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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1386/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, Via L. Giordano n. 15, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Guido Marone che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente,
quale docente precario siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli
aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 di
percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L.
13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00
annui; B) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto
1 importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi €
3.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino
all'integrale soddisfo;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque
disapplicare ex art. 63 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento
contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23
settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al
personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e
finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni CP_2
operative; c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per CP_2
la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29
novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale
indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o
consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna
delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di
giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
avv. Guido Marone…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica per le
annualità per le quali non sia decorsa l'eccepita prescrizione del beneficio preteso con
compensazione delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio come docente presso il resistente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2012/2022 e 2022/2023 con contratto a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge
107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M.
del 23.9.2015 e del 28.11.2016 avevano previsto la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e
97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che, in via gradata, occorreva sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
121 e ss., della legge 107/2015. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente, con eccezione degli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018, per il quale ha affermato l'intervenuta prescrizione del diritto.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 La parte ricorrente, con le note scritte depositate il 24.3.2025, ha modificato le conclusioni rassegnate originariamente [validamente, atteso che il difensore in tal modo hanno esercitato la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato,
distinguendosi così tale rinuncia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte
(cfr. Cass. 1439/2002; Cass. 28146/2013; Cass. 13636/2024)], rinunciando (con la circolare “adesione” all'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente) alla domanda nella parte in cui chiedeva il riconoscimento e la condanna al pagamento della carta docente anche per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
Ciò posto, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente,
che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
4 Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del (che CP_1
non formula specifiche contestazioni in fatto) e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav.
29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui:
“… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio (la documentazione depositata da parte ricorrente con le note scritte depositate il 24.3.2025, in merito, non è rilevante).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, non disponendosi alcuna compensazione parziale per la rinuncia di parte ricorrente alla prestazione per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 in ragione delle considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2012/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione,
ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 28.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1386/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, Via L. Giordano n. 15, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Guido Marone che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente,
quale docente precario siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli
aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 di
percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L.
13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00
annui; B) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto
1 importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi €
3.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino
all'integrale soddisfo;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque
disapplicare ex art. 63 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento
contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23
settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al
personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e
finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni CP_2
operative; c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per CP_2
la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29
novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale
indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o
consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna
delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di
giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
avv. Guido Marone…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica per le
annualità per le quali non sia decorsa l'eccepita prescrizione del beneficio preteso con
compensazione delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio come docente presso il resistente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2012/2022 e 2022/2023 con contratto a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge
107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M.
del 23.9.2015 e del 28.11.2016 avevano previsto la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e
97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che, in via gradata, occorreva sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
121 e ss., della legge 107/2015. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente, con eccezione degli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018, per il quale ha affermato l'intervenuta prescrizione del diritto.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 La parte ricorrente, con le note scritte depositate il 24.3.2025, ha modificato le conclusioni rassegnate originariamente [validamente, atteso che il difensore in tal modo hanno esercitato la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato,
distinguendosi così tale rinuncia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte
(cfr. Cass. 1439/2002; Cass. 28146/2013; Cass. 13636/2024)], rinunciando (con la circolare “adesione” all'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente) alla domanda nella parte in cui chiedeva il riconoscimento e la condanna al pagamento della carta docente anche per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
Ciò posto, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente,
che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
4 Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del (che CP_1
non formula specifiche contestazioni in fatto) e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav.
29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui:
“… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio (la documentazione depositata da parte ricorrente con le note scritte depositate il 24.3.2025, in merito, non è rilevante).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, non disponendosi alcuna compensazione parziale per la rinuncia di parte ricorrente alla prestazione per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 in ragione delle considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2012/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione,
ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 28.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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