Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 927/2023 R.G. vertente tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e , tutti difesi e rap- C.F._2 Parte_3 C.F._3
presentati dall'Avv. Emanuele Di Maso ( ), ed elettivamente domici- C.F._4
liati presso il suo Studio sito in Bologna alla via G. L. Bernini n. 1
attori opponenti e
rappresentata da nella sua qualità di procuratrice e Controparte_1 Controparte_2
mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici ( elet- C.F._5
tivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore convenuta opposta in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1597/2022 del 22/12/2022 RG n. 4057/2022
del Tribunale di Livorno
1
CONCLUSIONI
presentate in data 20.02.2025
dal procuratore degli opponenti:
„Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:
- accertare e dichiarare la mancanza della legittimazione ad agire in capo ad e CP_3
successivamente in capo a mancando la prova che i crediti oggetto di causa CP_1
rientrino nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco enunciate all'interno dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale indicato dalla convenuta opposta nei propri atti e, per l'effetto respingere le domande proposte da e oggi da CP_3 CP_1
a mezzo della sua mandataria ( prima Neprix s.r.l.); Controparte_2
-accertare e dichiarare la mancanza di titolarità inerente ai rapporti di credito oggetto di causa nei confronti e oggi di , poiché l'avviso pubblicato in Gazzetta CP_3 CP_1
Ufficiale non è sufficiente a dar prova della avvenuta cessione per cartolarizzazione del singolo credito, in quanto vi è assoluta incertezza circa l'inclusione dei crediti oggetto di causa all'interno della cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale, indicata dalla convenuta opposta nei propri atti e, per l'effetto, respingere le domande proposte da
[...]
a mezzo della sua mandataria CP_1 Parte_4
- accertare e dichiarare che la società mandataria è carente del potere di Controparte_2
rappresentanza sostanziale non essendo iscritta all'Albo ex art. 106 TUB, essendo l'attività
di riscossione riservata dalla L. 130/99 esclusivamente alle società iscritte all'albo ex art. 106 TUB, conseguentemente tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza proces-
suale della società incaricata ex art. 77 c.p.c., pertanto revocare il decreto ingiuntivo
2 emesso;
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto la controparte non ha allegato allo stesso il relativo piano di ammortamento, i pagamenti eseguiti in quanto lo stesso risulta emesso sulle base di meri saldaconti, dunque il credito non è pro-
vato, come richiesto dalla legge e, per l'effetto dei succitati accertamenti, revocarlo inte-
gralmente;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative ai tassi di interesse nei contratti mutuo stipulati dalla debitrice principale menzionati all'interno del ricorso per decreto in-
giuntivo redatto da controparte – in quanto superiori al tasso soglia di usura e per l'effetto,
espungere integralmente gli addebiti usurari, con tutte le conseguenze che ne derivano ex lege- e/o di compensare le somme corrisposte illegittimamente a titolo di interessi dall'o-
dierno opponente con quanto ancora eventualmente dovuto a titolo di capitale erogato e conseguentemente, scomputare dalle somme ancora da versarsi gli importi a titolo di inte-
ressi non dovuti – e per gli effetti, revocare il menzionato decreto ingiuntivo in quanto la somma così come ingiunta non è dovuta.
- Accertare la nullità assoluta, per contrarietà a norme imperative e ai principi generali dell'Ordinamento, in particolare, a quelli di buona fede, correttezza e solidarietà ex. art. 2
Cost, della fideiussione de quo, per violazione della normativa Antitrust di cui alla L. n.
287/1990, poiché le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinunzia ai termini decaden-
ziali di cui all'art. 1957 c.c., contenute negli art. 2, 6, e 8 del contratto di garanzia in esa-
me, riproducono il contenuto del modello ABI, di cui è stata accertata la violazione delle norme sulla concorrenza con provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005, dichiarare che parte convenuta non potrà esercitare alcun diritto di regresso nei confronti di parte
3 opponente, liberando di conseguenza quest'ultimo dalle garanzie fideiussorie sottoscritta e,
per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto la somma così
come ingiunta non è dovuta;
- accertato che le fideiussioni oggetto di causa siano violative della normativa ex artt.
