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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 07/11/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CA BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 300/2023, promossa da:
( ), (CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Scorsone, Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso i difensori ATTORI OPPONENTI contro
(già mandataria di (C.F. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. Giovan Battista Santangelo e dell'Avv. Maria Pilato, P.IVA_1 presso il cui studio è stato eletto domicilio CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
A seguito di decreto ingiuntivo n. 25/2023 del 7.2.2023 questo Tribunale ha ingiunto agli odierni attori opponenti di pagare, in favore di la somma di € 37.483,38, oltre Controparte_4
interessi dalla domanda e spese legali come liquidate nel procedimento monitorio.
Nelle more del giudizio si costituiva , che ha assunto tutti i diritti e gli obblighi in capo CP_3
a chiedendo che il decreto ingiuntivo venisse emesso in suo favore. Controparte_4
In particolare parte creditrice ha affermato di essere creditrice nei confronti di SBC srl, poi fallita a seguito di sentenza del Tribunale di Sciacca del 2/2011, della somma di € 3.872,05 per capitale,
1 in forza di insoluto su contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1000/00008715 del
15.5.2002 e di € 33.611,33 per capitale in forza di insoluto per concessioni di credito per anticipo fatture n. 00757/3800/00138285.
Il predetto contratto era inoltre assistito da fideiussioni omnibus rilasciate il 5.1.2006 fino alla concorrenza di € 195.000 da parte degli odierni opponenti.
Nel proporre opposizione gli attori hanno richiesto dichiararsi la nullità della fideiussione di cui sopra, posto che le clausole nn. 2,6 e 8 riproducono quelle dello schema ABI dichiarato contrario dalla normativa antitrust.
Inoltre, nel merito della pretesa creditoria, gli attori opponenti hanno rilevato che essa non sarebbe provata, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB ed essendo invece necessario produrre gli estratti conto della Part
per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Parte opponente, pertanto, rassegnava le seguenti CONCLUSIONI:
“voglia l'on.le Tribunale adito: In via preliminare: revocare l'ordinanza del 02/08/2024 emessa nell'ambito del presente procedimento e disporre l'assunzione della prova per testi articolata nella memoria 183 comma VI n. 2; sempre in via preliminare: ritenere e dichiarare la nullità degli articoli
2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per palese violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n.
287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, conseguentemente accertare l'inefficacia della rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e conseguentemente che parte avversa è incorsa in decadenza;
Nel merito: accertare e dichiarare per le ragioni di cui in premessa l'inefficacia e/o invalidità della fideiussione;
accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta e conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del D.I. opposto n. 25/2023, emesso dal Tribunale Civile di Sciacca il 31/01/2023 ed in accoglimento della presente opposizione pronunciarne la revoca;
Con il favore delle spese”.
Si costituiva in giudizio nella cui posizione processuale è subentrata CP_3 [...]
, a seguito di fusione per incorporazione, chiedendo il rigetto della presente CP_1
opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e rassegnando le seguenti
2 CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, In via pregiudiziale Accertare e dichiarare l'inapplicabilità del Dlgs 10 Ottobre 2022 al caso di specie e per l'effetto disporre il mutamento del rito e dunque convertire il rito instaurato da controparte secondo la riforma Cartabia nel rito in vigore prima di detta riforma per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito - Respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n.
25/2023 del 31/01/2023 (R.G. 957/2022) concesso dal Tribunale di Sciacca;
- in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento in solido tra di loro della somma di € 37.483,38, o somma eventualmente accertanda in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi sulla somma capitale dalla scadenza al saldo, oltre alle spese liquidate con la procedura monitoria, rimborso forfettario 15%,
IVA, CPA e successive occorrende. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge”.
*****
La presente opposizione non merita accoglimento e deve essere respinta.
Ad avviso di questo Giudice la normativa processuale applicabile al caso di specie è quella introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia posto che la proposta opposizione è successiva al 28.2.2023.
In merito all'eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli attori opponenti per contrasto con la normativa antitrust, così come previsto dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2.5.2005, posto che in ogni caso si tratterebbe di una ipotesi di nullità parziale, che, come tale, investe le singole clausole non potendosi estendere all'intera fideiussione, nel caso di specie si ritiene condivisibile l'argomentazione di parte convenuta opposta secondo cui si sarebbe in presenza di un contratto autonomo di garanzia, non connotato dal requisito dell'accessorietà proprio della fideiussione e caratterizzato, invece, dalla presenza di autonomi rapporti tra l'obbligato principale e il garante.
Il requisito che sicuramente consente di distinguere un contratto autonomo di garanzia è la presenza della clausola c.d. 'a prima richiesta e senza eccezioni'; sul punto si menziona la clausola n. 7 dei contratti in oggetto che prevede che “il garante è tenuto a pagare immediatamente a
3 semplice richiesta scritta della Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, tutto quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese tasse e ogni altro accessorio”.
