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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/10/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 371/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza del 28
gennaio 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
del Mela (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta C.F._1
OI (C.F. ) per procura in foglio separato allegato alla C.F._2
citazione, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di
Messina n. 1250/2023,
appellante contro
con sede in Pace del Mela (ME) Piazza Controparte_1
Municipio, P. iva , in persona del suo Sindaco pro tempore Rag. P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Palana, c.f. CP_2 nominato con determina dirigenziale n. 728/2023 come da C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione,
(P.I. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Sindaco e rappresentante legale pro tempore Avv. Matteo Sciotto, autorizzato a costituirsi nel presente giudizio giusta deliberazione della Giunta Municipale n.
295/2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Schepisi ( ), C.F._4
giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa,
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n. 318/2023
– “proprietà”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 15 novembre 2021 il signor ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. il Controparte_3
e il , esponendo di essere proprietario
[...] Controparte_1
di un immobile sito nel primo comune in via Cimitero n. 8 e di possedere animo
domini sin dal 1990, da quanto era andato ivi ad abitare con la sua famiglia, il fondo prospiciente all'appartamento, in catasto del Comune di S. Lucia del Mela
al fg. 17, part. 1383, per una superficie complessiva – rispetto all'intera particella
- di mq.
1.100. Assumendo che catastalmente di quel terreno risultavano intestatarie le due amministrazioni territoriali, che sin dal 1960 i suoi genitori lo avevano posseduto e che lui dal 1990 si era preso cura dello stesso, effettuando modifiche e miglioramenti e coltivandolo senza ricevere alcuna contestazione da alcuno, ha chiesto che il giudice adìto dichiarasse il suo acquisto per usucapione del bene a titolo originario, “per possesso pacifico, ininterrotto e ultraventennale
dal 1990”.
2. Nella resistenza delle Amministrazioni territoriali convenute, con sentenza
31 marzo 2023, n. 318 il Tribunale adito ha rigettato la domanda di usucapione,
osservando in estrema sintesi che:
a) difettava in capo all'attore l'animus possidendi, avendo egli, con missiva del
24 ottobre 2019 al Comune di S. Lucia del Mela chiesto di avere in
“adozione” una porzione del fg. 17 part. 294 di mq. 100 per coltivazione,
avendone curato “da innumerevoli anni la pulizia”, ammettendo di essere un semplice detentore;
b) era irrilevante la circostanza prospettata da parte attrice secondo cui l'area oggetto di istanza sarebbe diversa rispetto a quella del giudizio in esame,
non avendo al riguardo il fornito alcuna prova, al di là del solo dato Pt_1
dell'estensione della particella, “vieppiù se si consideri che – secondo lo
stesso (cfr. memorie ex art. 183, comma 6, n.3) c.p.c.) – l'area oggetto
dell'istanza sarebbe immediatamente adiacente a quella di cui al giudizio in
esame e sulla stessa il avrebbe esercitato la medesima attività di Pt_1
coltivazione che rappresenta anche in questa sede”;
c) “le prove orali articolate dal apparivano inammissibili essendo le Pt_1
stesse finalizzate a dimostrare circostanze di natura valutativa - facendo
peraltro riferimento al possesso e alla proprietà, che sono concetti giuridici
che implicano valutazioni in diritto– ovvero superflue”, come la mera attività
della coltivazione del fondo e di raccolta dei frutti nonché di sistemazione dell'asfalto.
d) La circostanza – oggetto di richiesta di prova - che il fondo oggetto di causa sarebbe stato recintato era stata dedotta senza alcun riferimento temporale in cui ciò sarebbe avvenuto.
3. Avverso la suddetta pronuncia il ha proposto appello, chiedendone Pt_1
la riforma integrale, con accoglimento delle originarie domande, per i motivi di seguito esaminati;
ha altresì avanzato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza in punto di condanna alle spese, rigettata da questa
Corte.
4. La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione
dell'art. 342 c.p.c. non coglie nel segno: infatti, ritiene la Corte che, al di là di un argomentare non sempre lineare, le prescrizioni previste dalla norma invocata sono state sufficientemente rispettate, essendo state evidenziate le parti della sentenza gravata oggetto di censura, i motivi di contestazione e la alternativa prospettazione richiesta.
5. Con il primo motivo di gravame il signor evidenziando l'erroneità Pt_1
della sentenza nella valutazione del compendio probatorio, si duole che il
Tribunale abbia disatteso la circostanza da lui esposta circa la diversità dell'area oggetto dell'istanza di adozione dell'area verde rispetto a quella oggetto di causa:
al riguardo evidenzia che la particella richiesta “in adozione” ricade per 100 mq.
nella particella 294 (oggi particella 1383) del fg.17 del Comune di Santa Lucia, di complessiva superficie di 8.175 mq. ed è diversa da quella oggetto del giudizio di usucapione (1100 mq), come risulterebbe “dall'estratto di mappa, non
disconociuto dall'ente comunale”.