2-3 L. 287/1990 e 101 TFUE, stante i suoi artt. 2 – 6 – 8- ovvero poiché redatta su modulo “ABI”, Voglia l'Ill.mo Giudice disporre la rifusione a beneficio degli odierni attori del pregiudizio derivante dall'intesa anticoncorrenziale censurata, in via equitatativa nella misura ritenuta di Giustizia in concerto alla Direttiva 104/2014 non-
ché alle Sentenze delle Sezioni Unite nn. 2207/2005; per cui il fideiussore ha diritto ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria;
- In via Subordinata accertare che le fideiussioni de quo siano affette da nullità parziale ex art. 1419, commi 1 e 2, in forza della sentenza a Sezioni Unite n. 41994/2021, per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla banca citata in violazione della legge 287/1990 e del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55, del 2.5.2005, in forza della presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvenienza e di rinuncia al termine decadenziale previsto ex art. 1957 c.c; accertare che la convenuta sia decaduta dal diritto di chiedere l'escussione della fideiussione omnibus de quo, per violazione dell'art. 1957 c.c.,, per gli effetti della
Sentenza n. 41994/2021 - non avendo mai proposto, entro sei mesi, le proprie istanze con-
tro il debitore principale né contro il garante dello stesso, e per l'effetto dichiarare che l'opposta non potrà esercitare alcun diritto di regresso nei confronti di parte opponente li-
berando quest'ultima dalla garanzia fideiussoria sottoscritta. Con vittoria di spese e com-
petenze di giudizio“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e
4 respinta, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, così giudicare: In via preli-
minare - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e per l'effetto confermare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al de-
creto ingiuntivo opposto n. 1597/2022 (R.G. 4057/2022) emesso dal Tribunale di Livor-
no, in data 22/12/2022, e rubricato al R.G. n. 4057/2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
-
concedere un termine per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs n. 28/2010; Nel merito, in via principale - rigettare integralmente l'avversa opposizione, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare tutte le domande formulate da parte opponente poiché infondate in fatto e diritto, trattandosi di opposizione pale-
semente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pron-
ta soluzione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1597/2022 (R.G.
4057/2022) emesso dal Tribunale di Livorno, in data 22/12/2022, e rubricato al R.G. n.
4057/2022; Nel merito, in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso i signori
( ), nato il [...] in [...], re- Parte_1 C.F._1
sidente in Cecina (LI) alla Via C.Di Nassiriya N.
3 - Lettera: B, Parte_2
( ), nato il [...] in [...], residente in [...], C.F._2
alla Via F. Petrarca N. 20 - Lettera: B - Interno: 28, e Parte_3
( nato il [...] in [...], residente in [...]C.F._3
(LI), Via B. Cellini N. 16 - Lettera: D, al pagamento, in solido tra loro, in favore di
[...]
e per essa nella sua qualità di procuratrice e mandataria, CP_1 Controparte_2
la somma complessiva di € 200.000,00 oltre interessi legali, spese del presente procedi-
5 mento, oltre spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo del credito vantato dall'odierna opposta nella maggior o minor somma Controparte_1
che verrà accertata nel corso del giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Livorno, con decreto ingiuntivo n. 1597/2022 del 22/12/2022 RG n.
4057/2022, immediatamente esecutivo, ingiungeva agli odierni opponenti
[...]
, di pagare, in solido Parte_5 Parte_2 Parte_3
tra loro, in favore della cedente per le causali di cui al ricorso, la somma di € CP_3
200.000,00, gli interessi come da domanda;
le spese della procedura monitoria li-
quidate in € 2242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle successive occorrende.
Il suddetto decreto ingiuntivo n. 1597/2022, emesso provvisoriamente esecutivo,
munito della formula esecutiva in data 30.12.2022, veniva notificato ai debitori in-
giunti.
A seguito della notifica del predetto decreto, con atto di citazione notificato a mezzo
PEC il 27 febbraio 2023, parti attrici proponevano opposizione convocando Aporti
all'udienza del 23 giugno 2023, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: - “In
Via Pregiudiziale Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione, sospendere e/o revocare la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento n. 1597/2022 del 22.12.2022,
emessa dal Giudice Dott. Luigi Nannipieri, all'interno del procedimento RG n.
4057/2022, radicato presso il Tribunale Ordinario di Livorno, per tutti i motivi così
6 come dedotti in narrativa, in particolare, tenendo presente che la domanda di con-
troparte trae linfa da una fideiussione omnibus, sottoscritta dagli odierni attori, a favore della debitrice principale, redatta in conformità al modello ABI, ritenuto contrario alla normativa Antitrust dalla Banca d'Italia, con provvedimento n.
