Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 297/2022
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 297 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA LUIGI GIACOMO (PEC: Parte_1
come da procura allegata all'atto di Email_1
citazione
- ATTORE -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DALFINO DANIELE (PEC: come da Email_2
procura allegata alla comparsa di risposta
- CONVENUTA-
Oggetto: accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.2.2025.
FATTO
Nel presente giudizio, introdotto con atto di citazione, si controverte sulla validità, sotto diversi profili, del mutuo fondiario stipulato dall'attore con il Controparte_1
19.10.2005 a mezzo di atto in Notaio per l'importo di € 300.000,00, da Persona_1
rimborsare in 25 anni, mediante il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate.
L'attore ha dedotto che in precedenza erano stati conclusi con la stessa due contratti di CP_1
mutuo fondiario e precisamente:
1
per l'importo di vecchie lire 250.000.000, rimborsabile in 15 anni, secondo il piano di ammortamento che ha previsto n. 180 rate mensili, comprensive di capitali e interessi;
- un altro stipulato ugualmente con atto in Notaio il 29.11.2000 del minore Per_1
importo di vecchie lire 100.000.000, parimenti rimborsabile in 15 anni, secondo il piano di ammortamento che ha previsto n. 180 rate mensili, comprensive di capitali e interessi.
Ha riferito che tutti i tre suddetti mutui sono stati assistiti dalla concessione di ipoteca in favore della banca mutuante;
l'ipoteca è stata iscritta, con grado crescente, su di un fabbricato ubicato in Marsala, C.da Madonna Alto Oliva, dapprima in corso di costruzione e poi definito.
Ha lamentato che in occasione proprio della terza ed ultima iscrizione si era verificato il superamento del limite di finanziabilità, stante che il valore del bene offerto in garanzia era
(come da stima di parte) pari ad € 207.000,00, ben inferiore all'importo del terzo mutuo e del residuo dei due mutui precedentemente concessi.
Ha perciò dedotto la nullità per violazione dell'art. 38 T.U.B. e della delibera CICR del 22
aprile 1995 del contratto di mutuo del 19.10.2005 in quanto fondiario e dell'ipoteca iscritta.
Ha inoltre dedotto la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi asserendo che nel contratto non è chiarito se siano calcolati in modo semplice o composto.
Ha chiesto pertanto il ricalcolo degli interessi al tasso legale secondo il metodo della capitalizzazione semplice.
Par Ha altresì eccepito la difformità dal costo effettivo del finanziamento del Taeg – atteso che la specificazione di quest'ultimo nel contratto non tiene conto di alcune voci di costo sostenute dal mutuatario in vista dell'erogazione del mutuo con conseguente nullità ex art. 117 T.U.B. della clausola relativa agli interessi e la necessità di sostituire gli interessi pattuiti con quelli da ricalcolare sulla base del rendimento nei dodici mesi precedenti dei Pt_3
Ha infine contestato la nullità parziale del contratto per avere esso indicato il TAN ma non il
TAE, cioè il tasso effettivo, situazione che integra la violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità.
