Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. A tal fine non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo - nonché sugli altri soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38 cod. civ., ove il debitore sia un'associazione non riconosciuta - in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 segg. e 555 segg. cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato CONTARDI GENNARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTARDI NICOLETTA giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1606/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/02/99 R.G.N. 304/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato SPADAFORA per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 12 febbraio 1999 il Tribunale di Milano ha respinto l'appello proposto dall'INPS contro la sentenza del Pretore del lavoro che l'aveva condannato a corrispondere a IZ AR il trattamento di fine rapporto per insolvenza della RA Milanese del Partito Socialista Italiano (P.S.I.) della quale il AR era stato dipendente fino al 1994.
In motivazione, per quanto qui ancora interessa, il Tribunale ha osservato che la disposizione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 297 del 1982 va interpretata con ragionevolezza, non imponendo azioni determinate ma essendo intesa ad evitare che i lavoratori possano rimanere pregiudicati dall'inadempimento del datore di lavoro, e che, di fronte al notorio stato di decozione delle strutture locali del Partito Socialista Italiano, appariva comportamento adeguato a realizzare le condizioni normativamente richieste per l'intervento del Fondo di garanzia l'avere il AR tentato il pignoramento mobiliare presso la sede legale della RA, poiché la stessa, all'epoca, non aveva più alcuna sede operativa ove poter aggredire beni di sua proprietà, mentre era certamente eccessiva la pretesa dell'INPS relativa alla necessità di produrre attestazione dell'assenza di titolarità di beni immobili da parte della RA medesima.
Contro questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso con un motivo. Il AR resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'INPS, denunciando violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 e vizi di motivazione, sostiene che la norma in esame condiziona l'intervento del Fondo non a un qualsiasi esperimento della esecuzione forzata, tentato o errato a un esperimento concreto, tra l'altro non limitato alla esecuzione mobiliare, poiché deve coinvolgere tutte le garanzie patrimoniali del debitore. Nella specie, il verbale di pignoramento mobiliare in atti contiene solo l'attestazione dell'ufficiale procedente che la debitrice "ha in luogo solo sede legale" senza alcuna espressione indicativa dell'avvenuta ricerca dei beni, sia pure in tutto o in parte incipienti. In ogni caso, poi, avendo i partiti politici natura di associazioni di fatto, il credito doveva essere fatto valere (anche) nei confronti dei soggetti che rispondevano personalmente e solidalmente, ai sensi dell'art. 38 c.c., dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'associazione verso i terzi, compresi i dipendenti.
Il ricorso è fondato.
La norma che dà regola al caso controverso è l'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982 n. 297, applicabile qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare:
il legislatore, infatti, si è preoccupato di assicurare ai lavoratori l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto anche se, per la mancanza in capo al datore di lavoro della condizione soggettiva prevista dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, non possa essere dimostrato lo stato di insolvenza del medesimo.
Il comma in questione dispone che, ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni richieste dalla legge (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, totale o parziale, del datore di lavoro), il lavoratore (o i suoi aventi causa) possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia, "sempreché, a seguito dell'esperimento della esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a tale trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
In tal caso, quindi, ferma restando la necessità dell'esistenza delle due condizioni sopra indicate, in luogo della terza condizione, consistente nella (prova della) insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede la (diversa) dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti.
In altre parole, la legittimazione ad agire nei confronti del Fondo di garanzia è subordinata alla preventiva escussione del debitore inadempiente, richiedendosi che venga esperita l'esecuzione forzata in danno di quest'ultimo e che, a seguito di essa, le garanzie patrimoniali dello stesso debitore siano risultate, in tutto o in parte, insufficienti il richiamo al concetto di "garanzie patrimoniali" stabilisce uno stretto legame tra l'art.2, comma 5, e l'art. 2740 cod. civ., che assoggetta tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione.
Questo collegamento è incompatibile con una lettura della prima norma che faccia coincidere, in ogni caso, la realizzazione della preventiva escussione con l'inutile esperimento di un determinato procedimento esecutivo.
La sufficienza o meno della garanzia patrimoniale offerta dal debitore va, invece, commisurata alla globalità del suo patrimonio, con la conseguenza che l'infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del Titolo secondo del Libro terzo del codice di rito intanto può legittimare l'azione verso il Fondo, in quanto non esistano le condizioni per la proficua utilizzazione dell'altro mezzo.
Dalla mancanza di cose mobili o di crediti di valore adeguato al credito (per trattamento di fine rapporto) azionato non risulta necessariamente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, quando questo sia titolare di beni immobili utilmente aggredibili.
