generale della CO NT, e poi trasmesso all’Ente la nota del 31/12/2025 (al prot. 7921 della CO NT), dal seguente tenore:
<< In riferimento alla delega da me rilasciata al consigliere Comunale Angelamaria CASTALDO per rappresentare questo Ente alla CO NT del Taburno, comunico che da oggi detta delega è sospesa fino a nuova disposizione. Pertanto, a far data da oggi, l’unico legittimato a rappresentare il Comune di Vitulano presso la CO NT del Taburno è lo scrivente Sindaco >>.
3.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che il Sindaco di Vitulano non avrebbe potuto sottoscrivere la mozione di sfiducia, in quanto aveva in precedenza rilasciato una delega alla ricorrente, in applicazione dell’art. 9 della L.R. 30 settembre 2008, n. 12, ai sensi del quale “ Il consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni ”.
La doglianza è priva di pregio.
La tesi secondo cui il Sindaco di Vitulano sarebbe stato privo di legittimazione a sottoscrivere la mozione di sfiducia costruttiva, per essersi in precedenza ormai spogliato di ogni potere per effetto della delega rilasciata ex art. 9 L.R. cit., non può essere accolta.
In difetto di contrarie previsioni (regionali o statutarie) circa la natura, la durata e la formalità della delega, previsioni nella specie assenti, quest’ultima, per comune ammissione, costituisce un atto amministrativo revocabile in qualsiasi momento, anche in via solo temporanea e anche in forma tacita o implicita, e pertanto anche, quindi, come avvenuto nel caso di specie, attraverso l’intervento diretto del titolare del relativo potere e l’espressione della sfiducia personalmente da parte sua, iniziativa sindacale evidentemente incompatibile con la prosecuzione della rappresentanza da parte del delegato con riferimento a quello specifico atto.
Nella specie, in altri termini, si configura già per questo una revoca della delega - o, comunque, quantomeno una “sospensione” della sua efficacia - limitatamente allo specifico “affare” per cui si controverte: actus contrarius ravvisabile nel comportamento concludente costituito dalla sottoscrizione della mozione direttamente da parte del delegante, contegno che denota l’intento di quest’ultimo di esercitare personalmente l’attività precedentemente delegata, e, per tale via, di riappropriarsi del potere “originario” che gli compete, e lo individua quale unico soggetto legittimato a esprimere la volontà dell'Ente nel momento in cui decide di esercitare personalmente la funzione.
La figura del delegato, in sostanza, in tanto può avere rilievo, in quanto il potere di esprimersi del Comune in seno alla CO NT non sia esercitato direttamente dal Sindaco, com’è invece avvenuto, del tutto legittimamente, nella fattispecie oggetto di scrutinio.
Non è convincente, dunque, l’assunto per cui la relativa delega “ è in realtà una designazione, o una "delega permanente" destinata a produrre i propri effetti per l'intera durata del mandato ” (pag. 5 del ricorso), in tesi idonea a precludere al Sindaco in radice il potere di sostituirsi al delegato e, in concreto, sottoscrivere la mozione di cui si tratta.
In senso contrario deve osservarsi che il potere del delegato è un potere solo “derivato” e sussidiario, sicché l’esistenza della delega non può mai precludere l'esercizio della corrispondente potestà da parte del Sindaco. Da qui l’insostenibilità della tesi che la firma sindacale della mozione di sfiducia sarebbe stata apposta “senza potere”.
Se il Sindaco si attiva personalmente, il presupposto della delega – la necessità di essere sostituito – viene meno.
3.2. Le ulteriori doglianze della ricorrente si incentrano principalmente sull’atto sindacale del 31.12.2025 di “sospensione” della delega, che l’interessata contesta al fine di conservare la rappresentanza in seno al Consiglio Generale della CO NT fino alla scadenza del mandato.
È dedotto che la nota del 31/12/2025, sopra riportata:
- non reca la firma del Sindaco né il numero di protocollo, e non è stata affissa all’Albo Pretorio (secondo motivo);
- sospende la delega senza fissare il termine di efficacia dell’atto, sostanziandosi nel suo ritiro a tempo indeterminato, senza il rispetto delle garanzie procedimentali, essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento, ed essendo priva di adeguata motivazione che ne giustificasse l’adozione (terzo motivo);
- concreta uno sviamento di potere poiché, unitamente alla mozione sottoscritta direttamente dal Sindaco, avrebbe lo scopo di alterare la composizione della maggioranza che amministra la CO NT (quarto motivo).
Anche tali censure non possono essere condivise.
3.2.1. Il rilievo formale sulla mancanza di sottoscrizione è privo di pregio, non potendosi mettere realmente in dubbio la riconducibilità alla volontà del Sindaco di Vitulano dell’atto, assunto al prot. 7921 del 31/12/2025 della CO NT.