2 Ha così concluso: “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE DI MARSALA, Respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione;
1. Ritenere e dichiarare nullo e di nessun effetto il mutuo fondiario del 19.10.2005,
Repertorio n. 45.477 e Raccolta n. 17.401, e ciò per la violazione dell'art. 38 TUB, alla luce della delibera del CICR 22.04.1995, e conseguente violazione dell'art.1418, com. 1 c.c;
2. ritenere e dichiarare la nullità dell'ipoteca iscritta sull'immobile meglio descritto nel contratto di mutuo, a causa della nullità del contratto di mutuo fondiario, stante l'unicità dell'operazione negoziale;
3. ritenere e dichiarare che parte attrice, a causa della nullità del negozio, nulla deve a
titolo di interessi, spese e commissioni;
4. epurare dal contratto qualsivoglia interesse, spesa e commissioni;
5. accertare e dichiarare, relativamente al mutuo de quo, l'indeterminatezza della clausola
relativa al tasso di interesse, in quanto non prevede il regime di capitalizzazione degli
interessi;
6. ricalcolare i piani di ammortamento al tasso legale con applicazione del regime di
capitalizzazione semplice degli interessi;
7. all'esito dei ricalcoli, ed in relazione a quanto fin ora pagato dall'odierna attrice, a
titolo di preammortamento e/o ammortamento, verificare quante rate di mutuo restano
ancora da pagare (suddividendole nel nuovo piano di ammortamento), ovvero se lo stesso
risulta estinto per adempimento, ovvero se parte attrice sia passata a credito;
8. ritenere e dichiarare che il TAEG – ISC debba essere calcolato tenendo conto di tutti i
costi ed oneri accessori collegati al finanziamento;
9. accertare e dichiarare, in virtù di quanto espresso in narrativa, che il reale TAEG –
ISC, che tenga conto di tutti i costi collegati al finanziamento è pari al 3,83%, anziché al
3,772% indicato nello stesso contratto di mutuo;
10. previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista in contratto,
rideterminare il TAEG – ISC al tasso dei BOT pari al due virgola zero zero tre per cento
(2,003%), tasso registrato alla data di emissione del 15/06/2005, con conseguente
conformazione del piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal CTP;
3 in subordine,
11. accertare e dichiarare la nullità del predetto contratto in quanto manca l'indicazione
del Tasso Annuo Effettivo (TAE);
12. accertare e dichiarare che tale mancanza determina l'applicazione dei tassi sostitutivi
bot, ai sensi dell'art. 117, comma VII, T.U.B.;
13. previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista in contratto,
rideterminare il contratto di mutuo al tasso dei BOT pari al due virgola zero zero tre per
cento (2,003%), tasso registrato alla data di emissione del 15/06/2005, con conseguente
conformazione del piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal CTP;
14. a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare se, in
ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto
convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza;
15. qualora vi sia ancora un debito, dichiarare che parte attrice può ancora corrispondere
il residuo debito per le residue rate alla luce del nuovo piano di pagamento rateale;
16. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Si è costituita con comparsa di risposta la Banca convenuta, resistendo alle domande, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha in particolare eccepito:
- l'improcedibilità del giudizio per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d. lgs. 28/2010;
- la prescrizione della domanda di restituzione delle somme indebitamene corrisposte in occasione del pagamento delle rate di mutuo anteriori al 7.2.2012;
- l'infondatezza delle domande proposte dall'attore, a partire da quella basata sull'art. 38
del T.U.B., non sussistendo nei fatti, né essendone stata fornita prova, il superamento del limite di finanziabilità e non potendo la parte dolersene avendo ottenuto un finanziamento di importo maggiore rispetto a quello consentito e, comunque, tenuto conto che si tratterebbe di nullità parziale in quanto rilevabile solo con riferimento alla parte del mutuo eccedente il valore del bene ipotecato con la conseguenza che, mentre per la parte rientrante nel limite, il mutuo manterrebbe le caratteristiche del mutuo
4 fondiario, viceversa per la parte eccedente si configurerebbe un ordinario mutuo ipotecario, il che implica che il mutuato non ha interesse a sollevare la questione;
- la non accoglibilità della tesi secondo cui l'attore nulla deve per interessi, spese e commissioni.
Ha chiesto in via riconvenzionale subordinata la conversione ex art. 1424 c. c. (di cui ricorrono i presupposti) del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario, mantenendo il privilegio ipotecario.
Nel caso di accertata nullità del contratto di mutuo, ha chiesto la condanna dell'attore alla restituzione delle somme mutuate per l'importo alla data del 16/05/2022 di € 137.209,15,
oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale sino all'effettivo soddisfo e, sempre in via riconvenzionale, oltre interessi legali comunque maturati sul capitale mutuato a far data dal 19/10/2005 (€ 66.851,92), oltre al risarcimento del maggior danno patito dalla ai sensi dell'art. 1224 c.c. (€ CP_1
7.628,30), il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle condizioni economiche del mutuo, ha dedotto l'insussistenza delle ipotesi di nullità allegate da parte attrice e ciò con riguardo sia alla modalità di calcolo degli interessi
(alla francese), chiaramente esplicitata nel contratto, con il che rimane esclusa anche l'indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi, sia quanto alla mancata indicazione del TAE, ne ha escluso la rilevanza sul rilievo che, stante la pattuita modalità
di calcolo, rata per rata, degli interessi, non esiste alcun obbligo di sua enunciazione nel contratto.
Parimenti ha concluso con riguardo alla contestata differenza dell'ISC-TAEG, avendo sostenuto trattarsi di un'indicazione meramente informativa sul tasso effettivo degli interessi che includano anche le spese accessorie, la cui mancanza non determina nullità, non essendo applicabile l'art. 117 T.U.B. e di conseguenza non operando la sostituzione dei tassi di interesse.
Ha pertanto concluso chiedendo:
5 “ preliminarmente, ritenere e dichiarare l'improcedibilità delle domande spiegate nel procedimento monitorio dall'opposta, non essendo stato ritualmente esperito il procedimento
obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
- sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare ex artt. 2934, 2935 e 2946 codice civile
la prescrizione della domanda di restituzione delle somme assertivamente indebite
corrisposte in occasione del pagamento delle rate di mutuo antecedenti la data del
7/02/2012;
- nel merito, rigettare integralmente con qualsiasi statuizione le domande proposte dall'attore;
- in subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda principale di
accertamento della nullità per violazione dell'art. 38 T.U.B., senza regresso e salvo il gravame, in accoglimento dell'eccezione in senso proprio sollevata da Controparte_2
ritenere e dichiarare la conversione ex art. 1424 c.c. del contratto di mutuo fondiario nullo in
un contratto di mutuo ordinario avente le medesime condizioni economiche e con
mantenimento del privilegio ipotecario attualmente in essere, come iscritto alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari relativamente agli immobili indicati nel contratto di
mutuo fondiario numero 45477 del Repertorio e numero 17401 della Raccolta, stipulato in
Notaio dr in data 19/10/2005, dedotto ad oggetto del presente giudizio;
- in Persona_1
via riconvenzionale subordinata, in caso di rigetto della suesposta eccezione e di
accoglimento della domanda principale di accertamento della nullità per violazione dell'art.
38 T.U.B, senza regresso e salvo il gravame, ritenere, dichiarare e disporre la conversione ex
art. 1424 c.c. del contratto di mutuo fondiario nullo in un contratto di mutuo ordinario avente
le medesime condizioni economiche e con mantenimento del privilegio ipotecario attualmente
in essere, come iscritto alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari relativamente
agli immobili indicati nel contratto di mutuo fondiario numero 45477 del Repertorio e
numero 17401 della Raccolta, stipulato in Notaio dr in data 19/10/2005, Persona_1
dedotto ad oggetto del presente giudizio;
- ancora in via riconvenzionale, in ulteriore subordine, nella non temuta ipotesi di
accoglimento della domanda principale di accertamento della nullità per violazione dell'art.
6 38 T.U.B. e di rigetto della superiore eccezione e della superiore domanda in riconvenzione
della convenuta fondata sulla conversione ex art. 1424 c.c., condannare il signor Pt_4
alla restituzione ed al pagamento del capitale residuo ancora dovuto (pari alla data
[...]
del 16/05/2022 ad € 137.209,15), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data di
proposizione della presente domanda riconvenzionale sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento della somma di € 74.480,22, obbligo di pagamento questo avente titolo sia nell'obbligo di corresponsione degli interessi legali comunque maturati sul capitale mutuato
a far data dal 19/10/2005 (€ 66.851,92 ), sia nell'obbligo di risarcimento del maggior danno patito dalla Banca ai sensi dell'art. 1224 c.c. (€ 7.628,30), il tutto oltre interessi legali ex art.
1284 c.c. dalla data di proposizione della presente domanda riconvenzionale sino all'effettivo
soddisfo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande proposte con l'atto di citazione sono infondate e devono essere respinte.
E, invero, non risulta fondata la domanda con cui ha chiesto dichiararsi la Parte_4
nullità del contratto di mutuo stipulato il 19.10.2005.
In particolare, quanto alla richiesta di accertamento della nullità del contratto ex art. 38
T.U.B. per superamento dei limiti di finanziabilità, deve osservarsi che la questione ha trovato soluzione nella pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione con cui è stato affermato che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del
d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non
essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della
validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto
contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è,
dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai
erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale
della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione
mira a proteggere” (Cass. 33719/2022).
7 Il principio, che si basa sulla dichiarata natura di norma 'non imperativa' dell'art. 38
T.U.B. e del quale la stessa Corte di legittimità ha reiterato l'applicazione con la successiva pronuncia n. 8117/2025, viene qui condiviso, non risultando persuasive le critiche mosse nelle proprie difese dall'attore che ha argomentato evidenziando, all'opposto, la natura di norma imperativa della norma e la violazione della par condicio creditorum.
In questa sede si reputa dunque condivisibile quanto statuito dalla Suprema Corte con la sopra citata pronuncia atteso che il rispetto del limite di finanziabilità non è elemento
essenziale del contratto e, pertanto, non può formare oggetto di norma imperativa (così anche
Tribunale di Marsala Sent. 13/2023 che ha escluso la portata invalidante del contratto di mutuo fondiario).
Quanto esposto conduce alla reiezione anche della connessa domanda con cui l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità dell'ipoteca, essendo stata proposta a causa della nullità del contratto di mutuo fondiario, stante l'unicità dell'operazione negoziale.
2. L'attore, per come esposto nella parte narrativa, ha anche dedotto l'indeterminatezza della clausola relativa al calcolo degli interessi corrispettivi del mutuo fondiario per cui è
causa. Ha chiesto il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi da computare al tasso legale.
La domanda è stata formulata sostenendo che la clausola relativa agli interessi non esplicita il regime di loro capitalizzazione, per cui non è dato sapere se detto regime sia quello semplice o quello composto. La banca convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda, facendo leva sull'articolo terzo del contratto di mutuo, trascritto nei propri atti difensivi, e richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui il piano di ammortamento alla francese non è basato sulla capitalizzazione composta.
L'eccezione della banca è fondata, non senza considerare in primo luogo che l'attore, nel richiedere il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del regime di capitalizzazione semplice, ha lasciato intendere che la stessa parte istante ritenga che il regime contrattualmente previsto sia quello composto, atteso che, in difetto, domandare il ricalcolo in base ad un criterio già presente ed attivo nelle condizioni economiche del mutuo, renderebbe la domanda inammissibile per carenza di interesse.
8 In ogni caso, l'attore ha argomentato la sua tesi difensiva facendo richiamo ad un precedente della Suprema Corte (Sentenza 22179/2015) in cui è stata affermata l'indeterminatezza di clausole che contengano generici riferimenti (ad es., i cd. usi di piazza) sicchè esso non appare pertinente posto che nella fattispecie esaminata il criterio pattizio è ben articolato, con adeguata specificazione delle modalità di rimborso (articolo terzo) e, quanto al calcolo degli interessi, non vi è il generico rinvio ad usi di piazza, ma una dettagliata illustrazione dei parametri di calcolo (Euribor + spread: articolo quarto).
La questione, in linea generale, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, non assume rilevanza sul piano della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto.
Invero, sul punto, ancora le Sezioni Unite: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con
rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo
standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata
indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto”
(Cass. Sez. Un. n. 15130/2024) giacché la specifica modalità di composizione della rata attiene alla convenienza dell'affare che sfugge, salvo casi espressamente previsti dalla legge,
al sindacato giurisdizionale.
Ancor più di recente, la stessa Suprema Corte ha affermato che detto principio di validità
del mutuo con ammortamento alla francese è applicabile anche al mutuo a tasso variabile:
“nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di
ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in
linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo
erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG),
della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per
quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza,
giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi,
9 giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il
piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla
base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro
detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando
quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in
funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile ma che si menziona evidentemente
solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la
liceità tout court dei mutui a tasso variabile (in motivazione, Cass. 7382/2025).
Il costo dell'intera operazione si desume agevolmente da altri indici come l'importo della rata, la durata del prestito, il TAN, le modalità di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi.
Si osserva nel dettaglio che l'ammortamento alla francese, quale è quello utilizzato nel contratto di mutuo per cui è causa (come effettivamente il testo dell'art. 3 del contratto prevede) è metodo di matematica finanziaria utilizzato per la costruzione delle rate di importo costante con quota di capitale crescente.
Nello specifico, si tratta di un piano di rimborso con cui il mutuatario si obbliga a pagare una rata costante composta da interessi, calcolati sin dalla prima rata sul capitale e poi via via sul capitale di volta in volta residuo (di cui il mutuatario gode) e da frazioni di capitale che sono determinate per effetto della differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi.
Conseguentemente, il rimborso delle frazioni di capitale abbatte il capitale residuo e per l'effetto determina la riduzione del montante su cui sono calcolati gli interessi sicché, nella rata successiva, diminuisce la quota relativa agli interessi e aumenta quella del capitale. Il
monte interessi viene integralmente pagato con la rata e la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.
10 Quindi, ciò non determina un fenomeno di capitalizzazione di interessi, in quanto gli interessi della rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Come già opportunamente rilevato in giurisprudenza di merito, con il metodo di ammortamento il debitore ad ogni scadenza azzera la misura degli interessi che, quindi, non possono produrne altri. Il metodo in parola consente quindi una preventiva distribuzione di interessi su tutta la durata del rapporto, che vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (tra le tante, Trib.
Marsala, 8.10.2024 n. 688/2024).
La somma pagata rata per rata a titolo di interessi corrispettivi, quindi, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacché vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c.,
così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito.
Il maggior ammontare iniziale di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito per capitale residuo, metodo con cui il cliente decide di accedere in vista di vantaggi diversi ed ulteriori, quale il mantenimento dell'importo della rata costante durante tutto il periodo di ammortamento del mutuo.
Fuga comunque ogni dubbio interpretativo il principio di diritto statuito di recente presso la giurisprudenza di legittimità a mente del quale: “Deve escludersi che la quota di interessi in
ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo
precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come
osservato dalla Procura Generale, "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione
per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non
sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento,
come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero
importo mutuato e non su quello residuo -ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si
11 potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è,
piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a
condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò,
anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un
meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento
in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che
non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o
esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il
naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel
pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente" (Cass. Sez. Un.
n. 15130/2024).
In applicazione dei principi sopra esposti al caso in esame, dall'esame del titolo contrattuale dedotto, si ricava agevolmente il regime di capitalizzazione degli interessi che, all'opposto di quanto sostenuto da parte attrice, è determinato nell'articolo terzo, paragrafo 2,
del contratto del 19.10.2005 che, nello specificare le modalità di rimborso delle somme mutuate, testualmente prevede quanto segue:
1 - La durata del mutuo viene stabilita in mesi (300) (periodo di Pt_5
ammortamento), oltre al periodo (di preammortamento) intercorrente fra la data odierna e
l'ultimo giorno del mese solare successivo a quello di stipulazione del presente atto;
2 - La parte mutuataria si obbliga a rimborsare il capitale mutuato mediante il pagamento
di (300) rate mensili, posticipate, comprensive oltre che di una quota di Pt_5
ammortamento del capitale anche degli interessi periodicamente dovuti al tasso indicato nel
successivo articolo quarto - comma primo - a decorrere, dal primo giorno del secondo mese
solare successivo a quello di stipulazione del presente atto;
- la prima rata mensile posticipata
di ammortamento del mutuo dovrà pertanto pagarsi il 1° GENNAIO 2006.- -
- Le rate di ammortamento del mutuo saranno rideterminate ogni mese.
12 - Esse saranno calcolate col sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti
basato sulla formula nota nella tecnica finanziaria come sistema francese, assumendo i
seguenti dati:
- TASSO: rideterminato ogni mese con le modalità di cui al successivo articolo quarto -
comma primo;
- CAPITALE: residuo in linea capitale risultante dopo la scadenza della rata relativa al
mese precedente;
- DURATA: numero residuo dei mesi di durata del mutuo.
Inoltre, il successivo articolo quarto specifica nel dettaglio le modalità di determinazione del tasso degli interessi, che varia di mese in mese, prevedendo:
1- Il tasso fisso di interesse mensile, dovuto per il periodo di ammortamento e pagabile
mensilmente in via posticipata, è pari ad UN DODICESIMO del tasso nominale annuo
risultante dalla somma dei seguenti addendi:
- A - tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in EURO a tre mesi (Base
360) denominato EURIBOR calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore
11 antimeridiane di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di
decorrenza di ciascuna rata (attualmente pari al DUE virgola DICIASSETTE (2,17) per
cento annuo). Il predetto tasso sarà diffuso sul circuito telematico Bridge Telerate ovvero, in
assenza, sul circuito Reuters e pubblicato di norma sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" il
giorno successivo. (. . . ) - B - spread nominale annuo fisso di punti UNO virgola
CINQUANTA (1,50) percentuali;
- Gli interessi, per il periodo di ammortamento del mutuo,
saranno calcolati in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000”.
Deve perciò escludersi l'indeterminatezza contestata atteso che nel contratto di mutuo del
19.10.2005 sono presenti tutti gli elementi per la determinazione degli interessi e del regime di capitalizzazione. Come chiarito, non lascia dubbi la previsione dell'articolo terzo laddove stabilisce che il capitale da considerare di mese in mese quale base di calcolo degli interessi è
del resto, coerentemente con il sistema alla francese quello residuato dopo la rata del mese precedente, senza che sia prevista l'aggiunta di interessi al capitale, rimanendo in tal modo confermato che il regime di capitalizzazione è quello semplice.
13 Pertanto, l'indeterminatezza nella presente fattispecie deve essere esclusa con il rigetto della domanda proposta di ricalcolo degli interessi e del piano di ammortamento.
3. L'attore ha chiesto anche di accertare l'esatta entità del Taeg - Isc, che reputa ammontare al 3,83%, anziché al 3,772% indicato nel contratto, e di rideterminare detto Taeg –
Isc al minor tasso del 2,003% valido per i BOT al 15.6.2015 con conseguente conformazione del piano di ammortamento e declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi con sostituzione, ex art. 117, comma settimo, degli interessi convenzionali con quelli applicati ai
BOT, come sopra detto, e riformulazione del piano di ammortamento.
Nello specifico, parte attrice ha rilevato come il TAEG-ISC, indicato nel contratto, non esprime correttamente tutti gli interessi, oneri e spese collegati al finanziamento giacché,
come attestato nella relazione di CTP a firma del dott. , il tasso realmente previsto, Per_2
che considera tutti gli oneri accessori sostenuti, è superiore a quello indicato che di detti oneri ne ha omesso alcuni.
Conseguentemente, secondo la ricostruzione di parte attrice, il tasso effettivamente praticato non sarebbe quello dedotto in contratto sicché, dichiarata la nullità, dovrebbe trovare applicazione il meccanismo di eterointegrazione contrattuale previsto, in questo caso, dall'art. 125 bis T.U.B.
Ha infine chiesto che il pagamento di quanto ancora dovuto avvenga in modalità rateale.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento.
Giova osservare a tal riguardo che il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che il Taeg è, considerando tutti i costi esplicitati in contratto (inclusa anche l'imposta di registro) pari al 3,778% cioè superiore a quello indicato nel contratto di 0,006 punti.
Oltre a trattarsi di una differenza trascurabile, dipendente dall'inclusione nel calcolo dell'imposta di registro comunque esplicitata nelle condizioni economiche in maniera chiara e determinata, in ogni caso, ciò che rileva nella fattispecie in esame è che il contratto in questione sfugge all'ambito applicativo della norma invocata dall'attore essendo stato l'art. 125 bis TUB introdotto solo nel 2010 con il Dlgs 141/2010 e non essendo pertanto applicabile retroattivamente al contratto di mutuo di cui si discute essendo stato sottoscritto nel 2005.
14 La disposizione di cui all'art. 117 del T.U.B. (nel testo originario vigente alla data di stipulazione del mutuo) non solo non conteneva la disciplina specifica introdotta a partire dal
2010 ma prevedeva comunque casi di esclusione dall'applicazione di detta tutela nell'art. 121
TUB.
L'art. 121 T.U.B. ratione temporis applicabile nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione della menzionata disciplina al quarto comma escludeva espressamente una serie di operazioni negoziali, in cui tale esigenza di tutela del consumatore si attenua, tra le quali “i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare” (lett. e).
Ne discende, pertanto, stante la certa ascrivibilità del contratto per cui è causa alla categoria dei mutui fondiari ex art. 38 del T.U.B., sia l'inapplicabilità della nullità della clausola del contratto relativa ai costi inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, sia dell'operatività del tasso sostitutivo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò in quanto al di fuori di detta speciale previsione normativa, il TAEG rappresenta un indicatore di costo che non costituisce un requisito di validità del contratto stesso.
Esso, infatti, rappresenta l'attuazione dei doveri di informazioni imposti nell'ottica della trasparenza negoziale alla banca, essendo per l'appunto un mero indicatore del costo complessivo del contratto, sicché non è idoneo ad incidere sulla prestazione a carico del cliente che è definita dalle pattuizioni sottoscritte dalle parti.
