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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, Giudice Onorario di Pace in funzione di Giudice del lavoro presso il Tribunale di Agrigento,
all'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato pubblicato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al 1204/2021 R.G. controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
(avv. AGNELLO FRANCESCO )
- ricorrente -
CONTRO
, (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede P.IVA_1
legale in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed elettivamente domiciliato in
Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
( Avv.)
-resistente contumace -
OGGETTO: Ripetizione di indebito invalidità civile.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Agrigento , in funzione di Giudice
del Lavoro, depositalo il 7 maggio 2021, il ricorrente premetteva che, con lettera datata 23 marzo 2021 l' di Agrigento gli richiedeva la CP_1
restituzione di euro 1.027,69 per conguaglio lordo derivante dal ricalcolo della pensione, n.07064647 Cat. INVCIV, relativamente al periodo dal 1
marzo 2017 fino al 30 aprile 2021; che ricalcolo comprendeva la:
- rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 delta legge
44&2001, finanziaria 2002(aumento al milione).;
A sostegno della propria tesi deduceva di non avere mai ricevuto gli importi indicati a pagina 3 del provvedimento opposto come antecedenti alla ricostituzione bensì come successivi alla ricostituzione e che pertanto non esisteva alcuna differenza.
Contestava, quindi, la richiesta di restituzione dell'ente previdenziale rilevando l'imputabilità dell'indebito all' e comunque CP_1
l'irripetibilità delle somme in mancanza di dolo dell'interessato. Deduceva,
infine , che le somme le erano dovute in quanto la stessa è invalida al
100% ed è in possesso del requisito reddituale come da modello UNICO
2016, 2017, 2018 allegati.
Concludeva chiedendo, dichiararsi l'insussistenza del indebito e la non debenza delle somme richieste. Con vittoria di spese, competenze ed
2 onorari da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa veniva iscritta al ruolo ed assegnato alla dott.ssa Alessandra Di
Cataldo che con provvedimento del 14 luglio 2021 delegava alla scrivente la fissazione della prima udienza, la trattazione e la decisione del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante sebbene regolarmente evocato in giudizio.
La causa, veniva rinviata per l'emergenza epidemiologica da covid 19 ed istruita documentalmente, veniva rinviata come da verbali e provvedimenti in atti ai quali si rinvia, e previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive, per discussione e decisione.
All'odierna udienza del 24 marzo 2025 , sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente come da verbale di udienza ed in esito alla discussione orale , veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro-tempore la quale sebbene regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Con il presente giudizio, parte ricorrente, titolare di pensione categoria
INVCIV n. 07064647a ha impugnato il provvedimento dell' di CP_1
3 Agrigento del 23 marzo 2021, di recupero dell'indebito di euro 1.027,69 perché “la sua pensione numero 07064647 categoria INCIV è stata ricalcolata dal 01 marzo 2017 al 30 aprile 2021, Il ricalcolo comprende:
Rideterminazione della maggiorazione sociale e la maggiorazione di cui all'art. 38 della legge 448/2001 e che dal ricalcolo è derivato un debito,
fino al 30 aprile 2021 di euro 1027,69.
L'azione proposta dalla parte ricorrente è un'azione di accertamento negativo del presunto indebito prospettato dall' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo va rilevato che trattasi nel caso id specie di fattispecie di indebito di natura assistenziale (pensione cat. INCIV) e che la disciplina dell'indebito in tale materia è affatto diversa da quella dell'indebito ordinario di cui all'art. 2033 c.c.. in tema di riparto dell'onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito, è ormai granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046)
«[..], il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della
sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento
quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte
dell , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di CP_1
verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato
4 incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è
condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato».
Pertanto, grava sul pensionato, che chiede l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto (cfr. Sentenza Corte d'Appello di Pa. n.766/2017). CP_1
Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente nulla ha dedotto né tanto meno provato in ordine alla legittimità degli importi ricevuti, né del diritto a trattenere le somme percepite essendosi limitato nel presente giudizio a fronte della contestazione dell'indebito contenuta nel provvedimento impugnato del 23 marzo 2021 dal quale si evince che le somme dovute sono stato determinate tenendo conto della maggiorazione sociale e della maggiorazione di cui all'art. 38 della legge 448/2001 lo stesso si è limitato
CP_ a produrre il verbale di invalidità dell' del 15 novembre 2020 che lo ha riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa :100%
art. 2 l.118/71 con decorrenza dal 15 settembre 2020 e con la produzione del modello unico per gli anni dal 2016 al 2019.
E' evidente ictu oculi la irrilevanza probatoria nel presente giudizio tanto del verbale del 15 novembre 2020 prodotto che dei modelli unico CP_1
2016, 2017 tenuto conto che il periodo oggetto di causa va dal 1 marzo
2017 al 30 aprile 2021 ( cfr. provvedimento impugnato del 23 marzo
2021).
Gli unici indizi peraltro ad avviso di questo tribunale risultano comunque
5 insufficienti ai fini probatori circa il possesso degli elementi probatori per avere diritto a trattenere la prestazione richiesta sono solo il modello unico relativo agli anni 2017 e 2018 mentre manca la prova per gli anni 2020,
2021 e 2022, per cui non è dato sapere quali redditi abbia percepito in detti periodi. A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha prodotto nel presente giudizio per esempio lo stato di famiglia attestante il numero dei suoi componenti e l'eventuale redito dagli stessi posseduti.
Alla luce delle superiori deduzioni si può concludere affermando che risulta accertato l'indebito per cui è causa e di conseguenza va rigettata la domanda di inesistenza del debito formulata dalla parte ricorrente .
Occorre adesso verificarne la ripetibilità dell'indebito per cui è causa.
Sul punto parte ricorrente deduce la buona fede della parte ricorrente nell'esazione delle somme ritenute indebite dall'istituto.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dalla disamina del provvedimento amministrativo inoltrato al ricorrente del 23 marzo 2021 , per cui è causa emerge che l'indebito assistenziale è
stato determinato da motivi reddituali circostanza questa che ha trovato conferma nel ricorso .
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto
6 assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr. Cass. n. 28771/2018; Cass. n.
26036/2019).
Ed ancora si osserva come i giudici di legittimità hanno escluso la configurabilità del dolo dell'accipiens in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr. Cass. n. 13223 del 30.06.2020).
CP_ Nel caso di specie, l' che ha preferito rimanere contumace, nulla ha dedotto circa un eventuale dolo della parte ricorrente. Deve pertanto
CP_ dichiararsi l'illegittimità della pretesa di ripetizione comunicata il 23 marzo 2021 ; per l'effetto la parte ricorrente va dichiarata non obbligata al
CP_ pagamento della somma di € 1.027,69 in favore dell'
CP_ Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite che, si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'esito della lite, della esiguità del valore della stessa e dell'attività svolta .
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
Preliminarmente, dichiara la contumacia dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore,
7 accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara illegittima la pretesa di ripetizione di indebito del 23 marzo 2021 e che la parte ricorrente CP_1
non è obbligata al pagamento della somma di euro 1.027,69 in favore dell'
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. CP_1
Condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1
a rifondere a parte ricorrente le spese di lite , che si liquidano in complessive euro 500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA E CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento all'udienza del 24 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Tecla De Bono
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