Esso si lega alla sottoscrizione della mozione di sfiducia, trasparendo con chiarezza l’intento del Sindaco di sottrarre (o quantomeno “congelare”) alla ricorrente la delega a rappresentare il Comune di Vitulano nella CO NT del Taburno.
La formalizzazione dell’atto si è concretata nella sua assunzione al protocollo della CO NT; né si tratta di determinazione comunale per la quale occorresse la pubblicazione all’Albo Pretorio.
3.2.2. La “sospensione” della delega non soggiace, inoltre, alle regole invocate dalla ricorrente (determinazione del termine finale, obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ed espressa e adeguata motivazione).
Si è detto innanzi che, in difetto di contrarie previsioni (regionali o statutarie) circa la natura, la durata e la formalità della delega, previsioni nella specie assenti, quest’ultima costituisce un atto amministrativo revocabile in qualsiasi momento, anche in via solo temporanea e anche in forma tacita o implicita.
Ne consegue che non si attagliano alla specie le norme invocate, preordinate per la generalità degli atti amministrativi, dovendosi qui porre in rilievo il carattere spiccatamente fiduciario del rapporto innestato dalla delega al consigliere comunale (la cui revoca è ammissibile, come detto, anche tacitamente e in via temporanea).
Ciò per la unilateralità del potere del Sindaco di riappropriarsi del compito pur delegato ad altro soggetto, in quanto il Sindaco non dismette la titolarità del potere medesimo e, quindi, può modulare a seconda dei casi il trattenimento della funzione o la delega al consigliere.
In questo contesto deve pertanto ritenersi assicurata la legittimità dell’atto sindacale ogniqualvolta sia rinvenibile in esso la volontà del delegante di esercitare direttamente (anche solo in via temporanea, fino a nuova determinazione) il potere precedentemente rimesso al delegato, in forza di nuove scelte sindacali suggerite da ragioni ampiamente discrezionali che sfuggono al sindacato pieno giurisdizionale, in quanto si pongono sul piano dell’opportunità e dei rapporti tra le forze politiche, connotati da un’ampia libertà di espressione.
Tali considerazioni comportano anche l’individuazione di un attenuato obbligo di motivazione, la quale non necessita di esplicita esternazione, ma può essere normalmente rinvenuta nelle ragioni che, desumibili anche da atti o comportamenti documentati in giudizio, denotino la scissione del rapporto di fiducia tra delegante e delegato.
E ciò è proprio quanto avvenuto anche nella specie, traendosi da tutto quanto sin qui esposto la rottura del rapporto fiduciario, che consente al Sindaco la facoltà di riesercitare in proprio il potere delegato, sino ad una nuova eventuale decisione.
Tali principi sono stati ripetutamente affermati in giurisprudenza in tema di revoca dell’incarico assessorile, e sono analogicamente applicabili alla fattispecie all’esame (cfr. C.G.A.R.S., 25/3/2024 n. 219: “ la motivazione del provvedimento sindacale di revoca di un assessore, la quale deve necessariamente esserci in virtù della affermata natura di alta amministrazione dell'atto, assume connotati di marcata semplicità e può certamente coincidere con l'avvenuta recisione del rapporto di fiducia tra revocante e revocato in virtù di ragioni, espressamente enunciate o comunque desumibili da atti e comportamenti documentati in giudizio, riconducibili all'indirizzo politico della maggioranza di governo dell'Ente locale ”).
Dalla natura e dai presupposti segnalati, dunque, deriva che la revoca della delega non è assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi disciplinati dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
Non occorre, pertanto, la previa comunicazione di avvio del procedimento, e non è prefigurabile l’obbligo di indicare espressamente il termine della sospensione, ex art. 21- quater , co. 2, secondo periodo, della legge n. 241/90.
3.2.3. Quanto all’addotto sviamento di potere, osserva il Collegio che è fisiologico nella dinamica democratica il manifestarsi di diversi avvisi in ordine alla formazione delle maggioranze, cosicché la ricorrente non può far assurgere a vizio dell’atto il diverso convincimento maturato dal Sindaco, che, per quanto sopra esposto, riveste rispetto alla propria delegata una posizione già per definizione preponderante ai fini della rappresentanza dell’Ente.
4.- Venendo infine alle censure rivolte al decreto prefettizio che ha nominato un Commissario ad acta per la convocazione del Consiglio Generale della CO NT (ultimo motivo di ricorso), il Collegio non può condividere la tesi di parte ricorrente secondo cui l’Autorità Prefettizia non avrebbe il potere di provvedere in via sostitutiva alla convocazione del Consiglio Generale della CO NT, né quello di nominare un commissario ad acta , in quanto tale potere spetterebbe alla Regione.
