Articolo 8 della Legge 7 giugno 1999, n. 213
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 luglio 1999
Art. 8. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 luglio 1999