Versione
11 febbraio 1962
11 febbraio 1962
Art. 1.
Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento ed operazione, da effettuarsi presso l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'Istituto di emissione o da dette Aziende ed Istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 , e successive modificazioni, presso gli Ispettorati del lavoro per il personale dipendente da dette Aziende ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari.
Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento ed operazione, da effettuarsi presso l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'Istituto di emissione o da dette Aziende ed Istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 , e successive modificazioni, presso gli Ispettorati del lavoro per il personale dipendente da dette Aziende ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 06/04/1976 n. 15 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 6 aprile 1976 · 0.3930906
A rettifica di quanto stabilito al capitolo III, paragrafo 2, lettera a) della circolare n.7 del 27 febbraio 1976, si precisa che il termine di 5 giorni stabilito per il versamento alle Sezioni di Tesoreria Provinciale delle somme riscosse dalle aziende di credito per delega del contribuente, qualora scada di sabato, deve intendersi prorogato di diritto al giorno lavorativo immediatamente successivo, ai sensi dell\'art.1 della L. 24 gennaio 1962, n.13.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Enna, sentenza 28/12/2021, n. 690Provvedimento: […] 3 Sul punto rileva quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 13/1962, ovvero che “sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui si soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso (…) Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 (…) quando scadono in giorno feriale che (…) per il personale dipendente da dette Aziende ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari”.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- annullamento ordinanza-ingiunzione·
- art. 8 legge n. 386/1990·
- giurisdizione civile·
- spese processuali·
- art. 1 legge n. 13/1962·
- proroga termini presentazione assegno·
- assegno senza provvista