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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/11/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Stefania Cannavale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 nel procedimento iscritto RG n. 612 /2025 promosso da:
nata il [...] in [...], CUI 06IWSIS, C.F. , Parte_1 C.F._1 titolare di passaporto n. rilasciato dalle autorità ALBANESI con validità sino al Numero_1
26/07/2032, dimorante in Via FIUME n. 32 in RAVENNA, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio
Loscerbo, C.F. del Foro di Bologna, con studio legale in Bologna, Via C.F._2
TE ON n. 3/A, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta nomina in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. – C.F._3
PEC: , con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Email_1
Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6;
, in persona del Questore in carica, rappresentato ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura di Stato nella sua nota sede di Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna BO;
RESISTENTE CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni delle parti:
Pagina 1 la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 19.1.2025; la parte convenuta, sebbene regolarmente convenuta, non si costituiva.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.1.2025, la ricorrente IG.ra , Parte_1 cittadina albanese, nata in [...] in data [...], CUI 06IWSIS, impugnava il provvedimento del Questore di Ravenna emesso in data 11.1.2025, notificatole in medesima data, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.2, parte seconda, TU presentata in data 16.9.2022 (cfr. relata di notifica a mezzo pec).
Nel provvedimento di diniego della si leggeva che la Commissione Territoriale di Bologna CP_3 in data 2.12.2024 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2,
TU.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Contr un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., constatando la mancata allegazione al provvedimento del Questore del parere emesso dalla Commissione Territoriale.
Con decreto del 20.1.2025 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sul merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 14.5.2025 fissata per la comparizione delle parti, compariva il Procuratore della parte attrice e personalmente la ricorrente, la quale veniva sentita dal giudice in lingua italiana.
La stessa dichiarava: “sono in Italia dall'agosto 2022. Siamo già sistemati con lavoro, casa, patente, carta di identità. Io la devo fare a giugno. I miei figli sono già iscritti alle elementari. Mio marito ha un nuovo lavoro, lui fa fatica a parlare la lingua italiana perché lavora sempre con gli albanesi, per cui non riesce a capire tutto. Mia mamma è molto malata, spero di riuscire a vederla. Abbiamo avuto la ricevuta. A dicembre 2023 siamo andati in Albania ma mi è stato detto che non è bene muoversi così spesso. Mio marito ha già la tessera sanitaria, io ancora no. Sono stata al CMP ma mi hanno detto che devo aspettare ancora un po'. Siamo andati via dall'Albania per trovare lavoro. Ho abitato per 8 anni con suoceri, marito. Eravamo in difficoltà e cercavamo un futuro migliore per i nostri due gemelli di 5 anni ora”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata;
data la regolarità delle notificazioni, veniva dichiarata la contumacia.
Pagina 2 Il Giudice, confermato il decreto cautelare emesso in data 20.1.2025, fissava udienza per il giorno
30.9.2025 che sostituiva ex art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento fuori udienza, il Giudice, lette le note scritte depositate da parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna del giorno 11.1.2025, con il quale veniva negato alla ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TU.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo
e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
La ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, TU, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con
L.n.50/2023, dal momento che la domanda di protezione è stata presentata senz'altro prima dell'11 marzo 2023.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19
TU (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio
Pagina 3 nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art.
8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie per quanto riguarda l'integrazione della ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che la medesima, classe 1996, viva in Italia da luglio 2022.
Dall'istruzione del presente procedimento si evince che la ricorrente con il nucleo familiare, composto dal marito e dai gemelli minorenni, viveva nel Comune di Ravenna in Via Fiume n. 32 nell'abitazione locata dal IG. (cfr. contratto di locazione, registrazione presso Agenzia Parte_2 delle Entrate); il marito svolgeva attività lavorativa alle dipendenze della ditta TAFA
COSTRUZIONI SRL con sede legale in Ravenna in VIA DEI POGGI N. 103 (cfr. visura camerale della società, contratto di lavoro).