55/2005 e, più di tutto che la creditrice agisce per un credito da 200.000,00 mentre dispone di un capitale sociale di soli diecimila euro (Cfr visura allegata) che non tutela parte debitrice in caso di danni e/o di esecuzione forzata avviata da un sog-
getto privo di legittimazione attiva e della titolarità dei crediti oggetto di causa. -
accertare e dichiarare la mancanza della legittimazione ad agire in capo a CP_3
mancando la prova che i crediti oggetto di causa rientrino nelle ipotesi di ces-
[...]
sione di crediti in blocco enunciate all'interno dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 158 dell'8 08.2017, indicato dalla convenuta opposta nei propri atti e, per l'effetto respingere le domande proposte da CP_3
a mezzo della sua mandataria Neprix S.r.l.; -accertare e dichiarare la mancanza di titolarità inerente ai rapporti di credito oggetto di causa nei confronti CP_3
poiché l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dar prova della avvenuta cessione per cartolarizzazione del singolo credito, in quanto vi è assoluta incertezza circa l'inclusione dei crediti oggetto di causa all'interno della cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale,, indicata dalla convenuta opposta nei pro-
pri atti e, per l'effetto, respingere le domande proposte da .a mezzo CP_3
della sua mandataria Neprix S.r.l.; -In ogni caso concedere i termini ex lege al fine di espletare la mediazione obbligatoria prevista in materia di contratti banca-
ri/finanziari. - In via Principale : - accertare e dichiarare la nullità del decreto in-
7 giuntivo opposto in quanto la controparte non ha allegato allo stesso il relativo piano di ammortamento, i pagamenti eseguiti in quanto lo stesso risulta emesso sul-
la base di meri saldaconti, dunque il credito non è provato, come richiesto dalla legge e, per l'effetto dei succitati accertamenti, revocarlo integralmente;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative ai tassi di interesse nei contratti mutuo stipulati dalla debitrice principale menzionati all'interno del ricorso per decreto in-
giuntivo redatto da controparte – in quanto superiori al tasso soglia di usura e per l'effetto, espungere integralmente gli addebiti usurari, con tutte le conseguenze che ne derivano ex lege - e/o di compensare le somme corrisposte illegittimamente a ti-
tolo di interessi dall'odierno opponente con quanto ancora eventualmente dovuto a titolo di capitale erogato e conseguentemente, scomputare dalle somme ancora da versarsi gli importi a titolo di interessi non dovuti – e, per gli effetti, revocare il menzionato decreto ingiuntivo in quanto la somma così come ingiunta non è dovu-
ta.- accertare la nullità assoluta, per contrarietà a norme imperative e ai principi generali dell'Ordinamento, in particolare, a quelli di buona fede, correttezza e soli-
darietà ex. art. 2 Cost, della fideiussione de quo, per violazione della normativa An-
titrust di cui alla L. n. 287/1990, poiché le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinunzia ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., contenute negli art. 2, 6, e
8 del contratto di garanzia in esame, riproducono il contenuto del modello ABI, di cui è stata accertata la violazione delle norme sulla concorrenza con provvedimen-
to della Banca d'Italia del 2.5.2005, dichiarare che parte convenuta non potrà eser-
citare alcun diritto di regresso nei confronti di parte opponente, liberando di con-
seguenza quest'ultimo dalle garanzie fideiussorie sottoscritta e, per l'effetto, dispor-
8 re la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto la somma così come ingiunta non è dovuta;
- accertato che le fideiussioni oggetto di causa siano violative della normativa ex artt.
2-3 L. 287/1990 e 101 TFUE, stante i suoi artt. 2 – 6 – 8- ovvero poiché redatta su modulo “ABI”, Voglia l'Ill.mo Giudice disporre la rifusione a be-
neficio degli odierni attori del pregiudizio derivante dall'intesa anticoncorrenziale censurata, in via equitativa nella misura ritenuta di Giustizia in concerto alla Diret-
tiva 104/2014 nonché alle Sentenze delle Sezioni Unite nn. 2207/2005 – 4194/2021;
per cui il fideiussore ha diritto ad esperire sia la tutela reale che quella risarcito-
ria; - In via Subordinata accertare che le fideiussioni de quo siano affette da nullità
parziale ex art. 1419, commi 1 e 2, in forza della sentenza a Sezioni Unite n.
