Sentenza 8 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2004, n. 10826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10826 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO UA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CENTRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato UA LISTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO IL NUOVO VILLAGGIO IN SAN TAMMARO, in persona dell'Amm.re pro tempore RO LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato GERARDO GHIURA, rappresentato e difeso all'avvocato RAFFAELE TOMMASO PETRILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/02 del Giudice di pace di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 21/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/06/04 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso perché la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base di tre motivi di censura QU RO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 21 marzo 2002 con la quale il giudice di pace di S. Maria Capua Vetere ha rigettato l'opposizione dal ricorrente avanzata contro il decreto dello stesso giudice che gli ha ingiunto il pagamento, in favore del Condominio "Il Nuovo Villaggio" di San Tammaro, della somma di L.. 450.000, oltre interessi e spese, per il mancato versamento di quote condominiali arretrate relative al periodo gennaio-ottobre 2001. Resiste con controricorso l'intimato Condominio.
Il P.G., cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto del ricorrente di cui ai motivi d'impugnazione, il giudice di Pace, nel rigettare l'opposizione confermando l'opposto decreto ingiuntivo, si è, invero, correttamente uniformato alla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 1789/93, n. 3425/2001, n. 4616/2001) secondo la quale "il ricorso da parte dell'amministratore del Condominio al procedimento monitorio ai sensi dell'art. 63 Disp. Att. Cod. civ. nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea postula - avuto riguardo alla natura eccezionale della norma e del fatto che il decreto ingiuntivo presuppone l'esistenza di una prova scritta del credito proveniente dal debitore - la ricorrenza dell'approvazione del bilancio (preventivo o consuntivo) da parte dell'assemblea" (e nel caso di specie è incontestato che, come affermato nella qui gravata pronunzia, l'assemblea dei condomini ha in data 22 febbraio 2001 approvato il bilancio preventivo di spesa della gestione ordinaria relativa all'anno 2001 e il relativo stato di ripartizione").
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste interamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Condominio "Il Nuovo Villaggio" di San Tammaro, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 50,00 oltre ad euro 500,00 per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004