CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 15 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2353/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ranalli ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Scarsella, sito in Roma, alla Via di Emilio Faà di Bruno n. 87
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente generale pro-tempore della ,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù della medesima procura generale alle liti a rogito del dr. Persona_1
Notaio in Roma dell'1.8.2024, rep. n. 93118, dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo e dall'Avv.
[...]
SA IN, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza delle Cinque Giornate N.
3 (Presso Avvocatura Regionale INAIL) APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n.
1280/2024 pubblicata il 4.7.2024 1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Accertata la natura CP_1 professionale della patologia lamentata, dichiarare il conseguente danno biologico permanente nella misura che risulterà di giustizia. Comunque non inferiore al 6%;
B) Dichiarare l'Istituto tenuto ad erogare le relative prestazioni sin dalla data delle domande amministrative o da altra ritenuta di giustizia. Con ogni altro conseguenziale provvedimento.
C) Condannare l' al pagamento delle spese tutte di giudizio, con distrazione a favore del CP_1 sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda deduceva: - di aver lavorato per oltre 35 anni come autista alle dipendenze di varie aziende private, quale addetto alla guida dei pullman di linea e di trasporto pubblico locale;
- che il servizio si era svolto per lo più in zone di montagna: Arcinazzo, Trevi,
Altipiani, Filettino, Fiuggi, etc.; - che l'attività giornaliera, per 6 giorni a settimana e circa 7 ore al giorno, era consistita nella guida di veicoli di varia grandezza, comunque con non meno di 25 posti, su strade che presentavano curve e percorsi che richiedevano frequenti fermate e ripartenze;
- che l'attività era stata svolta su veicoli vetusti e scarsamente manutenuti, con sedili di guida rigidi, sorretti da un piantone, privi di ammortizzatori e vibranti, comunque traballanti;
- che le mani erano sempre fisse e chiuse a pugno sul volante, anch'esso vibrante;
- che l'attività lavorativa aveva comportato la continua assunzione di posture incongrue ed anomale, obbligate e ripetute, nonché la continua soggezione a costanti e prolungate sollecitazioni e vibrazioni del tratto lombosacrale.
Aggiungeva che: - a seguito di esami clinici, gli erano stati riscontrati “esiti algo-disfunzionali di patologia vertebrale con deficit funzionale, con disturbi trofico-sensitivi e quadro diagnostico strumentale di spondilo-discoartrosi del rachide lombo-sacrale”; - nella genesi della predetta patologia, aveva avuto un ruolo causale, o quantomeno con-causale, l'attività lavorativa;
- ciononostante, l' aveva respinto la domanda proposta non riconoscendo l'idoneità del rischio CP_1 lavorativo.
Si costituiva in giudizio l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, contestando in CP_1 particolare l'eziologia professionale della patologia denunciata.
Espletata la prova testimoniale e disposta una consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente, il Tribunale - con la sentenza n. 1280/2024 - riteneva provate, all'esito dell'istruttoria
2 testimoniale, le mansioni dedotte con le caratteristiche descritte nel ricorso ex art. 442 c.p.c. e tuttavia, sulla scorta delle risultanze peritali, rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Mancata valutazione delle risultanze istruttorie. Mancata valutazione dell'attività lavorativa. Mancata valutazione del rischio lavorativo”: assumeva che le risultanze acquisite nel corso del giudizio e gli elementi evidenziati anche in studi e circolari dell' rendevano evidente CP_1
l'esposizione a rischio del erroneamente negata dal Consulente;
Pt_1
2) “Errata applicazione del DVR”: lamentava il che il C.t.u. aveva fatto riferimento ad Pt_1 un documento di valutazione rischi che (a prescindere dalla dubbia attendibilità di un siffatto documento in genere) era datato 2018, sicché si riferiva ad un periodo storico in cui la sua attività di autista era cessata e, pertanto, risultava irrilevante;
3) “Mancata ovvero erronea applicazione del principio di equivalenza delle cause”: secondo l'appellante il C.t.u. aveva omesso di valutare, disattendendo la giurisprudenza in materia, il ruolo concausale che, nella genesi dell'evento, l'attività lavorativa aveva svolto.
In sintesi, lamentava il difetto di motivazione e l'erroneità della decisione in quanto il Tribunale aveva acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico, ritenute erronee, parziali e non esaustive. In particolare, il consulente - ad avviso dell'appellante -, accertata la sussistenza delle patologie lamentate dal lavoratore, ne aveva erroneamente escluso la derivazione causale dall'attività lavorativa svolta, ignorando il principio di “equivalenza delle cause”. Chiedeva, in via istruttoria, il rinnovo della c.t.u. e di accogliere la domanda originariamente proposta.
Si costituiva l' , resistendo all'avverso atto di gravame e chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata sulla scorta della c.t.u. espletata in primo grado.
Il Collegio, ritenutane la necessità, disponeva consulenza tecnica medico-legale.
All'udienza del 15 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa con la lettura della presente sentenza.
2. L'appello - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione - è fondato.
2.1. Occorre premettere che – come accertato dal Tribunale – sono senz'altro provate le circostanze dedotte da nel ricorso in ordine all'attività lavorativa espletata. Parte_1
Si legge in proposito nella sentenza oggetto di gravame:
3 «In particolare, , collega di lavoro del ricorrente sulla stessa tratta, ha riferito: Controparte_3
“Conosco il ricorrente perché lavoravamo insieme nella società Ago1 per circa 11-12 anni, dal 2000 fino al 2013-2014. Il ricorrente svolgeva mansioni di autista e guidava pullman di linea e trasporto pubblico locale, come me;
si lavorava per 6 giorni alla settimana, all'incirca per 7 ore in media giornaliere. Il ricorrente svolgeva le tratte Arcinazzo, Filettino, Trevi, , Persona_2 Per_3 Per_4
Ariccia; gli autobus risalivano alla fine degli anni '70 e inizi anni '80 ed erano abbastanza vecchi;
il sedile era rigido e non era ammortizzato;
nei tratti di montagna come Filettino, Trevi, la Persona_2 guida era traballante anche a causa del manto stradale;
alcuni autobus avevano il servosterzo ed altri no. ADR: “Le strade percorse erano abbastanza dissestate col manto stradale bucato”.
La deposizione è stata pienamente confermata anche dal teste che ha ribadito: Testimone_1
“Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per quasi 30 anni, dal 1992, quando poi è andato in pensione;
il ricorrente svolgeva mansioni di autista, come me di cui l'ultima era con la Ago1
Srl; il servizio di trasporto si svolgeva ad Arcinazzo, Filettino;
si lavorava per 6 giorni alla settimana per circa 6 -7 ore al giorno. Gli autobus degli inizi erano vecchi quali Fiat 308, Fiat 343, Fiat 315,
Fiat 370; gli ammortizzatori erano presenti ma dopo 100.000 Km non venivano mai cambiati e quindi non erano più efficienti;
i sedili erano rigidi ed alcuni potevano regolarsi in altezza ma altri no. I primi mezzi non avevano il servosterzo”.
Oggetto di contrasto tra le parti è unicamente la natura professionale della malattia denunciata, esclusa dal C.t.u. nominato dal Tribunale.
2.2. Avuto riguardo ai motivi di appello e trattandosi di controversia di natura essenzialmente medico-legale, il Collegio, al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività espletata e la patologia denunciata, ha conferito incarico ad un esperto medico, invitandolo a tener conto, ai fini del predetto accertamento, dei pacifici principi giurisprudenziali in materia, secondo cui: 1) nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., sicchè “è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente” (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 39751 del
2021 che richiama anche Cass. n. 23653 del 2016, n. 6105 del 26/03/2015); 2) nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere
4 la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata” (Sez. L
-, Ordinanza n. 13814 del 31/05/2017).
Il Consulente tecnico nominato nel presente giudizio, sulla scorta delle risultanze obiettive e degli esami strumentali in atti, ha innanzi tutto accertato che è affetto da un complesso Parte_1 patologico sostanziantesi in: “discopatia degenerativa lombare con protrusioni discali ad ampio raggio
L3-L4 ed L4-L5 con segni elettrofisiologici deponenti per sofferenza radicolare cronica a livello L2-
L3, L3-L4 ed in minore misura L4-L5 e L5-S1, prevalenti a destra”.
Ha, quindi, precisato che in relazione a detta patologia non opera la presunzione legale di origine professionale in quanto, pur risultando l'ernia discale lombare patologia contemplata dalla vigente tabella delle malattie professionali dell'industria (D.M. 10 ottobre 2023), alla voce n. 73 (Ernia
CA RE (M51.2) nonché, con la medesima voce al n. 77 della antecedente Tabella delle malattie professionali, di cui al D.M.6 aprile 2008), la conduzione di mezzi gommati per trasporto urbano non rientra tuttavia fra le “lavorazioni” previste dalla stessa tabella, comportanti vibrazioni trasmesse al corpo intero (… macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura…).
Tanto premesso, ha precisato che le spondilodiscopatie vengono annoverate tra le “work-related diseases” ovvero tra quelle patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali i rischi dell'ambiente di lavoro, rappresentati essenzialmente dalla movimentazione manuale dei carichi, dal mantenimento di posture incongrue, dalle vibrazioni meccaniche tramesse al corpo intero, possono assumere il ruolo di concausa diretta ed efficiente.
Con specifico riferimento al caso di specie, ed alle caratteristiche dell'attività svolta da
[...]
, così come accertata nel corso del giudizio, il C.t.u. ha evidenziato che le vetture usate Pt_1 dall'appellante erano vetuste, le sospensioni dei veicoli erano inesistenti, i sedili rigidi, con frequenti contraccolpi al guidatore favoriti anche dal manto stradale dissestato.
