Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4666
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. A tal fine non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo - nonché sugli altri soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38 cod. civ., ove il debitore sia un'associazione non riconosciuta - in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 segg. e 555 segg. cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4666
    Data del deposito : 2 aprile 2002

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