Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa MARZIA DI BARI Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320/2023 promossa da:
, nata a [...] - SVIZZERA il Parte_1
24/04/1967, con il patrocinio dell'Avv. FALCHETTI BALLERANI CRISTHIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a TERNI (TR) il [...], in [...] nonché assistito dal suo CP_1 amministratore di sostegno pro-tempore Avv. Salvatore Catanese. con il patrocinio dell'Avv. DONZELLI SALVATORE FRANCESCO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Pronunciare la separazione giudiziale della Sig.ra dal marito Parte_1
, con responsabilità e addebito nei confronti dello stesso;
CP_1 autorizzare , quindi, i coniugi a vivere separati;
1
, la somma di €1.500,00 mensile a titolo di assegno di mantenimento per Parte_1 se e la somma di €500,00 a titolo di mantenimento della GL , convivente con Persona_1 la madre ricorrente e non autonoma;
corrispondere alla Sig.ra il Parte_1
50% delle spese sostenute per la GL non autonoma economicamente . Assegno _1 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli
Indici Istat.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito
1) rigettare la domanda di addebito dispiegata dalla SI.ra ; Parte_1
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
, autorizzando gli stessi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
[...]
3) rigettare la richiesta di mantenimento in favore della SI.ra ed Parte_1 in favore della GL non ricorrendone i presupposti per le ragioni in narrativa Persona_1 dedotte;
4) in via subordinata rispetto al "petitum" sub 3) con esclusivo riferimento alla GL _1
, confermare il provvedimento del Giudice Dott.ssa Monica Velletti del 17.4.2023
[...] disponendo l'attribuzione mensile a di un assegno di € 200,00 per Parte_1 il mantenimento della GL delle parti , da corrispondere direttamente da Persona_1 parte dei conduttori dell'immobile finché perduri la locazione.
Con vittoria di spese e compensi di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/02/2023, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge, esponendo di aver contratto CP_1 matrimonio in data 21.12.1994 in Terni, e che dall'unione sono nate due figlie, Persona_1 in data 6.10.1996 , e in data 28.2.1999, di aver trasferito con le figlie la Persona_2 propria residenza, in data 21.1.2023, in immobile in comproprietà con la sorella, essendo il resistente rimasto a vivere nella casa familiare di sua proprietà. La ricorrente ha esposto che in data 6.4.2022, è stato vittima di un gravissimo incidente stradale che CP_1 lo ha portato in fin di vita con lungo ricovero e danni alla salute, con conseguente presentazione da parte della ricorrente di istanza per la nomina di amministratore di sostegno, avvenuta con provvedimento del 13.5.2022, con nomina di amministratore provvisorio, e successiva nomina in data 13.1.2023 di Amministratore di Sostegno nella persona dell'Avv. Salvatore Catanese. A seguito dell'incidente occorso al marito, la ricorrente ha affermato di aver scoperto una gravissima situazione debitoria del e _1
“una vita occulta condotta dallo stesso di cui la ricorrente” era ignara;
in particolare, il svolgeva attività di assicuratore per Compagnia Assicurativa e in data _1 CP_2
11.5.2022 la revocava il mandato alla Società e Controparte_3 Parte_2 CP_4
2 chiedendo il pagamento della somma di oltre 3 milioni di Euro per ammanchi di quote e premi non versati;
inoltre, la ricorrente al momento dell'incidente apprendeva che il marito si era assunto la responsabilità dell'appropriazione di elevatissime somme di denaro per premi assicurativi ricevuti da alcuni clienti, non versati alla Compagnia mandante, e rilevava la presenza di movimentazioni sul conto corrente intestato a acceso CP_1 presso Banca Desio filiale 757 n. 14476 assolutamente anomale, risultando ingenti prelievi di denaro con cadenza giornaliera nel periodo dicembre 2019 e luglio 2020. La ricorrente apprendeva quindi della grave esposizione debitoria del marito, solo dopo il grave incidente cadendo in uno stato di prostrazione, obbligata a far fronte alla grave situazione di difficoltà economica creata dal marito, ad assumersi per intero l'onere per il mantenimento delle figlie, oltre a dover fronteggiare il discredito sociale derivante delle condotte del marito, poiché il si sarebbe appropriato dei premi assicurativi versati da parenti e _1 amici. La malgrado la grave situazione avrebbe ospitato il marito nella propria Parte_1 abitazione per il periodo della convalescenza, decidendo successivamente di cessare la convivenza a causa delle liti e delle tensioni. In conseguenza dei fatti descritti la situazione economico patrimoniale della ricorrente sarebbe divenuta particolarmente difficile, percependo la stessa eSIui redditi, come estetista socia di un Centro Olistico, gestito con la sorella, essendo titolare di modesti risparmi, e del 50% della casa di abitazione pervenuta per successione, oltre ad essere esposta per numerosi prestiti e finanziamenti cointestata con il marito, alcuni dei quali asseritamente non sottoscritti dalla stessa , con Parte_1 conseguente necessitò di istaurare cause per il disconoscimento delle firme presenti su tali finanziamenti. La he esposto di dover provvedere al mantenimento della GL Parte_1 primogenita, studentessa, mentre la GL secondogenita aveva già raggiunto la piena indipendenza economica. A fronte della difficile situazione economico patrimoniale della ricorrente, il resistente avrebbe situazione più florida, percependo pensione di invalidità, rendite assicurative, e reddito da locazione di immobile di proprietà, non essendo gravato da costi abitativi, risiedendo in immobile di proprietà, oltre ad essere titolare di quote societarie e di crediti verso per pregresse assicurazioni e per eredità. La ricorrente ha evidenziato di non conoscere nel dettaglio la situazione patrimoniale del resistente essendo in corso accertamenti ad opera della Guardia di Finanza. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto, di pronunciare la separazione giudiziale con addebito al resistente ed imposizione a carico dello stesso di contributo per il mantenimento della ricorrente di € €1.500,00 mensili e di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento della GL , convivente Persona_1 con la madre e non autonoma, oltre al 50% delle spese straordinarie per la GL, con vittoria di spese d giudizio.
Si è costituito , assistito dall'amministratore di sostegno Avv. Catanese, CP_1 contestando le allegazioni della controparte quanto alla causa della frattura del rapporto coniugale, ricondotta dalla ricorrente alla gravissima situazione debitoria del marito scoperta dopo l'incidente allo stesso occorso. Dopo aver premesso la natura di atto personalissimo della separazione che richiede la costituzione in proprio del beneficiario dell'amministrazione di sostegno con la mera partecipazione dell'amministratore, il resistente ha esposto che il 6 aprile 2022, a seguito di un gravissimo incidente stradale, veniva ricoverato per lungo tempo nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Terni
3 avendo riportato numerosi e gravi traumi (Trauma cranico con stato di commozione cerebrale e sopore;
Frattura del condilo occipitale destro e di C2 con fratture delle apofisi trasverse di L2 e L5; Circoscritto sanguinamento intracranico in sede parietale bilaterale;
Frattura composta dell'VIII, IX e X costola di destra;
Aree di contusione polmonare post- traumatica in sede posterobasale bilateralmente;
Frattura pluriframmentaria scomposta del terzo diafisario e dell'epifisi distale del femore sinistro e frattura pluriframmentaria del piano tibiale di sinistra e della diafisi femorale prossimale;
Lussazione laterale della rotula sinistra;
Frattura completa, scomposta del terzo diafisario distale del perone,del malleolo peroneale, del malleolo tibiale e del malleolo posteriore;
Frattura completa e scomposta del malleolo peroneale e del malleolo tibiale di destra con lacerazioni dei tessuti molli adiacenti al malleolo tibiale, che all'arrivo del paziente appariva esposta), che comportavano ventilazione meccanica a causa delle contusioni polmonari riportate, e numerosi interventi con conseguente incapacità di attendere alle proprie necessità, e nomina su richiesta della moglie, attuale ricorrente, di due amministratori di sostegno, l'uno per gli aspetti sanitari e l'altro, per tutti gli affari patrimoniali, temendo la sussistenza di fenomeni di usura in danno del In seguito alla sostituzione della , originariamente nominata _1 Parte_1 quale amministratrice di sostegno per i soli aspetti sanitari e dalla rinuncia dell'amministratore nominato per gli altri aspetti è stato nominato quale unico amministratore di sostegno l'Avv. Salvatore Catanese. Il resistente ha evidenziato di aver perso a seguito dei gravissimi traumi i ricordi in ordine ai fatti accaduti in data antecedente al sinistro del 6.4.2022, non ricordando l'origine della grave esposizione debitoria, comunque confermata dalle risultanze degli accertamenti compiuti nell'ambito della amministrazione di sostegno, e affermando di versare in uno stato di assoluta indigenza impossibilitato a svolgere attività lavorativa a causa delle gravi menomazioni psico fisiche riportate, tanto da essere stato, con comunicazione INPS del 27 dicembre 2022 (doc. 3), riconosciuto invalido totale con conseguente diritto alla percezione della c.d. indennità di accompagnamento. Il ha rappresentato di percepire quale unico reddito l'indennità _1 pari ad € 527,16, oltre ad un canone di locazione di immobile di sua proprietà pari ad €
500,00 mensili (oggetto di procedure esecutive), importi insufficienti per le eSIenze di vita e comunque amministrati dall'AdS, Inoltre ha evidenziato di essere stato destinatario di un ricorso per sequestro conservativo promosso da accolto dal Controparte_3
Tribunale di Terni inudita altera parte, e di atto di citazione per la restituzione di circa un milione di euro, promosso da uno dei clienti dell'attività assicurativa precedentemente svolta, con conseguente compromissione di tutte le disponibilità reddituali e patrimoniali, potendo il resistente vivere esclusivamente con l'indennità INPS, essendo pertanto impossibilitato a corrispondere gli importi richiesti a titolo di mantenimento per la ricorrente e per la GL primogenita, ventisettenne e titolare di laurea triennale. Tanto premesso il resistente ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di addebito dispiegata dalla ricorrente, aderendo alla domanda di separazione, e chiedendo il rigetto delle domande di mantenimento formulate dalla;
con vittoria di spese. Parte_1
All'udienza presidenziale del 17 aprile 2023, sono comparse le parti e l'amministratore di sostegno del resistente. La ricorrente ha dichiarato di risiedere in Terni in immobile in comproprietà con la sorella pervenutole per successione ereditaria, di svolgere attività di
4 estetista in Centro Olistico (di cui è contitolare la sorella) con redditi di circa € 400/500 mensili variabili, di essere proprietaria della sola quota della casa di abitazione, di avere modesti risparmi e di essere gravata di rata per rimborso finanziamento di € 270 (importo condiviso con la sorella), oltre che di ingenti esposizioni debitorie oggetto di controversie legali (contestando la ricorrente di aver apposto le firme per le fideiussioni rilasciate per esposizioni debitorie del marito); il resistente ha dichiarato di risiedere in immobile di proprietà gravato da ipoteca e sequestro, di essere privo di occupazione, e di percepire euro
525 a titolo di pensione di invalidità ed euro 500 a titolo di canone di locazione di un immobile di sua proprietà, di essere proprietario della casa di residenza e dell'immobile locato, di non avere risparmi a causa delle ingenti esposizioni debitorie e dei sequestri subiti, dichiarando di non avere conservato ricordi di quanto accaduto prima dell'incidente.
L'amministratore di sostegno del resistente ha confermato l'esistenza di ingenti esposizioni debitorie e di sequestri, che hanno colpito anche il canone di locazione percepito dal resistente, potendo lo stesso fruire per intero della sola pensione di invalidità ammontante ad euro 525 mensili.
All'esito dell'udienza il difensore della ricorrente ha chiesto che venisse disposto un contributo al mantenimento della ricorrente e della GL delle parti con ordine diretto di pagamento degli importi da parte del conduttore dell'immobile di cui il resistente è proprietario. La Presidente delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati, e quali provvedimenti presidenziali ha rigettato la richiesta della ricorrente di contributo per il di lei mantenimento, accogliendo la richiesta di contributo per il mantenimento della GL primogenita delle parti, in procinto di terminare gli studi universitari, determinato in €
200,00 mensili, da corrispondere direttamente da parte dei conduttori dell'immobile di proprietà di sito in Terni, Via dell'Annunziata n.3 a decorrere dal mese di CP_1 maggio 2023 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nel prosieguo del giudizio sono stati acquisiti i documenti depositati dalle parti, e sono stati escussi i testi sulle circostanze ammesse. All'esito la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione, acquisite le comparse conclusionali delle parti.
Domanda di separazione
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Pertanto la domanda di separazione deve essere accolta.
Domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, per violazione dei doveri matrimoniali avendo scoperto, dopo il grave incidente che ha colpito il _1 che questi nel corso del matrimonio aveva celato alla stessa ricorrente la grave situazione
5 debitoria accumulata, in conseguenza delle condotte di appropriazione indebita dei numerosi premi assicurativi versati dai clienti al in ragione della sua attività di _1 assicuratore, contestando inoltre di aver apposto la propria sottoscrizione per alcune fideiussioni rilasciate per esposizioni debitorie del marito (con contenzioso in corso).
Questa situazione avrebbe comportato la mancanza di mezzi di sostentamento per il nucleo familiare, e il discredito nella cerchia di parenti e amici, molti dei quali coinvolti, quali vittime, nelle condotte di appropriazione indebita poste in essere dal resistente.
Il resistente pur non negando l'esistenza della grave situazione debitorie, confermata dall'amministratore di sostegno, affermando di non ricordare nulla di quanto accaduto prima dell'incidente, ha negato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito.
I testi escussi hanno confermato l'esistenza della esposizione debitoria riconducibile alla condotta tenuta del resistente prima del grave incidente che lo ha coinvolto. In particolare la teste amica della ricorrente, ha dichiarato di aver visto personalmente Testimone_1 documentazione attestante i numerosi debiti in capo al precisando: “Era il momento _1 in cui il SInor era in Ospedale a seguito dell'incidente e quindi io andavo a casa di _1
per aiutarla nella gestione della quotidianità; così in quelle occasioni ho solo visto Pt_1
i documenti ma non l'importo dei debiti;
solo la SInora mi disse che c'erano
Parte_1 tanti pagamenti da effettuare;
io personalmente ho aiutato a pagare i debiti
Parte_1 sopradetti con l'esborso di € 500,00. Io non so a quanto totalmente potessero ammontare tali debiti…La SInora mi ha reso edotta del fatto che aveva molte spese da
Parte_1 pagare ( badante della suocera, condominio della abitazione in proprietà ed in affitto, colf di casa, numerose multe a nome della che però aveva detto che avrebbe
Parte_1 _1 pagato..) ; io non l'ho aiutata economicamente ma le ho comperato quello che le occorreva tipo la spesa, la vernice per i muri da tinteggiare, l'ho aiutata a ripristinare la nuova abitazione.”. La teste sorella della ricorrente, socia della stessa del centro Testimone_2 estetico gestito da entrambe, ha confermato di aver visionato, subito dopo l'incidente, personalmente i documenti da cui risultavano i debiti contratti dal che attestavano il _1 mancato pagamento dei contributi e dello stipendio alla domestica, delle utenze di casa, e di contravvenzioni elevate per mancato rinnovo da parte del resistente dei permessi per l'accesso allo ZTL;
la teste ha, inoltre, aggiunto: “Ho constatato che nel suo officio vi erano cartoni interi con corrispondenza mai aperta… Io ho aiutato mia sorella a pagare i debiti…. io aiuto ancora mia sorella a pagare i debiti, non sono ancora finiti e sono somme ingenti;
c'è anche una causa contro la Banca perché il marito ha falsificato la firma di mia sorella per la concessione di una fideiussione bancaria…preciso che anche io ho dei crediti da avanzare nei confronti del mio marito ed io nel 2004 abbiamo dato al _1 un assegno di € 30.000,00 al fine di investimento;
lui ci dava i resoconti su carta _1 Cont intestata e tutto sembrava regolare;
in realtà abbiamo scoperto che non ha mai versato questi soldi.”
L'esistenza della rilevantissima esposizione debitoria emerge anche dei documenti depositati in atti.
6 All'esito dell'istruttoria risulta pienamente provato che in costanza di matrimonio, prima che si verificasse il grave incidente, il ha contratto numerosi debiti, non versando gli _1 importi ricevuti dagli assicurati a titolo di premi assicurativi, oltre a non aver pagato
(neppure pro quota) gli oneri connessi alla gestione della vita familiare, senza che di tale situazione la moglie fosse stata resa edotta.
Tra gli obblighi derivanti dal matrimonio vi è il rispetto reciproco, con conseguente necessità di trasparenza e verità per quanto concerne vicende di vita e lavorative che possano avere notevoli effetti sulla gestione della vita familiare, e sull'obbligo di contribuire alle necessità della famiglia e della prole. Il nel corso dell'ultima parte _1 del matrimonio ha violato entrambi questi obblighi, non rendendo edotta la moglie della grave esposizione debitoria che aveva maturato (pari a oltre tre milioni di euro secondo quanto dichiarato dall'amministratore di sostegno), e non contribuendo alle spese familiari
(utenze, pagamento della colf), e anche per questi oneri non rendendo edotta la moglie del maturare di tali esposizioni, con conseguenti gravi difficoltà economiche per l'intera famiglia.
La condotta descritta integra gli estremi della violazione dei doveri matrimoniali sopra riportati, in quanto verificatasi prima del grave incidente che ha colpito il e pertanto _1 frutto di comportamenti pienamente coscienti e volontari del resistente.
Per quanto esposto la domanda di addebito della separazione al deve essere accolta. _1
Contributo al mantenimento della ricorrente
La ricorrente ha formulato domanda di contributo al di lei mantenimento quantificato in €
1500 mensili, al cui accoglimento il resistente si è opposto.
Elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non “addebitabilità” della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Nella specie la ricorrente ha dichiarato di percepire redditi netti per circa € 400/500 mensili;
dall'esame delle denunce dei redditi prodotte emergono attività in perdita, tuttavia dall'esame dei conti correnti riferiti agli anni antecedenti la presentazioni del ricorso per separazione, emergono versamenti periodici del
Contro
Olistico (centro nel quale la ricorrente svolge l'attività di estetista con la sorella) di € 2000 (cfr. per tutte versamento del 15.3.2022). Inoltre, la resistente a piena capacità lavorativa, ed elevata specializzazione
(quale estetista) con possibilità di incrementare i redditi qualora l'attività svolta in proprio dovesse essere ritenuta non sufficientemente remunerativa.
7 Il resistente ha documentato rilevantissima esposizione debitoria, e la percezione dell'indennità di invalidità per € 525 mensili, oltre alla percezione di reddito da locazione per € 500 mensili (lorde), quest'ultimo oggetto di procedure esecutive (cfr. dichiarazioni dell'amministratore di sostegno). Non può ritenersi che siano presenti redditi non dichiarati in considerazione della presenza di una amministrazione di sostegno che ha compiuto puntuale ricognizione delle disponibilità del resistente. Risulta inoltre documentata la grave situazione di salute del resistente con assoluta impossibilità di incrementare le disponibilità reddituali. Quanto alla rilevantissima eredità della quale il resistente avrebbe diritto, la difficoltà di porre in esecuzione il titolo (sentenza emessa nel 2005/2006 e mai portata in esecuzione) per gli eccessivi costi dell'esecuzione, come attestato dall'amministratore di sostegno fanno ritenere tale disponibilità solo ipotetica, dovendo nel presente giudizio essere valutate le disponibilità reddituali e patrimoniali attuali delle parti. Stesse considerazioni possono essere formulate quanto alle ipotetiche somme dovute dalla società assicurativa al _1
Alla luce di tali risultanze non emerge provata la necessaria sperequazione economica tra le parti risultando, allo stato la ricorrente titolare di redditi sostanzialmente omogenei a quelli percepiti dal resistente, e potendo la ricorrente incrementare tali redditi in considerazione della di lei piena capacità lavorativa, al contrario del resistente totalmente inabile al lavoro.
Per quanto esposto, la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Contributo al mantenimento della GL delle parti
La ricorrente ha chiesto la determinazione di un contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della GL maggiorenne nata in data [...]; il resistente si _1
è opposto all'accoglimento di tale domanda.
La ricorrente nelle fasi iniziali del giudizio ha rappresentato che la GL era _1 impegnata nel completamento degli studi universitari, per questo nei provvedimenti presidenziali è stato posto a carico del padre contributo di € 200 per il mantenimento della GL. Nel corso del procedimento la ricorrente non ha depositato alcuna documentazione in riferimento al percorso universitario della GL, a fronte della affermazione del resistente dello svolgimento da parte della ragazza di attività lavorativa.
Considerando l'età della ragazza, prossima al raggiungimento dei 29 anni, la mancata prova dell'attuale condizione di studentessa, e risultando provata la difficile situazione economica e di salute del resistente, il Collegio ritiene che pur dovendo essere confermati i provvedimenti provvisori (emessi quando era incontestata l'iscrizione della ragazza all'Università per il completamento del ciclo di studi), allo stato tale contributo deve essere revocato con decorrenza dal mese successivo all'emissione della presente sentenza (aprile
2025). Dalla revoca del contributo al mantenimento discende la revoca dell'ordine diretto ai conduttori dell'immobile di proprietà del resistente, di versare alla ricorrente il
8 contributo per il mantenimento della GL secondo quanto disposto nei provvedimenti provvisori.
Spese di giudizio
In considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in TERNI - TR in data 21/12/1994 ;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TERNI - TR (atto 228, parte II, serie A, dell'anno 1994);
accoglie la domanda di addebito della separazione a;
CP_1
rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
rigetta la domanda di contributo al mantenimento della GL , con decorrenza dal _1 mese di aprile 2025, confermando per il periodo pregresso i provvedimenti presidenziali, con conseguente revoca dalla data indicata (aprile 2025) dell'ordine diretto ai conduttori dell'immobile di proprietà del di versare alla ricorrente l'importo di € 200 a titolo di _1 mantenimento della GL delle parti;
spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio in collegamento da remoto in data 12.3.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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