In tal senso quindi, l'erronea indicazione di detto parametro, laddove dovesse essere riscontrata, comunque non è in grado di invalidare l'intera clausola traducendosi in un'erronea rappresentazione del costo dell'operazione, idonea al più a radicare un'eventuale responsabilità precontrattuale a carico dell'istituto di credito.
Peraltro, tale impostazione trova ulteriore conferma nella disciplina emanata da Banca
d'Italia con la circolare del 25.7.2003 e dal C.I.C.R. con l'art. 9 della delibera del 4.3.2003 n.
283 in cui l'indicatore sintetico di costo è menzionato e regolato nell'ambito della sezione dedicata alla pubblicità ed alla informazione precontrattuale e non anche nella parte relativa all'individuazione dei requisiti di forma e contenuto nei contratti bancari.
15 Analogamente orientata appare la circolare del 29.7.2009 (e successive modifiche) della
Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” che prevedendo gli specifici obblighi di pubblicità cui gli istituti di credito sono sottoposti dispone, per quando qui ci interessa, che i finanziamenti devono riportare nel foglio
Par illustrativo e nel documento di sintesi l' , calcolato secondo la formula prevista dalla
Banca d'Italia per il TAEG.
Alle medesime considerazione giunge la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla mancata o scorretta indicazione del TAEG, rileva come “…il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi,
prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, TU.B., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto” (Cass. sez. un. n. 15130/2024,
Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021).
4. Parimenti infondata risulta la doglianza attorea relativa alla mancata indicazione del
T.A.E., a cui è stata connessa la domanda di nullità parziale del contratto e di rideterminazione degli interessi, da calcolare al tasso Bot, secondo il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 117 T.U.B.
Sul punto va considerato che l'art. 3 della Sezione III delle Istruzioni della Banca d'Italia
del 25 luglio 2003 ha disposto che nei contratti di apertura di credito la Banca deve indicare il tasso nominale ed il tasso risultante dalla capitalizzazione degli interessi (cd. TAE, per l'appunto). Tuttavia, analoga disposizione non è prevista in materia di mutuo fondiario (cfr.
Tribunale di Marsala, 4.10.2024).
La Delibera CICR del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice all'art. 6 prevede infatti la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale.
Tale disposizione pertanto non è applicabile ai contratti di mutuo nei quali non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti) ma solo un
16 frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Cass. sez. un. n.
15130/2024).
Infatti, la ripartizione su base infrannuale delle rate di rimborso del mutuo (ciò che rappresenta il nucleo del TAE) non genera alcun fenomeno anatocistico (ovvero di capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c.) dovendosi per quest'ultimo intendere il pagamento di interessi su interessi già scaduti il che, evidentemente, non accade per la sola previsione di un piano di rimborso infrannuale delle rate del mutuo.
Per completezza giova comunque rilevare che giacché il TAE non rappresenta un ulteriore onere, costo o condizione dell'operazione ma cristallizza un dato sintetico che riassume l'effetto della capitalizzazione infrannuale. Ne consegue che l'omessa indicazione non produce effetti caducatori né opera il meccanismo di sostituzione con applicazione del tasso
Bot.
Il rigetto delle domande attore assorbe e rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca mutuante in relazione alla domanda attorea di restituzione delle somme versate in eccedenza, e della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta in via subordinata.
Giova infine considerare che la domanda avanzata dall'attore non avrebbe potuto trovare accoglimento non avendo egli documento i pagamenti eseguiti, avendo peraltro rinunciato all'ordine di esibizione avente ad oggetto l'attestazione sulle somme pagate (e sull'imputazione di queste a capitale ed interessi).
5. Per quanto concerne le spese processuali per il principio di soccombenza, parte attrice va condannata a rifondere le spese processuali sostenute dalla convenuta, che vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi del processo.
6. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in solido a carico delle parti,
nei rapporti esterni con il CTU, e a carico della parte attrice nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
17 - rigetta le domande proposte da;
Parte_4
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_4 Controparte_1
che liquida in euro 7.616,00, oltre Iva, Cpa, e rimborso spese generali come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il CTU, e a carico della parte attrice nei rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Marsala, 26/05/2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
18