L'esperto ha, quindi, evidenziato quanto segue:
- la letteratura scientifica esistente concorda sull'esistenza del rischio connesso all'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero -inerente la guida dei suddetti mezzi- e lo sviluppo di patologie degenerative discali del tratto lombosacrale del rachide;
- i risultati degli studi epidemiologici mostrano, infatti, una maggiore prevalenza di dolori lombo-sacrali, protrusioni ed ernie discali nonché degenerazione precoce della colonna vertebrale nei soggetti esposti a vibrazioni di tutto il corpo;
5 - il Decreto Legislativo 81, del 9 aprile 2008, al Capo III, Titolo VIII, fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero: “Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”;
- il rischio derivante dall'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero (WBV:
Whole Body Vibration) può essere aggravato ed incrementato da alcuni importanti fattori individuali ed ambientali, quali la postura assunta durante il lavoro, le caratteristiche antropometriche del lavoratore esposto, il tono muscolare, il carico di lavoro fisico, la suscettibilità individuale, la presenza di vibrazioni impulsive o di urti ripetuti, fondo stradale particolare;
- riguardo ai mezzi che comportano un'esposizione a W.B.V. a livelli potenzialmente dannosi per la salute, la conduzione di autobus è considerata a rischio specie se i mezzi condotti, come nel caso in discussione, sono di produzione datata ovvero costruiti in epoche in cui gli accorgimenti tecnici costruttivi finalizzati al contenimento delle vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero non erano adeguatamente considerati;
- per quanto attiene alla quantificazione di tale rischio viene fatto riferimento alla normativa di protezione ed al presunto calcolo di “valore d'azione” indicato;
posto che fino ad una esposizione di
1m/sec2 (valore limite di esposizione giornaliero) è consentito che il lavoratore possa prestare la sua attività, superato il valore 0.5 m/sec2 di livello di azione (soglia di sicurezza prevenzionale) il rischio che le vibrazioni meccaniche possano determinare effetti dannosi sul rachide lombosacrale sussiste ed è compito del datore di lavoro porre in atto misure tecnico organizzative per ridurlo.
Per quanto attiene il caso in esame, il C.t.u. ha proceduto alla consultazione della banca dati
“Portale Agenti Fisici” (ex-ISPESL) che raccoglie le determinazioni, effettuate sul campo, CP_1 dell'entità delle accelerazioni vibratorie meccaniche trasmesse al corpo intero relativamente a mezzi operativi e per il trasporto. Detta ricerca, comunque non esaustiva per l'indisponibilità di dati relativi ad alcuni autoveicoli condotti dal ha comunque evidenziato, per alcune vetture condotte Pt_1 dall'odierno appellante, valori di accelerazione ben superiori a 0,5 m/s2. Sulla base di tale dato l'esperto nominato dal Collegio ha sostenuto che “l'entità delle accelerazioni di cui sopra depone per un'esposizione sicuramente rilevante e ciò, unitamente al connesso specifico rischio professionale di mantenimento di posture fisse prolungate del rachide intrinseco alla conduzione di autobus del trasporto urbano -per oltre 25 anni dalla domanda- porta, secondo un criterio di probabilità qualificata, ad ammettere un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa nel determinismo della discopatia degenerativa lombare di cui è affetto il . Pt_1
6 Così accertato il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia per cui è causa, il C.t.u. ha rilevato che la patologia accertata, sulla base del rilievo obiettivo e strumentale, ha comportato una riduzione permanente della integrità psicofisica nella misura del 6% tenuto conto dei riferimenti tabellari vigenti (D.M 38/2000) a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario, che appaiono pienamente condivisibili, avendo il C.t.u. tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, delle caratteristiche obiettive dell'attività lavorativa, nonché dei dati scientifici a disposizione, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di sussistenza del nesso di causalità in ambito professionale.
Peraltro, tali conclusioni non hanno ricevuto alcuna contestazione nel corso delle operazioni peritali né alcuna specifica censura nel corso dell'udienza di discussione.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni e in riforma dell'impugnata sentenza,
l' deve essere condannato a corrispondere all'odierno appellante l'indennizzo ex art. 13, comma CP_1
2, lett. a) d.lgs. n. 38/2000 nella misura corrispondente a un'invalidità permanente del 6% a decorrere dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla data della denuncia in sede amministrativa sino al soddisfo.
3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' . Le CP_1 spese stesse si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed ai vigenti parametri di riferimento, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Le spese delle c.t.u. espletate innanzi al Tribunale e nel presente grado, liquidate con separati decreti, devono essere poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara che è affetto da “discopatia degenerativa lombare con protrusioni discali ad Parte_1 ampio raggio L3-L4 ed L4-L5 con segni strumentali di sofferenza radicolare cronica a livello L2-L3,
L3-L4 ed in minore misura L4-L5 e L5-S1, prevalenti a destra” di origine professionale, con menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 nella misura CP_1
7 corrispondente a una invalidità permanente del 6% dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta domanda, oltre alla maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado in favore di liquidate CP_1 Parte_1 in euro 3.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in euro 3.500,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre – per entrambi i gradi - al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Andrea Ranalli, antistatario;
- pone definitivamente le spese delle CTU espletate innanzi al Tribunale e nel presente grado, liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente dott.ssa Maria Antonia Garzia
8