Art. 8. Regole tecniche e di sicurezza 1. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modifiche, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti d'identita' elettronici di cui al presente decreto, specificate le caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonche' stabilite le modalita' di verifica da parte delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
2. In particolare, le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le modalita' di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti.
3. Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilita' dei documenti in corso di validita'.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire l'integrita', l'accessibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come modificato dall' art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , si vedano le note alle premesse.
2. In particolare, le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le modalita' di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti.
3. Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilita' dei documenti in corso di validita'.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire l'integrita', l'accessibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come modificato dall' art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , si vedano le note alle premesse.