Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell'estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente.
Commentario • 1
- 1. SOCIETA' - Società simulatahttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 6 gennaio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/11/2015, n. 22560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22560 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
22560/15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Inconfigurabilità della LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE simulazione di società PRIMA SEZIONE CIVILE di capitali trasformatasi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: in società di persone. Dott. RENATO RORDORF Presidente R.G.N. 8734/2012 Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere - Cron. 22560 Rel. Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO Rep. C.I - འ Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI Ud. 24/09/2015 Dott. MASSIMO FERRO Consigliere - PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8734-2012 proposto da: IL IL TA AZ (C.F. [...]), MA NA, G. G. DI IL AR & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l'avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, che li rappresenta e difende unitamente 2015 agli avvocati AURELIO MIRONE, FRANCESCO MAUCERI, 1497 giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro 1 IL AR, ZO MA ΡΙΑ, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso l'avvocato VALERIO VALLEFUOCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE MAGGIULLI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti avversO la sentenza n. 328/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/03/2011; udita la relazione della causa svolta nella 24/09/2015 dal Consiglierepubblica udienza del Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO che si riporta e chiede l'accoglimento; udito, per i controricorrenti, l'Avvocato MAGGIULLI SALVATORE che si riporta (+ deposita n.3 cartoline di ricevimento); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. AR GIOVANNI RUSSO che haGenerale concluso per il rigetto del ricorso ed integrazione della motivazione della sentenza impugnata e condanna alle spese. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catania, in accoglimento delle domande proposte dalla G. & G. di IL RI & C. s.n.c. e da AG RA e MA RI IL nei confronti del fratello e della cognata di queste ultime, RI IL e MA IA ZO, dichiarò l'inesistenza per simulazione del contratto costitutivo della s.p.a. GR IL, poi trasformatasi nella s.n.c. attrice, sin dall'origine partecipata in ugual misura da ciascuno dei tre germani IL, ed accertò che sulla palazzina sita in Trecastagni intestata alla società costoro avevano in realtà inteso esercitare una mera comunione di godimento. L'appello proposto dai coniugi IL contro la decisione è stato accolto dalla Corte d'appello di Catania con sentenza del 10.3.011. La corte territoriale - premesso che, ai sensi dell'art. 2332 c.c., non è ipotizzabile la nullità per simulazione di un contratto costitutivo di una società di capitali, la quale acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese ha comunque osservato in fatto: che mancava la prova dell'accordo simulatorio, che avrebbe potuto essere data, a norma dell'art. 2722 c.c., solo attraverso una controdichiarazione scritta;
che il capitale della spa GR IL era stato costituito mediante la sottoscrizione di BTP e che tanto bastava ad escludere qualsiasi ipotesi di preordinato intento dei soci di realizzare una comunione di godimento, attesa la mancanza del bene sul quale esercitarla;
che la s.p.a. aveva regolarmente esercitato la propria attività di impresa, consistente nella compravendita e nella gestione lucrativa di beni immobili, in quanto nel corso degli anni, oltre alla palazzina di Trecastagni, aveva acquistato, concesso in locazione e rivenduto altre aree e fabbricati;
che anche dopo la trasformazione della s.p.a. in s.n.c. l'originario oggetto sociale, ancorché formalmente limitato alla gestione di immobili, era stato perseguito attraverso l'acquisto e la rivendita di un fabbricato sito in Letoianni e la locazione della stessa palazzina di Trecastagni. 3 La sentenza è stata impugnata dalle parti soccombenti con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui RI IL e MA IA ZO hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che la corte territoriale, mal interpretando la domanda da esse avanzata, avrebbe erroneamente limitato il suo esame al tema della prova della simulazione del contratto costitutivo della s.p.a. ed avrebbe omesso di pronunciare sulla questione che pure le era stata devoluta - delle conseguenze derivanti dalla costituzione di una società priva in concreto dello scopo di lucro;