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo- come rappresentato dalla relazione della Questura del
11.1.2025 - dato che la ricorrente, nonostante i numerosi anni trascorsi in Italia, non aveva dato prova della sua integrazione, sulla base del fatto che non documentava la sua conoscenza della lingua italiana;
non aveva svolto attività di volontariato o professionalizzanti;
non risultava aver svolto alcuna attività lavorativa;
non risultava prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU.
Né la Questura né la CT davano atto di precedenti penali riportati dalla ricorrente.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente la ricorrente, che soggiorna in Italia da più di tre anni, conosce discretamente la lingua italiana, vive in autonomia nel
Comune di Ravenna in Via Canalazzo n. 24 con contratto di affitto regolarmente registrato a nome del marito (cfr. contratto di locazione;
registrazione presso Agenzia delle Entrate). Persona_1
Dal punto di vista lavorativo la ricorrente ha regolarmente lavorato dal 6.6.2023 con un contratto a tempo part time e determinato, convertitosi a tempo indeterminato a far data dal 1.1.2025, presso il
Pagina 4 negozio VOGLIA DI GELATO SRL con sede a Bagnacavallo (RA) (cfr. contratto di lavoro, conferma a tempo indeterminato).
Pertanto, la stessa ha potuto contare su redditi lavorativi pari a euro 4.900,00 nel 2023, euro 8.000,00 nel 2024, euro 3.600,00 nel 2025 (cfr. estratto contributivo INPS aggiornato al 22.1.2025, buste paga fino a maggio 2025).
Risulta rilevante considerare anche la regolare posizione del marito, che lavora con un Persona_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta TAFA COSTRUZIONI Srl con ottimi guadagni;
tra l'altro i figli della coppia risultano iscritti alla scuola primaria a Persona_2
Ravenna (cfr. iscrizione all'istituto scolastico).
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia abitativa ed economica della ricorrente e dei suoi familiari in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei numerosi anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è Contr consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio della ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, possono lasciarsi le spese in capo all'unica parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto della ricorrente IG.ra , al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Pagina 5 Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 7 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Cannavale dott. Marco Gattuso
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Stefania Cannavale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 nel procedimento iscritto RG n. 612 /2025 promosso da:
nata il [...] in [...], CUI 06IWSIS, C.F. , Parte_1 C.F._1 titolare di passaporto n. rilasciato dalle autorità ALBANESI con validità sino al Numero_1
26/07/2032, dimorante in Via FIUME n. 32 in RAVENNA, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio
Loscerbo, C.F. del Foro di Bologna, con studio legale in Bologna, Via C.F._2
TE ON n. 3/A, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta nomina in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. – C.F._3
PEC: , con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Email_1
Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6;
, in persona del Questore in carica, rappresentato ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura di Stato nella sua nota sede di Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna BO;
RESISTENTE CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni delle parti:
Pagina 1 la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 19.1.2025; la parte convenuta, sebbene regolarmente convenuta, non si costituiva.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.1.2025, la ricorrente IG.ra , Parte_1 cittadina albanese, nata in [...] in data [...], CUI 06IWSIS, impugnava il provvedimento del Questore di Ravenna emesso in data 11.1.2025, notificatole in medesima data, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.2, parte seconda, TU presentata in data 16.9.2022 (cfr. relata di notifica a mezzo pec).
Nel provvedimento di diniego della si leggeva che la Commissione Territoriale di Bologna CP_3 in data 2.12.2024 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2,
TU.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Contr un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., constatando la mancata allegazione al provvedimento del Questore del parere emesso dalla Commissione Territoriale.
Con decreto del 20.1.2025 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sul merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 14.5.2025 fissata per la comparizione delle parti, compariva il Procuratore della parte attrice e personalmente la ricorrente, la quale veniva sentita dal giudice in lingua italiana.