41994/2021, per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla banca citata in violazione della legge 287/1990 e del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55, del
2.5.2005, in forza della presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvenienza e di rinuncia al termine decadenziale previsto ex art. 1957 c.c; accertare che la conve-
nuta sia decaduta dal diritto di chiedere l'escussione della fideiussione omnibus de quo, per violazione dell'art. 1957 c.c.,, per gli effetti della Sentenza n. 41994/2021 -
non avendo mai proposto, entro sei mesi, le proprie istanze contro il debitore prin-
cipale né contro il garante dello stesso, e per l'effetto dichiarare che l'opposta non potrà esercitare alcun diritto di regresso nei confronti di parte opponente liberando quest'ultima dalla garanzia fideiussoria sottoscritta. In via Istruttoria all'Ill.mo Tri-
bunale adito si chiede di voler disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in armonia a quanto stabilito dall'Ordinanza emanata dal Tribunale di Milano, del
20.05.2021 – Roma - Monza ovvero dall'art. 5 della Direttiva 104/2021 ivi allegati -
9 stante la primazia del diritto UE rispetto a quello Nazionale - in nome e per conto dei sig.ri – – - nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
un novero di istituti bancari, ritenuto dal Giudice adito sufficiente a fornire idonei elementi di valutazione ovvero nei confronti di quelli di cui alle fideiussioni allega-
te, utili ad offrire ulteriore prova dell'applicazione uniforme dello schema ABI,
tramite l'intervento di Banca D'Italia, del modulo standard per le fideiussioni della natura di quella oggetto di causa - utilizzato dalle Banche individuate , in epoca coeva alla stipulazione della garanzia oggetto di causa;
qualora la documentazione già allegata da parte attrice non fosse ritenuta di per sé sufficientemente conclu-
dente. In ogni caso con condanna alle spese di lite, oltre spese generali, cpa e iva come per legge da distrarre in favore dell'antistatario procuratore. Con ogni più
ampia riserva di ulteriori richieste istruttorie e/o nuove da valutare all'esito dell'e-
sibizione della documentazione ex. art. 210 c.p.c. e/o al parere dell'AGCM”.
Iscritto a ruolo il procedimento, con provvedimento del 12 marzo 2023 il Giudice
designato ai soli fini del decidere sulla sospensione e/o revoca della provvisoria ese-
cuzione dell'ingiunzione di pagamento n. 1597/2022 fissava udienza in presenza per il 6 aprile 2023. si costituiva in giudizio impugnando e contestando tutto CP_3
quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito. All'esito dell'udienza del 6 aprile
2023 il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impu-
gnato ed ordinava l'esperimento del tentativo di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 30 novembre 2023.
A tale udienza, dato atto dell'esito negativo dell'esperimento di mediazione, su ri-
chiesta delle parti, il Giudice concedeva termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. rin-
10 viando all'11 aprile 2024 per la discussione delle richieste istruttorie.
Nelle more, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 21 dicembre 2023, si costi-
tuiva in giudizio la cessionaria dando atto dell'intervenuta cessione Controparte_1
del credito in suo favore da CP_3
A seguito dello scambio delle memorie istruttorie, all'udienza dell'11 aprile 2024 il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20 febbraio 2025 all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c.
2. In limine litis, corre l'obbligo di riportare i seguenti elementi, sostanzialmente emergenti per tabulas.
È documentalmente provato che in data 05.03.2009 la società Immobiliare il Pozzo
S.r.l., concludeva con Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. contratto di mutuo fon-
diario ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.lgs. 385/1993 a rogito del Notaio Per_1
(cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio).
Con il predetto contratto di mutuo le parti pattuivano l'erogazione del capitale mu-
tuato, pari ad Euro 1.200.000,00, che veniva erogato con successivi atti di erogazio-
ne e quietanza.
In seguito, con contratto di finanziamento del 17.05.2011 Rep. 110962 Racc. 14923,
munito di formula esecutiva in data 24.05.2011, la Cassa di Risparmio di Volterra
erogava, in favore della parte mutuataria la somma di euro 154.000,00 quale sesta ed ultima erogazione. Le parti convenivano di ridurre la somma capitale del mutuo da Euro 1.200.000,00 a Euro 1.160.000,00 con conseguente riduzione dell'ipoteca stessa.
11 Con il medesimo atto le parte mutuataria riconosceva che il pagamento del suddetto mutuo veniva erogato per l'importo complessivo di Euro 1.160.000,00 (pag. 3
dell'atto sub doc. 6 del fascicolo monitorio.
Gli odierni opponenti , e si costi- Parte_1 Parte_2 Parte_3
tuivano, nel febbraio 2009, fideiussori della società Immobiliare il Pozzo S.r.l. per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla parte finanziata con il suddetto contratto di mutuo ipotecario del 5.3.2009 Rep. n. 108960 Racc. 13770, fino alla concorrenza della complessiva somma di Euro 1.160.000,00 per tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, nonché per ogni spesa ed onere (cfr., relativa-
mente a ogni singolo garante, fideiussioni sub docc. 7, 8 e 9 del fascicolo monito-
rio).
Emerge pure documentalmente che la mutuataria si rendeva morosa nel pagamento delle rate di ammortamento perdendo il beneficio del termine anche per le rate a scadere, sicché con atto del 23.12.2013, registrato in Livorno il 07.01.2014 al n. 68,
la Cassa, dichiaratasi disponibile ad accogliere la richiesta di consolidamento e pro-
lungamento del termine di ammortamento avanzata, deliberava il consolidamento del capitale residuo pari ad Euro 1.106.236,00 procedendo quindi alla rinegoziazio-
ne del contratto stesso (doc.10 del fascicolo monitorio.
Successivamente, restando il mutuatario inadempiente relativamente al pagamento delle rate del mutuo, ciò nonostante la rinegoziazione, la banca cedente comunicava di aver passato a sofferenza la posizione della società mutuataria che presentava un saldo negativo di Euro 1.230.421,13 e contestualmente inviava allo stesso mutuata-
rio ed ai garanti costituzione in mora del 04/02/2016 per il pagamento immediato
12 del debito per un importo di Euro 1.230.421,13 con espresso avvertimento che il mancato adempimento della prestazione avrebbe comportato l'immediato ricorso all'Autorità Giudiziaria (cfr docc. 11, 15 e 16 del fascicolo monitorio.
In seguito, il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 38 del 23.07.2019, dichiarava il fallimento della società mutuataria Immobiliare il Pozzo S.r.l., nel quale CP_3
e per essa Neprix S.r.l. nella sua qualità di procuratrice e mandataria, veniva
[...]
ammessa al passivo per € 1.294.075,46 in privilegio ed € 163.864,82 in chirografo cronologico n. 4 (cfr. all. 12 e 13 del fascicolo monitorio).
In considerazione, dunque, che il titolo su cui si fonda la richiesta di ingiunzione di pagamento si fonda su atto ricevuto da Notaio, la asserita creditrice, intendendo li-
mitare la pretesa creditoria nei confronti dei garanti fino alla inferiore somma di eu-
ro 200.000,00, chiedeva ed otteneva il rilascio del decreto ingiuntivo oggi oggetto di opposizione, con concessione della provvisoria esecutorietà ex art 642 c.p.c., primo comma.
3. Un tanto premesso, quanto alla cessione del credito, si può osservare quanto segue.
Si versa – è bene rammentarlo – nell'ipotesi di cui all'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale “2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizio-
ne nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
[…]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha poi condivisibilmente affermato che “in
13 tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimo-
strare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rap-
porti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto del-
la cessione” (così Cass. civ., n. 15884 del 13/06/2019; nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produ-
zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.”).
In particolare, dell'avvenuta cessione è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11.10.2018,
parte II, n. 119, e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana in data 20.10.2018 – parte II n. 123 (cfr. all. 4 di parte opposta e,
per l'identificabilità dei crediti specifici, cfr. all. 11).
14 Un tanto essendo già di per sé assorbente, veniva comunque depositato sub doc. 10
di parte convenuta opposta la dichiarazione ricevuta dalla cedente Cassa di Rispar-
mio di Volterra S.p.A., nella quale si attesta che tra i crediti oggetto della cessione in favore di rientri anche quello oggetto del presente giudizio (cfr. doc. CP_3
10 predetto).
Dagli elementi dianzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo all'odierna opposta (successiva cessionaria per la quale sono ripro- Controparte_1
ponibili le stesse considerazioni di cui sopra alla luce dei documenti dimessi con la comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2023, nonché dichiarazione di cessio-
ne depositato sub doc. 14 allegato alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.), del credito de quo, risultando pertanto l'eccezione spiccata dall'opponente infondata.
****
Infine, quanto all'eccezione di asserita mancata iscrizione di Controparte_4
all'albo di cui all'art .106 TUB, deve essere condiviso il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (in tal senso si veda Cass. Civ., ord. n. 7243/24), profilo questo del tutto assorbente in relazione a tale eccezione.
4. Del pari infondata è la restante eccezione di nullità.
Parti opponenti sollevavano, in sostanza, la questione della nullità del contratto di fidejussione per violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, dal mo-
15 mento che i contratti di fideiussione stessi sarebbero conformi al cd. schema ABI
tacciato di anticoncorrenzialità dalla Banca d'Italia in esito all'istruttoria principiata nel 2003 e poi appunto dichiarato dalla stessa Banca d'Italia, con provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In primis va rilevato che nessun dubbio vi è sulla competenza di questo Tribunale.