Nella citata norma dell'art. 2, non a caso è fatto testuale riferimento alla esecuzione forzata, apparendo tale generica locuzione meglio idonea a ricomprendere l'insieme dei singoli mezzi di cui il creditore può avvalersi per la realizzazione coattiva del diritto, anche in cumulo fra loro, come espressamente previsto dall'art. 483 cod. proc. civ. e come è connaturato all'estensione della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 cod. civ.). Non ignora il Collegio che, con sentenza 9 marzo 2001 n. 3511, la Corte, in fattispecie nella quale il giudice del merito aveva ritenuto indimostrata l'insufficienza della garanzia patrimoniale in presenza di infruttuoso esperimento della sola espropriazione mobiliare presso il debitore, ha cassato la sentenza impugnata, formulando, per quanto in questa sede rileva, il principio di diritto secondo cui il lavoratore, al fine di dimostrare la insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, può avvalersi di una presunzione stabilita dalla legge ed identificabile nell'esperimento di una procedura esecutiva individuale (non importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi), senza che ne sia necessario il compimento.
È, tuttavia, da sottolineare che ne' questo principio di diritto - a prescindere dall'applicazione concreta fattane nella ricordata occasione - si estende fino alla espressa affermazione della non necessità che un infruttuoso tentativo di espropriazione mobiliare sia seguito da altro tentativo diretto sui beni e diritti immobiliari del debitore;
ne' la Corte ha omesso di rilevare, nella medesima occasione, che la presunzione anzidetta è utilizzabile solo quando il preventivo esperimento delle azioni intese a concretare la responsabilità patrimoniale del debitore sia stato "serio ed adeguato"; requisiti questi che il Collegio, giusta le superiori considerazioni, reputa accreditabili soltanto ad azioni coerenti con l'universalità di tale responsabilità. Naturalmente una coerenza siffatta non postula una ricerca di beni che ecceda l'uso della normale diligenza da parte del creditore: ma quest'ultima impone di non trascurare i luoghi "de iure" ricollegabili alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa.
In altre parole, reputa il Collegio che non sia sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta contro il Fondo, l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche a carico del debitore medesimo, in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, dell'art. 543 e segg. cod. proc. civ. e dell'art. 555 e segg. cod. proc. civ. (vedi anche Cass. 3 dicembre 1999 n.
13532). Nella presente controversia, tra l'altro, il datore di lavoro inadempiente era la RA Milanese del Partito Socialista Italiano, vale a dire un'articolazione periferica di un partito politico che, in quanto dotata di una organizzazione propria (tanto da avere dei dipendenti e una sede legale) e di un proprio patrimonio, deve essere considerata associazione non riconosciuta, distinta dalla struttura nazionale (vedi, per le sezioni dei partiti politici, Cass. 4 luglio 1962 n. 1681 e, in generale Cass. 19 febbraio 1993 n. 2039, 6 novembre 1998 n. 11223). Ne consegue che, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (e, dunque, anche nei confronti dei dipendenti), rispondevano non soltanto la RA locale ma anche, personalmente e solidalmente (senza il beneficio della preventiva escussione del fondo comune), le persone che avevano concretamente svolto attività negoziale per conto della stessa, secondo la regola stabilita dall'art. 38 cod. civ.: vale a dire, per quanto qui interessa, coloro che avevano instaurato e gestito il rapporto di lavoro subordinato con il AR per lo svolgimento di prestazioni in favore della RA (vedi Cass. 20 luglio 1998 n. 7111). Nel caso concreto, pertanto, il lavoratore, una volta infruttuosamente esperito il pignoramento mobiliare presso il debitore principale, aveva anche facoltà di tentarne la realizzazione nei confronti dei soggetti che avevano amministrato il suo rapporto di lavoro ricercandone i beni, mobili e immobili, nei luoghi più sopra indicati e sottoponendo, quindi, questi beni ad esecuzione forzata.
Poiché ai richiamati principi la sentenza impugnata non si è attenuta, avendo il Tribunale ritenuto sufficiente a legittimare l'azione verso il Fondo di garanzia gestito dall'INPS il tentativo di pignoramento eseguito presso la sede legale della RA, senza verificare se il AR avesse fatto seguire alla infruttuosa espropriazione mobiliare almeno un tentativo di espropriazione immobiliare in danno del debitore e, comunque, senza accertare se il lavoratore avesse altresì posto in essere serie e adeguate iniziative volte alla preventiva escussione del patrimonio personale dei soggetti altrimenti responsabili per conto della RA medesima, la sentenza stessa deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Brescia, il quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002