La stessa dichiarava: “sono in Italia dall'agosto 2022. Siamo già sistemati con lavoro, casa, patente, carta di identità. Io la devo fare a giugno. I miei figli sono già iscritti alle elementari. Mio marito ha un nuovo lavoro, lui fa fatica a parlare la lingua italiana perché lavora sempre con gli albanesi, per cui non riesce a capire tutto. Mia mamma è molto malata, spero di riuscire a vederla. Abbiamo avuto la ricevuta. A dicembre 2023 siamo andati in Albania ma mi è stato detto che non è bene muoversi così spesso. Mio marito ha già la tessera sanitaria, io ancora no. Sono stata al CMP ma mi hanno detto che devo aspettare ancora un po'. Siamo andati via dall'Albania per trovare lavoro. Ho abitato per 8 anni con suoceri, marito. Eravamo in difficoltà e cercavamo un futuro migliore per i nostri due gemelli di 5 anni ora”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata;
data la regolarità delle notificazioni, veniva dichiarata la contumacia.
Pagina 2 Il Giudice, confermato il decreto cautelare emesso in data 20.1.2025, fissava udienza per il giorno
30.9.2025 che sostituiva ex art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento fuori udienza, il Giudice, lette le note scritte depositate da parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna del giorno 11.1.2025, con il quale veniva negato alla ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TU.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo
e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
La ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, TU, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con
L.n.50/2023, dal momento che la domanda di protezione è stata presentata senz'altro prima dell'11 marzo 2023.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19
TU (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio
Pagina 3 nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art.
8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie per quanto riguarda l'integrazione della ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che la medesima, classe 1996, viva in Italia da luglio 2022.
Dall'istruzione del presente procedimento si evince che la ricorrente con il nucleo familiare, composto dal marito e dai gemelli minorenni, viveva nel Comune di Ravenna in Via Fiume n. 32 nell'abitazione locata dal IG. (cfr. contratto di locazione, registrazione presso Agenzia Parte_2 delle Entrate); il marito svolgeva attività lavorativa alle dipendenze della ditta TAFA
COSTRUZIONI SRL con sede legale in Ravenna in VIA DEI POGGI N. 103 (cfr. visura camerale della società, contratto di lavoro).
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo- come rappresentato dalla relazione della Questura del
11.1.2025 - dato che la ricorrente, nonostante i numerosi anni trascorsi in Italia, non aveva dato prova della sua integrazione, sulla base del fatto che non documentava la sua conoscenza della lingua italiana;
non aveva svolto attività di volontariato o professionalizzanti;
non risultava aver svolto alcuna attività lavorativa;
non risultava prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU.
Né la Questura né la CT davano atto di precedenti penali riportati dalla ricorrente.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente la ricorrente, che soggiorna in Italia da più di tre anni, conosce discretamente la lingua italiana, vive in autonomia nel
Comune di Ravenna in Via Canalazzo n. 24 con contratto di affitto regolarmente registrato a nome del marito (cfr. contratto di locazione;
registrazione presso Agenzia delle Entrate). Persona_1
Dal punto di vista lavorativo la ricorrente ha regolarmente lavorato dal 6.6.2023 con un contratto a tempo part time e determinato, convertitosi a tempo indeterminato a far data dal 1.1.2025, presso il
Pagina 4 negozio VOGLIA DI GELATO SRL con sede a Bagnacavallo (RA) (cfr. contratto di lavoro, conferma a tempo indeterminato).
Pertanto, la stessa ha potuto contare su redditi lavorativi pari a euro 4.900,00 nel 2023, euro 8.000,00 nel 2024, euro 3.600,00 nel 2025 (cfr. estratto contributivo INPS aggiornato al 22.1.2025, buste paga fino a maggio 2025).
Risulta rilevante considerare anche la regolare posizione del marito, che lavora con un Persona_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta TAFA COSTRUZIONI Srl con ottimi guadagni;
tra l'altro i figli della coppia risultano iscritti alla scuola primaria a Persona_2
Ravenna (cfr. iscrizione all'istituto scolastico).
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia abitativa ed economica della ricorrente e dei suoi familiari in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei numerosi anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è Contr consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio della ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, possono lasciarsi le spese in capo all'unica parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto della ricorrente IG.ra , al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Pagina 5 Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 7 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Cannavale dott. Marco Gattuso
Pagina 6