Posto quanto sopra, l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti non merita accoglimento dal momento che la disciplina antitrust richiamata non può ritenersi applicabile al contratto autonomo di garanzia (si veda Trib. Pavia n. 736/2022).
Per le stesse ragioni di cui sopra non può essere applicato al caso di specie l'art. 1957 c.c. pure invocato dagli opponenti sul presupposto della nullità delle fideiussioni dagli stessi sottoscritte.
Anche detta eccezione è destituita di fondamento per i seguenti motivi: - in primo luogo, avendo gli opponenti sottoscritto un contratto autonomo di garanzia non sono legittimati ad avanzare le eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore principale;
in secondo luogo, come sopra detto,
l'art. 1957 c.c. non si applica al contratto autonomo di garanzia posto che difetta, in questo caso, proprio il vincolo di accessorietà che caratterizza la fideiussione;
da ultimo (non per importanza), come si legge all'art. 6 del contratto in questione le parti, con doppia sottoscrizione, hanno espressamente derogato al disposto di cui all'art. 1957 c.c., concernente l'onere di agire entro sei mesi nei confronti del debitore.
Posto quanto sopra, che si ritiene in ogni caso assorbente, è documentalmente provato che parte creditrice aveva inviato comunicazione di messa in mora in data 20.5.2011 con contestuale richiesta di pagamento, regolarmente ricevuta sia dalla società debitrice ( poi fallita) che dai garanti;
tale missiva è stata pertanto inviata dalla banca creditrice a soli due mesi dalla dichiarazione di fallimento e, pertanto, il termine decadenziale risulta essere stato rispettato oltre che documentalmente provato.
Infine, anche per quanto riguarda la prova della pretesa di parte creditrice, pur ritenendo che l'estratto ex art. 50 TUB possa ritenersi sufficiente a fondare la pretesa nel giudizio monitorio, ma non anche in quello di merito conseguente alla presente opposizione, risulta che la società creditrice ha integrato la produzione con il deposito degli estratti conto e conti scalari del conto corrente per cui è causa relativi al periodo 2008-dicembre 2010, così fugando ogni dubbio in ordine alla prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo che, pertanto, deve essere confermato.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
25/2023 emesso il 31.1.2023, promossa da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, contro e per essa (già ), in persona
[...] Controparte_1 Controparte_5 CP_3
del legale rappresentante pro-tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la presente opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara tenuti gli attori opponenti alla rifusione in favore della parte convenuta opposta delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.500 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Milano, 7.11.2025
Il Giudice
CA BA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CA BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 300/2023, promossa da:
( ), (CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Scorsone, Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso i difensori ATTORI OPPONENTI contro
(già mandataria di (C.F. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. Giovan Battista Santangelo e dell'Avv. Maria Pilato, P.IVA_1 presso il cui studio è stato eletto domicilio CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
A seguito di decreto ingiuntivo n. 25/2023 del 7.2.2023 questo Tribunale ha ingiunto agli odierni attori opponenti di pagare, in favore di la somma di € 37.483,38, oltre Controparte_4
interessi dalla domanda e spese legali come liquidate nel procedimento monitorio.
Nelle more del giudizio si costituiva , che ha assunto tutti i diritti e gli obblighi in capo CP_3
a chiedendo che il decreto ingiuntivo venisse emesso in suo favore. Controparte_4
In particolare parte creditrice ha affermato di essere creditrice nei confronti di SBC srl, poi fallita a seguito di sentenza del Tribunale di Sciacca del 2/2011, della somma di € 3.872,05 per capitale,
1 in forza di insoluto su contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1000/00008715 del
15.5.2002 e di € 33.611,33 per capitale in forza di insoluto per concessioni di credito per anticipo fatture n. 00757/3800/00138285.
Il predetto contratto era inoltre assistito da fideiussioni omnibus rilasciate il 5.1.2006 fino alla concorrenza di € 195.000 da parte degli odierni opponenti.
Nel proporre opposizione gli attori hanno richiesto dichiararsi la nullità della fideiussione di cui sopra, posto che le clausole nn. 2,6 e 8 riproducono quelle dello schema ABI dichiarato contrario dalla normativa antitrust.
Inoltre, nel merito della pretesa creditoria, gli attori opponenti hanno rilevato che essa non sarebbe provata, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB ed essendo invece necessario produrre gli estratti conto della Part
per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Parte opponente, pertanto, rassegnava le seguenti CONCLUSIONI:
“voglia l'on.le Tribunale adito: In via preliminare: revocare l'ordinanza del 02/08/2024 emessa nell'ambito del presente procedimento e disporre l'assunzione della prova per testi articolata nella memoria 183 comma VI n. 2; sempre in via preliminare: ritenere e dichiarare la nullità degli articoli
2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per palese violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n.
287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, conseguentemente accertare l'inefficacia della rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e conseguentemente che parte avversa è incorsa in decadenza;
Nel merito: accertare e dichiarare per le ragioni di cui in premessa l'inefficacia e/o invalidità della fideiussione;
accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta e conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del D.I. opposto n. 25/2023, emesso dal Tribunale Civile di Sciacca il 31/01/2023 ed in accoglimento della presente opposizione pronunciarne la revoca;
Con il favore delle spese”.
Si costituiva in giudizio nella cui posizione processuale è subentrata CP_3 [...]
, a seguito di fusione per incorporazione, chiedendo il rigetto della presente CP_1
opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e rassegnando le seguenti
2 CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, In via pregiudiziale Accertare e dichiarare l'inapplicabilità del Dlgs 10 Ottobre 2022 al caso di specie e per l'effetto disporre il mutamento del rito e dunque convertire il rito instaurato da controparte secondo la riforma Cartabia nel rito in vigore prima di detta riforma per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito - Respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n.
25/2023 del 31/01/2023 (R.G. 957/2022) concesso dal Tribunale di Sciacca;
- in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento in solido tra di loro della somma di € 37.483,38, o somma eventualmente accertanda in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi sulla somma capitale dalla scadenza al saldo, oltre alle spese liquidate con la procedura monitoria, rimborso forfettario 15%,
IVA, CPA e successive occorrende. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge”.
*****
La presente opposizione non merita accoglimento e deve essere respinta.
Ad avviso di questo Giudice la normativa processuale applicabile al caso di specie è quella introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia posto che la proposta opposizione è successiva al 28.2.2023.
In merito all'eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli attori opponenti per contrasto con la normativa antitrust, così come previsto dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2.5.2005, posto che in ogni caso si tratterebbe di una ipotesi di nullità parziale, che, come tale, investe le singole clausole non potendosi estendere all'intera fideiussione, nel caso di specie si ritiene condivisibile l'argomentazione di parte convenuta opposta secondo cui si sarebbe in presenza di un contratto autonomo di garanzia, non connotato dal requisito dell'accessorietà proprio della fideiussione e caratterizzato, invece, dalla presenza di autonomi rapporti tra l'obbligato principale e il garante.
Il requisito che sicuramente consente di distinguere un contratto autonomo di garanzia è la presenza della clausola c.d. 'a prima richiesta e senza eccezioni'; sul punto si menziona la clausola n. 7 dei contratti in oggetto che prevede che “il garante è tenuto a pagare immediatamente a
3 semplice richiesta scritta della Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, tutto quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese tasse e ogni altro accessorio”.
Posto quanto sopra, l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti non merita accoglimento dal momento che la disciplina antitrust richiamata non può ritenersi applicabile al contratto autonomo di garanzia (si veda Trib. Pavia n. 736/2022).
Per le stesse ragioni di cui sopra non può essere applicato al caso di specie l'art. 1957 c.c. pure invocato dagli opponenti sul presupposto della nullità delle fideiussioni dagli stessi sottoscritte.
Anche detta eccezione è destituita di fondamento per i seguenti motivi: - in primo luogo, avendo gli opponenti sottoscritto un contratto autonomo di garanzia non sono legittimati ad avanzare le eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore principale;
in secondo luogo, come sopra detto,
l'art. 1957 c.c. non si applica al contratto autonomo di garanzia posto che difetta, in questo caso, proprio il vincolo di accessorietà che caratterizza la fideiussione;
da ultimo (non per importanza), come si legge all'art. 6 del contratto in questione le parti, con doppia sottoscrizione, hanno espressamente derogato al disposto di cui all'art. 1957 c.c., concernente l'onere di agire entro sei mesi nei confronti del debitore.
Posto quanto sopra, che si ritiene in ogni caso assorbente, è documentalmente provato che parte creditrice aveva inviato comunicazione di messa in mora in data 20.5.2011 con contestuale richiesta di pagamento, regolarmente ricevuta sia dalla società debitrice ( poi fallita) che dai garanti;
tale missiva è stata pertanto inviata dalla banca creditrice a soli due mesi dalla dichiarazione di fallimento e, pertanto, il termine decadenziale risulta essere stato rispettato oltre che documentalmente provato.
Infine, anche per quanto riguarda la prova della pretesa di parte creditrice, pur ritenendo che l'estratto ex art. 50 TUB possa ritenersi sufficiente a fondare la pretesa nel giudizio monitorio, ma non anche in quello di merito conseguente alla presente opposizione, risulta che la società creditrice ha integrato la produzione con il deposito degli estratti conto e conti scalari del conto corrente per cui è causa relativi al periodo 2008-dicembre 2010, così fugando ogni dubbio in ordine alla prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo che, pertanto, deve essere confermato.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
25/2023 emesso il 31.1.2023, promossa da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, contro e per essa (già ), in persona
[...] Controparte_1 Controparte_5 CP_3
del legale rappresentante pro-tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la presente opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara tenuti gli attori opponenti alla rifusione in favore della parte convenuta opposta delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.500 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Milano, 7.11.2025
Il Giudice
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