Articolo 1 della Legge 24 gennaio 1962, n. 13
Articolo 2
Versione
11 febbraio 1962
Art. 1.
Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento ed operazione, da effettuarsi presso l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'Istituto di emissione o da dette Aziende ed Istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 , e successive modificazioni, presso gli Ispettorati del lavoro per il personale dipendente da dette Aziende ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1962
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