Rigetto
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/03/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02606/2025REG.PROV.COLL.
N. 02455/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2455 del 2024, proposto da
Ari.Tel s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro, con domicilio eletto presso lo studio Piergiuseppe Venturella in Roma, via Principessa Clotilde 7;
contro
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Viarengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13724/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ater del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Venturella, Verrastro e Viarengo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ARITEL. s.r.l. ha proposto ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza del Tribunale civile Roma n. 2316 del 29 gennaio 2016 (declinatoria della giurisdizione del g.o in favore del g.a), innanzi al TAR Lazio, per l’accertamento del suo diritto alla revisione dei corrispettivi per i servizi di manutenzione e pronto intervento di cui all’art. 1, lett. a), b) e c) del Contratto (rep. 40666/91) stipulato in data 11 aprile 1991 tra l’AC di Roma (oggi ATER di Roma) e la medesima ricorrente; convenzione, a suo dire, oggetto di successive proroghe (da ultimo con contratto del 26 gennaio 2005, prot. n. 191), così da risultare rilevanti, ai fini della revisione dei prezzi, tutte le variazioni intervenute dalla data di stipula del contratto originario e della determinazione del prezzo base.
La ricorrente ha altresì richiesto la corresponsione degli interessi maturati dalla data in cui era sorto il diritto alla revisione fino al giorno del saldo, nonché la rifusione dell’eventuale maggior danno, da liquidarsi anche in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, l’ATER di Roma ha eccepito l’infondatezza della pretesa attorea, e in ogni caso la prescrizione delle somme oggetto della domanda giudiziale anteriori al 2001, in quanto la richiesta di revisione dei prezzi è stata presentata dalla ricorrente solo in data 8 marzo 2005.
Sulla base di tali argomentazioni difensive, l’ATER di Roma ha dunque concluso nel senso del rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 13724/23 il TAR Lazio ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ARI.TEL s.r.l. ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando ; travisamento dei
fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e difetto di motivazione, violazione di legge.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’accertamento dell’illegittimità dell’operato di ATER Roma, con riferimento al mancato riconoscimento ed al pagamento della revisione dei corrispettivi per i servizi di cui all’art. 1, lett. a), b) e c) del Contratto, stipulato in data 11 aprile 1991, rep. 40666/91, tra AC di Roma e ARI.TEL. S.r.l. così come prorogato con il Contratto 26 gennaio 2005, prot. 191, stipulato tra ATER di Roma e ARI.TEL, con condanna dell’appellata al pagamento dei relativi importi. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’ATER di Roma ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 13.3.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
3. Emerge dalla documentazione in atti che, in virtù di contratto stipulato in data 11.4.1991 tra l’AC di Roma (oggi: ATER di Roma) e l’odierna appellante, la parti hanno attribuito a quest’ultima il servizio di pronto intervento sugli immobili di proprietà dell’AC, nei termini chiariti dall’art. 1, lett. a), b) e c) del contratto stesso.
Tanto premesso, il TAR ha dato correttamente conto – in accoglimento della specifica censura di parte appellata – della maturazione della prescrizione del diritto alla revisione dei prezzi, per il periodo sino all’8.3.2000, essendo il relativo diritto esercitato soltanto con nota 8.3.2005, e pertanto ampiamente oltre lo spirare del termine prescrizionale quinquiennale.
Già soltanto per tali ragioni, il diritto in esame deve ritenersi prescritto in relazione al periodo 11.4.1991/8.3.2000.
4. Ciò premesso, rileva altresì il Collegio, ad UN , che, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, le proroghe del contratto l’appalto, risalente all’anno 1991, erano soggette alla disciplina di cui all’art. 6 della L.537/1993, la quale prevedeva la nullità del rinnovo tacito dei contratti, comminandone la nullità. Per tali ragioni, le ipotetiche proroghe (il punto verrà ripreso a breve) non potevano costituire valido titolo per l’applicazione della revisione prezzi, stante la nullità, a monte, dell’intesa tacita intervenuta tra i contraenti.
5. A ciò aggiungasi, infine, che costituisce circostanza del pari pacifica la sospensione della prestazione dedotta in contratto, operata dall’odierna appellante sin dal 1993 sino al 2001. Orbene, non avendo in tale periodo di tempo l’odierna appellante eseguito alcun tipo di prestazione, è evidente che non è in alcun modo maturato il presupposto giuridico ( id est : l’esecuzione delle prestazioni a prezzi non più remunerativi) richiesto al fine dell’operare dell’istituto della revisione dei corrispettivi. Il tutto senza sottacere che, alla ripresa del servizio (avvenuta nel 2001), l’attività in esame è avvenuta non già ai prezzi iniziali, ma in base a prezzi attualizzati, che hanno pertanto fatto venir meno in radice il presupposto della revisione. Lo stesso dicasi con riguardo al successivo accordo del 2002, alla cui pag. 7 si legge che: “ il corrispettivo base annuo della presente concessione, aggiornato, risulta di nette £ 3.150.000.000 ”.
6. Tali emergenze fattuali e giuridiche non sono in alcun modo smentite dall’assunto di parte appellante, secondo cui nel periodo 1993-2001 si applicherebbe un non meglio precisato istituto della sospensione contrattuale. Sul punto, è sufficiente osservare che tale istituto riecheggia, nel diritto comune, quello della sospensione dell’esecuzione delle prestazioni (art. 1461 c.c.).
Senonché, nella specie, il richiamato istituto della “sospensione contrattuale” non trova alcun fondamento giuridico nel caso di specie, sia perché la citata previsione codicistica non si applica in alcun modo ai contratti pubblici, e sia perché, ad UN , non vi è stato mutamento delle condizioni patrimoniali dell’appellata, tale da giustificare la sospensione delle prestazioni dedotte in contratto.
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Appellata, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO