Cass. civ., sez. I, sentenza 04/11/2015, n. 22560
CASS
Sentenza 4 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 22560/15), affronta la questione della simulazione di un contratto costitutivo di una società di capitali, trasformata successivamente in società di persone. Le ricorrenti, sostenendo l'inesistenza della società per simulazione, richiedevano l'accertamento della nullità del contratto costitutivo, invocando la mancanza di un effettivo scopo di lucro e l'assenza di attività imprenditoriali. Dall'altra parte, i controricorrenti sostenevano la validità della società, evidenziando l'effettivo svolgimento di attività economiche.

La Corte ha rigettato il ricorso, argomentando che la nullità per simulazione di una società di capitali, una volta iscritta nel registro delle imprese, non è configurabile, in quanto il contratto sociale ha natura di norma programmatica e non può essere interpretato secondo la volontà dei soci. Inoltre, ha chiarito che la trasformazione della società non incide sulla validità dell'atto costitutivo, che resta efficace e vincolante. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'Appello, ritenendo che le pretese delle ricorrenti non avessero fondamento giuridico, e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell'estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente.

Commentario1

  • 1SOCIETA' - Società simulata
    https://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 6 gennaio 2016
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/11/2015, n. 22560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22560
Data del deposito : 4 novembre 2015

Testo completo