Si deve rilevare, di contro, che, a fronte dell’inerzia dell’Organo presidenziale e della connessa paralisi istituzionale dell’Ente, l’intervento prefettizio trova pieno fondamento nel disposto dell’art. 39, comma 5, del cd. T.U.EE.LL., il quale, con riferimento ai consigli comunali e provinciali, prevede che “[I] n caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto ”.
L’applicazione della norma al caso di specie è per il Collegio pienamente giustificata, su un piano generale, vertendosi in presenza di un illegittimo rifiuto di convocazione dell’organo assembleare di un Ente che partecipa del sistema delle Autonomie Locali, per come definito ex artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000, con la conseguenza che nella vicenda non può ritenersi precluso il ricorso a rimedi, mutuabili all’interno dello stesso corpus normativo (T.U.EE.LL.), e posti a presidio della fondamentale esigenza di assicurare il corretto funzionamento di tali Enti.
D’altra parte, ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, le comunità montane sono classificate come unioni di comuni e, in quanto tali, nei loro confronti trova applicazione il successivo art. 32, comma 4, e con esso, in quanto compatibili e non derogati, “ i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione ”.
Ne deriva, inter alia , l’applicazione delle disposizioni sulla funzionalità degli organi collegiali e, con esse, dell’art. 39, comma 5, cit., norma di chiusura del sistema (come si ricava dalla relativa formulazione), la cui utilizzabilità, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non è inibita dalla rivendicata diversità della “fattispecie” oggetto di controversia rispetto a quella ipotizzata dalla norma di legge, diversità che non sussiste, non potendo convenirsi con l’assunto secondo cui le comunità montane, essendo il loro ordinamento di competenza (non dello Stato, ma) delle Regioni, costituirebbero sol per questo “ Enti diversi da quelli contemplati ” dall’art. 39 cit..
L’attribuzione della disciplina delle comunità montane alla competenza legislativa residuale delle Regioni - ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. - non implica, infatti, per ciò stesso, il riconoscimento anche di un potere autoritativo delle stesse Regioni, quanto all’intervento surrogatorio di cui si discute, che possa prescindere dalla esistenza di una specifica norma regionale che ne legittimi il relativo esercizio.
La L.R. Campania 30 settembre 2008, n. 12, che ha regolato la materia delle CO montane, pur prevedendo espressamente la decadenza del Presidente della CO montana in caso di approvazione di “ motivata mozione di sfiducia ” (art. 12, comma 3), non contempla, infatti, alcuna potestà sostitutiva della Regione Campania nel caso di inerzia o inadempimento dei suoi organi, limitandosi invece a rimandare direttamente alla disciplina statale recata dal T.U.EE.LL., e menzionando (art. 9) esclusivamente la ben diversa eventualità che il Consiglio generale venga convocato dal Presidente della giunta regionale per l’ipotesi di “ comunità montane prive di organi costituiti ”.
Né, d’altro canto, l’intervento sostitutivo del Prefetto confligge con una previsione difforme contenuta in una normativa primaria speciale prevalente o nello Statuto della CO, il quale, anzi, all’art. 18, co. 4, prevede testualmente come la convocazione delle sessioni straordinarie del Consiglio Generale abbia luogo, tra le altre ipotesi, “[…] b) per determinazione del Prefetto nei casi previsti dalla Legge ” (v. anche l’art. 6, co. 2, lett. d, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Generale), ossia proprio in applicazione dell’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 per il caso in esso previsto.
In difetto, dunque, di una specifica regolazione normativa regionale in subiecta materia, nella presente vicenda non appare prospettabile alcuna invasione nelle competenze legislative residuali della Regione Campania, né, analogamente, è ipotizzabile una lesione dell’autonomia statutaria dell’Ente Comunitario, che nulla ha disposto per il caso di omessa convocazione del Consiglio generale ai fini della messa in discussione e in votazione, entro 10 giorni dalla presentazione, della mozione di sfiducia costruttiva prevista dall’art. 30- bis dello Statuto.
A fronte dell’indicato deficit regolatorio regionale e statutario deve allora riconoscersi, per quanto sinora osservato, che ricorrono tutti i presupposti, anche soggettivi, per l’applicazione dell’art. 39, comma 5, cit. alla fattispecie per cui è controversia, dovendo escludersi, per l’effetto, che il Prefetto abbia agito in difetto di potere.
Da qui l’infondatezza anche del quinto motivo di gravame.
5 .- In conclusione, il ricorso va interamente respinto in quanto infondato.
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate, attesi i profili di peculiarità della vicenda contenziosa e la novità delle questioni emerse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
PP PO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP PO | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO