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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9440 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16998/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Giudice Dott. Chiara Delmonte
Giudice Dott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/05/2025 promossa da
1) Parte_1
Nato il 16/07/1991 a MILANO (MI)
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]n. 58, ROZZANO ITALIA rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Martello Panno presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 11/07/1984 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]n. 1, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mary Clementoni giusta procura in atti
Parte convenuta con i seguenti figli: Controparte_2 nato a [...] in data [...]
,in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.06.2025
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
AL MO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 23.10.2025
Parte ricorrente
"Chiede
1. Il figlio minore venga affidato in via superesclusiva alla madre, così rettificata la domanda inizialmente avanzata, con collocamento presso la stessa anche ai fini della residenza anagrafica;
2. Disporre che il padre possa vedere il figlio nei tempi e con le modalità disposte dal Servizio Sociale di competenza solo previo accertamento della sua responsabilità genitoriale e salva la presa in carico presso il Serd di residenza, di cui si chiede sin da ora di acquisire la relazione;
3. Il papà dovrà contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrete la somma di euro
350,00 mensili comprensive delle spese straordinarie, somma rivalutabile in base agli indici Istat;
4. Disporre che la madre, quale genitore con il collocamento prevalente del figlio, continui a percepire l'assegno unico al 100%”.
Parte resistente:
"1. Disporre l'affidamento condiviso del minore Controparte 2 ad entrambi i genitori, con facoltà per il Giudice di definire le modalità attuative dell'affidamento con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, anche in forma progressiva e sorvegliata;
2. In via subordinata, qualora il Tribunale ritenga necessario disporre l'affidamento esclusivo alla madre, regolamentare in modo ampio, continuativo e strutturato il diritto di visita del padre, con pieno coinvolgimento dello stesso nelle decisioni fondamentali riguardanti il minore e con eventuale supporto dei Servizi Sociali;
3. Ordinare l'attivazione dei Servizi Sociali competenti, affinché venga avviato un percorso di valutazione, supporto e accompagnamento alla relazione padre-figlio, anche in funzione del ripristino di un rapporto sano, stabile e conforme all'interesse del minore;
4. Stabilire un contributo al mantenimento del minore a carico del Sig. CP_2 in misura pari a €
200,00 mensili, soggetti ad adeguamento ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto, tenuto conto delle attuali condizioni economiche del convenuto;
5. Riconoscere e, ove ritenuto possibile nel presente giudizio, disciplinare il diritto di visita dei nonni paterni, ai sensi dell'art. 317-bis c.c., o in subordine, favorire l'instaurazione di un percorso relazionale tutelato tra il minore e i suddetti ascendenti, sempre nell'ottica del suo superiore interesse;
Concedere riserva di integrazione documentale, allegazione e produzione di ulteriori memorie istruttorie, ivi comprese eventuali richieste di audizione, accertamenti o consulenze tecniche".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio 2022 al 2025 e dalla loro unione è nato CP_2 il 25 ottobre 2023 riconosciuto da entrambi.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 05.05.2025 Parte_3
[...] ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento.
Con decreto ex art 473 bis. 14 c.p.c. il Giudice Delegato ha così provveduto:
Le allegazioni di violenza domestica, la complessa situazione del nucleo famigliare descritte in ricorso introduttivo ed il fatto che madre e minore sono seguiti dal Consultorio di Rozzano (assistente sociale dott.ssa Persona_1 , psicologa dott.ssa Persona_2 -impongono l'adozione dei Controparte_2 nato il 25 ottobre seguenti provvedimenti ex art 473 bis. 2, e 27 c.p.c. a tutela di
2023:
1) Incarica i Servizi Sociali del Comune ROZZANO (madre e minore risiedono in via Aspromonte
58) dell'immediata presa in carico del nucleo delegandoli sin d'ora di: effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente)
•
effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione materna
•
• assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle ulteriori figure di riferimento per i minori
(nonni, pediatra, insegnati asilo)
⚫ assumere informazioni sul percporso di presa in carico e cura del padre presso il SERD di Rozzano
• trasmettere una seppur breve relazione preliminare conoscitiva del nucleo, che dia conto delle informazioni assunte dai soggetti sopra indicati e dell'esito dei colloqui con le parti e degli accessi domiciliari entro il 20 settembre 2025
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha preso atto che si era tardivamente costituito in data 20Parte_2 ottobre 2025 allegando di non poter comparire in udienza.
Parte attrice ha contestato l'ammissibilità della domanda ex art 317 bis c.p.c. formulata dal resistente e il Giudice Delegato dopo aver sottoposto alle parti gli esiti dell'indagine delegata ai SS ha proceduto a sentire la madre che ha reso le dichiarazioni da intendersi qui trascritte.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione tenuto conto che le parti non hanno formulato istanze istruttorie e che non è necessario attivarsi ex art 473 bis. 2 c.p.c. a tutela del minore ha invitato le parti a precisare le conclusioni,
Previa interlocuzione con le parti, che si sono dichiarate d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato sulle conclusioni rassegnate dalle parti ha ordinato la discussione orale all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
*******
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Il padre ha manifestato fattivamente, con il comportamento tenuto (anche nel giudizio) il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Nella valutazione della inidoneità paterna ad esercitare consapevolmente la responabilità genitoriale, depone anche il fatto che il signor CP_2 ha sempre avuto, sin dall'inizio della convivenza, problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti -per la cura dei quali era in carico presso il Serd di Rozzano¹- che hanno impattato negativamente sulla sua capacità di cura ed accudimento del bambino. Il signor CP_2 infatti, già perdurando la convivenza con la ex compagna, le delegava l'accudimento e la cura del minore non sapendo gestire gli imprevisti e difficoltà che la genitorialità comporta tenendo, a fronte degli imprevisti, comportamenti violenti. Le condotte aggressive sono culminate nell'episodio del 7 febbraio 2025, oggetto di denuncia: in quell'occasione il resistente ha afferrato la cornetta del citofono e colpendo violentemente il naso della Sig.ra Pt_3 che, solo dopo l'allontanamento del compagno, si è recata all'ospedale Humanitas di Rozzano, lasciando il minore alle cure della nonna materna, per le cure del caso
Dopo tale episodio che il signor CP_2 ha lasciato la casa familiare ed è tornato a vivere ad [...] CP_1 cessando definitivamente ogni contatto con il figlio. Da allora e negli ultimi nove mesi-,
-
infatti, il padre ha visto CP_2 due volte (una volta a Rozzano per circa tre ore, e a maggio 2025 in occasione della Festa del Papà, al parchetto vicino casa) ed i molteplici tentativi della madre di preservare agli occhi del figlio la figura paterna sono stati vani².
La lettura della relazione redatta dagli operatori dei SS in data 22 ottobre 2025 attesa, diversamente la piena idoneità genitoriale della giovane mamma che -anche grazie al supporto della sua famiglia-
è adeguata nel rispondere alle esigenze di cura del proprio figlio, e nel rispondere ai suoi bisogni evolutivi in modo idoneo e affettivo, svolgendo in maniera adeguata il proprio ruolo genitoriale. La rete supportiva familiare territorialmente vicina, nonni materni e zii materni, appare, infatti, salda e presente sia a livello concreto che emotivo.
Le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
Infatti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento super esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale. Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre, tenuto conto dell'età del minore (2 anni), della residenza del padre ad CP_1 delle problematiche di dipendenza da sostanze e dei " comportamenti violenti tenuti dall'uomo, come richiesto dalla madre la regolamentazione degli incontri padre figlio deve essere rimessa ai SS del Comune di Milano in collaborazione con i SS del
2 Dalla separazione ad oggi la madre, tutte le mattine ha videochiamato il padre per fargli vedere il bambino. Il padre, però, appariva sempre non aver voglia di fare la videochiamata, poi su insistenza madre rispondeva alla videochiamata ma senza parteciparvi attivamente. Sempre a riprova dello scarso interesse per il figlio, la madre ha rappresentato che il
25 ottobre è il secondo compleanno del bambino ma il padre non si è fatto vivo né si è attivato per festeggiare il bambino. Comune di CP_1 i quali, valutata le serietà e l'impegno paterno nella ripresa della relazione con il bambino, la gestione delle problematiche legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti e l'interesse del minore, provvederanno -sentita l'affidataria esclusiva-, ad organizzare incontri padre figlio che, almeno nella fase iniziale, dovranno avvenire alla necessaria presenza di un terzo.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le- necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre vive con CP_2 nell'immobile di sua proprietà
a Rozzano, in via Aspromonte n. 58, di cui sopporta la rata di mutuo pari a 250,00 euro circa e le relative spese, percepisce il 100% dell'AUF pari a 200,00 euro. Percepisce 890,00 euro di CP_4
Ha effettuato alcuni colloqui per fare l'insegnante di sostegno per i disabili all'interno delle scuole. Dalle informazioni economiche dalla ricorrente depositate in atti emergono, negli ultimi tre anni, redditi che oscillano da un massimo di 24.000,00 euro circa ad un minimo – nell'ultimo
-
di 11.000,00 euro circa. CP_2 non va all'asilo, ma da gennaio 2026 andrà alla materna anno =
e nella gestione del bambino, la signora Pt_3 è aiutata dai suoi genitori, in particolare da sua mamma che è disoccupata. Da quanto riferito dalla ex compagna, il signor CP_2 era disoccupato, ma attualmente lavora come pescatore. Non ha spese abitative documentate, in quanto vive presso l'abitazione dei genitori e ha omesso di depositare la documentazione relativa informazioni sulle sue condizioni economiche ex art. 473bis.18 c.p.c. Infatti, il signor CP_2 ha depositato solo i CUD relativi al 2024, da cui emerge la percezione di un reddito pari a circa
18.000 euro per l'anno di imposta 2024 ma non sono statio depositati nè gli estratti di conto corrente né la documentazione richiesta con il decreto di fissazione udienza con valutazione ex art. 116 c.p.c. della condotta.
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 2 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Pertanto, la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento del minore nell'importo omnicomprensivo di 350,00 euro al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. La domanda materna di predeterminare una somma comprensiva di spese extra assegno è coerente con la situazione di fatto e consente alla donna una più celere e completa tutela del credito in caso di inadempimento.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di maggio 2025 il ricorso stato depositato il 05.05.2025 -, posto che è principio generale che il tempo
-
che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alla domanda formulata dal padre ex art. 317 bis c.c.
Il padre, nella tardiva memoria di costituzione ha chiesto di riconoscere disciplinare il diritto di visita dei nonni paterni, ai sensi dell'art. 317bis c.c., o in subordine, favorire l'instaurazione di un percorso relazionale tutelato tra il minore e i suddetti ascendenti.
Giova rilevare che nella fattispecie -oltre ad essere una domanda riconvenzionale tardiva perché il resistente si è costituito in data 20.10.2025 ed essere attribuita alla competenza funzionale del
Tribunale per i minorenni ex art 38 disp att c.c.- si verte in un'evidente ipotesi di difetto di legitimatio ad causam. Invero, per compiere validamente un determinato atto, il soggetto deve trovarsi nella situazione giuridica richiesta dalla legge.
Legittimati attivamente a proporre la domanda relativa al mantenimento dei rapporti con il nipote sono esclusivamente gli ascendenti;
in difetto di legittimazione attiva in capo al signor CP_2 la domanda deve dichiararsi inammissibile.
Con riferimento alle spese di lite
La totale soccombenza della parte resistente impone, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
In merito, giova evidenziare che la parte attrice è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (delibera n. 2020/3441 del 24 settembre 2020) e che la Corte di Cassazione con orientamento condiviso dal
Collegio ha affermato il seguente principio di diritto qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, "il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità"³
Tanto premesso, la parte resistente deve essere condannata a rifondere all'Erario, ex art. 133 DPR
115/2002, le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che – tenuto conto dell'attività professionale svolta, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa - vengono liquidate in € 3.327,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_3
[...] letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., e Parte_2
,
473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone che i SS del Comune di Milano in collaborazione con i SS del Comune di [...]
CP_1 , valutata le serietà e l'impegno paterno nella ripresa della relazione con il bambino, la gestione delle problematiche legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti e l'interesse del minore, provvedano -sentita l'affidataria esclusiva-, ad organizzare modalità e tempistiche di incontro. Almeno nella fase iniziale gli inocntri dovranno avvenire alla necessaria presenza di un terzo;
وl'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla
3. Pone a carico di Parte_2 mensilità di maggio 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo di € 350,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione giugno 2026;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia continui percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
5. Dichiara inammissibile la domanda ex art. 317bis c.c. proposta da Parte_2
6. Condanna il resistente a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute in favore della parte ricorrente, liquidate in 3.327,00 euro per compenso professionale, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Nella relazione dei Servizi sociali si legge che “la terapia prevedeva la somministrazione di metadone ma non è stata accompagnata da un percorso psicologico che deve essere richiesto dal paziente" (Relazione dei SS del Comune di
Rozzano). 3O Corte Di Cassazione Sez. 2, Ordinanza N. 22017 Del 11/09/2018; Sez.
6 - L, Ordinanza N. 11590 Del 03/05/2019.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Giudice Dott. Chiara Delmonte
Giudice Dott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/05/2025 promossa da
1) Parte_1
Nato il 16/07/1991 a MILANO (MI)
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]n. 58, ROZZANO ITALIA rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Martello Panno presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 11/07/1984 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]n. 1, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mary Clementoni giusta procura in atti
Parte convenuta con i seguenti figli: Controparte_2 nato a [...] in data [...]
,in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.06.2025
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
AL MO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 23.10.2025
Parte ricorrente
"Chiede
1. Il figlio minore venga affidato in via superesclusiva alla madre, così rettificata la domanda inizialmente avanzata, con collocamento presso la stessa anche ai fini della residenza anagrafica;
2. Disporre che il padre possa vedere il figlio nei tempi e con le modalità disposte dal Servizio Sociale di competenza solo previo accertamento della sua responsabilità genitoriale e salva la presa in carico presso il Serd di residenza, di cui si chiede sin da ora di acquisire la relazione;
3. Il papà dovrà contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrete la somma di euro
350,00 mensili comprensive delle spese straordinarie, somma rivalutabile in base agli indici Istat;
4. Disporre che la madre, quale genitore con il collocamento prevalente del figlio, continui a percepire l'assegno unico al 100%”.
Parte resistente:
"1. Disporre l'affidamento condiviso del minore Controparte 2 ad entrambi i genitori, con facoltà per il Giudice di definire le modalità attuative dell'affidamento con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, anche in forma progressiva e sorvegliata;
2. In via subordinata, qualora il Tribunale ritenga necessario disporre l'affidamento esclusivo alla madre, regolamentare in modo ampio, continuativo e strutturato il diritto di visita del padre, con pieno coinvolgimento dello stesso nelle decisioni fondamentali riguardanti il minore e con eventuale supporto dei Servizi Sociali;
3. Ordinare l'attivazione dei Servizi Sociali competenti, affinché venga avviato un percorso di valutazione, supporto e accompagnamento alla relazione padre-figlio, anche in funzione del ripristino di un rapporto sano, stabile e conforme all'interesse del minore;
4. Stabilire un contributo al mantenimento del minore a carico del Sig. CP_2 in misura pari a €
200,00 mensili, soggetti ad adeguamento ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto, tenuto conto delle attuali condizioni economiche del convenuto;
5. Riconoscere e, ove ritenuto possibile nel presente giudizio, disciplinare il diritto di visita dei nonni paterni, ai sensi dell'art. 317-bis c.c., o in subordine, favorire l'instaurazione di un percorso relazionale tutelato tra il minore e i suddetti ascendenti, sempre nell'ottica del suo superiore interesse;
Concedere riserva di integrazione documentale, allegazione e produzione di ulteriori memorie istruttorie, ivi comprese eventuali richieste di audizione, accertamenti o consulenze tecniche".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio 2022 al 2025 e dalla loro unione è nato CP_2 il 25 ottobre 2023 riconosciuto da entrambi.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 05.05.2025 Parte_3
[...] ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento.
Con decreto ex art 473 bis. 14 c.p.c. il Giudice Delegato ha così provveduto:
Le allegazioni di violenza domestica, la complessa situazione del nucleo famigliare descritte in ricorso introduttivo ed il fatto che madre e minore sono seguiti dal Consultorio di Rozzano (assistente sociale dott.ssa Persona_1 , psicologa dott.ssa Persona_2 -impongono l'adozione dei Controparte_2 nato il 25 ottobre seguenti provvedimenti ex art 473 bis. 2, e 27 c.p.c. a tutela di
2023:
1) Incarica i Servizi Sociali del Comune ROZZANO (madre e minore risiedono in via Aspromonte
58) dell'immediata presa in carico del nucleo delegandoli sin d'ora di: effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente)
•
effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione materna
•
• assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle ulteriori figure di riferimento per i minori
(nonni, pediatra, insegnati asilo)
⚫ assumere informazioni sul percporso di presa in carico e cura del padre presso il SERD di Rozzano
• trasmettere una seppur breve relazione preliminare conoscitiva del nucleo, che dia conto delle informazioni assunte dai soggetti sopra indicati e dell'esito dei colloqui con le parti e degli accessi domiciliari entro il 20 settembre 2025
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha preso atto che si era tardivamente costituito in data 20Parte_2 ottobre 2025 allegando di non poter comparire in udienza.
Parte attrice ha contestato l'ammissibilità della domanda ex art 317 bis c.p.c. formulata dal resistente e il Giudice Delegato dopo aver sottoposto alle parti gli esiti dell'indagine delegata ai SS ha proceduto a sentire la madre che ha reso le dichiarazioni da intendersi qui trascritte.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione tenuto conto che le parti non hanno formulato istanze istruttorie e che non è necessario attivarsi ex art 473 bis. 2 c.p.c. a tutela del minore ha invitato le parti a precisare le conclusioni,
Previa interlocuzione con le parti, che si sono dichiarate d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato sulle conclusioni rassegnate dalle parti ha ordinato la discussione orale all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
*******
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Il padre ha manifestato fattivamente, con il comportamento tenuto (anche nel giudizio) il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Nella valutazione della inidoneità paterna ad esercitare consapevolmente la responabilità genitoriale, depone anche il fatto che il signor CP_2 ha sempre avuto, sin dall'inizio della convivenza, problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti -per la cura dei quali era in carico presso il Serd di Rozzano¹- che hanno impattato negativamente sulla sua capacità di cura ed accudimento del bambino. Il signor CP_2 infatti, già perdurando la convivenza con la ex compagna, le delegava l'accudimento e la cura del minore non sapendo gestire gli imprevisti e difficoltà che la genitorialità comporta tenendo, a fronte degli imprevisti, comportamenti violenti. Le condotte aggressive sono culminate nell'episodio del 7 febbraio 2025, oggetto di denuncia: in quell'occasione il resistente ha afferrato la cornetta del citofono e colpendo violentemente il naso della Sig.ra Pt_3 che, solo dopo l'allontanamento del compagno, si è recata all'ospedale Humanitas di Rozzano, lasciando il minore alle cure della nonna materna, per le cure del caso
Dopo tale episodio che il signor CP_2 ha lasciato la casa familiare ed è tornato a vivere ad [...] CP_1 cessando definitivamente ogni contatto con il figlio. Da allora e negli ultimi nove mesi-,
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infatti, il padre ha visto CP_2 due volte (una volta a Rozzano per circa tre ore, e a maggio 2025 in occasione della Festa del Papà, al parchetto vicino casa) ed i molteplici tentativi della madre di preservare agli occhi del figlio la figura paterna sono stati vani².
La lettura della relazione redatta dagli operatori dei SS in data 22 ottobre 2025 attesa, diversamente la piena idoneità genitoriale della giovane mamma che -anche grazie al supporto della sua famiglia-
è adeguata nel rispondere alle esigenze di cura del proprio figlio, e nel rispondere ai suoi bisogni evolutivi in modo idoneo e affettivo, svolgendo in maniera adeguata il proprio ruolo genitoriale. La rete supportiva familiare territorialmente vicina, nonni materni e zii materni, appare, infatti, salda e presente sia a livello concreto che emotivo.
Le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
Infatti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento super esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale. Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre, tenuto conto dell'età del minore (2 anni), della residenza del padre ad CP_1 delle problematiche di dipendenza da sostanze e dei " comportamenti violenti tenuti dall'uomo, come richiesto dalla madre la regolamentazione degli incontri padre figlio deve essere rimessa ai SS del Comune di Milano in collaborazione con i SS del
2 Dalla separazione ad oggi la madre, tutte le mattine ha videochiamato il padre per fargli vedere il bambino. Il padre, però, appariva sempre non aver voglia di fare la videochiamata, poi su insistenza madre rispondeva alla videochiamata ma senza parteciparvi attivamente. Sempre a riprova dello scarso interesse per il figlio, la madre ha rappresentato che il
25 ottobre è il secondo compleanno del bambino ma il padre non si è fatto vivo né si è attivato per festeggiare il bambino. Comune di CP_1 i quali, valutata le serietà e l'impegno paterno nella ripresa della relazione con il bambino, la gestione delle problematiche legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti e l'interesse del minore, provvederanno -sentita l'affidataria esclusiva-, ad organizzare incontri padre figlio che, almeno nella fase iniziale, dovranno avvenire alla necessaria presenza di un terzo.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le- necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre vive con CP_2 nell'immobile di sua proprietà
a Rozzano, in via Aspromonte n. 58, di cui sopporta la rata di mutuo pari a 250,00 euro circa e le relative spese, percepisce il 100% dell'AUF pari a 200,00 euro. Percepisce 890,00 euro di CP_4
Ha effettuato alcuni colloqui per fare l'insegnante di sostegno per i disabili all'interno delle scuole. Dalle informazioni economiche dalla ricorrente depositate in atti emergono, negli ultimi tre anni, redditi che oscillano da un massimo di 24.000,00 euro circa ad un minimo – nell'ultimo
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di 11.000,00 euro circa. CP_2 non va all'asilo, ma da gennaio 2026 andrà alla materna anno =
e nella gestione del bambino, la signora Pt_3 è aiutata dai suoi genitori, in particolare da sua mamma che è disoccupata. Da quanto riferito dalla ex compagna, il signor CP_2 era disoccupato, ma attualmente lavora come pescatore. Non ha spese abitative documentate, in quanto vive presso l'abitazione dei genitori e ha omesso di depositare la documentazione relativa informazioni sulle sue condizioni economiche ex art. 473bis.18 c.p.c. Infatti, il signor CP_2 ha depositato solo i CUD relativi al 2024, da cui emerge la percezione di un reddito pari a circa
18.000 euro per l'anno di imposta 2024 ma non sono statio depositati nè gli estratti di conto corrente né la documentazione richiesta con il decreto di fissazione udienza con valutazione ex art. 116 c.p.c. della condotta.
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 2 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Pertanto, la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento del minore nell'importo omnicomprensivo di 350,00 euro al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. La domanda materna di predeterminare una somma comprensiva di spese extra assegno è coerente con la situazione di fatto e consente alla donna una più celere e completa tutela del credito in caso di inadempimento.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di maggio 2025 il ricorso stato depositato il 05.05.2025 -, posto che è principio generale che il tempo
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che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alla domanda formulata dal padre ex art. 317 bis c.c.
Il padre, nella tardiva memoria di costituzione ha chiesto di riconoscere disciplinare il diritto di visita dei nonni paterni, ai sensi dell'art. 317bis c.c., o in subordine, favorire l'instaurazione di un percorso relazionale tutelato tra il minore e i suddetti ascendenti.
Giova rilevare che nella fattispecie -oltre ad essere una domanda riconvenzionale tardiva perché il resistente si è costituito in data 20.10.2025 ed essere attribuita alla competenza funzionale del
Tribunale per i minorenni ex art 38 disp att c.c.- si verte in un'evidente ipotesi di difetto di legitimatio ad causam. Invero, per compiere validamente un determinato atto, il soggetto deve trovarsi nella situazione giuridica richiesta dalla legge.
Legittimati attivamente a proporre la domanda relativa al mantenimento dei rapporti con il nipote sono esclusivamente gli ascendenti;
in difetto di legittimazione attiva in capo al signor CP_2 la domanda deve dichiararsi inammissibile.
Con riferimento alle spese di lite
La totale soccombenza della parte resistente impone, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
In merito, giova evidenziare che la parte attrice è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (delibera n. 2020/3441 del 24 settembre 2020) e che la Corte di Cassazione con orientamento condiviso dal
Collegio ha affermato il seguente principio di diritto qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, "il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità"³
Tanto premesso, la parte resistente deve essere condannata a rifondere all'Erario, ex art. 133 DPR
115/2002, le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che – tenuto conto dell'attività professionale svolta, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa - vengono liquidate in € 3.327,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_3
[...] letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., e Parte_2
,
473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone che i SS del Comune di Milano in collaborazione con i SS del Comune di [...]
CP_1 , valutata le serietà e l'impegno paterno nella ripresa della relazione con il bambino, la gestione delle problematiche legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti e l'interesse del minore, provvedano -sentita l'affidataria esclusiva-, ad organizzare modalità e tempistiche di incontro. Almeno nella fase iniziale gli inocntri dovranno avvenire alla necessaria presenza di un terzo;
وl'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla
3. Pone a carico di Parte_2 mensilità di maggio 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo di € 350,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione giugno 2026;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia continui percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
5. Dichiara inammissibile la domanda ex art. 317bis c.c. proposta da Parte_2
6. Condanna il resistente a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute in favore della parte ricorrente, liquidate in 3.327,00 euro per compenso professionale, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Nella relazione dei Servizi sociali si legge che “la terapia prevedeva la somministrazione di metadone ma non è stata accompagnata da un percorso psicologico che deve essere richiesto dal paziente" (Relazione dei SS del Comune di
Rozzano). 3O Corte Di Cassazione Sez. 2, Ordinanza N. 22017 Del 11/09/2018; Sez.
6 - L, Ordinanza N. 11590 Del 03/05/2019.