La nullità veniva infatti sostanzialmente proposta in via di eccezione in funzione dell'ulteriore richiesto accertamento secondo cui nulla sarebbe dovuto dal fideiusso-
re (sul punto vedasi Cass. 35661/2022: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderoga-
bile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad ac-
certare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente di-
sposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è
tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribu-
nale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni”, parte in grassetto è evidenziata dal redattore).
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Un tanto premesso, posta pure la condizione che alcune clausole effettivamente ri-
calchino quantomeno parzialmente lo schema A.B.I., pare necessario sintetizzare per grandi linee il dibatto giurisprudenziale in merito all'incidenza delle intese limi-
16 tative della concorrenza, attuate attraverso la formulazione di tipologie contrattuali identiche allo schema A.B.I., sui singoli contratti di fideiussione stipulati dagli isti-
tuti di credito con gli utenti. Due sono, in particolare, gli orientamenti che si sono fronteggiati.
Da un lato, l'opinione, minoritaria, di chi afferma che la riproduzione delle clausole
A.B.I., dichiarate nulle, comporta la nullità totale ex art. 1418 c.c. della singola fi-
deiussione nella quale li clausole stesse siano riprodotte pedissequamente.
Secondo l'opinione maggioritaria, invece, dall'applicazione del principio di conser-
vazione degli atti di autonomia negoziale, deriverebbe la nullità parziale della fi-
deiussione, limitatamente, dunque, alle disposizioni riproduttive delle clausole vie-
tate.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'in-
tesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass., SS.UU., n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01).
Sennonché, il citato principio non può essere acriticamente trasposto nel caso di specie, dal momento che esso è caratterizzato dalla peculiarità che il contratto de quo sia una cd. fideiussione specifica (cfr. chiaramente il testo, in principio, delle tre
17 fideiussioni depositate, testo dal quale è chiaramente evincibile che le garanzie ve-
nivano prestate in riferimento specifico al mutuo contratto dalla più volte citata so-
cietà, poi dichiarata fallita).
Ciò sarebbe sufficiente ed assorbente.
Per esaustività, comunque, pur non volendo considerare il citato profilo, non si de-
terminerebbe, nel caso di specie, la declaratoria, tantomeno parziale, di nullità.
Va infatti osservato che parti opponenti non fornivano la prova che:
a) lo schema utilizzato nella fideiussione de qua sia effettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
b) gli stessi opponenti, alla luce delle clausole tacciate di nullità, non avrebbero concluso il contratto.
Relativamente a quanto detto sub a), merita di essere condiviso il principio secondo cui “in riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideius-
sione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito” (così Tribu-
nale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125 del 24
maggio 2022), principio che assume peculiare rilievo nella fattispecie, atteso che si discetta di contratto di fideiussione concluso nel febbraio 2009, dunque in una data
18 esclusa dall'arco temporale di cui all'istruttoria della Banca d'Italia.
5. Infine, gli opponenti eccepivano in atto di citazione l'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato.
L'eccezione è totalmente generica (in atto di citazione si veda par. 12) e non si può
far altro che rilevare che una tale genericità non consente nemmeno di poter effet-
tuare una valutazione in punto ammissibilità o meno di una CTU, posto che sussi-
sterebbe l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico misura, mo-
di e tempi dell'asserito superamento dello specifico tasso soglia rilevante (nemmeno questo allegato); in definitiva, l'ammissione di una consulenza tecnica avrebbe senz'altro determinato una violazione del principio dispositivo, finendo per esonera-
re la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
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Infondata è, del pari, la, estremamente generica, contestazione, in punto ammontare del credito e, quindi, correttezza del certificato ex art. 50 TUB.
Sul punto devesi dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sin-
gole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”
(così, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024, Rv. 670905
19 - 01).
Nel caso di specie, dunque, non contestata la conclusione dei contratti di cui sopra
(vedasi sub 2), va valorizzata la cennata circostanza della totale genericità delle do-
glianze, non contemplanti alcuna censura specifica.
Di conseguenza, in base a tutte le considerazioni sopra illustrate, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 52.001,00 e
260.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1597/2022 del 22/12/2022 RG n. 4057/2022 del Tribuna-
le di Livorno;
condanna parti opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in euro
11.268,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, li 6.6.2025
20 Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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