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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2630/2024
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 23/01/2025
Il giudice letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale notificazione del decreto di fissazione ed organizzativo della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta me- diante il deposito di note scritte;
ritenuto che la presente causa possa essere rimessa in decisione alla prima udienza, in base ad un'interpretazione evolutiva dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c., che tenga conto della decisione della causa da parte del giudice monocratico senza rimessione al colle- gio, in combinato disposto con l'art. 281-terdecies c.p.c.;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2630/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “opposizione a decreto di liquidazione del compenso per gratuito patrocinio” e promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CIANI MANUELA, in virtù di procura in atti,
ATTORE
CONTRO
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.24, l'avv. ha proposto opposizione, ai Parte_1
sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, in combinato disposto con gli artt. 15 del d. lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., avverso il decreto del giudice di pace penale di Avelli- no del 12.9.24, comunicatogli in pari data, che gli ha liquidato la somma di € 330,00 quale compenso per la difesa di fiducia dell'imputata nel processo penale Controparte_2
RGNR 690/19, definito con la sentenza n. 96 resa in data 3.4.24.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto che il giudice di pace penale ha erronea- mente quantificato in € 330,00, anziché in € 1.512,67, il suo compenso.
Il convenuto , regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, onde si dichiara- CP_1
no contumace.
2 L'opposizione è fondata e va accolta.
Va considerato che l'opponente ha difeso l'imputata, ammessa al gratuito patrocinio,
[...]
in un processo penale svoltosi davanti al giudice di pace di Avellino. In base CP_3 agli atti di tale processo penale prodotti dall'opponente, natura, valore, complessità della con- troversia, numero e complessità delle questioni trattate, pregio dell'opera prestata, risultato ot- tenuto dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, nei cui confronti è stata pronunciata senten- za di non doversi procedere per il reato ascritto perché estinto per remissione di querela accet- tata, consigliano di liquidare il compenso professionale nella misura media di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le fasi di studio (€ 378,00), introduttiva (€
473,00), istruttoria (756,00) e decisionale (€ 662,00), per un totale di € 2.269,00. Va applicata la riduzione di 1/3 (€ 756,00) per il gratuito patrocinio ex art. 106 bis DPR 115/2002, giun- gendosi ad € 1.512,67.
Le distraende spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in di- spositivo (II scaglione di riferimento, valori minimi per la semplicità del giudizio definito in un'unica udienza, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo mancata la fase istruttoria e di trattazione).
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1) liquida all'opponente avv. , per la difesa di fiducia di Parte_1 Pt_2
stiano imputata nel procedimento n. 690/19 R.G.N.R. definito con senten- CP_2
za n. 96 resa in data 3.4.24 svoltosi davanti al giudice di pace penale di Avellino, la somma di € 1.512,67, oltre cpa e iva, se dovute, come per legge, e condanna il
[...]
, in persona del Ministro p.t., al relativo pagamento in Controparte_4
favore del predetto opponente avv. ; Parte_1
2) condanna il , in persona del Ministro p.t., a pagare Controparte_1 all'opponente avv. le spese del presente procedimento, Parte_1 liquidate in € 198,73 per esborsi (compresi € 73,73 per diritti di rilascio delle copie del processo penale prodotte nel presente giudizio) ed € 852,00 per compensi professiona- li, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, cpa ed iva, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CIANI MANUELA.
Avellino, 23.1.2025 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2630/2024
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 23/01/2025
Il giudice letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale notificazione del decreto di fissazione ed organizzativo della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta me- diante il deposito di note scritte;
ritenuto che la presente causa possa essere rimessa in decisione alla prima udienza, in base ad un'interpretazione evolutiva dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c., che tenga conto della decisione della causa da parte del giudice monocratico senza rimessione al colle- gio, in combinato disposto con l'art. 281-terdecies c.p.c.;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2630/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “opposizione a decreto di liquidazione del compenso per gratuito patrocinio” e promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CIANI MANUELA, in virtù di procura in atti,
ATTORE
CONTRO
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.24, l'avv. ha proposto opposizione, ai Parte_1
sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, in combinato disposto con gli artt. 15 del d. lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., avverso il decreto del giudice di pace penale di Avelli- no del 12.9.24, comunicatogli in pari data, che gli ha liquidato la somma di € 330,00 quale compenso per la difesa di fiducia dell'imputata nel processo penale Controparte_2
RGNR 690/19, definito con la sentenza n. 96 resa in data 3.4.24.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto che il giudice di pace penale ha erronea- mente quantificato in € 330,00, anziché in € 1.512,67, il suo compenso.
Il convenuto , regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, onde si dichiara- CP_1
no contumace.
2 L'opposizione è fondata e va accolta.
Va considerato che l'opponente ha difeso l'imputata, ammessa al gratuito patrocinio,
[...]
in un processo penale svoltosi davanti al giudice di pace di Avellino. In base CP_3 agli atti di tale processo penale prodotti dall'opponente, natura, valore, complessità della con- troversia, numero e complessità delle questioni trattate, pregio dell'opera prestata, risultato ot- tenuto dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, nei cui confronti è stata pronunciata senten- za di non doversi procedere per il reato ascritto perché estinto per remissione di querela accet- tata, consigliano di liquidare il compenso professionale nella misura media di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le fasi di studio (€ 378,00), introduttiva (€
473,00), istruttoria (756,00) e decisionale (€ 662,00), per un totale di € 2.269,00. Va applicata la riduzione di 1/3 (€ 756,00) per il gratuito patrocinio ex art. 106 bis DPR 115/2002, giun- gendosi ad € 1.512,67.
Le distraende spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in di- spositivo (II scaglione di riferimento, valori minimi per la semplicità del giudizio definito in un'unica udienza, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo mancata la fase istruttoria e di trattazione).
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1) liquida all'opponente avv. , per la difesa di fiducia di Parte_1 Pt_2
stiano imputata nel procedimento n. 690/19 R.G.N.R. definito con senten- CP_2
za n. 96 resa in data 3.4.24 svoltosi davanti al giudice di pace penale di Avellino, la somma di € 1.512,67, oltre cpa e iva, se dovute, come per legge, e condanna il
[...]
, in persona del Ministro p.t., al relativo pagamento in Controparte_4
favore del predetto opponente avv. ; Parte_1
2) condanna il , in persona del Ministro p.t., a pagare Controparte_1 all'opponente avv. le spese del presente procedimento, Parte_1 liquidate in € 198,73 per esborsi (compresi € 73,73 per diritti di rilascio delle copie del processo penale prodotte nel presente giudizio) ed € 852,00 per compensi professiona- li, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, cpa ed iva, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CIANI MANUELA.
Avellino, 23.1.2025 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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