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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1030/2018 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
Parte_1 in persona del Presidente p.t. (c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Maria Antonietta D'Errico
APPELLANTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Ranù
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30/09/2014, ha convenuto in Controparte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Trebisacce il Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni causati
[...] dall'esondazione delle acque raccolte nell'adiacente canale di scarico, di proprietà CP_ dell' convenuto, al terreno di sua proprietà, sito in Rocca Imperiale (fg. 26, p.lla
222), ammontanti a € 4.596,00.
Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare Parte_1
l'incompetenza per valore del Giudice adito e ha chiesto il rigetto della domanda, stante la propria la carenza di legittimazione passiva, appartenendo il canale di scolo al
. Controparte_3 Con sentenza n. 610/2017 emessa e depositata in data 30/09/2017, il Giudice di Pace di Trebisacce ha accolto la domanda condannando il convenuto al pagamento di €
1.250,00 a titolo di risarcimento danni, liquidati in via equitativa, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Il ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza con Parte_1 atto di citazione notificato in data 29/3/2018, deducendo quali motivi d'appello:
- il vizio di carenza assoluta di motivazione in ordine alla legittimazione passiva del convenuto e alla prova del danno lamentato dall'attore;
- la violazione dei principi regolatori in materia in relazione alla liquidazione del danno secondo equità.
Tanto premesso, l'appellante ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il TRIBUNALE DI CASTROVILLARI adito in sede di appello, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto e sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarare la nullità della sentenza de qua, perché posta in violazione delle norme sul procedimento nonché dei principi regolatori della materia come innanzi spiegate;
conseguentemente in riforma della sentenza n.610\17 del GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE accogliere
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del , spiegata in Parte_1
via preliminare in primo grado ed in subordine rigettare la domanda per infondatezza;
in estremo subordine in caso di conferma della sentenza gravata, voglia il Giudice di secondo grado, annullare la liquidazione delle spese come operata in primo grado, applicandone la compensazione.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
L'udienza di prima comparizione delle parti si è svolta nella data indicata in citazione
(14/9/2018).
L'appellato si è costituito con comparsa depositata in pari data con cui, dopo aver dedotto in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 339 co. 3 e
342 c.p.c., ne ha sostenuto nel merito l'infondatezza e ha chiesto al Tribunale di
“Dichiarare inammissibile l'appello per contrarietà all'art. 339 co. 3 c.pc. e 342 c.p.c. in quanto e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
Nell'ipotesi di ammissione dell'appello suddetto, rigettarlo in quanto infondato e confermare la sentenza di primo grado e, in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame, chiede compensazione delle spese di giudizio, attesa l'esistenza provata per tabulas dei danni lamentati dall'appellato.”
Acquisito il fascicolo d'ufficio del Giudizio di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità ex art. 339 co. 3 dell'appello; nel caso di specie l'attore aveva chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 4.596,00 e il Giudice di pace aveva condannato il al pagamento della somma di € 1.250,00, liquidata in via Parte_1
equitativa (cfr. sentenza di primo grado, pag.3).
Non si rinviene nella pronuncia di primo grado alcun passaggio della motivazione dal quale possa trarsi argomento per sostenere che il Giudice di pace avesse considerato il valore della domanda non eccedente l'importo di €1.100,00 o né sussisteva alcuna altra delle ipotesi in cui la causa deve essere definita secondo equità ex art. 113 c.p.c.
Nel quantificare l'importo spettante all'attore a titolo di risarcimento, il primo giudice ha quindi fatto ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e all'equità integrativa, non a quella necessaria ex art. 113 c.p.c.
In riferimento a tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c. (Cass. Civ. Sez.
2, 09/11/2020, n. 25017).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo l'impugnazione proponibile anche per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 339, comma terzo, c.p.c..
Deve inoltre essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Tribunale "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. non richiede, pertanto, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che li sorreggono, e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice.
Ne deriva, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione, atteso che nell'atto di appello sono individuate in modo puntuale le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
Nel merito il primo motivo d'appello è fondato, atteso che il Giudice di prime cure non ha in alcun modo motivato l'implicito rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal convenuto in primo grado che avrebbe dovuto, invece accogliere, non essendovi prova della responsabilità dell'ente convenuto.
Occorre premettere che la fattispecie come descritta dalla parte attrice in primo grado, odierna appellata, va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia (cfr. da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023).
Entrambi i presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato. L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova della custodia e del predetto nesso di causalità (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza
n. 8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del
19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo allegare e dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass. 01/02/2018,
n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n.
11152 del 27/04/2023). Nel caso di specie deve rilevarsi che in primo grado il convenuto aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva del rapporto controverso) per non essere proprietario né gestore del canale di scarico;
l'attore, a fronte della predetta eccezione ha prodotto in giudizio documenti (visure catastali inerenti le p.lle 222 e 197 del fg. 26 del Comune di Rocca imperiale, planimetria, atto pubblico di donazione in suo favore del terreno danneggiato e decreto di occupazione d'urgenza delle p.lle 5 – 7 e 10 del foglio 26 in favore del Controparte_4
e dello sparviero) del tutto inidonei al fine di provare la sussistenza del
[...]
rapporto di custodia tra il convenuto e la res da cui era derivato il danno.
In questo quadro, il Giudice di prime cure non ha esaminato le contestazioni formulate dal in ordine al proprio difetto titolarità passiva, che avrebbe dovuto, invece, Parte_1
accogliere, in difetto della prova di una relazione di custodia tra il convenuto e la res da cui sarebbe derivato il danno, che pur non presupponendo necessariamente che il convenuto fosse proprietario del bene, richiedeva quanto meno che lo stesso ne avesse un potere effettivo di controllo, ciò che l'ente convenuto aveva negato.
Deve, inoltre, rilevarsi che dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, dott. , Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e Geom. era, peraltro, Tes_1 Tes_2 emerso che l'ente proprietario e responsabile dell'ente in questione era il di CP_3
Rocca Imperiale.
A fronte di questo quadro probatorio, il Giudice di pace avrebbe dovuto, quindi, rigettare la domanda. L'accoglimento del primo motivo d'appello rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di doglianza.
In conclusione, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
deve essere rigettata, non avendo l'attore adempiuto
[...]
l'onere di allegazione e prova in ordine alla sussistenza del rapporto di custodia tra il convenuto e la res da cui sarebbe derivato il danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di
; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto Controparte_1
conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, le spese di lite sono così liquidate:
- in € 800,00 per compensi per il giudizio dinanzi al Giudice di pace (fase di studio: €
150,00, fase introduttiva: € 150,00; fase istruttoria : € 250,00; fase decisionale: € 250,00) in applicazione dei criteri per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Giudice di pace di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00;
- in € 1.400,00 per compensi per il presente grado di giudizio (fase di studio: € 250,00; fase introduttiva del giudizio: € 250,00; fase istruttoria: € 450,00; fase decisionale: €
450,00) in applicazione dei criteri per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi
Tribunale di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 610/2017 emessa e depositata in data 30/09/2017 dal Giudice di Pace di Trebisacce, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata RIGETTA la domanda proposta da;
Controparte_1
2. CONDANNA al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
delle spese del primo Parte_1 grado di giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. CONDANNA al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, liquidate in € 174,00 per esborsi e in € 1.400,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 2/4/2025.
La Giudice
dott.ssa Simona Graziuso