Ancora, il censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha Pt_1 affermato che egli avesse dichiarato nella richiesta del 2019 di aver esercitato sulla porzione richiesta in adozione le medesime attività previste per il terreno per il quale ha chiesto l'accertamento dell'usucapione, “in quanto dalla lettura
dell'istanza di cura area verde il non dichiara di aver coltivato e/o pulito Pt_1
la predetta area ma chiedeva di potersene prendere cura, tramite manutenzione
ordinaria e creazione di orti urbani”.
6. L'appellante, con ulteriori motivi, censura ancora la sentenza di primo grado
a) per non aver ammesso la prova testimoniale richiesta b) per avere ritenuto generica sotto il profilo temporale la circostanza della prova sulla recinzione del fondo, avendo sempre affermato di avere curato
“la manutenzione, l'aver asfaltato l'ingresso, la coltivazione, l'utilizzo delle
strutture precarie create negli anni 60 dal padre e altresì la recinzione del
fondo, che risalgono al 1990”.
Insiste infine nella richiesta di prova testimoniale, introducendo nuove circostanze, tra le quali un preciso riferimento temporale alla allegata circostanza della recinzione del terreno.
6.1 - L'appellato ha contestato l'irrituale introduzione Controparte_1
da parte del di nuovi capitolati di prova, che non erano presenti né negli Pt_1
atti del giudizio di primo grado e né nello stesso atto di appello, ma solo con la nota di precisazione delle conclusioni del 24 novembre 2024 e con la comparsa conclusionale.
7. Ritiene la Corte necessario ricordare, in punto di diritto, che, al di là degli ordinari principi in tema di onere della prova in caso di domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo, sia in ordine al corpus che
all'animus, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. 20 gennaio 2022, n. 1796; Cass. 29 novembre 2005,
n. 25922).
8. Ciò posto, a giudizio della Corte la richiesta di prova testimoniale sui capitolati articolati in primo grado è stata correttamente rigettata dal Tribunale,
per ragioni che vanno integralmente condivise. Infatti, al di là dei capitolati inerenti alla summenzionata coltivazione, dunque del tutto inidonei a forre la prova della pretesa azionata giudizialmente, o si tratta di richiesta ai testi di esprimere valutazioni giuridiche, facendo riferimento alle nozioni di possesso e alla proprietà
(come l'aver posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente,
senza ulteriori specificazioni fattuali;
o l'essersi comportato come unico ed esclusivo proprietario); o di circostanza irrilevanti (non essersi gli Enti pubblici mai “visti” sui fondi” o l'aver parcheggiato ivi proprie autovetture) o generiche
(l'aver utilizzato abitualmente e giornalmente il fondo) o non pienamente probanti
(come l'aver asfaltato nel 1999 e nel 2009 la stradella di accesso che potrebbe rispondere ad una mera utilità personale nel parcheggiare auto in un fondo pubblico o l'esistenza di vecchi manufatti realizzati dal padre del deducente),
condotte queste ultime che non implicano in maniera certa un possesso utile ad usucapionem.
In sostanza, manca l'allegazione (e la conseguente prova) di circostanze specifiche che siano indicative in maniera puntuale e certa di un potere di fatto,
conforme alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando- con il puntuale compimento di atti - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare.
8.1 – Una tale circostanza potrebbe essere costituita dalla recinzione del fondo, la cui prova costituisce, in concreto, rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (in tal senso la citata Cass. n. 1796/2022).
Tuttavia, correttamente il Tribunale ha affermato che il non aveva Pt_1
fornito alcuna prova al riguardo, posto che l'articolato collegato a tale evento fattuale non risulta agganciato ad alcun dato temporale preciso, essendo del tutto indeterminato tale profilo essenziale. Infatti, la prova testimoniale è stata chiesta su tale circostanza: “vero o no che nel fondo oggetto di causa ovverosia la
porzione di superficie complessiva di circa mq 1100 dell'immobile sito nel
Comune di Santa Lucia del Mela, costituente una porzione della particella 1383,
fogl.17 del Catasto Terreni del Comune di Santa Lucia del Mela, il sig. Pt_1
ha provveduto a recintare il fondo tramite paletti in legno e rete di stoffa al fine di
proteggere le colture ivi piantate”. L'eventuale testimonianza su tale condotta sarebbe insufficiente approvate l'animus, non essendo specificata la data della recinzione e quindi l'arco temporale di riferimento. Tant'è che l'appellante, resosi conto della criticità evidenziata dal Tribunale, ha cercato di rettificare il tiro (ma,
come detto, solo nel corso ed alla fine del giudizio di appello), introducendo una nuova prova con specifico riferimento al 1990, che si scontra con il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. ed è, quindi, inammissibile.