assumono, inoltre, che il giudice a quo avrebbe violato le norme in materia di simulazione ed, ancor prima, quelle in tema di impresa e di società di cui agli artt. 2082, 2247, 2248 e 2332 c.c., in quanto l'insussistenza di attività imprenditoriali riferibili alle società fittiziamente costituite avrebbe dovuto comportare l'accoglimento della domanda di accertamento negativo dello status di società commerciale della s.n.c. IL, cui peraltro non poteva applicarsi il disposto dell'art. 2332 c.c., riferibile unicamente alle società di capitali. 2) Col secondo motivo le ricorrenti lamentano che la corte del merito, nell'escludere che l'atto costitutivo della s.p.a. potesse essere volto a simulare una comunione di godimento su di un immobile che non era stato conferito in società, non abbia considerato che il patto di godimento avrebbe potuto essere stipulato successivamente alla costituzione della GR, allorché la società aveva acquisito il fabbricato di Trecastagni, e che proprio la trasformazione dell'originaria s.p.a. in s.n.c. costituiva prova presuntiva dell'accordo simulatorio. 3) I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, devono essere respinti. 3.1) Va in primo luogo esclusa la ricorrenza del denunciato vizio di omessa pronuncia, posto che sostenere che una società è “inesistente" perché priva, in realtà, di scopo di lucro non significa altro che dedurre la simulazione del suo atto costitutivo, solo apparentemente volto al conferimento di beni o servizi per lo svolgimento in comune di un'attività economica al fine di dividerne gli utili. Non v'é dubbio, d'altro canto, che il giudice di primo grado abbia individuato nell'accordo simulatorio intervenuto fra i soci della s.p.a. GR IL la causa petendi sottesa alla domanda di nullità avanzata in citazione e che abbia accolto tale domanda ritenendo, per l'appunto, che "la costituzione di una società avente come unico scopo il godimento di beni sociali non possa non essere inquadrata nella fattispecie della simulazione ... riscontrabile .. anche nel caso oggetto del presente giudizio...": non si comprende, allora, come alla corte d'appello possano essere state devolute questioni ulteriori rispetto a quella concernente l'accertamento della simulazione del contratto costitutivo della società e risulta, in conclusione, privo di qualsivoglia riscontro il generico riferimento contenuto nel primo mezzo di censura ad un preteso, diverso "...accertamento, rimasto trascurato, in ordine all'effettiva que natura dei rapporti fra le parti nonché alla nullità ovvero inesistenza dei contratti sociali... in difetto dei relativi presupposti e requisiti..." 3.2) Ciò premesso, appare dirimente il rilievo (operato anche dal giudice d'appello e non sottoposto ad alcuna specifica critica dalle ricorrenti) che la nullità di una società di capitali, una volta che ne sia avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, può essere pronunciata solo nei casi espressamente previsti dall'art. 2332 c.c. (anche nel testo applicabile ratione temporis, anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 6/2003), che detta un elenco di fattispecie tassative e di stretta interpretazione. Va pertanto escluso che l'invalidità del contratto costitutivo possa essere dichiarata per qualsivoglia altra causa di inesistenza, di nullità assoluta o relativa (ivi compresa la simulazione) e/o di annullabilità contemplata dal codice civile (Cass. n. 12302/92). Invero, come già ripetutamente affermato da questa corte (cfr., oltre alla sentenza appena citata, Cass. nn. 30020/011, 6100/2003, 3666/97) la simulazione di una 5 società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi che con la società instaurano rapporti e che fanno affidamento sulla sua esistenza. Tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, sono quelle che emergono dal sistema di pubblicità, con la conseguenza che l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi: le esigenze di tutela di questi ultimi assumono dunque prevalenza e rendono irrilevante la fase negoziale che ha dato luogo alla nascita del nuovo soggetto giuridico, che vive di vita propria, agisce e risponde dei propri atti in via autonoma, quale che sia stata la volontà dei soci sottostante alla formazione del contratto. 3.3) Le considerazioni sin qui svolte valgono anche nel caso, che ricorre nella specie, di successiva trasformazione della società di capitali in società di persone. La trasformazione della società da un tipo a un altro previsto dalla legge è infatti una mera vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto, che ne comporta la variazione dell'assetto e della struttura organizzativa, ma non dà luogo all'estinzione della società trasformata, né incide sui rapporti sostanziali e processuali ad essa facenti capo (Cass. nn. 7253/013, 17690/011, 26826/06) : é dunque evidente, per un verso, che anche in tale ipotesi la pronuncia di nullità non potrebbe che investire l'originario atto costitutivo (con conseguente applicazione dell'art. 2332 c.c.) e, per l'altro, che la trasformazione non potrebbe mai costituire causa di sopravvenuta inesistenza o nullità dell'ente societario ormai sorto per effetto dell'iscrizione. 4) Attesa l'inconfigurabilità in radice della nullità per simulazione della s.p.a. GR IL, poi trasformatasi nella IL s.n.c., restano assorbiti gli ultimi tre motivi del ricorso, con i quali si censura il ragionamento probatorio in base al quale la 6 corte del merito ha, ad abundantiam, escluso che l'accordo simulatorio fra i germani IL potesse in concreto ritenersi dimostrato. Le spese del giudizio seguono al soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Roma, 24 settembre 2015. Il cons. est. II Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDICIARIO 4924 Andree " 7