Art. 14. 1. Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui all'articolo 12 della presente legge e all' articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 , e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento.
2. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l'aggio previsto dallo stesso comma 1, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all'articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 .
3. Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.
Note all' art. 14 :
- L' art. 18 della legge n. 1158/1954 (Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili) e' cosi' formulato:
"Art. 18. - Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.
La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, e' liquidata dall'ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.
Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'ufficio del registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredita'".
- Il testo dell'art. 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto n. 970/1929 , e' il seguente:
"Art. 22. - Sempre quando le riscossioni degli archivi raggiungano l'importo di lire 120.000 e, in ogni caso, qualunque sia la somma riscossa, a periodi fissi di cinque giorni ciascuno, il capo dell'archivio o, in mancanza, chi legalmente lo sostituisce deve versare al conto a deposito mod. B, di cui all'articolo precedente, tutte le somme a qualunque titolo riscosse.
L'ultimo giorno feriale in ogni mese il capo dell'archivio versa al conto a deposito suddetto le somme riscosse dopo l'ultimo versamento ed emettera' mandato di pagamento mod. C 1 per il prelevamento della complessiva somma depositata nel mese, con clausola di commutazione in bollettino mod. ch. 8, per l'accreditamento della somma stessa al conto corrente intestato al Ministero della giustizia.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo nelle anzidette operazioni saranno applicabili ai capi degli archivi notarili le sanzioni stabilite con l'art. 228 del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato".
Il limite di somma di cui al primo comma e' stato prima aumentato, mediante moltiplicazione per 60 del limite originario, dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 e poi cosi' elevato, mediante moltiplicazione per 240 dello stesso limite originario, dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 .
2. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l'aggio previsto dallo stesso comma 1, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all'articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 .
3. Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.
Note all' art. 14 :
- L' art. 18 della legge n. 1158/1954 (Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili) e' cosi' formulato:
"Art. 18. - Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.
La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, e' liquidata dall'ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.
Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'ufficio del registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredita'".
- Il testo dell'art. 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto n. 970/1929 , e' il seguente:
"Art. 22. - Sempre quando le riscossioni degli archivi raggiungano l'importo di lire 120.000 e, in ogni caso, qualunque sia la somma riscossa, a periodi fissi di cinque giorni ciascuno, il capo dell'archivio o, in mancanza, chi legalmente lo sostituisce deve versare al conto a deposito mod. B, di cui all'articolo precedente, tutte le somme a qualunque titolo riscosse.
L'ultimo giorno feriale in ogni mese il capo dell'archivio versa al conto a deposito suddetto le somme riscosse dopo l'ultimo versamento ed emettera' mandato di pagamento mod. C 1 per il prelevamento della complessiva somma depositata nel mese, con clausola di commutazione in bollettino mod. ch. 8, per l'accreditamento della somma stessa al conto corrente intestato al Ministero della giustizia.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo nelle anzidette operazioni saranno applicabili ai capi degli archivi notarili le sanzioni stabilite con l'art. 228 del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato".
Il limite di somma di cui al primo comma e' stato prima aumentato, mediante moltiplicazione per 60 del limite originario, dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 e poi cosi' elevato, mediante moltiplicazione per 240 dello stesso limite originario, dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 .