Né potrebbe affermarsi che il giudice, in sede di escussione del teste, avrebbe potuto formulare la domanda sul profilo temporale, perché (al di là del potere del giudice stesso di chiedere chiarimenti al testimone, per una giusta decisione),
l'onere di allegazione grava sulla parte quanto ai fatti specifici e decisivi su cui si basa la propria pretesa, senza possibilità per l'organo giudiziario di colmare lacune addebitabili alla parte.
8.2 – Ma v'è di più.
Dalla stessa consulenza di parte depositata dall'originario attore si ricava che il fondo presenta in una parte “una recinzione costituita da paletti in legno e stoffa per proteggere le colture e quindi, con una finalità collegata ad una condotta di coltivazione come visto di per sé irrilevante, mentre non è chiaro se la riferita ulteriore recinzione riguardo interamente il fondo reclamato. E ciò senza che sia stato superato, comunque, il dato temporale prima indicato.
8.2 – Va ulteriormente aggiunto, anche alla luce delle difese delle controparti,
che la mera circostanza della diversità di estensione tra la porzione di fondo oggetto di causa (mq. 1100) e quella minore del terreno oggetto della richiesta di adozione formulata al nel 2019 non elide una certa confusione di CP_1
individuazione esatta, pur tenendo conto della piantina allegata alla consulenza di parte. Non è comunque chiarito dal (in ciò dovendosi confermare Pt_1
quanto statuto dal Tribunale) il rapporto tra i due fondi (e la compresenza di due diversi Enti quale intestatari), che sono confinanti e sui quali l'appellante avrebbe esercitato la medesima attività di coltivazione. Su tale profilo non risponde al vero quanto sostenuto in appello e cioè che “dalla lettura dell'istanza di cura area
verde il non dichiara di aver coltivato e/o pulito la predetta area ma Pt_1
chiedeva di potersene prendere cura, tramite manutenzione ordinaria e
creazione di orti urbani”. Basta leggere l'atto integrativo del 24 ottobre 2019,
rispetto alla domanda di adozione del 12 settembre precedente, nella quale il afferma testualmente che “il sottoscritto da innumerevoli anni provvede Pt_1
alla pulizia dello stesso e di tanto in tanto pianta dei piccoli ortaggi”.
8.3 – Coglie poi nel segno quanto eccepito dal Controparte_3
secondo cui “il fondo che si intende usucapire (…) risulta liberamente
[...]
fruibile (assenza di un cancello) a transito e parcheggio come, limpidamente,
ricavabile dall'osservazione dei fotogrammi satellitare periodo maggio 2015 –
settembre 2021; (cfr. all. n.9 alla memoria ex 183 VI comma c.p.c. II° termine), in
cui è visibile la presenza nel tempo di numerosi e diversi autoveicoli parcati che
come dimostrato nel giudizio di prime cure, i quali non si appartengono,
esclusivamente, al e ai suoi familiari. Il tutto, inoltre, trova espressa Pt_1
conferma anche, semplicemente, osservando le foto dei VV.UU del Corpo di
Polizia Municipale di Santa Lucia Del Mela risalenti all'anno 2016 e depositate
nel fascicolo del giudizio di prime cure (cfr. all. n.10 alla memoria ex 183 VI
comma c.p.c. II° termine)”.
8.4 – Ogni altra prova, anche fotografica, prodotta in questa fase di gravame,
a fronte peraltro di specifica eccezione degli appellati, è inammissibile.
9. In conclusione, l'appello va rigettato, essendo palesemente infondato, ogni altro motivo dovendo ritenersi assorbito.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascun appellato, tenuto conto del valore della causa e della sostanziale identità di posizione degli stessi, nella misura di € 4.800,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento e tra i minimi e i medi, (fase di studio € 1.000,00, fase introduttiva € 800,00, fase di trattazione € 1.500,00, fase decisoria € 1.500,00),
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
11. Con separato decreto si provvederà alla revoca del Pt_1
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
12. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 371/2023 R.G., sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. Controparte_3
n. 318/2023: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a pagare le spese di lite, liquidate in favore di ciascuna amministrazione appellata in € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali,
c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 18 settembre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)