Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01760/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2026, proposto da Over Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6977B8114, rappresentata e difesa dagli avvocati Geremia Biancardi, Olimpia Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A. - Centrale Unica di Committenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
Union Security Spa, Securpol Spa, Europolice S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della disposizione n. 518 del 26.11.2025 della Agenzia Locale di Sviluppo Dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A. - Centrale Unica di Committenza - con cui veniva aggiudicata la procedura di gara Comune di Nola “Servizio di portierato presso la sede del Comune sita in Piazza Duomo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” - CIG B6977B8114, alla società Union Security s.p.a. - nonché della relativa nota di comunicazione della predetta aggiudica ai controinteressati
- del verbale di gara n. 4 del 05/08/2025 di proposta aggiudicazione dell'appalto anche nella parte in cui viene erroneamente determinato punteggio offerta tecnica alla Over Security s.r.l, ivi compresa la griglia di attribuzione punteggio in cui non vengono ad essa assegnati punti 5 come previsti al punto 18.1 del disciplinare di gara - requisito n. 7 (Rating di legalità);
- ove e per quanto occorra, di tutti i verbali delle sedute di gara nella parte in cui risultano lesivi per la ricorrente errando nella attribuzione del punteggio offerta tecnica alla Over Security srl, indi nella non attribuzione dei punti 5 come previsti al punto 18.1 del disciplinare di gara - requisito n. 7 ( Rating di legalità);
- ove e per quanto occorra, di tutti gli atti, anche non conosciuti, griglie di valutazione e quanto afferente la determinazione dell'errato punteggio offerta tecnica della ricorrente;
- della nota prot. G. 0003225/2025 del 08/08/2025 della Agenzia Locale di Sviluppo Dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A. di reiezione istanza di riesame in autotutela avanzata dalla Over Security s.rl.;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali e tra questi del Disciplinare di gara - art. 14- se inteso ad impedire l'utilizzo dello strumento del soccorso istruttorio anche per comprova di dichiarazione su requisiti offerta tecnica;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
nonche'
-Per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio;● in subordine, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nola;
Vista la memoria del 6.3.2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa MA BA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la società ricorrente contesta la mancata attribuzione di 5 punti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, avendo dichiarato quattro misure alternative rispetto al rating di legalità (art. 18 disciplinare di gara), che avrebbero consentito, se valutate, un punteggio finale dell’offerta tecnica tale da posizionarla al primo posto della graduatoria;
Rilevato che con ordinanza cautelare n. 195 del 15.1.2026, questa Sezione ha rilevato un fumus di fondatezza del ricorso e ha ordinato la produzione della domanda di partecipazione della ricorrente, avendo ritenuto plausibile la prospettazione circa la produzione della documentazione necessaria, all’interno del FVOE, avendola allegata all’istanza di riesame (doc. 6) e avendo dichiarato che essi erano disponibili sin dal momento della domanda di partecipazione;
Rilevato che con note depositate il 6.3.2026, parte ricorrente ha comunicato che:
- a seguito dell’ordinanza cautelare n. 195/2026, la Stazione Appaltante ha proceduto alla rivalutazione dell’offerta tecnica della ricorrente;
- con verbale di gara n. 6 del 2 febbraio 2026, la Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana ha annullato la precedente proposta di aggiudicazione ed ha riformulato la proposta di aggiudicazione in favore della società ricorrente;
- successivamente, con Disposizione n. 54 del 10 febbraio 2026, la medesima Centrale Unica di Committenza ha revocato l’originaria aggiudicazione ed ha disposto l’aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio in favore della Over Security S.r.l., con effettivo subentro fissato al 01/03/2026;
- che l’interesse sostanziale fatto valere con il giudizio risulta integralmente soddisfatto, essendo la ricorrente divenuta aggiudicataria dell’appalto oggetto di causa, e legittima esecutrice del servizio;
- che pertanto è cessata la materia del contendere;
Ritenuto che, in accoglimento della richiesta di parte ed esaminata la documentazione, la materia del contendere può dirsi cessata e che le spese possano essere eccezionalmente compensate in ragione della possibilità che l’Amministrazione avesse omesso l’esame dei documenti in quanto non menzionati nella domanda (che non risulta prodotta), con c.u. a carico del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
MA BA LL, Consigliere, Estensore
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA BA LL | NN PA |
IL SEGRETARIO